
{"id":62129,"date":"2023-01-07T20:01:18","date_gmt":"2023-01-07T19:01:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62129"},"modified":"2023-01-07T23:42:20","modified_gmt":"2023-01-07T22:42:20","slug":"ricordo-di-riccardo-del-punta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62129","title":{"rendered":"RICORDO DI RICCARDO DEL PUNTA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La sua morte prematura priva la comunit\u00e0 giuslavoristica e l&#8217;intero mondo delle relazioni industriali di una persona di straordinario valore, ma non della sua voce equilibrata, che non si spegne, n\u00e9 del suo messaggio di apertura all&#8217;approccio multidisciplinare ai problemi del lavoro<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nRicordo in corso di pubblicazione sul n. 4\/2022 della <\/em>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro &#8211; <em>Dello stesso R.D.P. v. l&#8217;intervento nel dibattito ospitato da questo sito nel 2017 sul tema del dialogo tra giuslavoristi ed economisti del lavoro: <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46004\">S\u00ec al dialogo con gli economisti (meglio ancora se reciproco)<\/a><em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_52868\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Riccardo-Del-Punta-2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-52868\" class=\"size-medium wp-image-52868\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Riccardo-Del-Punta-2-300x212.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"212\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Riccardo-Del-Punta-2-300x212.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Riccardo-Del-Punta-2-150x106.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Riccardo-Del-Punta-2.png 521w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-52868\" class=\"wp-caption-text\">Il professor Riccardo Del Punta<\/p><\/div>\n<p>Tra gli allievi di Giuseppe Pera, Riccardo Del Punta \u00e8 quello che forse pi\u00f9 compiutamente di ogni altro ne ha ereditato, prima ancora che il sapere giuridico, alcuni caratteri peculiari dell\u2019<em>habitus<\/em> mentale, tra i quali l\u2019onest\u00e0 intellettuale che si traduce nella chiarezza della scrittura e nella disponibilit\u00e0 a mettere in discussione ogni propria affermazione, l\u2019onest\u00e0 accademica che si traduce in un rapporto cristallino con gli allievi e nel rifiuto di qualsiasi <em>do ut des<\/em> concorsuale con i colleghi, l\u2019onest\u00e0 <em>lato sensu<\/em> politica che si traduce in un meditato rifiuto di ogni forma di faziosit\u00e0 nel dibattito sui temi di politica del diritto e del lavoro in particolare. Ma fin dall\u2019origine peculiarmente <em>suoi<\/em> erano il \u00a0carattere mite, la capacit\u00e0 di suscitare simpatia in tutti coloro con cui entrava in rapporto, la tensione a entrare in dialogo con qualsiasi interlocutore, tanto pi\u00f9 quanto pi\u00f9 lontane fossero le posizioni di partenza; e un raffinato senso dello humor, che lui sapeva convertire in autoironia quando si trattava di ristabilire un rapporto di amicizia e collaborazione dopo una litigata.<\/p>\n<p>Nato il 24 agosto 1957 a Collesalvetti, vicino a Livorno, e laureatosi presso la cattedra pisana nel 1982 con una tesi sui licenziamenti collettivi, Riccardo venne subito ingaggiato dal professore come \u201cannotatore\u201d delle sentenze per la rivista <em>Giustizia Civile<\/em>; e, dopo la pratica forense svolta a Pisa presso l\u2019avvocato Pepe, passato l\u2019esame di procuratore entr\u00f2 nello studio legale del professore, sito al piano terreno della sua bella casa nel verde di San Lorenzo a Vaccoli, sulla strada che da Lucca porta a Pisa: in quelle stanze tappezzate da molte migliaia di libri e frequentate da una cospicua colonia felina si svolse un suo intenso \u2013 e per diversi aspetti tormentato \u2013 apprendistato, forense e accademico al tempo stesso. Nel solo quinquennio \u201982-\u201986 si contano ben 41 sue note a sentenza pubblicate su <em>GC<\/em>, cui si aggiungono le 7 ulteriori pubblicate su questa <em>Rivista<\/em> nell\u2019 \u201985-\u201986, a seguito dell\u2019assunzione da parte di Giuseppe Pera della sua direzione. Fu un lavoro utilissimo per la sua maturazione come giuslavorista, ma non poco sofferto: a proposito di questa intensa attivit\u00e0 di commento della giurisprudenza, che prosegu\u00ec poi per un ulteriore quinquennio, a trent\u2019anni di distanza lui scrisse che<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">da giovanissimo studioso, quasi mi vergognavo di fare note a sentenza, mentre i miei coetanei si lanciavano in audaci teorizzazioni: una sofferenza accresciuta dal fatto che a me, diversamente da Pera, le teorie, anche e soprattutto filosofiche, piacevano e piacciono tuttora (<em>Il metodo di Giuseppe Pera<\/em>, in <em>q. Riv.<\/em>, 2018, I, 166).<\/p>\n<p>Ma nella pagina successiva riconosceva che proprio l\u2019allergia di Giuseppe Pera per i discorsi astratti e il suo andare alla ricerca del senso vero della decisione del giudice attraverso la cognizione precisa del fatto giudicato, il suo grande equilibrio e senso di misura nello svolgimento del ruolo di interprete della \u201cnorma giuridica individuale\u201d posta dal giudice, cos\u00ec come di quella generale posta dal legislatore, costituivano \u201cl\u2019eredit\u00e0 pi\u00f9 profonda\u201d che il professore gli aveva lasciato (ivi, 167).<\/p>\n<p>A partire dall\u2019 \u201984 il professore \u2013 vissuto da lui un po\u2019 come un padre-padrone \u2013 prese ad affidargli anche la redazione della prima bozza della rassegna annuale della giurisprudenza per il <em>Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali<\/em>, della quale Riccardo fu dunque coautore per sette puntate. La collaborazione prosegu\u00ec anche dopo il conseguimento del dottorato di ricerca in diritto del lavoro, nel 1988, poi del posto di ricercatore presso la Facolt\u00e0 di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Trieste, nel 1990, fino al 1992, quando gli attriti fra il professore e l\u2019allievo arrivarono a una rottura della quale ebbi la ventura di essere testimone godendo dell\u2019amicizia e della confidenza di entrambi (dall\u2019autunno del 1984 avevo preso a recarmi con una certa frequenza a San Lorenzo a Vaccoli in qualit\u00e0 di responsabile della redazione di questa <em>Rivista<\/em>, nella direzione della quale Giuseppe Pera era succeduto al fondatore, Aldo Cessari). La causa occasionale di quella rottura non merita di essere raccontata; lo merita invece il fatto che il professore, proprio mentre respingeva le osservazioni dell\u2019allievo, avendo capito benissimo che stava perdendo un collaboratore valentissimo, mi confidava senza mezzi termini di dolersene non poco, perch\u00e9 lo considerava il migliore in assoluto tra gli studiosi di diritto del lavoro allora appartenenti alla generazione dei trentenni. Negli stessi giorni Riccardo, dal canto suo, mi confidava di ritenere necessario affrancarsi da un rapporto di collaborazione che sentiva a quel punto mortificante, anticipandomi allora alcuni apprezzamenti non proprio positivi sul modo di essere di Giuseppe Pera, che molto tempo dopo avrebbe messo nero su bianco nello scritto citato sopra:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">uomo pre-freudiano, pre-femminista, pre-sessantottino, per qualche verso pre-contemporaneo [\u2026] un uomo rivolto all\u2019indietro (ivi, 157)<\/p>\n<p>ma al tempo stesso dicendo di rendersi conto di rinunciare cos\u00ec a una scuola di valore straordinario sia sul piano scientifico-culturale sia su quello pi\u00f9 specificamente forense.<\/p>\n<p>Giuseppe Pera, come era suo singolarissimo costume accademico, non aveva mosso un dito per ottenere presso la \u201cSapienza\u201d di Pisa il bando di un posto di ricercatore cui l\u2019allievo e collaboratore potesse concorrere, e neanche per aiutarlo a vincere il concorso bandito dall\u2019Universit\u00e0 di Trieste: anzi, aveva sollecitato un altro allievo, Michele Mariani, a parteciparvi. Ma nei giorni stessi in cui il rapporto di collaborazione un po\u2019 burrascosamente si interrompeva espresse su di lui, ai colleghi che glielo chiedevano in funzione dell\u2019abilitazione alla docenza di seconda fascia, un giudizio di assoluta eccellenza.<\/p>\n<p>A seguito dell\u2019abilitazione il neo-professore, che nel frattempo aveva dato alle stampe la propria monografia monumentale (pi\u00f9 di 800 pagine) sulla <em>Sospensione del rapporto di lavoro<\/em>, inserita nel <em>Commentario del Codice civile<\/em> diretto da Piero Schlesinger, venne chiamato nel 1992 dalla Facolt\u00e0 di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Siena, poi nel 1995 dalla Facolt\u00e0 di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Firenze. La sua rapida carriera universitaria venne infine coronata con la promozione alla prima fascia e con la conseguente chiamata alla cattedra di professore ordinario nella stessa Universit\u00e0 di Firenze nel 1999. Qui ha poi diretto il Corso di aggiornamento professionale in Diritto del lavoro, che sotto la sua guida \u00e8 giunto all\u2019inizio del 2022 alla diciottesima edizione. Dal 2005 ha fatto parte del Comitato Scientifico e di Direzione di questa <em>Rivista<\/em>, diventandone uno dei membri pi\u00f9 attivi. Nel frattempo Mario Grandi e Giuseppe Pera, a conferma della grande stima che quest\u2019ultimo nonostante tutto nutriva per l\u2019\u201callievo migliore\u201d, gli avevano affidato insieme a Enrico Gragnoli \u2013 e lui aveva accettato di buon grado, pur vivendolo come una <em>corv\u00e9e<\/em> pesantissima \u2013 il coordinamento della redazione del <em>Commentario breve alle leggi sul lavoro <\/em>pubblicato da Cedam, la cui prima edizione usc\u00ec nel 1996.<\/p>\n<p>Il 1992, con la chiamata alla cattedra di associato nell\u2019Universit\u00e0 di Siena e il suo primo vero corso di diritto del lavoro davanti a una platea di studenti, aveva segnato nella sua vita una svolta anche sul piano esistenziale, una sorta di emancipazione. Lo ricordo bene perch\u00e9 anche per me fu un anno di svolta, a seguito della chiamata all\u2019Universit\u00e0 di Milano e della concomitante promozione a vice-direttore di questa <em>Rivista<\/em>; e nell\u2019agosto di quell\u2019anno ci trovammo in Versilia a festeggiare insieme con una gita in bicicletta sulle Apuane seguita da una memorabile cena a Capriglia con vista sul mare incendiato dal sole al tramonto, durante la quale Riccardo mi disse: \u201cora per la prima volta ho la sensazione di volare\u201d.<\/p>\n<p>Nel corso di quell\u2019incontro estivo discutemmo a lungo degli interventi che avevamo svolto al congresso di Udine dell\u2019A.I.D.La.S.S. dell\u2019anno precedente dedicato al tema scottante <em>Autonomia individuale e rapporto di lavoro<\/em>, aperto dalle relazioni di Oronzo Mazzotta e di Massimo D\u2019Antona (la seconda pi\u00f9 aperta della prima a una rivisitazione del sistema delle fonti della regolazione del rapporto). Era ancora viva in noi l\u2019emozione per il dibattito che si era svolto su quell\u2019argomento, del tutto nuovo e a rischio di essere considerato eversivo per la nostra materia; e dei nostri interventi stavamo entrambi curando la versione scritta per il volume degli atti (destinato a uscire un po\u2019 in ritardo due anni dopo, nel \u201994). Il suo ben pu\u00f2 considerarsi la prima espressione di una spiccata vocazione a \u2013 e capacit\u00e0 di \u2013 riflettere incisivamente sull\u2019essenza del diritto del lavoro, i suoi riferimenti valoriali e la sua ragion d\u2019essere nel sistema del diritto civile:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">[\u2026] al problema [dell\u2019autonomia negoziale individuale nel rapporto di lavoro] non \u00e8 consentito decentemente sfuggire: se il diritto del lavoro ha sempre vantato la propria immediata reattivit\u00e0 ai fatti della realt\u00e0 sociale, \u00e8 chiamato a non dimenticarsi di questa sua regola ispiratrice nel momento in cui quella realt\u00e0 propone tendenze che possono arrivare a metterne in crisi, in prospettiva, la stessa ragion d\u2019essere. Ci\u00f2 a pena di tradire la sua purezza metodologica (dal volume degli atti del congresso, Milano, Giuffr\u00e9, 1994, p. 93).<\/p>\n<p>E a conclusione di quell\u2019intervento:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">[\u2026] rimane il fatto che il diritto del lavoro del 2000, proprio perch\u00e9 ha aiutato il lavoratore a farsi \u201csoggetto\u201d, dovr\u00e0 a un certo punto anche cessare di pretendere di sapere ci\u00f2 che \u00e8 bene per lui [\u2026] e che questo problema si porr\u00e0 non soltanto nei confronti dello Stato, ma anche nei confronti delle istanze intermedie. [\u2026] Questo comporter\u00e0, per il giuslavorista, imparare a convivere con il molteplice e a non diffidare pi\u00f9 della tensione individualizzante verso il perseguimento dei propri interessi, vedendo anzi questa non come una sconfitta, ma come il frutto dei propri successi (ivi, p. 96).<\/p>\n<p>In quell\u2019intervento sono ben visibili \u2013 <em>in nuce<\/em>, ma espresse gi\u00e0 in modo incisivo \u2013 le linee principali di una riflessione che si sarebbe espressa compiutamente negli interventi e negli scritti di filosofia del diritto del lavoro appartenenti alla stagione successiva della sua vita: quella in cui \u00e8 risultato pi\u00f9 evidente il suo essere un intellettuale a tutto tondo, il cui orizzonte non era limitato alla cultura giuridica, ma abbracciava anche tutte le scienze sociali, il loro metodo e il discorso sul loro fondamento. A partire dal XV congresso dell\u2019A.I.D.La.S.S., svoltosi a S. Margherita di Pula nel giugno 2006 sul tema <em>Formazione e mercato del lavoro<\/em>, il contributo di Riccardo consistette, in marcata sintonia con la relazione introduttiva di Bruno Caruso, nel proporre una sinapsi dinamica tra la cultura giuslavoristica e il <em>capabilities approach<\/em> teorizzato da Amartya Sen e Martha Nussbaum: l\u2019idea, cio\u00e8, che non basti parlare di \u201cdiritto\u201d o \u201clibert\u00e0\u201d di autorealizzazione delle persone, poich\u00e9 ci\u00f2 che pi\u00f9 conta \u00e8 fornire alle persone stesse gli strumenti necessari per rendere l\u2019autorealizzazione effettiva e rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono. La nozione di <em>capability<\/em> \u2013 avverte \u2013 ha<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">una doppia apertura valoriale, che chiama in causa tanto la libert\u00e0 quanto l\u2019eguaglianza, e che deve essere messa appropriatamente in relazione, pertanto, con la tradizione culturale propria del diritto del lavoro, che attorno a quei valori \u2013 ma, come \u00e8 ben noto, con una netta preferenza per uno di essi \u2013 si \u00e8 formata [\u2026] non pare dubbio che il concetto di \u201ccapability\u201d sia parte di una visione pi\u00f9 individualistica di quella che siamo abituati a vedere sottesa al diritto del lavoro. Una visione che potremmo dire incentrata sul valore della \u201clibert\u00e0 sostanziale\u201d (o, se si vuole, della \u201clibert\u00e0 eguale\u201d), piuttosto che su quello dell\u2019\u201ceguaglianza sostanziale\u201d, nei termini in cui esso \u00e8 stato tradizionalmente inteso dalla dottrina costituzionale.<br \/>\nTrattasi, in altre parole, di un concetto dotato di una forte potenzialit\u00e0 di impatto critico su certe fondamenta politiche e culturali del discorso lavoristico (dagli atti del Congresso, Milano, Giuffr\u00e8, 2007, pp. 277-8).<\/p>\n<p>Donde la sottolineatura, con cui il suo intervento si chiude, della necessit\u00e0 di una revisione critica della nostra tradizione, la quale implica anche<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">tornare a valorizzare i <em>dissensi<\/em> interni; [\u2026] far emergere, insomma, quanto un approccio come quello di Bruno Caruso sia politicamente e culturalmente distante da quello seguito, in un\u2019altra pur bella relazione di questo Congresso, da Massimo Roccella (ivi, p. 279).<\/p>\n<p>Passaggio, quest\u2019ultimo, dal quale emerge un tratto caratteristico della personalit\u00e0 intellettuale di Riccardo, la cui scrupolosissima attenzione a rifuggire da qualsiasi forma di faziosit\u00e0 non gli ha mai impedito di esplicitare i dissensi nei confronti dei colleghi. Sempre, peraltro, in modo sereno, aperto alle critiche e all\u2019autocritica.<\/p>\n<p>Il tema del <em>capability approach<\/em>, ben presente anche nelle <em>Lezioni di diritto del lavoro<\/em> pubblicate nello stesso 2006 e in tutte le quattordici edizioni del corso che si sarebbero susseguite fino all\u2019ultima del 2022, era destinato a diventare il tema centrale di numerosi suoi interventi in convegni internazionali (attivit\u00e0, questa, da lui svolta con grande intensit\u00e0, soprattutto nell\u2019ultimo ventennio, che lo ha portato pi\u00f9 volte in Australia, in America Latina, in Canada, in Israele, oltre che ad Amsterdam, a Cambridge e a Warwick) e di una serie di suoi saggi usciti con cadenza annuale lungo l\u2019ultimo decennio della sua vita, che ben possono essere considerati come fondativi di una filosofia del diritto del lavoro del XXI secolo: <em>Per un diritto del lavoro \u201cresponsabile\u201d<\/em>, del 2012, <em>Leggendo \u201cThe Idea of Justice\u201d di Amartya Sen<\/em>, del 2013, <em>Verso l\u2019individualizzazione dei rapporti di lavoro<\/em> e <em>Il lavoro come \u201cbene comune\u201d<\/em>, del 2014, <em>Labour Law on the Edge: Neoliberal Decline or Regeneration<\/em>, del 2015, <em>Labour Law and the Capability Approach<\/em>, del 2016, <em>I diritti fondamentali e la trasformazione del diritto del lavoro<\/em>, del 2017, <em>Is the Capability Theory an Adequate Normative Theory for Labour Law?<\/em>, del 2019, <em>Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato<\/em>, del 2020, <em>Alla ricerca del soggetto: una sfida per il diritto del lavoro<\/em>, del 2021, <em>Lavoro e libert\u00e0<\/em>, del 2022, e <em>Il diritto del lavoro e il lavoro post-fordista<\/em>, in corso di pubblicazione in <em>Idee di lavoro e di ozio per la nostra civilt\u00e0<\/em>, a cura di G. Mari.<\/p>\n<p>L\u2019intervento congressuale del 2006 citato sopra \u2013 breve ma straordinariamente denso di contenuti seminali \u2013 tocca anche un altro tema al quale Riccardo aveva dedicato alcuni anni prima uno studio approfondito e altri ne avrebbe dedicati negli anni successivi:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">il concetto seniano di \u201ccapability\u201d [\u2026] si pone come \u201cponte\u201d fra i diritti e il mercato, e quindi fra il diritto del lavoro e l\u2019economia, favorendo cos\u00ec il dialogo metodologico fra le due discipline (atti del Congresso, p. 277).<\/p>\n<p>Gi\u00e0 nel suo primo saggio dedicato a questo tema, <em>L\u2019economia e le ragioni del diritto del lavoro<\/em> (<em>DLRI<\/em>, 2001) \u2013 frutto della rielaborazione di una relazione svolta in un convegno promosso da Franco Scarpelli all\u2019Universit\u00e0 di Milano-Bicocca, in cui il compito dell\u2019\u201caltra campana\u201d era stato affidato a Marco Barbieri \u2013 aveva argomentato in modo approfondito la sua presa di distanza dall\u2019atteggiamento di insofferenza di alcuni colleghi giuslavoristi nei confronti delle interferenze della scienza economica con i contenuti dell\u2019ordinamento giuridico del lavoro, sottolineando invece la necessit\u00e0 dell\u2019apertura di un dialogo di cui il diritto del lavoro non pu\u00f2 fare a meno. In quell\u2019occasione Riccardo osservava che il giuslavorista si sente pi\u00f9 \u201ca casa propria\u201d quando si confronta con gli economisti appartenenti all\u2019orientamento c.d. \u201cistituzionista\u201d, piuttosto che con quelli appartenenti al mainstream \u201cmarginalista\u201d; ma al tempo stesso riconosceva che sul funzionamento del mercato del lavoro gli scritti dei primi appaiono assai pi\u00f9 avari di contributi rilevanti, per la politica del diritto e del lavoro, rispetto a quelli dei secondi.<\/p>\n<p>Sul rapporto tra economia e diritto del lavoro torner\u00e0 incisivamente in <em>The Economic Challenge to Labour Law<\/em>, nel 2010, e tre anni dopo in <em>Epistemologia breve del diritto del lavoro<\/em>, sottolineando come oggi pi\u00f9 che mai la cultura giuslavoristica debba abbandonare la pretesa di una autosufficienza totalizzante, derivata da un\u2019ispirazione originaria hegeliana filtrata dalla cultura marxista, per aprirsi non solo al sapere degli economisti, ma anche a diverse altre branche del sapere umano:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">il diritto del lavoro \u00e8 fatto anche di economia, cos\u00ec come di tante altre ragioni e giustificazioni (<em>LD<\/em>, 2013, 45-46).<\/p>\n<p>Riprende poi il discorso in <em>Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato<\/em>, dove osserva che<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">rassegnarsi all\u2019evidenza che il lavoro \u00e8 <em>anche <\/em>una merce, e che quello che importa \u00e8 che essa sia scambiata a condizioni eque, non implica che tale mercificazione possa essere integrale. [\u2026] \u00c8 [\u2026] anzitutto per una ragione di intima coerenza col proprio statuto epistemologico che il diritto del lavoro deve ammettere l\u2019economia al tavolo dei suoi formanti, a maggior ragione in quanto essa non concerne soltanto la selezione dei fini [\u2026], ma anche l\u2019idoneit\u00e0 dei mezzi utilizzati ovverossia il profilo dell\u2019efficacia materiale delle norme [\u2026] la riflessione giuridica potr\u00e0 continuare a svolgere la sua indispensabile funzione di <em>sintesi <\/em>a condizione di approfondire e affinare il dialogo interdisciplinare (in <em>Biblioteca \u201920 Maggio\u2019<\/em>, 2019, n. 2, 116 e 124).<\/p>\n<p>Nel 2006 Riccardo fu il primo collega a cui proposi il progetto di un <a href=\"https:\/\/archivio.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=264\">libro che tracciasse la storia della nostra materia e della comunit\u00e0 dei giuslavoristi italiani dalla Liberazione all\u2019inizio del nuovo secolo<\/a>; accett\u00f2 con entusiasmo scegliendo per s\u00e9 il capitolo forse pi\u00f9 difficile, sicuramente il pi\u00f9 delicato dal punto di vista dei rapporti personali con i colleghi, cio\u00e8 quello relativo al ventennio tra il Protocollo Giugni e la Legge Biagi, mentre io stavo gi\u00e0 lavorando al capitolo sul primo ventennio. Discutemmo di chi altri coinvolgere nell\u2019impresa e concordammo di proporre i due capitoli centrali a Raffaele De Luca Tamajo e Giuseppe Ferraro, che anch\u2019essi accettarono. Nei due anni successivi lui si dedic\u00f2 alla propria parte dell\u2019opera con un entusiasmo che superava ogni mia attesa, scrivendo un saggio che aveva il respiro e le dimensioni (pi\u00f9 di 150 pagine) di un libro a s\u00e9 stante. \u00c8 stato poi curatore insieme a Franco Scarpelli del <em>Codice commentato del lavoro<\/em> Ipsoa Wolters Kluwer, uscito nel 2020.<\/p>\n<p>Dal 1996 aveva aperto uno studio legale proprio in via Zamenhof, a Pisa, nei locali di una casa di famiglia, aveva ripreso a svolgere la professione forense e a frequentare le iniziative della sezione toscana del Centro Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, nel cui Consiglio Direttivo venne eletto nel 1997, per poi assumerne la presidenza dal 2006 al 2011. Del 1997 \u00e8 pure la sua prima elezione al Comitato Direttivo dell\u2019A.I.D.La.S.S., forse il primo caso di chiamata a questa carica di un professore associato, rinnovata nel congresso del 2000 per un ulteriore triennio (sotto la presidenza di Gino Giugni). Torn\u00f2 poi a farne parte a seguito del congresso di Pisa; la vicenda merita di essere segnalata, poich\u00e9 in quell\u2019occasione Riccardo fu l\u2019unico eletto di una lista che si contrapponeva alle due sorrette dai raggruppamenti accademici pi\u00f9 forti, a testimonianza della sua capacit\u00e0 di attrarre un voto di stima e simpatia personale trasversale, soprattutto tra i colleghi pi\u00f9 giovani. Nel 2002 ha partecipato alla fondazione dell\u2019Associazione Giuslavoristi Italiani, del cui Comitato Scientifico da allora ha fatto parte. Nel gennaio 2020 \u00e8 stato tra i fondatori dell\u2019associazione Labour Law Community-LLC, al cui secondo convegno annuale a Firenze avrebbe dovuto intervenire proprio il giorno in cui invece, inaspettatamente, il suo cuore ha ceduto alla malattia.<\/p>\n<p>Il ricordo del contributo di rilievo straordinario che Riccardo ha dato alla nostra cultura giuslavoristica non pu\u00f2 chiudersi senza che venga menzionata la sua partecipazione alla Commissione ministeriale Foglia sulla riforma del processo del lavoro nel 2001, e ancor pi\u00f9 la sua collaborazione con l\u2019ufficio legislativo del ministero del Lavoro nel 2012, in occasione della c.d. riforma Fornero, poi dal 2013 al 2017, con i ministri Giovannini e Poletti: una collaborazione discreta ma intensa, che consente di considerarlo, insieme a Marco Biagi, come il giuslavorista che in questo secolo pi\u00f9 di ogni altro ha partecipato direttamente alla \u201cscrittura\u201d del diritto del lavoro. Fui diretto testimone, in particolare, della sua partecipazione alla redazione del decreto delegato n. 81 del 2015, col quale \u00e8 stata interamente riscritta la disciplina oltre che dei licenziamenti, anche delle collaborazioni autonome continuative, del lavoro a tempo parziale, del lavoro a termine, del lavoro a chiamata, della somministrazione di lavoro, dell\u2019apprendistato. E, nel decreto delegato n. 149 del 2015, alla riscrittura dell\u2019articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, sui controlli a distanza: materia sulla quale torner\u00e0 (anche per difendere il proprio operato in qualit\u00e0 di consulente del legislatore) con un cospicuo saggio pubblicato su questa <em>Rivista <\/em>nel 2016 (I, 77-110) e di nuovo nel 2019 (<em>RIMP<\/em>, 261-272).<\/p>\n<p>L\u2019ultimo suo impegno editoriale \u00e8 quello che lo ha visto impegnato insieme a Roberto Romei e a Franco Scarpelli per la progettazione e la concreta \u201ccostruzione\u201d del volume tematico dell\u2019<em>Enciclopedia del Diritto<\/em> sul <em>Contratto di lavoro<\/em>, in corso di pubblicazione, nel quale avrebbe dovuto comparire la sua voce sul tema della filosofia del diritto del lavoro, nella quale avrebbe dovuto condensarsi, trovando la sua espressione pi\u00f9 organica e compiuta, il frutto di una vita intera dedicata alla ricerca dei vecchi e nuovi fondamenti assiologici del diritto del lavoro.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 dall\u2019autunno 2021 il Comitato Scientifico di questa <em>Rivista<\/em> aveva proposto a Riccardo di assumere la responsabilit\u00e0 di Condirettore. In un primo tempo lui aveva chiesto di differire l\u2019assunzione dell\u2019incarico in considerazione delle cure a cui doveva sottoporsi; ma ultimamente si era detto pronto: l\u2019annuncio avrebbe dovuto comparire proprio su questo fascicolo. La sorte crudele ha voluto che, invece, questo fascicolo dovesse contenere il nostro ultimo saluto e ringraziamento a lui per il contributo prezioso dato nell\u2019arco dell\u2019intera sua vita adulta alla comunit\u00e0 giuslavoristica, e in particolare alla <em>Rivista<\/em> nei diciotto anni nei quali ha partecipato al lavoro del suo Comitato Scientifico. Ringraziamento che si concreter\u00e0 nella ripubblicazione, in apertura di ciascuno dei fascicoli del prossimo anno, dei suoi saggi che meglio possono rappresentare il suo pensiero.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sua morte prematura priva la comunit\u00e0 giuslavoristica e l&#8217;intero mondo delle relazioni industriali di una persona di straordinario valore, ma non della sua voce equilibrata, che non si spegne, n\u00e9 del suo messaggio di apertura all&#8217;approccio multidisciplinare ai problemi del lavoro . 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