
{"id":62630,"date":"2023-04-30T11:23:04","date_gmt":"2023-04-30T10:23:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62630"},"modified":"2023-04-30T16:20:41","modified_gmt":"2023-04-30T15:20:41","slug":"il-decreto-lavoro-un-po-poco-per-far-festa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62630","title":{"rendered":"IL DECRETO LAVORO: UN PO&#8217; POCO PER FAR FESTA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Restano irrisolti i nodi cruciali in materia di assistenza ai poveri &#8211; ovvero &#8220;occupabilit\u00e0&#8221; e &#8220;condizionalit\u00e0&#8221; &#8211; mentre sul contratto a termine si ripropone la tecnica normativa fondata sul &#8220;causalone&#8221;, che pu\u00f2 avere il solo effetto di tornare a gonfiare il contenzioso giudiziale<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nEditoriale per la Nwsl n. 586, 1\u00b0 maggio 2023\u00a0 (in riferimento alla bozza del decreto-legge disponibile al 29 aprile) &#8211; Qui <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62615\">il link ai post del Primo Maggio<\/a> dell&#8217;ultimo quindicennio\u00a0 <\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_62612\" style=\"width: 204px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Marina-Calderone.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-62612\" class=\"size-full wp-image-62612\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Marina-Calderone.jpg\" alt=\"\" width=\"194\" height=\"259\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Marina-Calderone.jpg 194w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Marina-Calderone-112x150.jpg 112w\" sizes=\"auto, (max-width: 194px) 100vw, 194px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-62612\" class=\"wp-caption-text\">Il ministro del Lavoro Marina Calderone<\/p><\/div>\n<p>Il decreto-lavoro che il Governo si appresta a varare per celebrare la Festa del Lavoro, nella versione del 29 aprile di cui dispongo, \u00e8 composto da 43 pagine formato A4, per un totale di <strong>31 articoli<\/strong>, cui se ne aggiunger\u00e0 probabilmente qualche norma finale nella versione definitiva.\u00a0 Le dimensioni del testo legislativo non sarebbero di per s\u00e9 un difetto, se non fosse che \u00a0ciascuno di questi articoli \u00e8 di lettura difficilissima anche per gli specialisti della materia. E il risultato del loro innesto nel quadro della legislazione precedente \u00e8 quello di un aumento complessivo della difficolt\u00e0 di lettura.<\/p>\n<p>Gli articoli da 1 a 13 sono dedicati al sussidio contro la povert\u00e0, che d\u2019ora in poi si chiamer\u00e0 <strong><em>Assegno di inclusione<\/em><\/strong>, cio\u00e8 a quello che negli anni recenti si \u00e8 chiamato via via <em>Sostegno per l\u2019Inclusione Attiva<\/em> (SIA), <em>Reddito di Inclusione<\/em> (ReI), <em>Reddito di Cittadinanza<\/em> (RdC). Siamo dunque al quarto nome in meno di un decennio, per un istituto che nella sostanza \u00e8 sempre lo stesso, sia pure con variazioni della relativa disciplina. Anche questa instabilit\u00e0 lessicale contribuisce alla difficolt\u00e0 di comprensione e applicazione della legge.<\/p>\n<p>I due nodi pi\u00f9 rilevanti da sciogliere, in questa materia, erano quello della nozione di <strong>\u201coccupabilit\u00e0\u201d<\/strong> di chi beneficia del sussidio e quello della <strong>\u201ccondizionalit\u00e0\u201d<\/strong> del beneficio; ma su nessuno dei due il decreto fa un solo passo avanti. Andrebbe salutato positivamente il fatto che il godimento del beneficio da parte degli \u201coccupabili\u201d sia condizionato alla frequenza di un corso di formazione, se non fosse che la nozione di \u201coccupabile\u201d resta avvolta nella nebbia e che il decreto non dedica una parola al controllo circa la qualit\u00e0 ed efficacia dei corsi di formazione che dovrebbero essere frequentati. Quanto alla condizionalit\u00e0, essa resta imperniata sulla nozione di \u201cofferta congrua di lavoro\u201d (articolo 9), nonostante che sia stato da tempo evidenziato e spiegato <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60096\">come e perch\u00e9 nessuno in Italia abbia mai perso il sussidio per il rifiuto di una \u201cofferta congrua\u201d<\/a>. Questo decreto produrr\u00e0 certamente una riduzione della quantit\u00e0 di denaro spesa per questa forma di assistenza, ma non ne migliorer\u00e0 il meccanismo.<\/p>\n<p>Gli articoli da 14 a 17 e l\u2019articolo 27 \u00a0contengono modifiche delle norme vigenti per la sicurezza del lavoro, e in particolare di attivit\u00e0 dell\u2019<strong>Ispettorato Nazionale del Lavoro<\/strong> (INL) in materia antinfortunistica. Chi li ha redatti sembra per\u00f2 non essersi accorto che l\u2019INL, istituito con il decreto n. 149\/2015, ancora non esiste perch\u00e9 a otto anni di distanza quel decreto \u00e8 inattuato e gli ispettori dell\u2019Inps continuano a essere una repubblica autonoma rispetto agli ispettori ministeriali e a quelli dell\u2019INAIL.<\/p>\n<p>Gli articoli da 18 a 22 spostano disponibilit\u00e0 finanziarie tra alcuni fondi e modificano la disciplina di alcune sanzioni (ok; ma era\u00a0 proprio necessario collocarli nel bel mezzo di un decreto che dovrebbe interessare soprattutto alle persone in stato di bisogno e ai lavoratori, dunque essere leggibile soprattutto da loro?).<\/p>\n<p>L\u2019articolo 23 modifica la disciplina del <strong>contratto a termine con <\/strong>dei ritocchi di questo o quel comma contenuto in norme precedenti. Con grande difficolt\u00e0 sono arrivato a capire che le modifiche sono queste:<br \/>\n&#8211; viene conservata la disciplina attuale che consente l\u2019assunzione a termine senza \u201ccausale\u201d per un massimo di 12 mesi;<br \/>\n&#8211; si prevede che la determinazione delle \u201ccausali\u201d per una maggior durata del rapporto a termine sia affidata ai contratti collettivi, i quali dovranno provvedere entro la fine del 2024;<br \/>\n&#8211; in attesa che questi vengano stipulati, si ripropone un <a href=\"https:\/\/archivio.pietroichino.it\/articoli\/view.asp?IDArticle=159\">\u201ccausalone\u201d analogo a quello che era previsto dal decreto n. 368\/2001<\/a>: \u201cesigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva\u201d.<\/p>\n<p>Il Governo sembra non aver messo a fuoco che in questa materia le \u201ccausali\u201d generiche previste dalla legge, e ancor pi\u00f9 quelle previste dai contratti collettivi, <a href=\"https:\/\/archivio.pietroichino.it\/articoli\/view.asp?IDArticle=159\">servono soltanto a gonfiare il contenzioso giudiziale<\/a>, dunque sono utili principalmente agli avvocati, aumentando il loro lavoro, ma quanto pi\u00f9 sono generiche tanto meno pongono limiti efficaci a tutela dei lavoratori e delineano un quadro chiaro entro cui le imprese possano compiere le proprie scelte. In un primo tempo era parso che su questa materia il Governo fosse intenzionato a tornare alla tecnica legislativa adottata nella legge n. 92\/2012 e nel decreto n. 81\/2015 (Jobs Act), che avevano prodotto una <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=61546\">drastica riduzione del contenzioso su questa materia<\/a>, senza peraltro allargare indebitamente le maglie della disciplina; avevo dunque salutato molto positivamente quella scelta. Ma poi si \u00e8 preferito tornare alla tecnica delle \u201ccausali\u201d: molto lavoro in vista per i consulenti.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 25 modifica la disciplina dell\u2019<strong>informazione dovuta ai lavoratori circa la disciplina del rapporto di lavoro<\/strong>, a norma della assai rigorosa direttiva europea 2019\/1152, consentendo che il relativo obbligo venga assolto mediante il rinvio al contratto collettivo applicato. \u00c8 prevedibile l\u2019apertura a Bruxelles di una procedura di infrazione contro l\u2019Italia per questa nuova norma, che sembra eludere l\u2019obbligo di informazione analitica e di\u00a0 trasparenza della disciplina applicata istituito dalla direttiva.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 26 rafforza, ma soltanto per la seconda met\u00e0 dell\u2019anno 2023, l\u2019incentivo economico all\u2019assunzione di <strong>giovani<\/strong>. Quali effetti pu\u00f2 avere una misura come questa, destinata a durare poco pi\u00f9 che un semestre e a cessare prima che la gran maggior parte degli imprenditori si sia accorta della sua esistenza?<\/p>\n<p>Gli ultimi articoli contengono disposizioni <em>de minimis<\/em>, che non meritano di essere menzionate, salvo l\u2019aumento a 15.000 euro annui del limite massimo delle retribuzioni pagabili mediante voucher per il <strong>lavoro occasionale<\/strong> nei settori \u201cdei congressi, delle fiere, degli eventi,\u00a0 degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento\u201d, previsto dall\u2019articolo 30. Un po\u2019 pochino \u2013 mi sembra \u2013 per far cadere l\u2019approvazione di questo decreto proprio nel giorno della Festa del Lavoro, invitando i lavoratori a far festa per il suo varo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Restano irrisolti i nodi cruciali in materia di assistenza ai poveri &#8211; ovvero &#8220;occupabilit\u00e0&#8221; e &#8220;condizionalit\u00e0&#8221; &#8211; mentre sul contratto a termine si ripropone la tecnica normativa fondata sul &#8220;causalone&#8221;, che pu\u00f2 avere il solo effetto di tornare a gonfiare il contenzioso giudiziale . 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