
{"id":63175,"date":"2024-01-19T10:35:47","date_gmt":"2024-01-19T09:35:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63175"},"modified":"2024-01-22T16:41:49","modified_gmt":"2024-01-22T15:41:49","slug":"intervista-sullautonomia-negoziale-individuale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63175","title":{"rendered":"INTERVISTA SULL&#8217;AUTONOMIA NEGOZIALE INDIVIDUALE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Le prime aperture del diritto del lavoro italiano all&#8217;autonomia negoziale individuale, negli anni &#8217;80, il congresso del 1991 dell&#8217;Associazione dei giuslavoristi dedicato per la prima volta a questo tema e la dialettica sempre viva tra questa branca del diritto e quella civilistica<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervista a cura\u00a0<strong>di Giovanni Piglialarmi, <\/strong>pubblicata <a href=\"https:\/\/www.bollettinoadapt.it\/a-tu-per-tu-con-lautore-intervista-a-pietro-ichino-sullautonomia-individuale-nel-diritto-del-lavoro-rgl-1992\/\">sul\u00a0Bollettino Adapt\u00a0il 22 gennaio 2024<\/a> \u2013\u00a0<\/em><em>L\u2019intervista <\/em><em>\u00e8 parte di una serie dedicata a una rivisitazione dei miei scritti pubblicati nell\u2019arco degli ultimi 50 anni; questa prende spunto dal mio intervento al Congresso nazionale dell&#8217;Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, svoltosi a Udine nel 1991, <\/em><em>pubblicato in\u00a0<\/em>Rivista giuridica del lavoro<em>, 1992, n. 1, I, pp. 81-86 sotto il titolo <\/em>Chi ha paura dell&#8217;autonomia individuale?<em> \u2013\u00a0Su questo sito sono disponibili anche le tre interviste precedenti della stessa serie, rispettivamente sul tema\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63088\">Il mercato del tempo di lavoro<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63098\">La partecipazione dei lavoratori nell\u2019azienda<\/a> <em>e<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63128\">Malattia e assenteismo nel rapporto di lavoro<\/a>\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Il ruolo dell\u2019autonomia individuale \u00e8 tornato pi\u00f9 volte al centro del dibattito giuslavoristico e sindacale. Del resto, anche l\u2019evoluzione del quadro normativo, a partire dal 2003, ha cominciato a mostrare una certa sensibilit\u00e0 verso l\u2019autonomia negoziale della singola persona che vive del proprio lavoro, avendo questa recuperato spazi di competenza in precedenza ad essa preclusi. Quale credi che sia stato il motivo per cui, all\u2019inizio degli anni Novanta, si \u00e8 reso necessario un ripensamento del ruolo dell\u2019autonomia individuale nella regolazione dei rapporti di lavoro? Cosa c\u2019\u00e8 di ancora attuale nella riflessione di quei giorni?<br \/>\n<\/strong>A ben vedere, la prima grande apertura all\u2019autonomia individuale nel contratto di lavoro, sul piano legislativo, si \u00e8 avuta nel 1984 con il riconoscimento del lavoro a tempo parziale. Vedremo a suo luogo, nel capitolo dedicato al tempo di lavoro, come in quell\u2019occasione abbia prevalso per la prima volta, in Italia, il riconoscimento esplicito del potere negoziale del prestatore nella determinazione contrattuale dell\u2019estensione e della collocazione temporale della prestazione, ovviamente entro il limite massimo fissato inderogabilmente per legge. Nella seconda met\u00e0 degli anni \u201980, poi, si era molto discusso del caso dei c.d. <em>pony-express<\/em>, ovvero dei moto-fattorini che svolgevano il servizio di recapito di plichi nelle aree urbane, collegati via radio con la centrale operativa: gli antesignani dei rider odierni.<\/p>\n<p><strong> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/pony-express.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-42371\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/pony-express.jpg\" alt=\"\" width=\"182\" height=\"277\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/pony-express.jpg 182w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/pony-express-99x150.jpg 99w\" sizes=\"auto, (max-width: 182px) 100vw, 182px\" \/><\/a>Perch\u00e9 questo caso assumeva rilievo in tema di autonomia negoziale individuale?<br \/>\n<\/strong>Perch\u00e9 sulla questione della qualificazione del rapporto di lavoro dei <em>pony-express<\/em> si era registrato un contrasto giurisprudenziale, puntualmente accompagnato dal dibattito dottrinale, circa il rilievo che doveva attribuirsi alla definizione contrattuale della struttura della loro prestazione lavorativa e in particolare alla libert\u00e0 che il contratto individuale riconosceva a ciascuno di loro di presentarsi o no al lavoro e di rispondere o no alla chiamata via radio. Alla tesi secondo cui questa clausola contrattuale doveva considerarsi del tutto irrilevante ai fini della qualificazione del contratto, dovendosi considerare <em>soltanto il dato di fatto<\/em> del loro inserimento organico nell\u2019azienda mediante collegamento radio e della loro non libert\u00e0 effettiva riguardo al presentarsi al lavoro e rispondere alle chiamate (in questo senso era orientata la prima sentenza sul punto: P. Milano 20 giugno 1986, in <em>RIDL<\/em>, 1987, II, p. 70; in seguito, tra le altre in questo senso, ancora P. Milano 27 aprile 1987, ivi, p. 688), si era contrapposta la tesi, che aveva finito col prevalere in giurisprudenza, secondo cui al tipo di vincolo contrattuale pattuito tra le parti doveva attribuirsi rilievo decisivo (T. Milano 10 ottobre 1987, ivi, p. 688; P. Milano 20 dicembre 1988, ivi, 1989, p. 207; T. Napoli 11 dicembre 1989, ivi, p. 365; Cass. 10 luglio 1991 n. 7608, ivi, 1992, p. 379). Negli anni successivi non sono certo mancate le sentenze ancora orientate nel senso della totale irrilevanza della volont\u00e0 negoziale circa la struttura della prestazione e della relativa obbligazione contrattuale; ma l\u2019emergere di un orientamento favorevole al riconoscimento dell\u2019autonomia negoziale individuale, per di pi\u00f9 su una materia cruciale come quella degli elementi essenziali per la qualificazione del contratto, segnava una svolta molto importante rispetto al mezzo secolo precedente, nel quale l\u2019orientamento acontrattualista era stato nettamente predominante.<\/p>\n<p><strong>Nei decenni precedenti, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza si erano rifiutate di attribuire qualsiasi peso alla \u201cvolont\u00e0 cartolare\u201d espressa dalle parti nel contratto di lavoro ai fini della qualificazione. A segnare la svolta \u00e8 stata dunque la vicenda dei <em>pony-express<\/em>?<br \/>\n<\/strong>Sicuramente questo caso ha contribuito alla svolta giurisprudenziale. Per\u00f2, attenzione! Qui a essere rivalutata non era la \u201cvolont\u00e0 cartolare\u201d, ovvero il <em>nomen iuris<\/em> che le parti decidono di attribuire al contratto, e neanche l\u2019espressione di volont\u00e0 circa la struttura delle reciproche obbligazioni dichiarata nel testo contrattuale. A essere rivalutata \u00e8 la volont\u00e0 negoziale effettiva, che si manifesta anche nel comportamento attuativo del contratto: quella cui fa riferimento l\u2019articolo 1362 del Codice civile.<\/p>\n<p><strong> Torniamo al contesto in cui si colloca il tuo intervento all\u2019inizio degli anni \u201990.<br \/>\n<\/strong>L\u2019idea di dedicare al tema dell\u2019autonomia negoziale individuale il consueto incontro annuale dell\u2019Associazione di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale del 1991, che quell\u2019anno si svolse a Udine, nasceva anche dal dibattito suscitato dal caso giudiziale dei motofattorini. Ma nasceva soprattutto dalla constatazione che il tempo della negazione totale dell\u2019autonomia negoziale individuale era ormai tramontato nei fatti: l\u2019assetto dominante, nella struttura del mercato del lavoro italiano, non era pi\u00f9 quello del monopsonio strutturale, tipico del mercato del lavoro all\u2019indomani della prima rivoluzione industriale. I lavoratori erano sempre pi\u00f9 capaci effettivamente di scegliere; non potevano pi\u00f9, dunque, essere considerati dei <em>capite deminuti<\/em>.<\/p>\n<p><strong> La storia si ripete: a trent\u2019anni da allora i ciclofattorini costituiscono ancora una figura al confine tra lavoro subordinato e autonomo, sono di nuovo l\u2019icona della precariet\u00e0 e del bisogno di protezione e in riferimento ad essi si pone di nuovo la questione dei confini della fattispecie di riferimento del diritto del lavoro.<br \/>\n<\/strong>S\u00ec. In realt\u00e0 la connotazione sociologica di questa categoria di lavoratori \u00e8 cambiata: allora erano per lo pi\u00f9 giovani di nazionalit\u00e0 italiana, in condizione abbastanza agiata da potersi permettere il motorino, che consentiva di effettuare consegne di plichi in un\u2019area assai ampia; oggi sono per lo pi\u00f9 immigrati, non necessariamente in et\u00e0 giovanile, i quali soltanto dopo qualche mese di lavoro svolto con una bicicletta tradizionale riescono per lo pi\u00f9 a dotarsi di quella elettrica, operano soprattutto nel settore del <em>food delivery<\/em> e hanno un raggio d\u2019azione pi\u00f9 rionale che cittadino; quelli di oggi sono dunque una categoria pi\u00f9 povera, pi\u00f9 svantaggiata rispetto a quanto lo fossero i <em>pony-express<\/em> degli anni \u201980. Per\u00f2, a un quarto di secolo di distanza, la questione sociopolitica del loro bisogno di protezione nel rapporto di lavoro e la questione giuridica della qualificazione del rapporto stesso si sono ripresentate in termini molto simili. La novit\u00e0 \u00e8 che questa volta sulla questione sono intervenuti i legislatori, sia sul piano nazionale (non solo in Italia) sia su quello europeo.<\/p>\n<p><strong> Qual \u00e8 la tua valutazione di questi interventi, dal punto di vista dell\u2019autonomia negoziale individuale?<br \/>\n<\/strong>Vedo in essi un difetto di fondo: sia l\u2019ordinamento europeo sia quelli nazionali tendono ad affrontare il problema mediante un puro e semplice allargamento dell\u2019area di applicazione dell\u2019intera disciplina del lavoro subordinato tradizionale, cos\u00ec come la abbiamo ereditata dal secolo scorso. I legislatori non sembrano rendersi conto delle peculiarit\u00e0 strutturali del rapporto di lavoro organizzato mediante la piattaforma digitale, che per un verso azzerano o riducono notevolmente la rilevanza dell\u2019estensione temporale della prestazione come misura del lavoro prestato, per altro verso presentano criticit\u00e0 in precedenza sconosciute sul piano del controllo della prestazione e della soggezione del prestatore nei confronti del creditore. A ben vedere, un problema in parte analogo si pone in riferimento al lavoro agile o <em>smart working<\/em>; con la differenza che questo si configura come una modalit\u00e0 di organizzazione della prestazione lavorativa che si attiva a intermittenza in determinati segmenti temporali, nell\u2019ambito di un rapporto contrattuale che per il resto del tempo si svolge nel modo tradizionale. Nel caso del <em>platform work<\/em> svolto dai rider, invece, la prestazione lavorativa \u00e8 caratterizzata per intero dalla nuova modalit\u00e0 tecnica di \u201cinserimento\u201d nell\u2019organizzazione, rispetto alla quale sarebbe indispensabile una disciplina speciale sia del tempo della prestazione, sia della retribuzione. Disciplina speciale che deve necessariamente caratterizzarsi per lo spazio aperto alla negoziazione individuale di aspetti rilevanti della prestazione, circa la sua collocazione temporale nella giornata o nella settimana, la libert\u00e0 o no di presentarsi ogni giorno al lavoro e poi di rispondere alle chiamate.<\/p>\n<p><strong> \u00c8 significativo che anche la nuova disciplina del lavoro agile attribuisca esplicitamente un largo spazio alla negoziazione delle sue modalit\u00e0 sul piano individuale.<br \/>\n<\/strong>\u00c8 molto significativo. In materia di lavoro agile, che si lasci uno spazio maggiore rispetto al passato per la negoziazione individuale di aspetti rilevanti della disciplina del rapporto \u00e8 inevitabile. E il rischio che la libert\u00e0 negoziale della persona interessata sia soltanto formale, cio\u00e8 che essa subisca di fatto un\u2019imposizione da parte del datore di lavoro, \u00e8 limitato perch\u00e9 nella grande maggioranza dei casi \u00e8 la persona stessa, gi\u00e0 alle dipendenze dell\u2019impresa, a chiedere di poter svolgere una parte della prestazione da remoto. Modalit\u00e0 di svolgimento che, viceversa, non pu\u00f2 esserle imposta unilateralmente dall\u2019imprenditore. Per questo aspetto il <em>platform work<\/em> dei rider presenta un rischio maggiore di squilibrio di forza contrattuale: perch\u00e9 la platea interessata \u00e8 costituita per la maggior parte da persone di recente immigrazione, con scarsa conoscenza della lingua del luogo e scarsa o nulla forza contrattuale, per scarsit\u00e0 di alternative occupazionali effettivamente accessibili nel mercato del lavoro. Anche qui la negoziazione individuale di aspetti anche rilevanti del rapporto \u00e8 necessaria, ma \u00e8 anche necessaria una maggiore protezione, che pu\u00f2 essere data, per esempio, nella forma di una disciplina applicabile per <em>default<\/em>, derogabile sul piano individuale mediante negoziazione assistita. Ma la protezione di gran lunga migliore \u2013 anche se di realizzazione pi\u00f9 complessa \u2013 sarebbe un\u2019altra: rafforzare la posizione di queste persone nel mercato del lavoro, per mezzo dei servizi di orientamento, formazione mirata agli sbocchi esistenti, assistenza alla mobilit\u00e0 professionale e geografica.<\/p>\n<p><strong> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Intelligenza-del-lavoro-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-55695 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Intelligenza-del-lavoro-2-186x300.jpg\" alt=\"\" width=\"186\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Intelligenza-del-lavoro-2-186x300.jpg 186w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Intelligenza-del-lavoro-2-93x150.jpg 93w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Intelligenza-del-lavoro-2-768x1241.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Intelligenza-del-lavoro-2-634x1024.jpg 634w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Intelligenza-del-lavoro-2.jpg 1594w\" sizes=\"auto, (max-width: 186px) 100vw, 186px\" \/><\/a>Nel tuo intervento del 1991 emergeva gi\u00e0 chiaramente l\u2019idea \u2013 che hai poi sviluppato in diversi tuoi scritti successivi e soprattutto nel libro <em>L\u2019intelligenza del lavoro<\/em> \u2013 secondo la quale la condizione di debolezza contrattuale del lavoratore non \u00e8 un dato intrinsecamente proprio della figura del lavoratore subordinato, trattandosi piuttosto di una condizione determinata dalla scarsit\u00e0 di alternative occupazionali, da un contesto socioeconomico che non consente a chi vive del proprio lavoro di autodeterminarsi. Credi che un\u2019efficiente sistema di politiche attive possa contribuire a rafforzare il potere di negoziazione dei lavoratori?<br \/>\n<\/strong>\u00c8 proprio cos\u00ec. Per restare al tema dei rider immigrati, la maggior parte di loro avrebbe, in realt\u00e0, numerosi sbocchi occupazionali diversi nell\u2019industria; e sarebbe facile attivare percorsi brevi di formazione, o anche di mero addestramento, che consentirebbero loro di candidarsi a molte delle centinaia di migliaia di <em>vacancies<\/em> che nel nostro tessuto produttivo restano permanentemente scoperte per la difficolt\u00e0 che le imprese incontrano nel reperimento della manodopera che cercano. La protezione pi\u00f9 efficace che si possa dare loro consiste nel predisporre questi percorsi mirati agli sbocchi occupazionali esistenti, che \u00e8 il compito \u2013 appunto \u2013 delle politiche attive del lavoro. Questo avrebbe l\u2019effetto di rafforzare notevolmente il potere contrattuale individuale dei rider nei confronti delle rispettive piattaforme: perch\u00e9 offrirebbe loro la possibilit\u00e0 di andarsene altrove, mettendo meglio a frutto capacit\u00e0 professionali che molti di loro hanno e che nel lavoro del ciclofattorino vengono mortificate. Allargare gli spazi dell\u2019autonomia negoziale individuale richiede che si rafforzi la capacit\u00e0 di ogni persona di \u201cusare\u201d il mercato del lavoro.<\/p>\n<p><strong> Tu vedi dunque un nesso stretto fra buon funzionamento dei servizi nel mercato del lavoro e ampliamento degli spazi dell\u2019autonomia negoziale individuale delle persone che vivono del proprio lavoro.<br \/>\n<\/strong>Un nesso strettissimo. L\u2019azzeramento o quasi dell\u2019autonomia negoziale individuale, nel diritto del lavoro nato dalla prima rivoluzione industriale, quando nel mercato del lavoro dominava il modello del monopsonio strutturale, era la traduzione in termini giuridici dell\u2019invettiva marxiana contro il \u201ccontratto-foglia di fico che copre la vergogna della dittatura del padrone sull\u2019operaio\u201d. Il mercato del lavoro attuale \u00e8 profondamente diverso da quello: oggi predomina la figura del lavoratore capace di scegliere, di \u201cusare\u201d il mercato. L\u2019ordinamento non soltanto non pu\u00f2 non tenere conto di questo dato, ma deve considerarlo con grande favore, come il coronamento di un processo di emancipazione della persona che lavora; compito della Repubblica, a norma dell\u2019articolo 3 della Costituzione, \u00e8 promuovere le condizioni perch\u00e9 la capacit\u00e0 dei lavoratori di scegliere sia sempre pi\u00f9 diffusa e pi\u00f9 ampia.<\/p>\n<p><strong>A tuo avviso, la certificazione dei contratti di lavoro, introdotta \u2013 tra tanti dubbi e non poche critiche \u2013 dal d.lgs. n. 276 del 2003, in che misura e in che termini ha contribuito (se lo ho fatto) a rivalutare l\u2019autonomia individuale nel diritto del lavoro?<br \/>\n<\/strong>L\u2019istituto della certificazione del contratto di lavoro, come pi\u00f9 in generale quello della negoziazione assistita nelle sue diverse forme e applicazioni, ha accompagnato positivamente il processo di cui abbiamo parlato: la trasformazione del lavoratore da soggetto deprivato della capacit\u00e0 di amministrare i propri interessi, bisognoso dunque di essere sempre sostituito da un tutore, a soggetto dotato dell\u2019autonomia di cui godono tutti i cittadini. Salve \u2013 beninteso \u2013 alcune limitazioni di quell\u2019autonomia, che per\u00f2 non costituiscono una peculiarit\u00e0 della posizione del lavoratore, poich\u00e9 esse compaiono anche in numerosi altri rapporti di diritto civile e commerciale.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Codice-civile-frontespizio.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-58529\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Codice-civile-frontespizio-300x298.png\" alt=\"\" width=\"224\" height=\"223\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Codice-civile-frontespizio-300x298.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Codice-civile-frontespizio-150x150.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Codice-civile-frontespizio.png 306w\" sizes=\"auto, (max-width: 224px) 100vw, 224px\" \/><\/a>Se la limitazione dell\u2019autonomia individuale non \u00e8 pi\u00f9 un tratto caratterizzante del diritto del lavoro, riscontrandola ora anche in altre branche del diritto, come possiamo giustificare la \u201cspecialit\u00e0\u201d di questo diritto rispetto al diritto comune?\u00a0\u00c8 possibile sostenere che la disciplina stia ritornando verso i principi del diritto comune dove l\u2019autonomia contrattuale resta la regola e non l\u2019eccezione?<br \/>\n<\/strong>Ci\u00f2 che il diritto del lavoro disciplina \u00e8 un rapporto contrattuale che presenta delle peculiarit\u00e0 rilevantissime non soltanto rispetto alla generalit\u00e0 dei rapporti contrattuali disciplinati dal diritto civile, ma anche rispetto alla pi\u00f9 ristretta categoria di quelli di durata. Innanzitutto per il coinvolgimento diretto nella prestazione della persona del prestatore, che pone esigenze peculiari di tutela inderogabile della sua sicurezza e del suo benessere psico-fisico, della sua libert\u00e0 morale, dei suoi diritti di riservatezza, del suo diritto a non essere discriminata per motivi di razza, nazionalit\u00e0, genere, religione, orientamento politico o sessuale, ecc. In secondo luogo per la grande variet\u00e0 delle sopravvenienze derivanti dal coinvolgimento diretto della persona, che possono determinarsi nell\u2019arco di un periodo suscettibile di estendersi per molti anni, talvolta per l\u2019intera vita lavorativa della persona medesima: nessuno \u2013 che non fosse un esperto di diritto del lavoro \u2013 sarebbe in grado di prevedere e negoziare la disciplina di tutte queste possibili sopravvenienze fin dalla stipulazione del contratto originario. <em>Last but not least<\/em>, questo contratto si caratterizza rispetto alla maggior parte degli altri contratti di durata disciplinati dal diritto civile per gli elementi \u201cassicurativi\u201d che esso deve \u2013 in forza di diverse norme costituzionali \u2013 necessariamente contenere. Le esigenze indicate per prime, si pensi per esempio a quelle di tutela antinfortunistica e dell\u2019igiene dell\u2019ambiente di lavoro, richiedono disposizioni assolutamente inderogabili. Ma l\u2019economia del lavoro spiega perch\u00e9 anche la disciplina delle diverse possibili sopravvenienze e dell\u2019accollo all\u2019imprenditore del relativo rischio richieda per lo pi\u00f9 disposizioni inderogabili: tra le parti di questo contratto vi \u00e8 una ineliminabile asimmetria informativa che rende impossibile una negoziazione efficiente del contenuto assicurativo del contratto stesso al livello individuale, per esempio in materia di malattia, o di maternit\u00e0, o di assunzione di cariche elettive da parte del prestatore; tutte materie sulle quali sar\u00e0 dunque sempre necessaria una disciplina inderogabile dettata dal legislatore o dalla contrattazione collettiva; e quest\u2019ultima richiede a sua volta una disciplina speciale per buona parte non desumibile dal diritto comune dei contratti. Tutto questo per dire che anche quando il diritto del lavoro avr\u00e0 aperto tutti gli spazi possibili all\u2019autonomia negoziale individuale, per esempio in materia di tempo e luogo di lavoro, di mansioni, di formazione continua, di lavoro da remoto, di premi e altri incentivi, di welfare aziendale, ecc., rester\u00e0 pur sempre un voluminoso nucleo di disciplina inderogabile della materia, che costituir\u00e0 una peculiarit\u00e0 ineliminabile del diritto del lavoro medesimo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le prime aperture del diritto del lavoro italiano all&#8217;autonomia negoziale individuale, negli anni &#8217;80, il congresso del 1991 dell&#8217;Associazione dei giuslavoristi dedicato per la prima volta a questo tema e la dialettica sempre viva tra questa branca del diritto e quella civilistica . Intervista a cura\u00a0di Giovanni Piglialarmi, pubblicata sul\u00a0Bollettino Adapt\u00a0il 22 gennaio 2024 \u2013\u00a0L\u2019intervista [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,9,14],"tags":[],"class_list":["post-63175","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview","category-21-lavoro","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/63175","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=63175"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/63175\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=63175"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=63175"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=63175"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}