
{"id":63386,"date":"2024-05-24T16:00:53","date_gmt":"2024-05-24T15:00:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63386"},"modified":"2024-05-24T16:00:53","modified_gmt":"2024-05-24T15:00:53","slug":"la-segmentazione-dellimpresa-e-linterposizione-nelle-prestazioni-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63386","title":{"rendered":"LA SEGMENTAZIONE DELL&#8217;IMPRESA E L&#8217;INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Sul tema\u00a0 dei &#8220;confini dell&#8217;impresa&#8221;, ovvero di che cosa pu\u00f2 essere &#8220;esternalizzato&#8221; e che cosa no, l&#8217;ordinamento italiano soffre di una contraddizione, una crepa logica che si manifest\u00f2 fin dalle origini del divieto di interposizione, che si pretendeva assoluto ma non poteva esserlo<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervista-discussione a cura di Nicoletta Serrani e Irene Tagliabue, che verr\u00e0 pubblicata sul Bollettino Adapt il 3 giugno 2024 &#8211; L\u2019intervista\u00a0\u00e8 parte di una serie dedicata a una rivisitazione dei miei scritti pubblicati nell\u2019arco degli ultimi 50 anni; questa prende spunto dalla mia relazione al Convegno AIDLaSS di Trento del 1999, pubblicata in versione integrale sulla rivista <\/em>Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali<em>, 1999, pp.\u00a0 203-275, sotto il titolo<\/em> <a href=\"https:\/\/archivio.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=308\">Il diritto del lavoro e i confini dell&#8217;impresa<\/a>, e<em> in versione ridotta sulla <\/em>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro<em>, 1999,\u00a0 III, pp. 149-168, sotto il titolo <\/em><a href=\"https:\/\/archivio.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=310\">Le nuove forme di decentramento produttivo<\/a> &#8211; <em>L&#8217;ultima intervista della serie messa online su questo sito, a cura di Giovanni Piglialarmi, \u00e8 dedicata al tema <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63306\">L&#8217;anima laburista della Legge Biagi<\/a><br \/>\n<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_54349\" style=\"width: 210px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Luigi-Mengoni.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-54349\" class=\"size-full wp-image-54349\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Luigi-Mengoni.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"157\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Luigi-Mengoni.jpg 200w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Luigi-Mengoni-150x118.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-54349\" class=\"wp-caption-text\">Luigi Mengoni<\/p><\/div>\n<p><strong>D.: Al centro della tua relazione al convegno giuslavoristico del 1999 sulla \u201csegmentazione dell\u2019impresa\u201d sta la segnalazione della difficolt\u00e0 \u00a0che il nostro diritto del lavoro ha sempre avuto a fare i conti con il fenomeno della segmentazione dell\u2019impresa. Quel convegno serv\u00ec a superare difficolt\u00e0 denunciata?<br \/>\n<\/strong><strong>R.: <\/strong>In un primo tempo il Comitato Direttivo dell\u2019AIDLaSS aveva pensato di dedicare il proprio incontro annuale della primavera 1999 al tema dell\u2019interposizione nelle prestazioni di lavoro e della nuova disciplina della fornitura di manodopera da parte delle agenzie accreditate, che era stata dettata dalla legge n. 469 del 1997, a seguito della sentenza <em>Job Centre II<\/em> della Corte di Giustizia. Quando Luigi Mengoni, allora Presidente dell\u2019Associazione, mi propose di svolgere la relazione su questo tema, forse anche per il ruolo che avevo svolto nel procedimento da cui quella sentenza era nata, gli proposi a mia volta di allargare il discorso all\u2019intera area tematica della variabilit\u00e0 dei \u201cconfini dell\u2019impresa\u201d; e alla fine la proposta venne accolta. Ora, non tocca a me dire se e quali passi avanti quel convegno fece compiere alla cultura giuslavoristica su questo terreno; sta di fatto che due anni dopo alcuni dei temi di cui proprio a Trento si era incominciato a parlare vennero recepiti nel Libro Bianco di Marco Biagi, per poi rifluire nella legge che porta il suo nome. Mi riferisco in particolare alla necessit\u00e0 logica di superare la legge del 1960 sul divieto assoluto di interposizione, di introdurre una distinzione sul piano sanzionatorio tra interposizione fraudolenta e interposizione irregolare, di ridisciplinare la materia dell\u2019appalto; e all\u2019opportunit\u00e0 di consentire il contratto di fornitura continuativa \u2013 e non solo temporanea \u2013 di manodopera: quello che negli Stati Uniti era praticato da tempo con il nome di <em>staff leasing<\/em>. Anche la ridenominazione, nella Legge Biagi, della \u201cfornitura\u201d di manodopera (termine utilizzato nella legge Treu del 1997) con \u201csomministrazione\u201d pu\u00f2 considerarsi come un segno del dialogo attivato da quel convegno tra l\u2019accademia e il legislatore.<\/p>\n<p><strong>D.: Per\u00f2 qualche anno dopo lo <em>staff leasing<\/em> sarebbe stato soppresso da una maggioranza di centro-sinistra, su iniziativa del ministro de Lavoro Cesare Damiano.<br \/>\n<\/strong><strong>R.: <\/strong>La sinistra politica, dopo avere, insieme alla sinistra sindacale, attaccato per alcuni anni la Legge Biagi con una veemenza inaudita, presentandola come un atto di \u201cliberalizzazione selvaggia\u201d del mercato del lavoro che spalancava le porte al precariato, quando ha conquistato la maggioranza ed \u00e8 andata al governo aveva bisogno di mostrare ai propri sostenitori di aver posto mano allo smantellamento di quella legge; senonch\u00e9, al dunque, nessuno ha saputo trovare l\u00ec dentro una sola norma che istituisse una forma di lavoro precario in precedenza inesistente e che potesse essere abrogata con questa motivazione. Cos\u00ec si decise di abrogare le parti degli articoli 21 e 22 che consentivano il contratto di <em>staff leasing<\/em> (destinato per\u00f2 poi a essere ripristinato nel 2010) e gli articoli 41-45 che regolavano il <em>job sharing <\/em>riprendendo testualmente il contenuto di una circolare del ministro del Lavoro Treu del 1998; forse perch\u00e9 entrambe queste forme di organizzazione del lavoro venivano indicate nel linguaggio corrente con un nome inglese. Ma nessuna delle due aveva a che fare con il precariato: al contrario, lo <em>staff leasing<\/em> d\u00e0 luogo a rapporti di lavoro la cui stabilit\u00e0 nella Legge Biagi era addirittura pi\u00f9 protetta rispetto ai rapporti a tempo indeterminato ordinari; e il <em>job sharing<\/em> \u00e8 caratterizzato da una clausola che consente la libera ripartizione tra una coppia di persone di una unica prestazione di lavoro, che \u00e8 di regola a tempo indeterminato e con tutte le protezioni di cui gode qualsiasi altra prestazione di lavoro.<\/p>\n<p><strong>D.: Ritieni che l\u2019attuale assetto normativo del nostro Paese in materia, anche a seguito \u2013 in particolare \u2013 delle riforme del 2003 e del 2015, abbia superato la difficolt\u00e0 di cui parlavi del diritto del lavoro di fare i conti con il fenomeno della segmentazione dell\u2019impresa, o vedi ancora oggi, su questo terreno, questioni irrisolte?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><strong>R: <\/strong>Di questioni irrisolte, o non risolte in modo duraturo, ce ne sono ancora, come \u00e8 dimostrato dallo stillicidio di interventi legislativi sulla materia degli appalti di servizi: l\u2019ultimo con il decreto-legge n. 19 di quest\u2019anno. Il problema non nasce soltanto dagli abusi macroscopici costituiti dai fenomeni di interposizione fraudolenta, o anche soltanto ai limiti del lecito; esso nasce anche dal fatto che la scelta del <em>buy <\/em>da parte della impresa di grandi o medie dimensioni, cio\u00e8 la scelta di appaltare un segmento dell\u2019attivit\u00e0 produttiva, pu\u00f2 essere dettata dalla necessit\u00e0 di avvalersi di competenze specialistiche possedute soltanto dall\u2019impresa appaltatrice, ma pu\u00f2 essere dettata anche dall\u2019interesse a ridurre \u2013 esternalizzandoli \u2013 i \u201ccosti di transazione sindacale\u201d: operazione, questa, comprensibilmente avversata dal movimento sindacale. Questo non giustifica la demonizzazione generalizzata dei contratti di appalto a cui si assiste diffusamente nel dibattito pubblico, perch\u00e9 l\u2019appalto costituisce pur sempre lo strumento indispensabile per consentire a ciascuna impresa di specializzarsi nell\u2019attivit\u00e0 per la quale \u00e8 pi\u00f9 competente. Ultimamente la polemica contro gli appalti \u00e8 divampata di nuovo a seguito del disastro della centrale idroelettrica di Bargi; ma l\u00ec \u00e8 scoppiata una turbina, della quale era titolare l\u2019ENEL, cio\u00e8 l\u2019impresa committente; mentre alcune delle vittime erano dipendenti regolari e ben retribuiti di imprese appaltatrici di servizi di manutenzione ultra-specialistici, che operano al servizio di numerosi altri committenti e svolgono del tutto correttamente la loro funzione economica indispensabile.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>D.: Quali sarebbero, a tuo avviso, gli interventi che il legislatore dovrebbe porre in essere alla luce dei cambiamenti del mercato del lavoro in atto che \u2013 non da ultimo anche in ragione dello sviluppo tecnologico degli ultimi anni \u2013 stanno inevitabilmente incidendo anche sui fenomeni di frammentazione dell\u2019impresa?<br \/>\n<\/strong><strong>R.: <\/strong>La corresponsabilit\u00e0 solidale tra committente e appaltatrice, gi\u00e0 da tempo prevista nel nostro ordinamento, costituisce il presupposto principale per la responsabilizzazione della committente sul rispetto degli standard di trattamento in tutta la cosiddetta \u201cfiliera\u201d. Proprio in questi giorni si sta discutendo pure dell\u2019introduzione anche nel campo degli appalti di servizi della regola della parit\u00e0 di trattamento tra dipendenti della committente e dipendenti dell\u2019appaltatrice; questa misura, a\u00a0 mio avviso, pu\u00f2 svolgere una funzione positiva ma deve essere limitata agli appalti cosiddetti <em>labour intensive<\/em>: quelli, cio\u00e8, nella cui economia il costo della manodopera \u00e8 nettamente prevalente sugli altri costi. Imporre questa regola anche negli altri appalti, quelli <em>capital intensive<\/em>, invece, mi parrebbe concettualmente sbagliato.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Decentramento-produttivo-e1652644904224.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-61259\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Decentramento-produttivo-300x290.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"290\" \/><\/a>D.: La tua relazione trentina evidenziava l\u2019allora sempre crescente tendenza delle aziende a ricorrere a processi di esternalizzazione non solo di alcuni segmenti marginali dell\u2019organizzazione aziendale, bens\u00ec afferenti a qualsiasi fase del processo produttivo. Per quel che ti risulta questa tendenza \u00e8 oggi ancora in atto? Oppure invece le restrizioni introdotte nell\u2019impianto legislativo sta portando le aziende ad attuare un processo inverso di re-internalizzazione dei propri processi produttivi, il cosiddetto <em>in-sourcing<\/em>?<br \/>\n<\/strong><strong>R.: <\/strong>L\u2019immagine della segmentazione spinta dell\u2019impresa che proposi anche in forma grafica in quella relazione corrisponde a quanto accade ancora oggi, e oggi anche pi\u00f9 facilmente di un quarto di secolo fa: come \u00e8 dimostrato anche dal fenomeno dello <em>smart working<\/em>, l\u2019evoluzione delle tecnologie informatiche e telematiche consente di esternalizzare qualsiasi funzione, anche quella pi\u00f9 intimamente inerente all\u2019esercizio dell\u2019impresa qual \u00e8 per esempio la redazione del bilancio, la gestione del personale, l\u2019elaborazione di nuove strategie commerciali, e cos\u00ec via. Vero \u00e8 che da qualche tempo si assiste a iniziative giudiziarie \u2013 penso soprattutto a quelle della Procura della Repubblica di Milano \u2013 dichiaratamente mirate al miglioramento degli standard di trattamento degli addetti ad alcuni settori come la logistica o i servizi di guardiania e sicurezza, nell\u2019ambito delle quali \u00e8 stato imposto a imprese committenti del settore della grande distribuzione, o di quello dei trasporti, di reinternalizzare gran parte dei servizi in precedenza oggetto di appalto o sub-appalto e riconoscere agli addetti consistenti aumenti retributivi. Iniziative cui la Corte di Cassazione ha fatto \u2013 per cos\u00ec dire \u2013 sponda a partire da due sentenze del 2 ottobre 2023 (n. 27711 e n. 27769). Ho espresso altrove i motivi della mia perplessit\u00e0 riguardo a questo orientamento giurisprudenziale, per il fatto che esso sostanzialmente affida a ciascun singolo giudice la fissazione dello standard di trattamento ritenuto conforme all\u2019art. 36 della Costituzione: ci\u00f2 che determina una aleatoriet\u00e0 della determinazione dello standard stesso a mio avviso incompatibile con una economia aperta di mercato. Ma questa \u00e8 la conseguenza dell\u2019<em>abstention of law<\/em> nella materia della retribuzione minima oraria: una scelta del legislatore che \u2013 come dimostrano proprio le conseguenze di questo orientamento giurisprudenziale, non \u00e8 pi\u00f9 sostenibile.<\/p>\n<p><strong>D.: All\u2019inizio di questa intervista hai accennato a una \u201cnecessit\u00e0 logica\u201d di superare il divieto drastico di interposizione contenuto nella legge n. 1369\/1960. A che cosa ti riferivi, in particolare?<br \/>\n<\/strong><strong>R.: <\/strong>Proprio per preparare la relazione al convegno di Trento del 1999 avevo studiato approfonditamente i lavori preparatori della legge del 1960, facendo alcune scoperte molto interessanti. Nel corso del dibattito parlamentare era accaduto che da pi\u00f9 parti arrivassero ai legislatori segnalazioni di attivit\u00e0 <em>labour intensive <\/em>normalmente svolte mediante affidamento del servizio a imprese terze, che rischiavano di essere travolte dal divieto drastico di interposizione e che meritavano invece di essere salvate: per esempio le lavorazioni \u201ca fasi successive\u201d soprattutto ma non soltanto nei cantieri edili (posa di rivestimenti, di pavimenti o di impianti elettrici o idraulici, ecc.), l\u2019istallazione di impianti o macchinari all\u2019interno degli stabilimenti, i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, i lavori di pulizia, o di facchinaggio, il lavoro degli addetti al servizio delle cuccette sui treni, persino la \u201cgestione dei posti telefonici pubblici\u201d. La cosa curiosa \u00e8 che il legislatore, invece di trarre da tutte queste segnalazioni che via via arrivavano un buon motivo per temperare e rimodulare il divieto di interposizione, volendo mantenerne a tutti i costi il carattere drastico e assoluto prefer\u00ec aggiungere alla legge un articolo 5, nel quale veniva riconosciuta <em>a priori<\/em> la natura di appalto genuino a ciascuna di quelle attivit\u00e0 (che nei Paesi anglosassoni vengono invece pacificamente qualificate come oggetto di <em>labour contracts <\/em>e come tali disciplinate), ricorrendo all\u2019<em>escamotage<\/em> di farne altrettante eccezioni alla regola della corresponsabilit\u00e0 solidale tra committente e appaltatore per i debiti di lavoro relativi ai cosiddetti appalti interni, che era contenuta nell\u2019articolo 3.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_63436\" style=\"width: 285px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Tiziano-Treu-4.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-63436\" class=\"wp-image-63436 size-full\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Tiziano-Treu-4.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Tiziano-Treu-4.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Tiziano-Treu-4-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-63436\" class=\"wp-caption-text\">Tiziano Treu<\/p><\/div>\n<p><strong>D.: Il d.lgs. n. 276\/2003, che ha definitivamente abrogato la legge in esame, ha contribuito a superare almeno alcune delle incongruenze da te prospettate?<br \/>\n<\/strong><strong>R.: <\/strong>La Legge Biagi ha conservato il divieto generale di interposizione, con la sola eccezione della somministrazione di manodopera affidata alle agenzie specializzate accreditate (che era stata gi\u00e0, peraltro, \u201csdoganata\u201d dal c.d. Pacchetto Treu del 1997, ma aveva tardato molto a decollare effettivamente). Per\u00f2 ha differenziato nettamente le sanzioni tra l\u2019interposizione fraudolenta e l\u2019interposizione irregolare, cio\u00e8 quella non posta in essere al fine di ridurre lo standard di trattamento delle persone interessate. Questa era un\u2019innovazione molto opportuna. Certo, con la riforma del 2003 non ci si \u00e8 spinti fino a riconoscere e disciplinare esplicitamente quelli che nei Paesi anglosassoni vengono indicati con l\u2019espressione <em>labour contracts<\/em>, ci\u00f2 che avrebbe consentito di introdurre nel modo pi\u00f9 efficace in questi contratti la trasparenza e le protezioni necessarie. L\u2019ipocrisia della legislazione italiana, consistente \u00a0nella finzione che il servizio di <em>reception<\/em> di un\u2019azienda o di pulizia di un ufficio sia o debba essere necessariamente un appalto genuino, non giova al fine della protezione delle persone che vi sono coinvolte. Per\u00f2 la riforma del 2003 ha segnato un passo avanti importante verso una disciplina della materia pi\u00f9 razionale.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>D.: Con l\u2019art. 29 del d.-l. n. 19\/2024 il legislatore, al fine di contrastare le forme di esternalizzazione fraudolenta, ha reintrodotto un apparato sanzionatorio pi\u00f9 severo, con modifiche di notevole portata all\u2019art. 18 del d.lgs. n. 276\/2003. Secondo la tua esperienza, questo intervento sar\u00e0 in grado, concretamente, di disincentivare la diffusione di esternalizzazioni non genuine?<br \/>\n<\/strong><strong>R.: <\/strong>Ho l\u2019impressione che con questa nuova norma, in gran parte riscritta dalla legge di conversione del decreto, n. 56\/2024, il Governo abbia inteso rispondere con alcuni \u201cgiri di vite\u201d su appalti e somministrazione di lavoro a un allarme diffuso nell\u2019opinione pubblica per quello che viene presentato dai <em>media<\/em> come un eccesso di ricorso agli appalti e sub-appalti, soprattutto nei settori dell\u2019edilizia e della logistica. Ma non nutro molta fiducia nell\u2019efficacia degli aggravi delle sanzioni previste per le violazioni in materia di somministrazione di lavoro. La novit\u00e0 pi\u00f9 rilevante mi sembra quella contenuta nel comma 1-<em>bis<\/em> che viene aggiunto all\u2019articolo 29 del d.lgs. n. 273\/2003, per assicurare ai dipendenti degli appaltatori e subappaltatori un trattamento \u201cnon inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l\u2019attivit\u00e0 oggetto dell\u2019appalto e del subappalto\u201d. Questa norma, per\u00f2, non brilla per chiarezza: immagino che sull\u2019espressione \u201csettore strettamente connesso con l\u2019attivit\u00e0 oggetto dell\u2019appalto\u201d si verseranno fiumi di inchiostro, il che non \u00e8 un buon segno riguardo alla bont\u00e0 della tecnica normativa adottata. Ma il vero problema \u00e8 un altro.<\/p>\n<p><strong>D.: Quale?<br \/>\n<\/strong><strong>R.: <\/strong>L\u2019atto legislativo di cui stiamo parlando. che occupa ben174 pagine della <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, intitolato a <em>Ulteriori disposizioni urgenti per l\u2019attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)<\/em>, contiene una congerie incredibile di norme sulle materie pi\u00f9 disparate, dalle grandi opere pubbliche al fisco, al catasto, alla scuola, alla sanit\u00e0, alla giustizia, alla digitalizzazione delle amministrazioni, e chi pi\u00f9 ne ha pi\u00f9 ne metta. In questo minestrone che per caoticit\u00e0 del contenuto fa impallidire la legge finanziaria, \u00e8 letteralmente sepolta la norma in materia di appalti e somministrazione di lavoro di cui stiamo parlando, che con l\u2019attuazione del PNRR ha poco a che fare ed \u00e8 scritta oltretutto in modo da essere difficilmente comprensibile anche per gli esperti della materia. Come si pu\u00f2 pensare che una norma confezionata in questo modo possa influire incisivamente sul modo di essere del tessuto produttivo? Una norma di legge destinata a essere applicata da milioni di persone deve essere facilmente reperibile, leggibile e comprensibile da ciascuna di queste. Quando si emana una legge, non ci si dovrebbe preoccupare soltanto della sua copertura finanziaria, nonch\u00e9 della sua \u201ccopertura amministrativa\u201d, cio\u00e8 della capacit\u00e0 dell\u2019amministrazione pubblica di darle compiuta applicazione, ma anche della sua \u201ccopertura conoscitiva\u201d: cio\u00e8 di quanto \u00e8 necessario affinch\u00e9 tutti coloro che sono chiamati ad applicarla ne apprendano tempestivamente il contenuto. Altrimenti, la sua efficacia ne risulter\u00e0 ridotta in proporzione alla difficolt\u00e0 per il cittadino di apprenderne il contenuto.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>D.: In apertura della tua relazione, nell\u2019evidenziare l\u2019alternativa <em>make or buy<\/em> e la crescente diffusione dei processi di esternalizzazione, ti soffermi anche sull\u2019impatto della terziarizzazione sul settore dei servizi alla persona. Di rilievo sul punto \u00e8 la considerazione (ancora attuale) di come il crescente impegno \u201cnel mercato\u201d delle donne \u2013 storicamente invece relegate, dentro le mura domestiche, al cosiddetto \u201clavoro riproduttivo\u201d, o comunque non retribuito \u2013 stia contribuendo all\u2019espansione del settore dei servizi alla persona. Settore che, tuttavia, ancora oggi appare ampiamente deregolato. Dal tuo punto di vista, quali sono le ragioni che, a distanza di venticinque anni dal tuo intervento, hanno impedito la costruzione di un vero e proprio \u00abmercato del lavoro di cura ed assistenza\u00bb?<br \/>\n<\/strong><strong>R.: <\/strong>In realt\u00e0 nell\u2019ultimo quarto di secolo qualche cosa si \u00e8 mosso, su questo terreno; per\u00f2 ancora troppo poco. Se confrontiamo la composizione e le dimensioni della forza-lavoro italiana in percentuale sulla popolazione in et\u00e0 attiva con la composizione e le dimensioni della forza-lavoro dei Paesi nord-europei, ne emergono due cose: il 15 o 20 per cento in meno di persone attive nella forza-lavoro italiana \u00e8 essenzialmente costituito da donne assenti dal mercato; inoltre, mentre la nostra percentuale di popolazione in et\u00e0 attiva impegnata nell\u2019industria e nel terziario \u00e8 abbastanza in linea con il nord-Europa, quella che \u00e8 molto bassa in Italia rispetto al nord-Europa \u00e8 la percentuale di forza-lavoro impiegata in servizi alle persone in difficolt\u00e0, alle famiglie con figli piccoli o con persone anziane non autosufficienti, in asili-nido e case di riposo per anziani. Nei Paesi scandinavi questo settore assorbe invece una percentuale relativamente alta delle persone attive, in prevalenza donne.<\/p>\n<p><strong>D.: Come si spiega questa enorme differenza?<br \/>\n<\/strong><strong>R.: <\/strong>Se in quei Paesi la spesa sociale dello Stato pu\u00f2 essere destinata in larga prevalenza a questi servizi, \u00e8 perch\u00e9 l\u2019et\u00e0 media di pensionamento delle persone relativamente elevata consente un buon equilibrio del bilancio previdenziale. In Italia, invece, la spesa sociale dello Sato \u00e8 destinata prevalentemente al finanziamento del disavanzo dell\u2019Inps causato da un\u2019et\u00e0 media di pensionamento ancora molto bassa: cinque o sei anni in meno rispetto al nord-Europa, nonostante che l\u2019attesa di vita in Italia sia tra le pi\u00f9 elevate del mondo. Cos\u00ec, in Italia la maggior parte della spesa sociale viene destinata a finanziare pensionamento precoce di chi potrebbe lavorare ancora qualche anno; e mancano le risorse per finanziare i servizi alle famiglie, alle persone non autosufficienti, alle comunit\u00e0 locali. E il peso della cura dei bambini, degli anziani e dei non autosufficienti continua a pesare soprattutto sulle madri di famiglia, impedendo loro l\u2019accesso al mercato del lavoro retribuito.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sul tema\u00a0 dei &#8220;confini dell&#8217;impresa&#8221;, ovvero di che cosa pu\u00f2 essere &#8220;esternalizzato&#8221; e che cosa no, l&#8217;ordinamento italiano soffre di una contraddizione, una crepa logica che si manifest\u00f2 fin dalle origini del divieto di interposizione, che si pretendeva assoluto ma non poteva esserlo . Intervista-discussione a cura di Nicoletta Serrani e Irene Tagliabue, che verr\u00e0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,9,14],"tags":[],"class_list":["post-63386","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview","category-21-lavoro","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/63386","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=63386"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/63386\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=63386"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=63386"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=63386"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}