
{"id":63363,"date":"2024-05-04T22:38:52","date_gmt":"2024-05-04T21:38:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63363"},"modified":"2024-05-05T22:13:27","modified_gmt":"2024-05-05T21:13:27","slug":"gli-errori-alla-base-del-referendum-della-cgil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63363","title":{"rendered":"TUTTI GLI ERRORI (ma anche una ragione) ALLA BASE DEL REFERENDUM DELLA CGIL"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">I dati Inps e Istat dicono il contrario di quel che sostiene Landini: negli ultimi quindici anni la probabilit\u00e0 di essere licenziati \u00e8 rimasta invariata, mentre i rapporti a tempo indeterminato sono aumentati in valore assoluto e in percentuale &#8211; Le prospettive di una opportuna semplificazione della disciplina vigente<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nEditoriale per la <\/em>Nwsl<em> n. 595, 6 maggio 2024 \u2013 In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63313\">la mia intervista pubblicata sul\u00a0 quotidiano <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63313\">La Stampa<\/a> <em>il 3 maggio<br \/>\n<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Jobs-Act.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-46153\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Jobs-Act.jpg\" alt=\"\" width=\"276\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Jobs-Act.jpg 276w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Jobs-Act-150x99.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px\" \/><\/a>Il segretario della Cgil Maurizio Landini non dice su quali dati si fondi la sua affermazione secondo cui il secondo decreto attuativo del Jobs Act, quello che contiene la disciplina dei licenziamenti, sarebbe stato \u201cun fattore di aumento del precariato\u201d: i dati dell\u2019Inps dicono che negli ultimi quindici anni la probabilit\u00e0 di essere licenziati in Italia \u00e8 rimasta sostanzialmente invariata, mentre l&#8217;Istat ci informa che gli assunti a tempo indeterminato sono aumentati sia in valore assoluto sia in percentuale sulla forza-lavoro, e i rapporti a termine sono rimasti circa un sesto rispetto al totale, in linea con la media UE. Per altro verso, l\u2019armonizzazione della nostra disciplina dei licenziamenti rispetto al resto dell\u2019UE, attuata con quel decreto, \u00e8 indispensabile se vogliamo evitare un disincentivo all\u2019afflusso degli investimenti esteri, dei quali l\u2019Italia non pu\u00f2 fare a meno per promuovere l\u2019aumento della produttivit\u00e0 del lavoro, quindi anche delle retribuzioni. La riforma dei licenziamenti, infine, ha portato a un <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=61577\">dimezzamento del contenzioso giudiziale<\/a> su questa materia, eliminando un&#8217;anomalia tutta italiana: la situazione precedente, nella quale a ogni licenziamento faceva seguito un ricorso al giudice, non giovava certo ai lavoratori, ma solo al ceto forense.<\/p>\n<p>Detto questo, su una cosa do ragione alla Cgil: la disciplina della materia dei licenziamenti, anche in conseguenza degli interventi legislativi e della Corte costituzionale succedutisi dal 2018 in poi, \u00e8 oggi troppo segmentata e di difficile lettura: la stessa Corte costituzionale ha sollecitato il legislatore a un intervento di semplificazione e razionalizzazione. Il referendum avrebbe per\u00f2 il solo effetto di tornare alla disciplina assai frastagliata della legge Fornero del 2012, complicata dagli interventi della Consulta: la stessa contro cui Landini ha tuonato in passato.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Carta-dei-diritti-universali-Cgil-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-45277\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Carta-dei-diritti-universali-Cgil-2.jpg\" alt=\"\" width=\"160\" height=\"180\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Carta-dei-diritti-universali-Cgil-2.jpg 160w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Carta-dei-diritti-universali-Cgil-2-133x150.jpg 133w\" sizes=\"auto, (max-width: 160px) 100vw, 160px\" \/><\/a>L\u2019iniziativa referendaria segna, peraltro, una novit\u00e0 ulteriore rispetto alle posizioni assunte dalla Cgil nel passato recente, che merita di essere segnalata. Nella Carta dei Diritti Universali del Lavoro, proposta dalla stessa confederazione nel 2016, si proponeva (articolo 83) l\u2019estensione del regime del vecchio articolo 18 sui licenziamenti a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell\u2019azienda; ora invece per le imprese pi\u00f9 piccole la Cgil propone soltanto la possibilit\u00e0 di un aumento dell\u2019indennizzo: ammette, dunque, che il regime della reintegrazione non pu\u00f2 considerarsi un \u201cdiritto universale\u201d, un \u201cdiritto fondamentale della persona\u201d. \u00c8 un passo avanti apprezzabile, che per\u00f2 mina alla base l&#8217;argomento sempre proposto dalla Cgil contro Legge Fornero e Jobs Act: quell0, cio\u00e8, secondo il quale la sanzione reintegratoria contro il licenziamento ritenuto dal giudice non sufficientemente giustificato costituirebbe un diritto fondamentale della persona, tutelato a norma dell&#8217;articolo 2 della Costituzione.<\/p>\n<p>Sulla base di tutte queste considerazioni, una riscrittura auspicabile dell\u2019intera disciplina dovrebbe:<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0 a)<\/em> per il licenziamento determinato da motivi illeciti confermare la sanzione reintegratoria;<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0 b)<\/em> per il licenziamento disciplinare attribuire al giudice \u2013 quando ritenga il motivo addotto non sufficiente \u2013 la scelta discrezionale tra la sanzione reintegratoria e quella indennitaria: dettare, cio\u00e8, una disciplina sostanzialmente corrispondente a quanto di fatto accade nei tribunali di tutta Italia oggi (ancorch\u00e9 a mezzo di una forzatura rispetto alla disciplina vigente);<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0 c) <\/em>per i licenziamenti economici, individuali o collettivi estendere a tutti i rapporti la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 23\/2015 cio\u00e8 la sanzione esclusivamente indennitaria;<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0 d)<\/em> per il licenziamento nelle imprese fino a 15 dipendenti aumentare l\u2019entit\u00e0 massima dell\u2019indennizzo da 6 a 12 o 18 mensilit\u00e0 per le imprese con fatturato superiore a una certa soglia, anche qui recependo l\u2019indicazione contenuta in una sentenza della Corte costituzionale.<\/p>\n<p>Sono convinto che una riforma cos\u00ec concepita avrebbe il voto favorevole di una larga maggioranza parlamentare e che essa verrebbe ritenuta dalla Corte di Cassazione idonea a evitare il referendum, perch\u00e9 configurerebbe un mutamento sostanziale della disciplina vigente nella direzione indicata dal referendum sulle materie <em>b)<\/em> e <em>d)<\/em>, oltre che per il fatto di conseguire una unificazione dei regimi. Ma se anche, invece, la Cassazione non la ritenesse idonea a evitare il referendum, sarebbe molto pi\u00f9 facile a quel punto mobilitare l\u2019elettorato in difesa di questa nuova disciplina, finalmente unitaria e facilmente comprensibile da tutti anche senza la consulenza di un esperto.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> <span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I dati Inps e Istat dicono il contrario di quel che sostiene Landini: negli ultimi quindici anni la probabilit\u00e0 di essere licenziati \u00e8 rimasta invariata, mentre i rapporti a tempo indeterminato sono aumentati in valore assoluto e in percentuale &#8211; Le prospettive di una opportuna semplificazione della disciplina vigente . Editoriale per la Nwsl n. 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