
{"id":62825,"date":"2023-08-29T10:54:00","date_gmt":"2023-08-29T09:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62825"},"modified":"2023-10-04T10:31:59","modified_gmt":"2023-10-04T09:31:59","slug":"se-la-ue-impone-la-trasparenza-delle-retribuzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62825","title":{"rendered":"SE LA UE IMPONE LA TRASPARENZA DELLE RETRIBUZIONI"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">\u00c8 entrata in vigore da poche settimane e dovr\u00e0 essere recepita entro il giugno 2026 la nuova direttiva europea che impone alle imprese di informare ogni dipendente sulla paga media di coloro che svolgono un lavoro dello stesso livello<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Articolo pubblicato il 29 agosto 2023 su <\/em><a href=\"https:\/\/lavoce.info\/archives\/101943\/se-lue-impone-la-trasparenza-delle-retribuzioni\/\">lavoce.info<\/a><em> &#8211; In argomento v. anche la mia <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62793\">intervista pubblicata sul <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62793\">Corriere della Sera<\/a><em> il 23 agosto 2023: ivi un link che consente di risalire a post precedenti relativi alla stessa area tematica <\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/privacy-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-42423\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/privacy-2.jpg\" alt=\"\" width=\"196\" height=\"190\" \/><\/a>Il clamore infondato circa la confrontabilit\u00e0 delle retribuzioni individuali<\/strong><\/p>\n<p>Ha suscitato qualche scalpore la notizia dell\u2019emanazione della nuova direttiva Ue n. 2023\/970, che prevede l\u2019attribuzione a tutte le persone dipendenti da un\u2019impresa il diritto di confrontare la propria retribuzione con quella degli altri dipendenti che svolgono un lavoro di pari livello. Lo scalpore \u00e8 dovuto al fatto che in Italia si \u00e8 radicata nell\u2019opinione pubblica una concezione della privacy \u2013 ovvero del diritto al riserbo sulle notizie personali \u2013 largamente esagerata, tale da ostacolare anche la circolazione di notizie che non meriterebbero affatto di essere protette da quel diritto: tra queste, in particolare, il dato relativo al reddito personale. In realt\u00e0, la legge italiana non dice affatto che i redditi delle persone costituiscano notizia riservata. A stabilirlo fu una improvvida e giuridicamente molto discutibile delibera del Garante dei dati personali, che nel 2008 di punto in bianco viet\u00f2 all\u2019Agenzia delle entrate di rendere accessibili via Internet i dati delle dichiarazioni dei redditi. Accessibilit\u00e0 che invece a me sembra si giustifichi agevolmente, per un verso in considerazione dell\u2019interesse apprezzabile di ciascun cittadino a conoscere il contributo di ogni altro cittadino al bilancio pubblico e a poterne verificare la congruit\u00e0; per altro verso in considerazione dello scarso o nullo valore sociale dell\u2019interesse della persona all\u2019inconoscibilit\u00e0 del proprio reddito.<\/p>\n<p><strong>Che cosa prevede la nuova direttiva<\/strong><\/p>\n<p>Le vestali della privacy possono comunque stare tranquille: la direttiva Ue n. 2023\/970 \u2013 il cui termine di recepimento per gli stati membri scade peraltro fra tre anni, nel giugno 2026 \u2013 non prevede l\u2019istituzione di un obbligo per la datrice di lavoro di comunicare l\u2019ammontare delle retribuzioni dei singoli dipendenti, bens\u00ec soltanto di comunicare l\u2019ammontare medio delle retribuzioni delle persone che svolgono mansioni comparabili, cio\u00e8 di pari livello, con evidenziazione delle eventuali differenze tra uomini e donne (articoli 7-9). E prevede anche che gli stati membri possano limitare l\u2019accesso a queste informazioni ai soli rappresentanti sindacali, ispettori del lavoro e organismi preposti alla promozione della parit\u00e0 di genere (articolo 12, comma 3).<\/p>\n<p>Per altro verso, la stessa direttiva ricorda espressamente (articolo 7, comma 5) che, come ogni altro diritto riconducibile alla nozione di privacy, anche il diritto al riserbo sulla propria retribuzione \u00e8 pienamente disponibile, cio\u00e8 suscettibile di rinuncia: a nessuno pu\u00f2 essere impedito di fare quello che vuole non soltanto dei diritti alla propria immagine, all\u2019inaccessibilit\u00e0 del proprio domicilio, alla non conoscibilit\u00e0 della propria corrispondenza, ma anche di qualsiasi diritto che concerna le proprie notizie personali, ivi compresa quella relativa ai propri redditi. Nulla vieta, dunque, che le singole persone \u2013 eventualmente rispondendo a un appello dei rappresentanti sindacali aziendali o del sindacato \u2013 rendano pubbliche le proprie buste-paga.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Consiglio-UE-Recovery-Fund-VII20.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-56545\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Consiglio-UE-Recovery-Fund-VII20-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Consiglio-UE-Recovery-Fund-VII20-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Consiglio-UE-Recovery-Fund-VII20-150x84.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Consiglio-UE-Recovery-Fund-VII20-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Consiglio-UE-Recovery-Fund-VII20.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>L\u2019utilit\u00e0 della circolazione delle informazioni sui redditi di lavoro<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019intendimento del legislatore europeo sotteso alla regola della conoscibilit\u00e0 delle retribuzioni individuali \u00e8 quello di consentire alle singole persone e alle organizzazioni sindacali di esigere l\u2019esplicitazione di un motivo congruo per qualsiasi differenza di retribuzione tra persone di genere diverso svolgenti mansioni dello stesso contenuto e livello professionale.\u00c8 lo stesso principio che in Italia \u00e8 stato enunciato pi\u00f9 di trent\u2019anni fa dalla sentenza n. 103\/1989 della Corte costituzionale. Quella sentenza partiva dal riconoscimento della possibilit\u00e0 per l\u2019imprenditore di differenziare i trattamenti al di sopra dello standard minimo secondo criteri non vietati, quali possono essere quelli attinenti ai titoli di studio o di formazione, alla produttivit\u00e0 effettiva del lavoro, alla posizione della persona nel mercato, ai carichi di famiglia; ma affermava il dovere dell\u2019imprenditore medesimo, se richiesto, di esplicitare i criteri sui quali la differenziazione si fonda. \u00c8 questo dovere \u2013 ha chiarito la Consulta con quella sentenza \u2013 che distingue il corretto esercizio delle prerogative imprenditoriali dall\u2019arbitrio signorile.<\/p>\n<p>Il rischio maggiore di un regime di questo genere \u2013 che riconosce la legittimit\u00e0 della differenziazione di trattamento al di sopra dello standard minimo, imponendone per\u00f2 la verbalizzazione del motivo \u2013 \u00e8 quello dell\u2019appiattimento dei trattamenti, l\u00e0 dove a una sana e incisiva gestione del potere organizzativo dell\u2019imprenditore si sostituisca una sostanziale burocratizzazione della vita aziendale, con la conseguente omologazione del lavoro nell\u2019impresa all\u2019impiego pubblico (dove, per quieto vivere, il management solitamente abdica alle proprie prerogative direttive e organizzative). Ma non \u00e8 stato questo l\u2019esito della sentenza della Corte costituzionale n. 103\/1989: se un dato negativo va registrato, al riguardo, \u00e8 semmai la scarsa valorizzazione del principio in essa enunciato da parte del movimento sindacale e la sua mancata metabolizzazione da parte del sistema delle relazioni industriali. La speranza, ora, \u00e8 che la nuova direttiva europea aiuti a superare il ritardo.<\/p>\n<p><strong>Il rischio che, ancora una volta, il nuovo strumento venga sottoutilizzato<\/strong><\/p>\n<p>Proprio quanto \u00e8 accaduto nel trentennio successivo a quella sentenza della Consulta induce anche a non sopravvalutare il rischio, che pure \u00e8 stato paventato da qualcuno, di un aumento sensibile del contenzioso giudiziale come conseguenza dell\u2019attuazione in Italia della direttiva europea n. 2023\/970. Questo rischio era gi\u00e0 stato sottolineato in riferimento alla legge n. 125\/1991, attuativa di un\u2019altra direttiva europea, contenente il divieto generale delle discriminazioni di genere, dirette o indirette (il cui contenuto \u00e8 in molti punti sovrapponibile al contenuto della nuova direttiva qui in discussione). Ma, anche in riferimento a quella legge, a trent\u2019anni di distanza ci\u00f2 che si deve lamentare \u00e8 semmai la scarsit\u00e0 del contenzioso giudiziale da essa suscitato, rispetto al contenzioso su altri temi che forse lo meriterebbero di meno.<\/p>\n<p>Sarebbe interessante uno studio sui motivi sistemici che trattengono le donne dal far valere il proprio diritto alla parit\u00e0 di trattamento con gli uomini nei luoghi di lavoro e dall\u2019utilizzare pi\u00f9 largamente gli strumenti giudiziali che a questo fine l\u2019ordinamento pone loro a disposizione.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 entrata in vigore da poche settimane e dovr\u00e0 essere recepita entro il giugno 2026 la nuova direttiva europea che impone alle imprese di informare ogni dipendente sulla paga media di coloro che svolgono un lavoro dello stesso livello . 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