
{"id":63291,"date":"2024-03-03T10:24:51","date_gmt":"2024-03-03T09:24:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63291"},"modified":"2024-03-03T10:24:51","modified_gmt":"2024-03-03T09:24:51","slug":"la-patente-a-punti-per-le-imprese-nella-legge-sbagliata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63291","title":{"rendered":"LA &#8220;PATENTE A PUNTI&#8221; PER LE IMPRESE NELLA LEGGE SBAGLIATA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La misura mirata a incentivare la prevenzione degli infortuni nelle aziende edili, ideata sull\u2019onda dell\u2019emozione per il disastro fiorentino del 16 febbraio, viene inserita affrettatamente in un decreto-legge \u201comnibus\u201d, nato in funzione del PNRR ma infarcito di disposizioni sulle materie pi\u00f9 disparate<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n<p>Articolo pubblicato sul sito lavoce.info<em> il 1\u00b0 marzo 2024 &#8211; In argomento v. anche una mia intervista al quotidiano <\/em>La Repubblica<em> del 2019, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53672\">Infortuni sul lavoro: il deficit di cultura della sicurezza<\/a><em><br \/>\n<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"165\" height=\"168\" \/><\/a>Una prassi legislativa deplorevole<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 stata resa pubblica nei giorni scorsi una prima versione del decreto-legge contenente nuove disposizioni urgenti per l\u2019attuazione del PNRR: 80 pagine fitte, suddivise in tre \u201ctitoli\u201d e dieci \u201ccapi\u201d. Tra questi ne \u00e8 stato infilato in corsa uno che con l\u2019attuazione del PNRR ha poco a che fare, contenente norme in materia di lavoro e previdenza, tra le quali alcune in tema di sicurezza del lavoro: una risposta immediata del Governo al disastro accaduto il 16 febbraio in un cantiere di Firenze, nel quale hanno perso la vita cinque operai edili.<\/p>\n<p>Nel lessico parlamentare la norma che viene inserita in un provvedimento legislativo dedicato a tutt\u2019altro, ma gi\u00e0 pronto per il varo, come un vagone attaccato all\u2019ultimo momento a un treno gi\u00e0 in partenza, viene indicata come il \u201cvagoncino\u201d. \u00c8 questa una prassi che dovrebbe considerarsi vietata, se non altro perch\u00e9 costringe il Parlamento a votare un testo legislativo dal contenuto molto eterogeneo, per non dire caotico, cos\u00ec oltretutto aggravandosi in modo intollerabile le difficolt\u00e0 di lettura anche per chi lo dovr\u00e0 applicare. I Presidenti delle Camere non dovrebbero consentirlo.<\/p>\n<p>In questo caso, poi, la difficolt\u00e0 di lettura di questo \u201ccapo\u201d dedicato a lavoro e previdenza, aggiunto a sproposito nel decreto-legge sul PNRR, \u00e8 aggravata ulteriormente dal modo in cui le norme sono redatte. Solo un esempio tratto dall\u2019articolo 32, comma 3: \u201cAll\u2019articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, alla lettera d), il numero 1 \u00e8 sostituito dal seguente: \u20181. Del 30 per cento per quel che riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all\u2019articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 2002, n. 73, e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, all\u2019articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136 e dell\u2019articolo 18-<em>bis<\/em>, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66\u201d. Comprendere anche soltanto di che cosa una norma come questa parli richiede un lavoro complesso, di cui sono capaci soltanto pochi addetti ai lavori. Ancor pi\u00f9 difficile \u00e8 comprendere come possa il Parlamento esaminare con l\u2019attenzione dovuta norme scritte in questo modo, sepolte in un testo legislativo che ne contiene altre mille, per lo pi\u00f9 scritte allo stesso modo, sui temi pi\u00f9 disparati: dal contrasto alle frodi amministrative all\u2019utilizzo dei beni confiscati alla mafia, dal reclutamento dei magistrati al pignoramento di crediti presso terzi, dall\u2019efficientamento energetico alle certificazioni sanitarie digitali.<\/p>\n<p><strong>La \u201cpatente a punti\u201d per la sicurezza del lavoro<\/strong><\/p>\n<p>Paradossalmente, in questo enorme minestrone normativo \u2013 la cui maggior parte \u00e8 illeggibile per la quasi totalit\u00e0 dei suoi destinatari \u2013 spicca per chiarezza la norma contenuta nell\u2019articolo 32 che sostituisce l\u2019articolo 27 del d.lgs. n. 81\/2008, riscrivendolo da cima a fondo in una forma decentemente leggibile. La nuova norma, per\u00f2, non crea uno strumento prevenzionistico nuovo, bens\u00ec si propone di perfezionare la disciplina preesistente, pi\u00f9 volte modificata tra il 2008 e il 2022, della \u201cpatente\u201d di conformit\u00e0 aziendale alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rilasciata dall\u2019Ispettorato del Lavoro, necessaria all\u2019impresa o al lavoratore autonomo per operare nei cantieri edili.<\/p>\n<p>Per ottenerla, oltre al possesso del D.U.R.C. (documento unico di regolarit\u00e0 contributiva), del\u00a0 D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) e \u00a0del D.U.R.F. (documento unico di regolarit\u00e0 fiscale), i soli requisiti sostanziali sono costituiti dall\u2019adempimento degli obblighi di formazione specifica in materia antinfortunistica e di tutela della salute in azienda. La novit\u00e0 consiste nella previsione che la \u201cpatente\u201d attribuisca all\u2019impresa o al professionista inizialmente una dotazione di 30 \u201ccrediti\u201d, suscettibili di essere progressivamente persi \u2013 analogamente a quanto \u00e8 previsto per la patente di guida \u2013 in conseguenza dell\u2019accertamento di violazioni della normativa prevenzionistica, o della responsabilit\u00e0 del datore di lavoro per infortuni (20 punti in caso di morte, 15 in caso di inabilit\u00e0 permanente, 10 in caso di inabilit\u00e0 per periodi superiori a 40 giorni): una sanzione amministrativa ulteriore oltre a quella penale che colpisce omicidio o lesioni colpose e l\u2019omissione dolosa di misure di prevenzione . Quando i crediti scendono sotto la soglia dei 15, all\u2019impresa o al professionista \u00e8 inibito di operare nei cantieri come titolare di un appalto, di un subappalto o di un incarico di collaborazione. Nei casi pi\u00f9 gravi la patente pu\u00f2 essere sospesa per 12 mesi. I crediti persi possono essere recuperati mediante la frequenza di corsi di formazione.<\/p>\n<p>L\u2019idea potrebbe anche essere buona, come lo \u00e8 stata quella della patente di guida \u201ca punti\u201d. Ma, al pari di tutte le idee buone, essa richiederebbe di essere attuata attraverso la predisposizione di un progetto discusso adeguatamente, predisposto e \u201cingegnerizzato\u201d anche sulla base della sperimentazione in un\u2019area limitata che ne consenta un\u2019accurata taratura e la verifica degli effetti. Fatta, invece, sull\u2019onda della reazione emotiva al disastro del 16 febbraio, senza passare n\u00e9 per il necessario vaglio della discussione tra gli esperti della materia, n\u00e9 per quello di una seria discussione parlamentare, essa corre un alto rischio di non essere attuata nel modo pi\u00f9 efficace. E il rischio che il solo effetto sicuro sia quello di un appesantimento burocratico.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La misura mirata a incentivare la prevenzione degli infortuni nelle aziende edili, ideata sull\u2019onda dell\u2019emozione per il disastro fiorentino del 16 febbraio, viene inserita affrettatamente in un decreto-legge \u201comnibus\u201d, nato in funzione del PNRR ma infarcito di disposizioni sulle materie pi\u00f9 disparate . 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