
{"id":63323,"date":"2024-05-03T17:11:18","date_gmt":"2024-05-03T16:11:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63323"},"modified":"2024-05-03T17:11:18","modified_gmt":"2024-05-03T16:11:18","slug":"ancora-sulla-stagnazione-retributiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63323","title":{"rendered":"ANCORA SULLA STAGNAZIONE RETRIBUTIVA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">In assenza di un <em>minimum wage<\/em> di applicazione universale, il nuovo orientamento della Corte di Cassazione attribuisce la funzione di stabilirlo ai tribunali caso per caso, anche aumentando notevolmente i minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi: col risultato di una assoluta variabilit\u00e0 e indeterminatezza dello standard applicabile<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><em>Intervista a cura di Lorenzo Goj pubblicata su <\/em>Affari Italiani<em> il 3 maggio 2024 &#8211; In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63313\">l&#8217;intervista pubblicata lo stesso giorno sul quotidiano <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63313\">La Stampa<\/a><em><br \/>\n<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Professor Ichino, come giudica il bonus tredicesima previsto dal decreto-legge<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Affari-Italiani.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-63325\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Affari-Italiani-300x99.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"99\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Affari-Italiani-300x99.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Affari-Italiani-150x50.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Affari-Italiani.png 389w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> del Primo Maggio?<\/strong><br \/>\nMi lascia perplesso, in primo luogo, il fatto che questa misura venga adottata con un decreto-legge: se il bonus non pu\u00f2 essere erogato ora, ma \u00e8 differito all\u2019anno prossimo, dov\u2019\u00e8 l\u2019urgenza? Perch\u00e9 non si poteva provvedere in modo costituzionalmente corretto, con la legge finanziaria per il prossimo anno? L\u2019adozione della misura ora per allora per mezzo di un decreto-legge sembra rispondere soltanto all\u2019urgenza di esigenze elettorali di parte. Ma la perplessit\u00e0 maggiore riguarda il merito della misura.<\/p>\n<p><strong>In che senso?<br \/>\n<\/strong>Il problema delle basse retribuzioni non pu\u00f2 essere affrontato con una misura <em>una tantum<\/em>, oltretutto destinata ad applicarsi in un\u2019area assai ristretta.<\/p>\n<p><strong>Che cosa occorrerebbe, invece?<br \/>\n<\/strong>La stagnazione delle retribuzioni, che in Italia dura ormai da un quarto di secolo, \u00e8 un riflesso immediato dalla stagnazione della produttivit\u00e0 media del lavoro. Questo problema pu\u00f2 essere risolto soltanto da una politica volta a incentivare e sostenere il trasferimento delle persone dalle aziende poco o nulla produttive \u2013 che tendiamo a tenere in vita a tutti i costi \u2013 a quelle che saprebbero valorizzare molto meglio il loro lavoro. L\u2019indagine Unioncamere-Anpal mostra che centinaia di migliaia di posti di lavoro restano scoperti perch\u00e9 le imprese pi\u00f9 dinamiche non trovano le persone che cercano.<\/p>\n<p><strong>In Italia aumentano i lavoratori, ma aumenta anche la polarizzazione tra i ben retribuiti e i pi\u00f9 poveri. Secondo Unimpresa i &#8220;working poors&#8221;, precari e sottopagati, sono 8 milioni e mezzo. Quali sono gli errori del governo? E come uscire da questa situazione?<br \/>\n<\/strong>La scelta negativa del governo riguardo alla determinazione autoritativa dello standard retributivo orario minimo \u00e8 messa in crisi dalla svolta che si \u00e8 determinata nella giurisprudenza della Cassazione dall\u2019ottobre scorso. In assenza di un <em>minimum wage<\/em> di applicazione universale, ora quella svolta giurisprudenziale attribuisce la funzione di stabilirlo ai tribunali caso per caso, anche aumentando notevolmente i minimi previsti dai contratti collettivi di settore stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Se dunque il legislatore non interviene, la prospettiva \u00e8 che ogni giudice del lavoro decida discrezionalmente lo standard applicabile, in modo imprevedibile e anche con effetti retroattivi: una prospettiva a dir poco caotica. Una prospettiva, comunque, incompatibile con un regime di economia aperta e di corretta concorrenza tra le imprese. Detto questo, per\u00f2, sarebbe un errore pensare che il <em>minimum wage<\/em> in ipotesi stabilito dal legislatore possa da solo eliminare la piaga del lavoro povero.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 non pu\u00f2 farlo?<br \/>\n<\/strong>Perch\u00e9 una gran parte di quelli che chiamiamo \u201cworking poors\u201d \u00e8 costituita da persone che, non per loro scelta, lavorano a tempo parziale. Ma anche perch\u00e9 la situazione di povert\u00e0 pu\u00f2 non essere determinata dal livello nominale della retribuzione oraria, bens\u00ec da eventi come la separazione coniugale, oppure la sopravvenienza di malattie gravi o disabilit\u00e0 permanenti di membri del nucleo familiare. Questa parte del problema non pu\u00f2 essere risolta dal diritto del lavoro inteso in senso stretto: \u00e8 di competenza, semmai, della sicurezza sociale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In assenza di un minimum wage di applicazione universale, il nuovo orientamento della Corte di Cassazione attribuisce la funzione di stabilirlo ai tribunali caso per caso, anche aumentando notevolmente i minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi: col risultato di una assoluta variabilit\u00e0 e indeterminatezza dello standard applicabile . 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