
{"id":62096,"date":"2022-12-17T17:41:32","date_gmt":"2022-12-17T16:41:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62096"},"modified":"2022-12-17T17:41:32","modified_gmt":"2022-12-17T16:41:32","slug":"il-pendolo-dei-voucher-e-il-metodo-sperimentale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62096","title":{"rendered":"IL PENDOLO DEI VOUCHER E IL METODO SPERIMENTALE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Il governo vuole agevolare l\u2019incontro fra domanda e offerta di lavoro nella fascia professionale pi\u00f9 bassa tornando ad allargare le maglie della disciplina del lavoro occasionale &#8211; Gli effetti andrebbero verificati applicando il metodo sperimentale<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo <strong>di Lucia Valente<\/strong>, professoressa di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 La Sapienza di Roma, pubblicato il 2 dicembre 2022 sul sito <\/em>lavoce.info\u00a0<em>&#8211; Sul tema dell&#8217;applicazione del metodo sperimentale alle politiche sociali e del lavoro v. anche, su questo sito, l&#8217;articolo di Andrea Ichino in occasione dell&#8217;assegnazione del premio Nobel agli economisti\u00a0Angrist, Card e Inbens, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=59815\">Il metodo sperimentale al servizio del lavoro e del welfare<\/a> <!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_57147\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-57147\" class=\"size-medium wp-image-57147\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-300x223.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"223\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-300x223.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-150x111.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-768x570.png 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-1024x760.png 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero.png 1045w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-57147\" class=\"wp-caption-text\">La professoressa Lucia Valente<\/p><\/div>\n<p><strong>Breve storia di una norma travagliata<\/strong><\/p>\n<p>Quando, nel 2003, il \u201clavoro accessorio\u201d fu introdotto nel nostro ordinamento sulla base del modello belga, poteva essere utilizzato per una serie molto limitata di attivit\u00e0 tassativamente indicate dal legislatore, rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne: per esempio, disoccupati di lunga durata, studenti, immigrati extra-comunitari, pensionati, disabili. Il lavoro accessorio poteva essere utilizzato soltanto fuori dall\u2019impresa, per pagare il lavoro in famiglia come baby sitting, giardinaggio, lezioni private, manutenzione, o presso gli enti senza fini di lucro. La sua durata massima era assai ristretta: 30 giorni in un anno solare. Si configuravano come rapporti di natura meramente occasionale e accessoria solo quelli che non superassero il compenso di 5 mila euro nel corso di un anno solare, innalzato a 10 mila per il lavoro reso in favore di un\u2019impresa familiare. Entro questi limiti, il compenso poteva essere pagato mediante buoni-lavoro, i cosiddetti voucher, che includevano anche la contribuzione assicurativa e previdenziale. Ne era escluso il lavoro in agricoltura; ma a partire dal 2005 pensionati e studenti potevano essere ingaggiati e pagati con i voucher anche per la vendemmia.<\/p>\n<p>Nel 2008 con la legge n. 133 si amplia il novero dei soggetti che possono essere ingaggiati e pagati con i voucher. Nel 2009 con la legge n. 33 si consente l\u2019utilizzo dei voucher anche alle imprese. Per le imprese familiari resta il tetto di 10 mila euro, mentre quelle agricole possono utilizzare lavoratori di questo tipo non solo per le attivit\u00e0 di carattere stagionale ma anche per l\u2019intero ciclo produttivo compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nel limite di 5 mila euro nel corso dell\u2019anno solare. Nel 2010 si autorizza l\u2019uso dei voucher anche per pagare prestazioni di lavoro accessorio rese in favore di un committente pubblico, per la vendita porta a porta, per il lavoro svolto nei maneggi, nelle scuderie e negli stadi. In via sperimentale (ma chi ha misurato gli effetti?) per il 2009, il lavoro accessorio pu\u00f2 essere prestato in tutti i settori produttivi e anche verso la pubblica amministrazione dai percettori di cassa integrazione, nel limite di 3 mila euro di compenso nell\u2019arco dell\u2019anno.<\/p>\n<p>Con la cosiddetta legge Fornero, del 2012, la norma cambia di nuovo, con l\u2019obiettivo di semplificare la disciplina, ma anche di contrastare le pratiche elusive di obblighi contributivi e fiscali. Vengono aboliti tutti i limiti soggettivi e oggettivi: quindi tutti possono prestare lavoro accessorio nei confronti di chiunque e in tutti i settori produttivi. Ma si introducono nuovi limiti quantitativi: il tetto massimo per ogni prestatore di lavoro \u00e8 di 5 mila euro. Fermo restando questo limite, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti le prestazioni non possono invece superare il compenso annuo di 2 mila euro.<\/p>\n<p><strong>L\u2019avvento della piattaforma Inps per il lavoro occasionale<\/strong><\/p>\n<p>Nel 2014 il ministro Poletti decreta la liberalizzazione del lavoro accessorio con la soppressione del requisito della sua \u201cnatura meramente occasionale\u201d e con l\u2019innalzamento del limite riferito al compenso. Con il Jobs act, il limite per ogni lavoratore \u00e8 portato a 7 mila euro nel corso dell\u2019anno civile (non pi\u00f9 solare) riferito alla totalit\u00e0 dei committenti, 2 mila euro rivalutati annualmente per singolo committente se questo \u00e8 un imprenditore o un professionista. Il costo del voucher per il datore di lavoro \u00e8 fissato a 10 euro l\u2019ora lordi.<\/p>\n<p>L\u2019esplosione del numero di voucher attivati che si registra nel 2016 d\u00e0 il via a una campagna mediatica fortemente critica, cui fa seguito la promozione del referendum abrogativo da parte della Cgil. Nel 2017 il governo Gentiloni abroga la vecchia disciplina, introducendone una nuova (che verr\u00e0 modificata nel 2018 dal \u201cdecreto Dignit\u00e0\u201d) volta ad appesantire i passaggi amministrativi per rendere tracciabile l\u2019utilizzo del lavoro occasionale mediante una piattaforma gestita dall\u2019Inps, eliminando il sistema cartaceo dei buoni lavoro. Ne viene anche drasticamente ridotto il campo di applicazione con l\u2019esclusione dall\u2019utilizzo dei voucher di tutte le imprese con pi\u00f9 di 5 dipendenti; viene riportato il tetto a 5mila euro complessivi per ciascun prestatore e ciascun utilizzatore; e viene fissato il limite di ore annue lavorabili a 280 (pari a 35 giorni), distinguendo tra il lavoro occasionale svolto per le imprese il cui valore \u00e8 pari a 9 euro lorde l\u2019ora e quello svolto per le famiglie, che vale 10 euro lorde l\u2019ora.<\/p>\n<p><strong>Il nuovo intervento<\/strong><\/p>\n<p>Ora, la manovra presentata dal governo Meloni interviene sulla disciplina delle prestazioni occasionali limitandosi a introdurre alcuni necessari correttivi: la norma garantisce maggiore flessibilit\u00e0 alle imprese, soprattutto nei settori ad alta stagionalit\u00e0, e maggiore trasparenza ai lavoratori. Non va dimenticato, infatti, che rispetto al passato se i lavoratori occasionali lavorano pi\u00f9 di 12 ore al mese devono essere informati prima dell\u2019inizio della prestazione su tutti gli aspetti di disciplina del rapporto di lavoro, compresa la paga oraria, la durata e la collocazione temporale della prestazione, in applicazione del decreto 104\/2022 che recepisce una direttiva europea.<\/p>\n<p>Una prima novit\u00e0 riguarda il tetto ai compensi. La norma torna a innalzare da 5 mila a 10 mila euro la somma complessiva che ciascun utilizzatore pu\u00f2 pagare in riferimento alla totalit\u00e0 dei prestatori occasionali di cui si avvale in un anno civile. Resta invariato il limite di 2.500 euro per il compenso che ciascun lavoratore pu\u00f2 ricevere dallo stesso utilizzatore.<\/p>\n<div>\n<div><span class=\"ctaText\">Leggi anche:<\/span>\u00a0\u00a0<span class=\"postTitle\">Piace il nuovo registro del Terzo settore<\/span><\/div>\n<\/div>\n<p>La seconda novit\u00e0 riguarda il limite della dimensione dell\u2019impresa che pu\u00f2 fare ricorso al contratto per prestazioni di lavoro occasionale: il numero massimo dei dipendenti passa da 5 a 10 e si applica anche agli alberghi e alle strutture ricettive per le quali il \u201cdecreto Dignit\u00e0\u201d aveva innalzato il limite a 8 dipendenti.<\/p>\n<p>La terza novit\u00e0 riguarda il lavoro in agricoltura. In questo settore il lavoro occasionale pu\u00f2 essere svolto da tutti, indipendentemente dall\u2019et\u00e0 e dalla condizione soggettiva, per un periodo non superiore a 45 giorni nell\u2019anno solare e il compenso giornaliero pattuito dalle parti non pu\u00f2 essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione giornaliera sia inferiore.<\/p>\n<p><strong>Quali sono gli effetti della semplificazione?<\/strong><\/p>\n<p>Di fronte a questo continuo oscillare del pendolo nell\u2019arco dell\u2019ultimo ventennio, col divampare di inconcludenti polemiche a ogni modifica legislativa, vien da chiedersi se non sia il caso, una buona volta, di sottrarre la questione alle dispute ideologiche che accompagnano ogni riforma di istituti lavoristici, sottoponendo la misura a una sperimentazione scientifica degli effetti secondo lo stesso metodo che si applica per l\u2019autorizzazione all\u2019uso dei farmaci. Si tratterebbe di applicare la norma in una zona sufficientemente ampia, per esempio una provincia, ed effettuare il confronto di quanto accade in questa zona con quanto accade in un \u201ccampione di controllo\u201d statisticamente identico. Solo cos\u00ec sapremo se e quanto i voucher hanno, oppure no, un effetto sostitutivo o destrutturante rispetto al lavoro ordinario, e dunque quanto sono utili per favorire e rendere trasparente il lavoro nelle fasce professionalmente pi\u00f9 basse.<\/p>\n<p>A tale riguardo vale la pena richiamare la <strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=13651\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Dichiarazione<\/a><\/strong> sottoscritta da una trentina di giuslavoristi, costituzionalisti ed economisti del lavoro, a conclusione di un convegno del 2011 organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera, nella quale si afferma non soltanto l\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019applicazione del metodo sperimentale per testare gli effetti delle misure progettate in materia di lavoro o di politica sociale, ma anche la piena legittimit\u00e0 costituzionale della differenziazione temporanea e sperimentale della disciplina necessaria per applicare il metodo stesso.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il governo vuole agevolare l\u2019incontro fra domanda e offerta di lavoro nella fascia professionale pi\u00f9 bassa tornando ad allargare le maglie della disciplina del lavoro occasionale &#8211; Gli effetti andrebbero verificati applicando il metodo sperimentale . 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