
{"id":63088,"date":"2023-11-23T12:22:12","date_gmt":"2023-11-23T11:22:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63088"},"modified":"2023-12-16T16:37:57","modified_gmt":"2023-12-16T15:37:57","slug":"intervista-sul-mercato-del-tempo-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63088","title":{"rendered":"INTERVISTA SUL MERCATO DEL TEMPO DI LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">A quasi quarant&#8217;anni dal riconoscimento del part-time nel nostro ordinamento, un dialogo sul ritardo della disciplina italiana della materia\u00a0 e sulle condizioni necessarie affinch\u00e9 in questo campo si realizzino le condizioni necessarie per un pieno ed effettivamente libero dispiegamento dell&#8217;autonomia negoziale individuale <\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervista <strong>a cura di Francesco Alifano<\/strong>, ricercatore della Scuola di dottorato in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro, Universit\u00e0 degli Studi di Siena, pubblicata sul <\/em>Bollettino\u00a0ADAPT<em>, 20 novembre 2023 &#8211; In argomento v. anche, su questo sito, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=34922\">Il mercato del tempo di lavoro<\/a><em>, capitolo<\/em><em> IV del libro <\/em>Il lavoro e il mercato<em> (Mondadori, 1996) &#8211; L&#8217;intervista, anticipata nel numero di novembre 2023 sul <\/em>Bollettino Adapt<em>, \u00e8 parte di una serie dedicata a una rivisitazione dei miei scritti pubblicati nell&#8217;arco degli ultimi 50 anni; questa prima prende spunto dal mio articolo <\/em>Verso una nuova concezione e struttura della disciplina del tempo di lavoro, <em>RIDL<\/em>, 1985, I, pp. 241-269 &#8211; <em>L&#8217;altra<\/em> <em>inter<\/em><em>vista di questa serie gi\u00e0 disponibile sul sito \u00e8 dedicata a <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63098\">La partecipazione dei lavoratori nell&#8217;azienda<\/a><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/IG-Metall-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-48415\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/IG-Metall-2.jpg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/IG-Metall-2.jpg 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/IG-Metall-2-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><\/a>Il tema dei tempi di lavoro \u00e8 tornato di grande attualit\u00e0 nel dibattito politico e sindacale degli ultimi anni. Quando hai scritto il saggio del 1985, avevi da poco pubblicato proprio sul tema una fondamentale monografia in due volumi (P. Ichino, <em>Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro<\/em>, Giuffr\u00e8, 1984-85) ed eri stato protagonista, nel sindacato e poi in Parlamento, come membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nel corso della VIII legislatura, del dibattito in materia di lavoro a tempo parziale, che ha poi portato all\u2019adozione del decreto-legge n. 726\/1984, convertito in legge n. 863\/1984. Da testimone privilegiato, non solo come studioso del tema, ma anche come sindacalista e parlamentare, quale credi che sia stato il motivo per cui, nel corso degli anni Ottanta, si \u00e8 reso necessario un ripensamento della concezione del tempo di lavoro? Cosa c\u2019\u00e8 di ancora attuale nella riflessione di quei giorni?<br \/>\n<\/strong>Dal 1979 al 1983, come membro del gruppo dei deputati comunisti e della Commissione Lavoro della Camera, ero stato testimone diretto della strenua opposizione da parte del Pci a ogni proposta di riconoscimento legislativo del lavoro a tempo parziale. Prima di entrare in Parlamento, del resto, avevo lavorato per dieci anni nella Cgil, che essa pure \u2013 a differenza della Cisl \u2013 si opponeva con gran vigore all\u2019introduzione di questo istituto nel nostro ordinamento. Motivo dell\u2019opposizione era ufficialmente il timore che il lavoro a tempo parziale diventasse un \u201cghetto\u201d in cui avrebbe rischiato di essere rinchiuso il lavoro femminile; ma c\u2019era un motivo pi\u00f9 profondo, che compresi appieno soltanto attraverso l\u2019esperienza parlamentare: il part-time implica uno spazio di autonomia negoziale individuale nella determinazione delle condizioni di lavoro. E questo per la maggior parte della sinistra di quell\u2019epoca era un tab\u00f9.<\/p>\n<p><strong><strong>Quando e come hai capito che questo, pi\u00f9 che la questione di genere, fosse il motivo dell\u2019opposizione al riconoscimento del tempo parziale?<br \/>\n<\/strong><\/strong>Lo disse esplicitamente Adriana Seroni \u2013 che nel corso della VIII legislatura era la responsabile del Pci per la questione femminile \u2013 proprio nel corso di una riunione del Gruppo dei deputati comunisti in cui si discuteva di un mio abbozzo di proposta di legge: \u201criconoscere il part-time significa riconoscere un accordo individuale tra il datore e il prestatore di lavoro; ma noi sappiamo che quest\u2019ultimo, in un negoziato con il datore, non \u00e8 mai veramente libero; e comunque non possiamo consentire che si apra una breccia nel principio per cui le condizioni di lavoro devono essere disciplinate soltanto dalla legge o dalla contrattazione collettiva\u201d. In quell\u2019occasione provai a proporre che il progetto di legge prevedesse una riserva a favore del contratto collettivo nazionale, come unica sede in cui la materia potesse essere disciplinata; ma anche questa proposta venne respinta, con la motivazione di genere: perch\u00e9 la previsione della possibilit\u00e0 del part-time avrebbe consentito agli imprenditori di utilizzarlo per relegarvi le donne. Cos\u00ec la mia proposta di legge venne bocciata dal Gruppo; il che mi impediva di presentarla, perch\u00e9 la regola, nel Pci, era che l\u2019iniziativa legislativa da parte dei singoli parlamentari potesse essere esercitata soltanto con l\u2019approvazione del Gruppo. Poi, nella legislatura successiva, ci pens\u00f2 il governo Craxi; e il Pci vot\u00f2 contro.<\/p>\n<p><strong><strong> Fino ad allora assumere un dipendente a tempo parziale era vietato?<br \/>\n<\/strong><\/strong>No: non era previsto, ma neppure vietato dalla disciplina vigente del contratto di lavoro. Per\u00f2 il part-time orizzontale era reso particolarmente costoso dall\u2019ordinamento previdenziale, che determinava il minimo contributivo in relazione alla giornata lavorativa, ignorando l\u2019ipotesi dell\u2019impiego a met\u00e0 tempo, o comunque per un numero di ore diverso dalle otto standard: cos\u00ec, soprattutto nelle fasce professionali pi\u00f9 basse, sul costo complessivo del contratto per l\u2019impresa l\u2019onere contributivo aveva un\u2019incidenza sproporzionata. Questa sproporzione non si verificava nel caso del part-time verticale, che per\u00f2 all\u2019epoca era pressoch\u00e9 del tutto sconosciuto.<\/p>\n<p><strong> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoratrice-a-tempo-parziale.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-52503\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoratrice-a-tempo-parziale.jpg\" alt=\"\" width=\"278\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoratrice-a-tempo-parziale.jpg 278w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoratrice-a-tempo-parziale-150x98.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 278px) 100vw, 278px\" \/><\/a>Ma il timore della \u201cghettizzazione\u201d delle donne, secondo te, era fondato o no?<br \/>\n<\/strong>Allora ero reduce da viaggi di studio in diversi Paesi europei e negli U.S.A., dove osservavo un tasso di partecipazione femminile alla forza-lavoro molto superiore al nostro, favorito proprio dal lavoro a tempo parziale. Pensavo, dunque, che l\u2019alternativa non fosse tanto tra il lavoro femminile a tempo pieno e quello a part-time, quanto tra il lavoro femminile a part-time e il non lavoro femminile. Tutto sommato la penso ancora cos\u00ec: il problema non si risolve vietando o limitando il part-time. Certo, la possibilit\u00e0 del lavoro part-time non pu\u00f2 far dimenticare la necessit\u00e0 di eliminare gli ostacoli sistemici alla piena libert\u00e0 delle donne di scegliere tra il tempo parziale e il tempo pieno; ma questi ostacoli non si rimuovono certo vietando od ostacolando il tempo parziale.<\/p>\n<p><strong> Gi\u00e0 nel saggio del 1985, avevi avvertito che il rischio di costringere in un ipotetico \u201cghetto\u201d del lavoro ad orario ridotto alcune \u201cfasce deboli\u201d di lavoratori si sarebbe evitato, pi\u00f9 che limitando la possibilit\u00e0 di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale, attraverso interventi sul contesto socio-culturale e sull\u2019organizzazione dei servizi urbani. Oggi, per\u00f2, secondo i dati Istat, sulla totalit\u00e0 dei contratti di lavoro a tempo parziale, il c.d. part-time involontario riguarda, in Italia, circa il 56% dei casi. Se sul fronte legislativo sono state implementate alcune misure (si veda, ad esempio, l\u2019introduzione del diritto del prestatore a richiedere la transizione a forme di lavoro pi\u00f9 stabili, sancito dal decreto legislativo n. 104\/2022 in attuazione della direttiva 2019\/1152), quali credi che siano gli ulteriori interventi da attuare per contrastare questo fenomeno che colpisce principalmente le categorie pi\u00f9 deboli di lavoratori?<br \/>\n<\/strong>Questo del part-time involontario, se intendiamo il termine nel significato che gli \u00e8 attribuito nelle rilevazioni statistiche, \u00e8 un problema del tutto diverso \u2013 direi addirittura inverso \u2013 rispetto a quello del rischio della ghettizzazione del lavoro femminile. Ed \u00e8 un problema pi\u00f9 ampio: non riguarda soltanto chi si trova impegnato in un lavoro part-time preferendo il lavoro a tempo pieno, ma anche chi non riesce a tirarsi fuori da una condizione di lavoro precario, o sotto-pagato. In un tessuto produttivo come il nostro, nel quale in tutte le fasce di professionalit\u00e0 le imprese stentano a trovare la manodopera che cercano in un caso su due, la protezione pi\u00f9 efficace che possa essere offerta alle persone che si trovano in una situazione insoddisfacente consiste nell\u2019offrire loro servizi efficaci di informazione sulle transizioni per loro concretamente possibili nel mercato del lavoro, servizi di formazione specificamente mirati agli sbocchi effettivamente esistenti e servizi di assistenza alla mobilit\u00e0 geografica della persona e della sua famiglia, che anch\u2019essi possono avere un valore decisivo per l\u2019aumento della possibilit\u00e0 effettiva di scelta del proprio lavoro. Per chi ha un lavoro a tempo parziale e non riesce a passare al tempo pieno \u2013 o al tempo indeterminato \u2013 nella propria azienda non c\u2019\u00e8 protezione pi\u00f9 efficace di quella data dalla possibilit\u00e0 di andarsene a lavorare in un\u2019altra azienda che offre questa opzione. Ma in Italia a mancare sono proprio questi servizi nel mercato.<\/p>\n<p><strong> Quello della necessit\u00e0 di combinare gli strumenti di modulazione dei tempi di lavoro con lo sviluppo di un mercato del lavoro in cui non fosse tutelata soltanto la posizione degli occupati a danno dei disoccupati \u00e8 un tema ricorrente nella tua produzione scientifica. Penso, ad esempio, al contributo <em>Lavorare meno, lavorare meglio: riduzione dell\u2019orario e concorrenza tra occupati e disoccupati<\/em>, in <em>LD<\/em>, 1994, 3, pp. 343-350, in cui hai legato i due aspetti, osservando, da un lato, che, per il funzionamento del mercato del lavoro, i lavoratori dovrebbero essere lasciati liberi di determinare la propria estensione temporale ottimale e, dall\u2019altro, che, per raggiungere l\u2019obbiettivo della redistribuzione delle occasioni di lavoro, \u00e8 necessario aiutare i disoccupati ad essere pi\u00f9 competitivi nel mercato del lavoro. Credi che le tue conclusioni di allora siano ancora attuali?<br \/>\n<\/strong>S\u00ec. Una maggiore fluidit\u00e0 del mercato del tempo di lavoro favorirebbe l\u2019allocazione migliore del tempo stesso, in relazione alle esigenze di ciascuna delle parti. Ma in questo campo pi\u00f9 che in molti altri la libert\u00e0 effettiva delle persone che vivono del proprio lavoro non basta sancirla per legge: occorre costruirne i presupposti materiali, \u201crimuovere gli ostacoli\u201d al suo esercizio. Per questo occorrerebbe che il mercato del lavoro fosse maggiormente e pi\u00f9 capillarmente innervato di servizi efficaci di informazione su domanda e offerta, nonch\u00e9 di formazione mirata ai possibili sbocchi esistenti, della quale fosse controllata sistematicamente la qualit\u00e0. Su questo terreno c\u2019\u00e8 ancora molto da fare.<\/p>\n<p><strong> Nel secondo volume della monografia sul tempo di lavoro hai trattato, per la prima volta nella letteratura giuslavoristica italiana, di figure atipiche come il <em>flexi-time<\/em> e il <em>job-sharing<\/em>, che ancora non avevano alcuna diffusione a sud delle Alpi. Da dove nasceva l\u2019interesse per queste figure?<br \/>\n<\/strong>In realt\u00e0 il <em>flexi-time<\/em> era gi\u00e0 abbastanza diffuso anche da noi: non se ne parlava perch\u00e9 era un caso tipico di autodeterminazione individuale del tempo di lavoro, al di fuori del modello standard, che gli schemi dominanti della nostra cultura giuslavoristica non riuscivano a mettere a fuoco. Il <em>job-sharing<\/em> in Italia era stato sperimentato \u2013 e riconosciuto dal contratto collettivo \u2013 soltanto nel settore del portierato, e comunque non riconosciuto come sotto-tipo contrattuale meritevole di studio. Entrambe queste figure, invece, erano notevolmente diffuse in Gran Bretagna e in America: lo scoprii trovando dei libri dedicati a esse nelle librerie di Londra e di San Francisco. E mi parve utile dedicare a questi nuovi modi di organizzazione del tempo di lavoro qualche spazio nel mio libro.<\/p>\n<p><strong><strong> Senza molta fortuna, per\u00f2, almeno nel caso del <em>job sharing<\/em>.<br \/>\n<\/strong><\/strong>Senza fortuna sul piano della diffusione nel tessuto produttivo, probabilmente a causa di un difetto di chiarezza circa il regime previdenziale applicabile nel caso del \u201clavoro gemellato\u201d, che non \u00e8 mai stato superato. Per\u00f2 nel 1997 Tiziano Treu, in veste di ministro del Lavoro, eman\u00f2 una circolare che confermava la mia tesi sulla piena compatibilit\u00e0 del <em>job sharing<\/em> con l\u2019ordinamento vigente; e nel 2003 il contenuto di quella circolare venne ripreso pari pari nella legge Biagi. Fu poi il ministro del Lavoro Cesare Damiano, nel 2007, ad adoperarsi per la soppressione di quella norma, senza peraltro mai spiegarne la ragione: il <em>job sharing <\/em>\u00e8 un modo straordinario per coniugare le esigenze di flessibilit\u00e0\/elasticit\u00e0 del tempo di lavoro nell\u2019interesse di una coppia di persone con l\u2019esigenza di sicurezza di copertura lavorativa di una fascia oraria superiore alle otto ore giornaliere nell\u2019interesse dell\u2019azienda. Ma nel 2007 la priorit\u00e0, per la sinistra italiana, era di poter dire di aver smantellato la legge Biagi; e, non potendosela prendere con altre parti di quella legge, decisero di prendersela col <em>job sharing<\/em>.<\/p>\n<p><strong> Tu hai sostenuto che la piena libert\u00e0 di determinazione da parte del lavoratore del proprio tempo di lavoro \u00e8 l\u2019obiettivo cui deve tendere il diritto al lavoro. Questa affermazione, nel saggio del 1985, ti ha permesso di superare l\u2019idea \u2013 allora maggioritaria \u2013 secondo cui la clausola di riduzione dell\u2019orario fosse aprioristicamente da intendere come imposizione subita dal lavoratore, contraria alla sua naturale e universale aspirazione al lavoro a tempo pieno, rivalutando, quindi, la rilevanza del contratto individuale di lavoro. Quale deve essere, dunque, in una materia delicata come quella dei tempi di lavoro, il ruolo dell\u2019autonomia privata individuale? Potrebbero trovare spazio, in questo particolare ambito, modelli di autonomia negoziale assistita o derogabilit\u00e0 assistita?<br \/>\n<\/strong>Le forme di negoziazione assistita possono costituire una soluzione transitoria utile per la protezione della persona che lavora contro i rischi di una imposizione da parte dell\u2019imprenditore, in attesa che il mercato del lavoro sia compiutamente innervato dei servizi efficaci di informazione, formazione mirata e assistenza alla mobilit\u00e0, di cui parlavo prima; cio\u00e8 dei servizi atti ad abilitare effettivamente la persona alla libera scelta in un tessuto produttivo maturo e fortemente plurale anche dal lato della domanda di manodopera. L\u2019efficacia protettiva dell\u2019istituto della negoziazione assistita non deve per\u00f2 essere sopravvalutata: se la persona interessata non \u00e8 effettivamente libera di scegliere perch\u00e9 l\u2019opzione <em>exit<\/em> non \u00e8 per lei effettivamente accessibile, la negoziazione in sede protetta non le evita del tutto il rischio di dover subire l\u2019imposizione di condizioni contrattuali non gradite. \u00c8 questo il motivo per cui sostengo che la protezione migliore della persona che vive del proprio lavoro \u00e8 data dalla possibilit\u00e0 effettiva di \u201cusare\u201d un mercato ricco di domanda insoddisfatta: questo \u00e8 anche ci\u00f2 che suggerisce il <em>capability approach<\/em> alla tematica dei diritti della persona che proprio nel corso degli anni \u201980 ha incominciato a essere studiato e proposto da Amartya Sen e da Martha Nussbaum, nella sua applicazione al diritto del lavoro che qui da noi ha avuto come primi e maggiori sostenitori Bruno Caruso e Riccardo Del Punta.<\/p>\n<p><strong> Accanto alla rivalutazione dell\u2019autonomia individuale, la personalizzazione dei tempi di lavoro impone una riflessione anche sull\u2019autonomia collettiva. Come avevi evidenziato gi\u00e0 nel saggio qui ripubblicato, il sindacato ha storicamente incontrato difficolt\u00e0 nel contrattare modelli di lavoro che si discostano da quello standard a tempo pieno, poich\u00e9, quando le modalit\u00e0 temporali \u2013 e quindi retributive \u2013 dei singoli rapporti incominciano a diversificarsi, c\u2019\u00e8 il rischio che lo stesso sindacato possa, a causa della disgregazione degli interessi che \u00e8 chiamato a rappresentare, perdere forza contrattuale. Come sono andate, effettivamente, le cose?<br \/>\n<\/strong>Negli anni \u201980, dopo l\u2019entrata in vigore della legge n. 863 del 1984, le confederazioni sindacali maggiori hanno inaugurato la nuova stagione introducendo nei contratti collettivi nazionali di settore delle clausole limitative del part-time di due tipi: clausole di contingentamento, ovvero limiti percentuali dei dipendenti a part-time rispetto all\u2019organico aziendale complessivo; e clausole che definivano rigidamente l\u2019estensione ridotta del tempo di lavoro nell\u2019arco della settimana (per esempio: 25 ore, oppure 20 ore). In queste clausole collettive si esprimeva la perdurante diffidenza dalla parte maggioritaria del movimento sindacale nei confronti della possibilit\u00e0 della negoziazione individuale delle condizioni di lavoro. Fu proprio l\u2019introduzione di quelle clausole nei contratti collettivi nazionali che mi indusse a scrivere l\u2019articolo che qui viene oggi ripubblicato, per avvertire che ad esse poteva essere riconosciuto soltanto un effetto dispositivo, ma non l\u2019inderogabilit\u00e0: \u00e8 infatti impossibile stabilire in astratto che cosa sia <em>melius<\/em> e che cosa <em>pejus<\/em> per una persona in materia di collocazione o di estensione temporale della prestazione di lavoro, quando l\u2019estensione negoziata sia al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Quale dovrebbe essere, invece, il ruolo del sindacato nella definizione dei tempi di lavoro? La strategia che avevi indicato nel saggio ha avuto, secondo te, riscontri nell\u2019attivit\u00e0 sindacale degli anni successivi?<br \/>\n<\/strong>Nel giro di una quindicina d\u2019anni, come era auspicabile e anche facilmente prevedibile, quelle clausole collettive vennero progressivamente superate. Incominciarono invece a diffondersi: clausole volte a limitare la variabilit\u00e0 della collocazione o della estensione temporale del part-time, in relazione alle quali si posero questioni giuridiche nuove; inoltre clausole volte a proteggere l\u2019interesse della persona interessata alla possibilit\u00e0 di passare dal tempo pieno al tempo parziale, o, soprattutto, viceversa. E qui siamo gi\u00e0 a una forma di sostegno collettivo alla negoziazione individuale delle condizioni di lavoro. Quello che ancora non si vede \u00e8 un sindacalismo confederale che fa proprio appieno il <em>capability approach<\/em>, la filosofia dell\u2019<em>empowerment<\/em> della persona, del suo rafforzamento nel mercato del lavoro come garanzia di maggior forza nella negoziazione individuale con l\u2019imprenditore: \u00e8 il tema discusso nel quarto capitolo del libro <em>L\u2019intelligenza del lavoro<\/em>, il cui sottotitolo \u00e8 <em>Quando sono i lavoratori a scegliersi l\u2019imprenditore<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Le istanze di personalizzazione e riduzione del tempo di lavoro che iniziarono a manifestarsi al tempo della legge del 1984 sono ancora oggi al centro del dibattito: basti pensare al lavoro agile, al lavoro organizzato mediante piattaforma digitale, oppure alle crescenti istanze di riduzione della settimana lavorativa. Queste rivendicazioni, per\u00f2, a differenza di quanto accaduto in altri ordinamenti, in cui le esigenze del lavoratore possono anche arrivare a incidere sulle prerogative aziendali, non sono state recepite nell\u2019ordinamento del lavoro italiano e nella prassi, se non attraverso la previsione di strumenti deboli, quali per esempio i diritti di priorit\u00e0 di cui hai fatto cenno. Quali sono le ragioni di questa difficolt\u00e0?<br \/>\n<\/strong>Non \u00e8 facile rispondere a questa domanda. Sono portato, per\u00f2, a ritenere che questo \u201cmercato del tempo di lavoro\u201d \u2013 oggi luogo di negoziazione non soltanto dell\u2019estensione e della collocazione temporale della prestazione, ma anche della sua emancipazione totale o parziale dal vincolo dell\u2019orario \u2013 sia sempre meno suscettibile di governo mediante modelli standard contrattati in sede collettiva. La partita della tutela della persona in questo mercato si giocher\u00e0 sempre di pi\u00f9 sul terreno del rafforzamento della capacit\u00e0 della persona stessa di muoversi in questo mercato e quindi di scegliere. Gli strumenti di questa tutela saranno sempre meno le disposizioni inderogabili e sempre pi\u00f9 i servizi di orientamento professionale, di informazione, di formazione mirata agli sbocchi effettivamente esistenti. Come scrivo nel libro che ho citato poc\u2019anzi, mi piacerebbe un sindacato confederale fortemente impegnato su questo terreno; osservo, invece, una tendenza perdurante del sindacalismo confederale a farsi carico della protezione delle persone nel luogo di lavoro, ma non nel mercato del lavoro.<\/p>\n<p><strong> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lavoro-agile-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-45011\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lavoro-agile-2-300x175.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"175\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lavoro-agile-2-300x175.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lavoro-agile-2-150x87.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lavoro-agile-2.jpg 980w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Ad ogni modo, la diffidenza, sia sindacale sia datoriale, verso le istanze di personalizzazione dei tempi di lavoro ha portato al paradosso per cui, di frequente, i contratti collettivi arrivano a condizionare, mediante schemi orari rigidamente definiti, finanche il ricorso a strumenti come il lavoro agile, che, invece, secondo l\u2019articolo 18 della legge n. 81\/2017, dovrebbe (o almeno potrebbe) costituire una modalit\u00e0 di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall&#8217;assenza di vincoli orari e dall&#8217;organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi. Su questo punto, anche alla luce del Protocollo nazionale sul lavoro in modalit\u00e0 agile del 7 dicembre 2021, che, pur prevedendo la possibilit\u00e0 di articolare la prestazione lavorativa in fasce orarie, ribadisce l\u2019\u00abassenza di un preciso orario di lavoro\u00bb nell\u2019esecuzione della prestazione in modalit\u00e0 agile, quale credi che dovrebbe essere il ruolo dell\u2019autonomia collettiva?<br \/>\n<\/strong>Alcune aziende si sono addirittura ristrutturate in funzione dell\u2019adozione della forma organizzativa del lavoro agile nella quasi totalit\u00e0 dei rapporti di lavoro, con il conseguente risparmio degli spazi destinati a luogo di lavoro dentro il perimetro aziendale, ma anche con una incisiva ridefinizione del debito contrattuale del lavoratore, che viene stabilito sempre meno in termini di estensione temporale della prestazione e sempre di pi\u00f9 in termini di risultato produttivo, misurato secondo parametri concordati. Quando questo modello di organizzazione del lavoro diventer\u00e0 maggioritario il tema del superamento del vecchio criterio di distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato si imporr\u00e0 come centrale e urgente. Quel modello, tuttavia, \u00e8 ancora minoritario; dopo la fine della pandemia di Covid, a fronte di una larga diffusione della richiesta di mantenimento del lavoro agile da parte dei dipendenti, si assiste a una tendenza prevalente, nelle imprese, a riportare il lavoro impiegatizio all\u2019interno del perimetro aziendale, anche se non necessariamente con un vincolo di orario rigido. La legge e la contrattazione collettiva potranno operare utilmente a favore della fluidificazione dell\u2019accordo negoziale tra le parti sul piano individuale, nonch\u00e9 della reversibilit\u00e0 dell\u2019accordo stesso; ma difficilmente potranno imporre limiti minimi o massimi, come era accaduto nell\u2019ultimo ventennio del secolo scorso per il part-time. Sar\u00e0 comunque bene che si astengano dal tornare a battere quella strada.<\/p>\n<p><strong> Al di l\u00e0 di quanto previsto da legge e contrattazione collettiva, appare ormai sempre pi\u00f9 evidente una generale tendenza, per molte delle nuove professioni, a svincolarsi da una rigida determinazione temporale della prestazione, che incomincia a essere misurata anche secondo altri criteri (obiettivi, professionalit\u00e0, disponibilit\u00e0 all\u2019aggiornamento, adattabilit\u00e0 agli shock tecnologici e di mercato, ecc.). Quali scenari potrebbe aprire e quali ricadute potrebbe avere sul sinallagma contrattuale una simile evoluzione?<br \/>\n<\/strong>Accennavo prima al probabile prossimo tramonto del criterio distintivo tra lavoro subordinato e autonomo basato sull\u2019assoggettamento pieno della prestazione a eterodirezione: criterio la cui applicazione \u2013 direi di pi\u00f9: la cui applicabilit\u00e0 \u2013 \u00e8 resa sempre pi\u00f9 problematica dalla digitalizzazione dell\u2019organizzazione del lavoro. A maggior ragione dobbiamo mettere in conto il tramonto del criterio \u2013 peraltro a mio avviso molto sopravvalutato anche in riferimento al modello tradizionale di organizzazione del lavoro \u2013 dell\u2019\u201cinserimento\u201d della prestazione lavorativa nell\u2019organizzazione aziendale, nonch\u00e9 di quello, recentemente introdotto dall\u2019art. 2 del d.lgs. n. 81\/2015 in riferimento alle collaborazioni autonome continuative, della \u201cetero-organizzazione\u201d. Quando gli sviluppi del progresso tecnologico avranno reso evidente l\u2019inutilizzabilit\u00e0 di questi criteri di delimitazione del lavoro che necessita di protezione, il concetto di subordinazione dovr\u00e0 essere sostituito con quello di dipendenza economica. Gi\u00e0 se ne \u00e8 avuta una prima avvisaglia con la disposizione contenuta nella legge Fornero n. 92\/2012, che estendeva l\u2019area della protezione ai rapporti caratterizzati da continuit\u00e0 nel tempo, monocommittenza e fascia di reddito bassa: i tratti essenziali, appunto, della situazione di dipendenza economica della persona che lavora.<\/p>\n<p><strong> La tua monografia del 1984-85 ha avuto un seguito nel commento degli articoli 2107 e 2108 del <em>Commentario del Codice civile<\/em> diretto da Piero Schlesinger: una sorta di ristampa o una nuova edizione riveduta e corretta?<br \/>\n<\/strong>La prima edizione del <em>Commentario <\/em>degli articoli 2107-2109, che ebbe anche la ventura di essere il primo volume di quella collana, usc\u00ec appena due anni dopo il secondo volume della monografia e ne configurava sostanzialmente una sorta di <em>editio minor<\/em> aggiornata nei riferimenti giurisprudenziali e dottrinali e completata con una sintesi dei contenuti dell\u2019articolo da cui questa intervista prende le mosse. Nella seconda edizione del <em>Commentario<\/em>, uscita nel 2012, la parte di commento della legge vigente \u00e8 interamente riscritta in riferimento alla riforma della materia contenuta nella direttiva comunitaria n. 2003\/88 e nel decreto delegato n. 66\/2003 con cui essa era stata recepita. Allora ero impegnato in Senato e non avrei potuto affrontare l\u2019integrale riscrittura di questa parte del <em>Commentario<\/em>: questa parte della nuova edizione ha potuto uscire soltanto per merito della co-autrice Lucia Valente.<\/p>\n<p><strong> Nel 1985 hai chiuso il saggio constatando che, in materia di tempi di lavoro, restava ancora molta strada da percorrere. A che punto siamo arrivati oggi? Quali possono essere le linee di sviluppo cui consigli di prestare attenzione a quanti oggi si avvicinano allo studio di una materia affascinante come \u00e8 quella del tempo di lavoro?<br \/>\n<\/strong>Fin dall\u2019<em>Obligationenrecht<\/em> di Friedrich Karl von Savigny del 1851, la questione di che cosa sia il tempo e dei diversi profili di rilevanza che esso pu\u00f2 assumere nella struttura dell\u2019obbligazione ha assunto importanza centrale nella letteratura civilistica. Curiosamente, invece, l\u2019importanza della questione ha tardato molto a essere messa a fuoco sul terreno giuslavoristico (nonostante che la legislazione sul contratto di lavoro abbia mosso i primi passi proprio con la legge sul limite dell\u2019orario di lavoro settimanale): al punto che qui in Italia su questa materia \u00e8 mancato del tutto uno studio di buon livello fino la pubblicazione, nel 1980, della voce di Maria Vittoria Ballestrero sull\u2019<em>Orario di lavoro<\/em> nell\u2019<em>Enciclopedia del diritto<\/em>. Nel panorama giuslavoristico internazionale, del resto, fino alla fine degli anni \u201970 le cose non sono andate meglio: solo con la riduzione dell\u2019orario settimanale in Francia del 1981 il tema del tempo di lavoro, soprattutto in quel Paese, \u00e8 tornato al centro dell\u2019attenzione di giuslavoristi, economisti e sociologi del lavoro. Oggi i profondi mutamenti che il progresso tecnologico porta con s\u00e9 nell\u2019organizzazione del lavoro, e di riflesso nella struttura effettiva della prestazione di lavoro dipendente, impongono che venga ristudiata dalle fondamenta l\u2019intera materia della rilevanza del tempo come elemento (non pi\u00f9 necessariamente essenziale) della fattispecie e poi come oggetto della disciplina del rapporto.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A quasi quarant&#8217;anni dal riconoscimento del part-time nel nostro ordinamento, un dialogo sul ritardo della disciplina italiana della materia\u00a0 e sulle condizioni necessarie affinch\u00e9 in questo campo si realizzino le condizioni necessarie per un pieno ed effettivamente libero dispiegamento dell&#8217;autonomia negoziale individuale . Intervista a cura di Francesco Alifano, ricercatore della Scuola di dottorato in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,9],"tags":[],"class_list":["post-63088","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/63088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=63088"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/63088\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=63088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=63088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=63088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}