
{"id":62673,"date":"2023-05-14T16:20:03","date_gmt":"2023-05-14T15:20:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62673"},"modified":"2023-05-15T07:54:21","modified_gmt":"2023-05-15T06:54:21","slug":"62673","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62673","title":{"rendered":"NON SAR\u00c0 IL DECRETO-LAVORO AD AUMENTARE IL PRECARIATO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Contrariamente a quanto annunciato dal Governo e paventato dall\u2019Opposizione, \u00e8 prevedibile che la nuova norma non sia destinata a produrre un allargamento delle maglie della disciplina dei contratti a termine rispetto a quella che \u00e8 stata in vigore finora<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo pubblicato su <\/em>lavoce.info<em> il 9 maggio 2023 &#8211; In argomento v. anche la mia ampia intervista mia ampia <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62646\"><strong>intervista a Italia Oggi<\/strong><\/a> del 3 maggio\u00a0 <\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"203\" height=\"206\" \/><\/a>L\u2019articolo 24 del decreto-legge varato il 1\u00b0 maggio modifica la disciplina dei contratti di lavoro a termine conservando la possibilit\u00e0 di assunzione a tempo determinato senza vincolo di motivazione per un periodo di 12 mesi. Se fra la stessa azienda e lo stesso lavoratore il contratto viene prorogato o rinnovato oltre il primo anno, questa maggior durata deve essere giustificata da un motivo previsto dal contratto collettivo applicabile. In attesa che la contrattazione collettiva provveda a individuare i motivi idonei a giustificare l\u2019apposizione del termine, ma comunque non oltre la fine del 2024, il prolungamento del rapporto a termine fino al limite massimo di 24 mesi sar\u00e0 consentito \u201cper esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti\u201d, cio\u00e8 dallo stesso contratto individuale di lavoro.<\/p>\n<p>La prima osservazione \u2013 ma \u00e8 la stessa che viene ignorata dagli uffici legislativi ministeriali a ogni intervento in materia di contratto a termine \u2013 \u00e8 questa: non si capisce perch\u00e9 si consideri un contratto della durata di 12 mesi, o anche pi\u00f9 breve, \u201cmigliore\u201d per la persona che lavora rispetto a un contratto della durata di 18 o 24 mesi. Una cosa \u00e8 proteggere la persona contro l\u2019incertezza circa il possibile rinnovo o proroga del contratto, dopo un primo periodo di un anno o meno; tutt\u2019altra cosa \u00e8 vietare un contratto che dia fin dall\u2019inizio garanzia di durata per pi\u00f9 di un anno, come per esempio quello che preveda un termine di 18, 24, o \u2013 perch\u00e9 no? \u2013 di 36 mesi.<\/p>\n<p>Per questo aspetto, l\u2019irragionevolezza della nuova norma, acriticamente ereditata da quella previgente, meriterebbe un intervento di parziale correzione da parte della Corte costituzionale.<\/p>\n<p><strong>La novit\u00e0 della \u201ccausale contrattata\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Ma veniamo a quella che il governo presenta come una novit\u00e0 nel segno della flessibilizzazione rispetto alla disciplina previgente: la possibilit\u00e0 di rinnovare o prorogare i contratti fino a 24 mesi complessivi, per i motivi indicati dai contratti collettivi, e, nell\u2019attesa di questi, \u201cper esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti\u201d.<\/p>\n<p>Quanto ai contratti collettivi, \u00e8 nota la difficolt\u00e0 che incontrano le parti per il rinnovo ordinario dei contratti nazionali alle scadenze previste; presumibilmente ancora maggiori saranno le difficolt\u00e0 per la negoziazione di un\u2019integrazione dei contratti stessi durante il loro periodo di vigenza. \u00c8 pi\u00f9 facile che la facolt\u00e0 attribuita dalla legge alla contrattazione collettiva venga esercitata semmai al livello della contrattazione aziendale; ma, questa copre soltanto un terzo circa della forza-lavoro occupata e opera quasi esclusivamente nelle aziende di dimensioni grandi o medie.<\/p>\n<p>\u00c8 prevedibile, comunque, che anche l\u00e0 dove la contrattazione collettiva adempir\u00e0 la funzione assegnatale dalla nuova norma, lo far\u00e0 ricalcando quanto previsto dalla legge in via provvisoria: prevedendo cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di rinnovo o proroga del contratto a termine \u201cper esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva\u201d. \u00c8 questa la \u201ccausale\u201d estremamente generica che era stata introdotta dal decreto legislativo n. 368 del 2001 (il cosiddetto \u201ccausalone\u201d); e proprio l\u2019esperienza di applicazione di quella norma dice che la sua genericit\u00e0 consente, s\u00ec, le motivazioni pi\u00f9 svariate dell\u2019apposizione del termine al rapporto, ma consente anche agli avvocati altrettanta libert\u00e0 di impugnare il contratto chiedendo il controllo della corrispondenza del motivo addotto in concreto rispetto a ragionevoli \u201cesigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva\u201d, secondo la variabilissima interpretazione che ciascun giudice pu\u00f2 discrezionalmente dare di questa nozione. Donde un rilevante\u00a0<a href=\"https:\/\/lavoce.info\/archives\/96039\/cosa-significa-riduzione-delle-cause-di-lavoro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aumento del contenzioso giudiziale<\/a>, con la conseguente ineliminabile incertezza degli esiti, dannosa sia per le imprese sia per i lavoratori.<\/p>\n<p>Se quello ora indicato \u00e8 l\u2019esito probabile dell\u2019affidamento ai contratti collettivi del compito di stabilire i giustificati motivi di apposizione del termine, ancor pi\u00f9 marcato \u00e8 l\u2019aumento probabile del contenzioso giudiziale sui motivi che verranno \u201cindividuati dalle parti\u201d individuali, secondo quanto \u00e8 previsto in via transitoria dalla nuova norma contenuta nel decreto, in attesa dei contratti collettivi.<\/p>\n<p><strong>L\u2019errore prospettico sul rischio del precariato in cui cadono l\u2019informazione e la politica<\/strong><\/p>\n<p>Sono queste le considerazioni che mi inducono a svalutare la \u201cflessibilizzazione della disciplina\u201d dei contratti a termine annunciata dal governo; e a considerare di conseguenza eccessiva la denuncia da parte del Pd e della Cgil della nuova norma come foriera di un aumento della \u201cprecarizzazione\u201d del lavoro.<\/p>\n<p>Fenomeno, questo, il cui aumento \u00e8 percepito da politici e sindacalisti in modo distorto anche a causa di un difetto dell\u2019informazione giornalistica. Quando parlano della questione del precariato, i giornalisti cadono molto frequentemente nell\u2019errore di confondere il dato di flusso col dato di stock. Per capire meglio di che cosa si tratta, pensiamo a una vasca nella quale entrino da un rubinetto, per uscire poi dallo scarico, dieci litri ogni ora; e ipotizziamo che contenga in un dato momento cento litri. I dieci litri all\u2019ora che entrano ed escono sono un dato di flusso, mentre i cento litri che la vasca contiene sono un dato di stock. Ora, immaginiamo che la vasca rappresenti la forza-lavoro occupata nel tessuto produttivo italiano, esclusi gli imprenditori e gli autonomi: il dato di stock \u00e8 costituito dai 18,3 milioni circa di persone che svolgono una attivit\u00e0 dipendente retribuita, dei quali 15,3 milioni stabili e 3 milioni a termine (circa il 16,4 per cento del totale: in linea, dunque, con la media Ue). Se invece consideriamo il dato di flusso (l\u2019acqua che entra dal rubinetto), ovvero il numero delle persone che ogni mese od ogni anno vengono ingaggiate, osserviamo che tra met\u00e0 e due terzi delle assunzioni sono a termine: sono quelli che chiamiamo contratti di lavoro precari. L\u2019enorme differenza tra il dato di flusso e il dato di stock si spiega molto semplicemente col fatto che dopo qualche tempo i rapporti a termine si trasformano per la maggior parte in rapporti a tempo indeterminato, col risultato che nella \u201cvasca\u201d del tessuto produttivo pi\u00f9 di cinque lavoratori su sei sono in realt\u00e0 a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Tutto bene, dunque? Possiamo dire per questo che il precariato non \u00e8 un problema? No di certo. Perch\u00e9 c\u2019\u00e8 una parte (pur minoritaria) di persone per le quali l\u2019ingaggio a termine dipende da una debolezza professionale permanente, che comporta anche trattamenti retributivi molto bassi e incapacit\u00e0 di uscire da questa condizione pur dopo anni di lavoro. Questa \u00e8 la vera \u201cpiaga del precariato\u201d. \u00c8 una piaga, per\u00f2, che dovrebbe essere curata, pi\u00f9 che con inasprimenti delle norme legislative sul contratto a termine, con la predisposizione, almeno per le persone professionalmente pi\u00f9 deboli, di servizi pi\u00f9 efficaci di informazione, orientamento e formazione professionale mirata agli sbocchi effettivamente esistenti.<\/p>\n<p>Ma per prima cosa occorrerebbe una informazione corretta in proposito. E, sul piano politico, un po\u2019 meno faziosit\u00e0.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Contrariamente a quanto annunciato dal Governo e paventato dall\u2019Opposizione, \u00e8 prevedibile che la nuova norma non sia destinata a produrre un allargamento delle maglie della disciplina dei contratti a termine rispetto a quella che \u00e8 stata in vigore finora . 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