
{"id":63128,"date":"2024-01-10T12:32:25","date_gmt":"2024-01-10T11:32:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63128"},"modified":"2024-01-10T17:44:17","modified_gmt":"2024-01-10T16:44:17","slug":"intervista-su-malattia-e-assenteismo-nel-rapporto-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63128","title":{"rendered":"INTERVISTA SU MALATTIA E ASSENTEISMO NEL RAPPORTO DI LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Gli anni &#8217;70 segnarono una discontinuit\u00e0 netta sia nelle relazioni industriali nazionali, sia negli equilibri aziendali; tra i mutamenti pi\u00f9 rilevanti vanno annoverati quelli relativi al rapporto di fatto tra datore e prestatore in occasione della malattia e alla relativa disciplina, che assunsero anche coloriture fortemente politiche<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervista a cura <strong>di Silvia Caneve<\/strong>, pubblicata sul\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.bollettinoadapt.it\/a-tu-per-tu-con-lautore-intervista-a-pietro-ichino-sullassenteismo-rgl-1976\/\">Bollettino Adapt<\/a><em> il 4 dicembre 2023 &#8211; <\/em><em>L\u2019intervista<\/em><em> \u00e8 parte di una serie dedicata a una rivisitazione dei miei scritti pubblicati nell\u2019arco degli ultimi 50 anni; questa prende spunto dal mio articolo <\/em>Malattia, assenteismo e giustificato motivo di licenziamento<em>, pubblicato in <\/em>Rivista giuridica del lavoro, 1976, n. 3, I, pp. 259-281<em> \u2013\u00a0Su questo sito sono disponibili anche le due interviste precedenti della stessa serie, rispettivamente sul tema <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63088\">Il mercato del tempo di lavoro<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63098\">La partecipazione dei lavoratori nell\u2019azienda<\/a> <\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Noterelle.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-40501\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Noterelle.jpg\" alt=\"\" width=\"180\" height=\"280\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Noterelle.jpg 180w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Noterelle-96x150.jpg 96w\" sizes=\"auto, (max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/><\/a>Nell\u2019introduzione della raccolta <em>Noterelle. Diario di un ventennio<\/em>, racconti del tuo primo incontro con il professor Giuseppe Pera, il quale fu colpito dal coraggio dimostrato da un giovane sindacalista della Cgil che scrisse della necessit\u00e0 di combattere l\u2019assenteismo abusivo. Da questo punto di vista, all\u2019epoca, il tuo saggio rappresent\u00f2 un punto di rottura rispetto ad alcuni orientamenti e tesi sostenute dal sindacato. Cosa ti spinse ad indagare il tema dell\u2019assenteismo? E cosa avevi colto in quel fenomeno e nella disciplina del licenziamento per malattia, che non emergeva dal dibattito di quegli anni?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>La cosa and\u00f2 cos\u00ec. Nella prima met\u00e0 degli anni \u201970 si era assistito, nelle aziende di tutti i settori, a un notevole aumento dei tassi di assenza per malattia; era aumentata soprattutto la frequenza delle assenze brevi, accompagnata dalla teorizzazione, da parte di alcuni gruppi di estrema sinistra, dell\u2019astensione dal lavoro come forma di lotta, come una sorta di sciopero individuale. Ovviamente numerose imprese avevano reagito con sanzioni disciplinari, che arrivavano anche al licenziamento; e in seno al movimento sindacale si discuteva sul come dovesse interpretarsi il fenomeno e se si dovessero difendere anche gli assenteisti abusivi. Dall\u2019inizio del 1974 ero il responsabile del Coordinamento dei Servizi Legali della Camera del Lavoro di Milano; e tenevo un incontro mensile degli addetti alle vertenze dei vari sindacati di categoria, aperto a tutti i membri di Consigli di Fabbrica che desiderassero parteciparvi: era inevitabile che uno di quegli incontri fosse dedicato a questo tema scottante. Per quell\u2019incontro preparai una scheda, approvata dalla Segreteria della Camera del Lavoro e pubblicata nel suo bollettino <em>Documentazione camerale<\/em>, nella quale sostenevo che doveva essere considerato come un fenomeno positivo e legittimo l\u2019aumento delle assenze conseguente a un allargamento effettivo della possibilit\u00e0 di curarsi, ma che \u2013 proprio per la difesa di questo diritto \u2013 dovesse essere respinta l\u2019idea dell\u2019abuso della malattia come forma di lotta operaia contro il padrone. Su questa mia presa di posizione si scaten\u00f2 un dibattito molto vivace.<\/p>\n<p><strong> E tu scrivesti <em>Malattia, assenteismo e giustificato motivo di licenziamento<\/em>.<br \/>\n<\/strong>Carlo Smuraglia, che mi aveva preso da poco come assistente alla Statale, mi invit\u00f2 ad approfondire il tema sul piano giuridico. Ma mi accorsi subito che la questione non poteva essere affrontata soltanto sul piano astratto e rarefatto dell\u2019interpretazione della norma legislativa. In quegli anni non c\u2019era stata soltanto la novit\u00e0 dell\u2019entrata in vigore dell\u2019articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, ma anche quella di numerosi contratti collettivi nazionali che \u2013 a seguito della tornata di rinnovi del 1972 \u2013 introducevano il diritto dei lavoratori al pagamento della retribuzione per i primi tre giorni di malattia (i c.d. \u201cgiorni di carenza\u201d), non coperti dall\u2019indennit\u00e0 pagata dall\u2019Inps. N\u00e9 la nuova norma legislativa n\u00e9 queste nuove disposizioni contrattuali intervenivano a modificare la nozione teorica di \u201cmalattia\u201d come giustificazione dell\u2019astensione dal lavoro; ma era evidente che il nuovo contesto determinava un allargamento della possibilit\u00e0 <em>di fatto<\/em>, per i lavoratori, di sospendere la prestazione per malattia. Si trattava dunque di discernere quanta parte di questo allargamento corrispondesse a un\u2019evoluzione dell\u2019intero ordinamento del lavoro e quanta parte invece dovesse qualificarsi come abuso. Per prima cosa mi convinsi che fosse necessario studiare la correlazione tra l\u2019aumento delle assenze brevi e l\u2019introduzione del diritto alla retribuzione per i giorni di \u201ccarenza\u201d; e \u2013 anche se allora non erano disponibili gli strumenti di analisi statistica del nesso causale tra due fenomeni, che sono in uso oggi \u2013 almeno una forte correlazione balz\u00f2 fuori con una nettezza impressionante. A me parve ragionevole dedurne che nei contratti collettivi da poco rinnovati si esprimesse una volont\u00e0 delle parti firmatarie \u2013 non soltanto di migliorare il trattamento economico, ma anche \u2013 di allargare l\u2019area della malattia idonea a giustificare l\u2019astensione dal lavoro; il che per\u00f2 non giustificava l\u2019abuso.<\/p>\n<div id=\"attachment_53222\" style=\"width: 210px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Gino-Giugni-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-53222\" class=\"size-full wp-image-53222\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Gino-Giugni-2.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Gino-Giugni-2.jpg 200w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Gino-Giugni-2-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-53222\" class=\"wp-caption-text\">Gino Giugni<\/p><\/div>\n<p><strong>Cos\u00ec tu sperimentasti sul campo per un verso una coniugazione dell\u2019analisi sociologica di tipo quantitativo con l\u2019argomentazione giuridica, per altro verso la valorizzazione della contrattazione collettiva come fonte del diritto del lavoro: direttamente in linea con la predicazione di Gino Giugni. Eri gi\u00e0 in contatto con lui?<br \/>\n<\/strong>S\u00ec, anche se a quell\u2019epoca non un contatto stretto. Lo avevo conosciuto in modo un po\u2019 rocambolesco nel 1974, quando avevo portato il plico contenente la mia tesi di laurea alla sede romana della Fondazione Brodolini, in via Livenza 5, per partecipare al concorso per una borsa di studio; l\u00ec ero stato ricevuto molto cordialmente da un signore, che mi aveva interrogato su quanto stava accadendo alla Statale di Milano per la successione sulla cattedra di Diritto del Lavoro, a seguito del pensionamento della professoressa Luisa Riva Sanseverino. Io gli avevo risposto che noi giovani facevamo il tifo per la candidatura di Gino Giugni, ma che il preside Cesare Grassetti e la maggioranza della Facolt\u00e0 non lo apprezzava, considerandolo troppo \u201csociologo\u201d e troppo poco rigoroso giurista; per fortuna aggiunsi che, invece, noi giovani assistenti facevamo il tifo per quest\u2019ultimo. Solo al termine del colloquio lui mi disse ridendo che il candidato di cui stavo parlando era proprio lui. Si divert\u00ec molto della mia ingenuit\u00e0. In seguito, per\u00f2, lesse e apprezz\u00f2 la mia tesi di laurea sul contratto collettivo aziendale, che all\u2019epoca era ancora un tema nuovo per il nostro diritto sindacale; e, cosa insolita nei rapporti tra un cattedratico e un giovanissimo \u201cnessuno\u201d qual ero, mi scrisse di quel suo apprezzamento.<\/p>\n<p><strong> Come reagirono l\u2019establishment giuslavoristico e quello sindacale al tuo saggio su malattia e assenteismo?<br \/>\n<\/strong>A Carlo Smuraglia, che pure non condivideva proprio tutto ci\u00f2 che sostenevo, il mio lavoro piacque, al punto che ne propose la pubblicazione sulla <em>Rivista giuridica del lavoro<\/em>, organo trimestrale della Cgil nazionale, della cui Direzione faceva parte. Ma anche la segreteria della Cgil milanese, in particolare il segretario generale Lucio De Carlini e Carletto Gerli, lo apprezzarono e mi confermarono l\u2019indicazione di proseguire su quella linea il lavoro di coordinamento del settore vertenze e dell\u2019azione in giudizio degli avvocati. Era una Cgil diversa dall\u2019attuale.<\/p>\n<p><strong> Nel saggio tu sostieni che l\u2019aumento del tasso delle assenze che si registrava negli anni Settanta era una tendenza comune a tutti i Paesi occidentali: i lavoratori, una volta posti nella possibilit\u00e0 effettiva e giuridica di farlo, iniziavano a curare maggiormente la propria sfera personale. Il fenomeno rappresent\u00f2 dunque la rivendicazione di un bisogno pi\u00f9 che una strategia per \u00abmettere in crisi gli assetti economico-sociali costituiti\u00bb, come invece molti imprenditori sostenevano.<br \/>\n<\/strong>Gli imprenditori si sentivano le mani legate dallo Statuto dei Lavoratori e tendevano a considerare l\u2019intero fenomeno dell\u2019aumento del tasso delle assenze come manifestazione di un abuso dilagante. A questo modo di vedere la cosa rispondevo ponendo in evidenza quattro fenomeni concomitanti: la riforma della disciplina legislativa dei controlli ispettivi, che limitava, s\u00ec, la possibilit\u00e0 per gli imprenditori di contrastare gli abusi, ma limitava di fatto anche la possibilit\u00e0 per loro di comprimere indebitamente l\u2019esercizio del diritto dei dipendenti a curarsi, ci\u00f2 che in precedenza era diffusamente accaduto; un nuovo assetto della disciplina collettiva della materia che eliminava (o dimezzava, come nel caso del contratto per il settore tessile) il disincentivo economico alle assenze brevi costituito dalla \u201ccarenza\u201d della retribuzione per i primi tre giorni di malattia; una effettiva maggiore libert\u00e0 di fatto per i lavoratori di astenersi dal lavoro per infermit\u00e0 di breve durata, conseguente anche al mutamento dei rapporti di potere in azienda; il diffondersi, nella parte pi\u00f9 ideologizzata del movimento sindacale della parola d\u2019ordine dell\u2019astensione dal lavoro come forma di lotta individuale contro il sistema. E mi proponevo di fondare su di una considerazione sistemica di questi quattro fenomeni un ragionamento giuridico equilibrato.<\/p>\n<p><strong> In quella reazione datoriale vedevi pi\u00f9 una incomprensione di questa dinamica complessa, o pi\u00f9 una strumentalizzazione del fenomeno dell\u2019assenteismo finalizzata a ripristinare lo <em>status quo ante<\/em> e ottenere una maggiore governabilit\u00e0 delle fabbriche?<br \/>\n<\/strong>Erano presenti entrambe le tendenze. E a entrambe occorreva rispondere con un ragionamento il pi\u00f9 possibile sereno e non fazioso. Il vagheggiamento di un ritorno allo <em>status quo ante<\/em> era sicuramente irragionevole; non era neppure condiviso, del resto, dalla maggior parte del mondo imprenditoriale. Ma la preoccupazione degli imprenditori per l\u2019assenteismo abusivo e per un eccesso di tolleranza di una parte dei giudici del lavoro nei suoi confronti aveva anche il suo buon fondamento. E al sindacato confederale va riconosciuto il merito di avere, in quell\u2019occasione, assunto una posizione molto responsabile.<\/p>\n<p><strong> Vedi delle analogie tra gli eccessi che si verificarono allora e quanto accade oggi nel sistema delle relazioni industriali e nel dibattito giuslavoristico, in particolare per quel che riguarda sia la diffusione di tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo pieno e indeterminato, sia le tutele contro il licenziamento illegittimo?<br \/>\n<\/strong>Qualche analogia si pu\u00f2, certo, individuare; ma i due contesti sono profondamente diversi. Allora si assisteva a un movimento sindacale fortemente egemonizzato dalle tre confederazioni maggiori, che voltava tumultuosamente pagina rispetto a un quarto di secolo nel quale gli imprenditori si erano trovati in una posizione di strapotere nei confronti dei propri dipendenti; oggi assistiamo a un fronte sindacale sempre pi\u00f9 frammentato e incapace di dettare l\u2019agenda del sistema delle relazioni industriali, in alcuni settori incapace persino di combattere efficacemente la povert\u00e0 lavorativa, che si contrappone ad associazioni imprenditoriali prive di visione innovativa e di progettualit\u00e0, forse rassegnate a un progressivo deterioramento dell\u2019efficienza del sistema delle relazioni industriali.<\/p>\n<p><strong> Nel saggio del 1976 sottolinei come, dopo l\u2019approvazione dello Statuto dei lavoratori, siano state le parti sociali, direttamente o indirettamente, a ricoprire un ruolo cruciale nell\u2019ampliamento della \u00ablibert\u00e0 di ammalarsi\u00bb. Evidenzi, inoltre, come l\u2019assenteismo fosse un problema da risolvere proprio attraverso lo strumento della contrattazione collettiva. Negli anni le parti sociali hanno adottato diverse strategie per disincentivare l\u2019assenteismo, dall\u2019incidenza del numero di assenze sul calcolo del premio di risultato alla progressiva diminuzione del trattamento economico, al superamento di un certo numero di assenze di breve durata. Ritieni che questo tipo di previsioni contrattuali incidano o abbiano inciso sui comportamenti dei lavoratori?<br \/>\n<\/strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fiat-fabbrica-Pomigliano-darco.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-54702\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fiat-fabbrica-Pomigliano-darco-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fiat-fabbrica-Pomigliano-darco-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fiat-fabbrica-Pomigliano-darco-150x100.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fiat-fabbrica-Pomigliano-darco.jpg 666w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>S\u00ec. Se si esclude il contratto Fiat del 2010, non \u00e8 stata quasi mai rimessa in discussione la retribuzione per i primi tre giorni di malattia, che invece avrebbe potuto essere rimodulata in funzione di contrasto all\u2019abuso delle assenze brevi; per\u00f2 sono stati introdotti i correttivi che hai menzionato, che sostanzialmente rimodulano il contenuto assicurativo del contratto rispetto al rischio-malattia, configurando in vario modo un disincentivo all\u2019abuso.<\/p>\n<p><strong><strong> L\u2019articolo 2110 c.c. opera la traslazione del rischio inerente all\u2019infermit\u00e0 dal lavoratore al datore di lavoro e delega per lo pi\u00f9 alla contrattazione collettiva il compito di individuare un termine alla durata di questa tutela. La Cassazione, recependo orientamenti della Corte di giustizia dell\u2019Unione Europea, ha di recente giudicato discriminatoria la previsione, all\u2019interno di un contratto collettivo, di un periodo di comporto indifferenziato che non tenga conto della disabilit\u00e0, categoria all\u2019interno della quale, a questi fini, viene fatta rientrare a certe condizioni anche la malattia cronica. Ritieni che la traslazione del rischio operata dall\u2019articolo 2110 c.c. possa essere oggi meglio perseguita dalle previsioni dei contratti collettivi? E pi\u00f9 in generale: le parti sociali, a tuo parere, si fanno adeguatamente carico della gestione delle problematiche di salute di una forza lavoro che, anche a causa della trasformazione demografica in atto e dell\u2019allungamento delle carriere, sar\u00e0 sempre pi\u00f9 caratterizzata da condizioni psico-fisiche non ottimali?<\/strong><\/strong><br \/>\nLa previsione di un termine di comporto differenziato per i casi di malattia cronica, in particolare di malattia oncologica o neurodegenerativa, secondo l\u2019indicazione proveniente dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo e dalla nostra Cassazione, \u00e8 ormai recepita in numerosi contratti collettivi. Disposizioni analoghe possono utilmente essere introdotte nei contratti a favore delle persone anziane o comunque pi\u00f9 esposte al rischio di infermit\u00e0, anche di breve durata. Ma almeno nel caso citato sopra del contratto Fiat del 2010 la contrattazione collettiva \u00e8 stata recettiva anche nei confronti di sollecitazioni di segno opposto.<\/p>\n<p><strong> A che cosa ti riferisci?<br \/>\n<\/strong>Il contratto Fiat del 2010 limit\u00f2 il pagamento della \u201ccarenza\u201d nei casi di picchi di assenze brevi coincidenti con eventi sportivi di grande richiamo, o con altre cause tipiche di assenteismo abusivo. Ebbi poi conferma da un protagonista di quella vicenda del fatto che l\u2019idea di quella disposizione aveva tratto spunto dalla proposta \u2013 contenuta nel mio libro <em>A che cosa serve il sindacato<\/em>, la cui prima edizione \u00e8 del 2005 \u2013 di un possibile scambio contrattato al livello aziendale tra riduzione della retribuzione per i giorni di \u201ccarenza\u201d e aumento retributivo in forma di superminimo aziendale: un\u2019operazione suscettibile di penalizzare solo i \u201cmalati del luned\u00ec\u201d, senza costi e anzi con un vantaggio economico netto per chi ha un tasso di assenze brevi nella norma. \u00c8, in sostanza, lo stesso meccanismo che nelle polizze assicurative viene chiamato \u201cfranchigia\u201d, e che si applica di regola in Gran Bretagna, dove i primi tre giorni di assenza non devono essere coperti da certificato medico, salvo che la malattia si protragga pi\u00f9 a lungo, ma vengono retribuiti solo in questo caso.<\/p>\n<p><strong> Nonostante le molteplici conquiste, l\u2019esigenza dei lavoratori, emergente fin dagli anni Settanta, di trovare un giusto equilibrio tra la dimensione lavorativa e la propria sfera personale pare non essere ancora stata soddisfatta. Soprattutto dopo l\u2019esperienza pandemica, sulle pagine dei giornali vengono trattate quotidianamente questioni legate al benessere e alla serenit\u00e0 mentale dei lavoratori: sempre pi\u00f9 spesso viene menzionata l\u2019importanza dell\u2019implementazione delle misure di flessibilit\u00e0 oraria in favore dei lavoratori e di <em>work-life balance<\/em>, quali strategie per trattenere soprattutto le risorse pi\u00f9 qualificate. Quali politiche e strumenti potrebbero adottare, nella diversit\u00e0 dei rispettivi ruoli, il legislatore e le parti sociali in relazione a questo problema?<br \/>\n<\/strong>Nella situazione che \u00e8 venuta a crearsi in Italia \u2013 riscontrabile, peraltro, in qualche misura anche in tutti gli altri Paesi europei \u2013 di difficolt\u00e0 per le imprese nel reperimento delle persone che cercano, in tutte le fasce professionali, le imprese stesse devono competere tra loro non solo sul piano dei livelli di retribuzione offerti, ma anche su quello del benessere delle persone dentro e fuori dell\u2019ambiente di lavoro. In questa competizione vince l\u2019impresa che riesce a trovare le soluzioni pi\u00f9 efficaci per la conciliazione del tempo di lavoro e il tempo di cura familiare, a offrire ai propri dipendenti la migliore conciliazione tra le esigenze di elasticit\u00e0 e flessibilit\u00e0 del tempo di lavoro nell\u2019interesse dell\u2019organizzazione aziendale e le esigenze di elasticit\u00e0 e flessibilit\u00e0 del tempo di lavoro nell\u2019interesse di ciascun lavoratore. In questo ordine di idee il lavoro agile in tutte le sue molte forme aggiunge un\u2019opzione di importanza cruciale in tema di politiche di conciliazione; ed \u00e8 desinato a incidere profondamente sulle organizzazioni aziendali, cos\u00ec come sull\u2019organizzazione di molte famiglie.<\/p>\n<p><strong> Nel tuo saggio del 1976 hai anticipato la tesi, che avresti poi esposto in modo organico nella voce <em>Malattia del lavoratore<\/em> per l\u2019<em>Enciclopedia giuridica Treccani<\/em>, secondo cui l\u2019infermit\u00e0 costituisce un caso non di impossibilit\u00e0 della prestazione, bens\u00ec di inesigibilit\u00e0. Quali sono i profili di rilevanza pratica di questa diversa qualificazione della causa di sospensione del lavoro?<br \/>\n<\/strong>In primo luogo, soltanto in un quadro di inesigibilit\u00e0 pu\u00f2 spiegarsi la vistosa incongruenza tra l\u2019estensione del concetto medico di \u201cinfermit\u00e0\u201d e quella del concetto giuslavoristico di \u201castensione dal lavoro per motivi di salute\u201d: quest\u2019ultimo \u00e8, per un verso, molto pi\u00f9 esteso rispetto al primo, dal momento che comprende anche i periodi di convalescenza e le astensioni dal lavoro necessarie per sottoporsi a visite mediche di controllo, oppure a profilassi di malattie possibili ma non attuali; per altro verso, il concetto giuslavoristico \u00e8 meno esteso rispetto a quello medico, poich\u00e9 non comprende il grande novero delle infermit\u00e0 non in fase di acuzie, le quali non possono giustificare l\u2019astensione dal lavoro: si pensi per esempio alla miopia, al deficit uditivo, alla carie dentaria, alla scoliosi, alle varie possibili forme di reumatismi, e cos\u00ec via. Inoltre, solo se si ragiona in termini di inesigibilit\u00e0, non se si applica la categoria dell\u2019impossibilit\u00e0, si riesce a spiegare l\u2019esistenza di un\u2019area amplissima nella quale l\u2019infermit\u00e0 legittima chi ne soffre ad astenersi dal lavoro, ma non lo obbliga a farlo: si pensi alla leggera bronchite, all\u2019emicrania di entit\u00e0 media, alla gastrite, alla distorsione di una caviglia, e l\u2019elenco potrebbe continuare ancora a lungo.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong> Quali consigli daresti, dal punto di vista metodologico, a giovani studiosi che si accingono ad affrontare oggi fenomeni sociali complessi come l\u2019assenteismo, che possono forse essere compresi solo attraverso una prospettiva interdisciplinare e un\u2019analisi condotta in molteplici campi del sapere, tra cui anche il diritto delle relazioni industriali?<br \/>\n<\/strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Pragmatica-della-comunicazione-umana.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-63168\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Pragmatica-della-comunicazione-umana-214x300.jpg\" alt=\"\" width=\"214\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Pragmatica-della-comunicazione-umana-214x300.jpg 214w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Pragmatica-della-comunicazione-umana-107x150.jpg 107w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Pragmatica-della-comunicazione-umana.jpg 364w\" sizes=\"auto, (max-width: 214px) 100vw, 214px\" \/><\/a>Consiglierei loro, innanzitutto, due libri che per me sono stati fondamentali: uno \u00e8 il libro di Elton Mayo di cui fra dieci anni si celebrer\u00e0 il centenario della pubblicazione, <em>I problemi umani e socio-politici della civilt\u00e0 industriale<\/em>; l\u2019altro \u00e8 il libro di Paul Watzlawick, \u00a0Janet Helmick Beavin\u00a0e\u00a0Don D. Jackson,\u00a0<em>Pragmatica della comunicazione umana<\/em>, sul quale dalla fine degli anni \u201960 si \u00e8 fondata la c.d. \u201cscuola sistemica\u201d, fondata sull\u2019idea che nessun comportamento umano pu\u00f2 essere capito e spiegato se non come reazione al comportamento delle altre persone con cui esso interagisce. A ben vedere Elton Mayo lo intuisce e applica questo criterio di lettura, nello studio dei comportamenti nel luogo di lavoro, con trent\u2019anni di anticipo rispetto alla esposizione compiuta della teoria sistemica da parte di Paul Watzlawick. L\u2019approccio sistemico a me sembra assolutamente indispensabile non solo per affrontare lo studio del fenomeno delle assenze dal lavoro per malattia \u2013 come gi\u00e0 fece Elton Mayo un secolo fa \u2013, ma anche per studiare i fenomeni del <em>mobbing<\/em> e dello <em>straining<\/em>: di natura fra loro totalmente diversa, ma entrambi manifestazione di una patologia dell\u2019ambiente, del contesto lavorativo, prima ancora che causa di sofferenza della singola persona colpita. Poi, certo, il giuslavorista deve saper mettere il sapere accumulato in questi campi del sapere sociologico e psicologico in comunicazione con il sapere giuridico, per trarne un\u2019argomentazione convincente a sostegno della ricostruzione proposta dell\u2019istituto della sospensione del lavoro per malattia e\/o dell\u2019interpretazione della norma che disciplina la materia.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli anni &#8217;70 segnarono una discontinuit\u00e0 netta sia nelle relazioni industriali nazionali, sia negli equilibri aziendali; tra i mutamenti pi\u00f9 rilevanti vanno annoverati quelli relativi al rapporto di fatto tra datore e prestatore in occasione della malattia e alla relativa disciplina, che assunsero anche coloriture fortemente politiche . 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