
{"id":62918,"date":"2023-10-06T14:55:18","date_gmt":"2023-10-06T13:55:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62918"},"modified":"2023-10-06T14:55:18","modified_gmt":"2023-10-06T13:55:18","slug":"se-e-il-giudice-a-stabilire-il-minimum-wage","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62918","title":{"rendered":"SE \u00c8 IL GIUDICE A STABILIRE IL MINIMUM WAGE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Un nuovo orientamento giurisprudenziale, che vede la magistratura assumersi il compito di determinare direttamente la giusta retribuzione caso per caso, evidenzia l\u2019urgenza dell\u2019istituzione per legge di uno standard minimo, che per\u00f2 tenga conto anche delle differenze del costo della vita<\/span><\/h4>\n<p><em>Articolo pubblicato <a href=\"https:\/\/lavoce.info\/archives\/102354\/se-e-il-giudice-a-stabilire-il-salario-minimo\/\">sul sito lavoce.info<\/a> il 6 ottobre 2023 &#8211; In argomento v. anche la mia ampia intervista del 27 luglio scorso, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62775\">Salario minimo: un&#8217;idea giusta ma&#8230;<\/a><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"180\" height=\"183\" \/><\/a>Il nuovo orientamento giurisprudenziale<\/strong><\/p>\n<p>Due sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione pubblicate il 2 ottobre 2023 (n. 27711 e n. 27769), entrambe sul tema dell\u2019applicazione del principio costituzionale della retribuzione sufficiente, di contenuto tra loro quasi identico, vengono giustamente indicate come fortemente innovative: una vera e propria svolta giurisprudenziale.<\/p>\n<p>La stessa Corte di Cassazione aveva in passato ripetutamente affermato che il parametro fondamentale per determinare la \u201cgiusta retribuzione\u201d dovuta al lavoratore dipendente \u00e8 costituito dallo standard minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale di settore, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Alcune sentenze ammettevano la possibilit\u00e0 che il giudice si scostasse da quel parametro, condannando il datore di lavoro al pagamento di una retribuzione superiore; ma questa possibilit\u00e0 era prevista in via eccezionale, in riferimento a circostanze particolari: la regola generale era quella del riferimento ai minimi previsti dai c.c.n.l. stipulati dai sindacati maggiori di ciascuna categoria produttiva, quasi sempre Cgil Cisl e Uil. Proprio su questo orientamento giurisprudenziale dominante si fondava l\u2019idea di una \u201cestensione <em>erga omnes<\/em> di fatto\u201d dell\u2019efficacia di quei contratti, nonostante la perdurante inattuazione dell\u2019articolo 39 della Costituzione. Ora, invece, la Corte di\u00a0 Cassazione afferma in modo molto incisivo il dovere del giudice di controllare l\u2019idoneit\u00e0 dello standard (anche se previsto dal contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiori) a soddisfare i requisiti indicati dall\u2019articolo 36 della Costituzione, cio\u00e8 a stabilire una retribuzione \u201csufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia\u201d. Lo fa individuando nuovi parametri che dovrebbero essere considerati dal giudice di sua iniziativa, quali la soglia di povert\u00e0 individuata dall\u2019Istat, il salario medio o mediano individuabile attraverso i dati Uniemens censiti dall\u2019INPS, e numerosi altri, precisando altres\u00ec che la retribuzione non deve soltanto proteggere dalla povert\u00e0, ma deve anche assicurare un\u2019esistenza \u201clibera e dignitosa\u201d, implicante qualche cosa di pi\u00f9 rispetto all\u2019emancipazione dalla povert\u00e0: per esempio \u2013 dicono le due sentenze della Corte \u2013 la possibilit\u00e0 di assistere a uno spettacolo o a iniziative di carattere culturale e sociale.<\/p>\n<p>Con queste decisioni la Cassazione annulla due sentenze di merito, rispettivamente della Corte d\u2019Appello di Milano e di Torino, che avevano invece considerato rispettosa dei principi sanciti dall\u2019articolo 36 della Costituzione la retribuzione determinata secondo il contratto collettivo nazionale rinnovato pochi mesi fa da Cgil Cisl e Uil per il settore dei servizi fiduciari: guardiania, reception, ecc., nonostante che il compenso orario complessivo ivi previsto si collocasse al di sotto, sia pur di poco, dei 7 euro l\u2019ora.<\/p>\n<p><strong>Le questioni irrisolte<\/strong><\/p>\n<p>Le due sentenze di Cassazione pubblicate il 2 ottobre scorso costituiscono una sorta di costituzione in mora e di sollecitazione nei confronti del sistema delle relazioni industriali, incapace di debellare per mezzo della contrattazione collettiva il lavoro povero nei settori dei servizi a basso livello di qualificazione professionale e di produttivit\u00e0. Qualcuno ha ritenuto per\u00f2 di ravvisare in esse anche una risposta all\u2019inerzia del potere legislativo, che lascia il Paese privo di quello strumento \u2013 lo standard retributivo minimo universale, il c.d. <em>minimum wage<\/em> \u2013 che \u00e8 invece in vigore nella maggior parte dei Paesi dell\u2019Occidente sviluppato.<\/p>\n<p>Se solo di questo si trattasse, si potrebbe salutare questa svolta giurisprudenziale come uno scossone utile per convincere il Parlamento a provvedere. Senonch\u00e9 la svolta giurisprudenziale va oltre i limiti della denuncia di un ritardo del legislatore; nelle due sentenze della Cassazione si afferma che il controllo da parte del giudice sui livelli retributivi non si estende soltanto ai contenuti della contrattazione collettiva, bens\u00ec anche ai contenuti delle leggi ordinarie che regolino la materia (come accade nel caso delle cooperative di lavoro). Ben potrebbe accadere, dunque, che anche lo standard minimo universale in ipotesi fissato domani dal legislatore non superasse il vaglio di un giudice, il quale lo ritenesse inidoneo ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. La determinazione degli standard retributivi \u201cgiusti\u201d verrebbe in questo modo sottratta non solo alla contrattazione collettiva, ma anche allo stesso legislatore, per essere affidata alle sensibilit\u00e0 dei singoli magistrati, assai differenti tra loro anche all\u2019interno di uno stesso ufficio giudiziario. Con la conseguenza di un\u2019enorme dilatazione dell\u2019alea dei giudizi.<\/p>\n<p>Bene, dunque, che queste sentenze pongano in evidenza i ritardi e l\u2019inadeguatezza del nostro sistema delle relazioni industriali e della legislazione su questa materia. Ma il ruolo di supplenza giudiziaria che in esse si delinea appare eccessivo: il singolo giudice ordinario non pu\u00f2 assumersi il compito \u2013 costituzionalmente proprio della politica e del sistema delle relazioni sindacali \u2013 di stabilire il bilanciamento migliore tra il valore della piena occupazione e quello del necessario sostegno ai livelli salariali pi\u00f9 bassi; n\u00e9 tanto meno il compito di vagliare la legittimit\u00e0 costituzionale di una ipotetica norma legislativa su questa materia, compito che spetta soltanto alla Corte costituzionale.<\/p>\n<p><strong>Come se ne pu\u00f2 uscire<\/strong><\/p>\n<p>Non \u00e8 eccessivo paventare il caos che potrebbe derivare dal consolidarsi di un regime nel quale il <em>minimum wage<\/em> fosse stabilito dal giudice caso per caso: un caos dal quale la sola categoria che trarrebbe vantaggio sarebbe quella degli avvocati. Proprio questo rischio dovrebbe consigliare al Governo di porre mano con urgenza a due interventi che appaiono indispensabili per rimettere in piedi un sistema delle relazioni industriali efficiente, capace di governare in modo ordinato gli standard retributivi minimi anche in ottemperanza alla direttiva UE n. 2022\/2041 su questa materia.<\/p>\n<p>Il primo \u00e8 l\u2019intervento legislativo necessario per risolvere finalmente l&#8217;annosa questione dell\u2019efficacia generale dei contratti collettivi nazionali e dei possibili conflitti fra di essi. La maggior parte dei giuslavoristi concorda sul punto che l&#8217;unica soluzione praticabile passa attraverso la sostituzione degli ultimi tre commi dell\u2019articolo 39 della Costituzione con un comma che dica semplicemente: \u201cLa legge regola l\u2019estensione dell\u2019efficacia del contratto collettivo, stipulato dalle associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, a tutto il settore cui il contratto stesso si riferisce\u201d. La legge ordinaria, poi, potrebbe prevedere che sia il Cnel a verificare la rappresentativit\u00e0 delle associazioni, secondo i criteri stabiliti dagli accordi interconfederali, nell\u2019ambito della categoria definita dal contratto; e che, nel caso di sovrapposizione di contratti riferiti a \u201cperimetri\u201d diversi, prevalga il contratto stipulato dalle associazioni pi\u00f9 rappresentative nell\u2019ambito del perimetro minore (cos\u00ec prevalendo la disciplina collettiva negoziata al livello pi\u00f9 vicino al luogo di lavoro, in coerenza con quanto previsto dall\u2019Accordo interconfederale 28 giugno 2011).<\/p>\n<p>L\u2019altro intervento legislativo del quale il nuovo orientamento giurisprudenziale sottolinea l\u2019urgenza \u00e8 quello volto a istituire uno standard retributivo orario minimo universale, questo s\u00ec destinato a realizzare il bilanciamento migliore tra il valore della piena occupazione e quello del necessario sostegno ai livelli salariali pi\u00f9 bassi. Qui \u00e8 lo stesso contenuto delle due sentenze della Corte di Cassazione a evidenziare un problema che solo il legislatore e le parti sociali \u2013 non certamente il singolo giudice \u2013 possono e devono risolvere, l\u00e0 dove si sottolinea la necessit\u00e0 che nella determinazione dello standard minimo si tenga conto delle condizioni particolari di ciascuna zona, di ciascun contesto: ci\u00f2 che significa tenere conto anche del potere d\u2019acquisto effettivo della moneta, assai diverso tra regione e regione, ma anche tra zone metropolitane e zone circostanti. Altrimenti lo standard minimo stabilito in termini nominali, senza alcuna modulazione in relazione al potere d\u2019acquisto effettivo, in un Paese come il nostro sar\u00e0 sempre troppo basso per le zone pi\u00f9 ricche (con conseguente effetto controproducente sui livelli salariali rispetto alle finalit\u00e0 perseguite) e\/o troppo alto per le zone pi\u00f9 povere, dove causer\u00e0 aumento del lavoro nero o della disoccupazione.<\/p>\n<p>L\u2019unica soluzione possibile del problema \u00e8 che si affidino all\u2019Istat la determinazione e l\u2019aggiornamento periodico di un coefficiente del costo della vita in ciascuna provincia, regione, e\/o area metropolitana. E nel consentire che lo standard minimo universale sia modulato e aggiornato di volta in volta in relazione a quel coefficiente, in modo da garantire lo stesso livello minimo sostanziale di \u201cvita libera e dignitosa\u201d in ogni parte del Paese.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuovo orientamento giurisprudenziale, che vede la magistratura assumersi il compito di determinare direttamente la giusta retribuzione caso per caso, evidenzia l\u2019urgenza dell\u2019istituzione per legge di uno standard minimo, che per\u00f2 tenga conto anche delle differenze del costo della vita Articolo pubblicato sul sito lavoce.info il 6 ottobre 2023 &#8211; In argomento v. anche la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-62918","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=62918"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62918\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=62918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=62918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=62918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}