
{"id":63402,"date":"2024-09-13T15:12:53","date_gmt":"2024-09-13T14:12:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63402"},"modified":"2024-09-13T15:12:53","modified_gmt":"2024-09-13T14:12:53","slug":"litalia-alla-ricerca-di-una-nuova-autorita-salariale-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63402","title":{"rendered":"L\u2019ITALIA ALLA RICERCA DI UNA NUOVA \u201cAUTORIT\u00c0 SALARIALE\u201d"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Le sentenze della Cassazione che attribuiscono al giudice il compito di controllare le retribuzioni previste da tutti i contratti collettivi, anche stipulati dai sindacati maggiori, rimedia ad alcuni gravi ritardi del sistema, ma al prezzo dell&#8217;incertezza circa lo standard applicabile &#8211; Il Governo riconsideri la necessit\u00e0 di un intervento sul <em>minimum wage<\/em><\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Articolo tratto dalla relazione introduttiva al convegno del Centro Nazionale Studi Domenico Napoletano su <\/em>La questione salariale in Italia<em>, che si terr\u00e0 nell\u2019Aula magna del Palazzo di Giustizia di Torino nei giorni 14 e 15 giugno 2024, pubblicato sul mensile <\/em>Eco<em> il 10 giugno 2024 &#8211; In argomento v. anche il mio articolo pubblicato su <\/em>lavoce.info<em> il 6 ottobre 2023,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62918\">Se \u00e8 il giudice a stabilire il minimum wage<\/a>\u00a0<em><br \/>\n<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>La contrattazione collettiva non fornisce pi\u00f9 un parametro affidabile<\/strong><\/p>\n<p>Fino al settembre scorso l\u2019orientamento prevalente tra i giudici del lavoro e gli studiosi era nel senso che anche chi non fosse iscritto ad alcun sindacato avesse diritto a una retribuzione pari quanto meno ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo nazionale di settore stipulato dalle associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, tenendo ovviamente conto della produttivit\u00e0 effettiva del lavoro in ciascun settore e a ciascun livello. La Corte di Cassazione riconosceva la possibilit\u00e0 che il giudice, nello stabilire la \u201cgiusta retribuzione\u201d a norma dell\u2019articolo 36 della Costituzione, si discostasse dallo standard stabilito dal contratto collettivo solo in via eccezionale e in considerazione di circostanze del tutto particolari allegate dal lavoratore ricorrente: in via generale valeva la presunzione che il \u201cgiusto salario\u201d corrispondesse agli standard contrattati dai sindacati pi\u00f9 rappresentativi. Ultimamente questo orientamento giurisprudenziale \u00e8 andato in tilt, anche in conseguenza di una grave crisi del sistema della contrattazione collettiva, che \u2013 soprattutto nei settori dei servizi <em>labour intensive<\/em> \u2013 si \u00e8 mostrata incapace di mantenere il ritmo regolare del rinnovo dei contratti collettivi nazionali, e comunque di assicurare una dinamica salariale adeguata.<\/p>\n<div id=\"attachment_53004\" style=\"width: 330px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-53004\" class=\" wp-image-53004\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza.jpg\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"213\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-53004\" class=\"wp-caption-text\">Una udienza della Corte di Cassazione<\/p><\/div>\n<p>Fatto sta che con le sentenze n. 27711 e 27769 depositate il 2 ottobre dello scorso anno la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione \u2013 richiamando la direttiva UE dell\u2019anno precedente, n. 2041, sulla determinazione dei minimi retributivi \u2013 ha stabilito che il giudice chiamato a decidere una controversia in materia salariale non pu\u00f2 limitarsi a presumere che lo standard contrattato dai sindacati maggiori sia sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, come prescrive l\u2019articolo 36 della Costituzione, ma deve controllare questa corrispondenza in concreto, in relazione alle circostanze, caso per caso. E indica i nuovi parametri che devono essere considerati dal giudice: tra questi parametri ci sono la soglia di povert\u00e0 individuata dall\u2019Istat, il salario medio o mediano individuabile attraverso i dati Uniemens sulle retribuzioni correnti censite dall\u2019Inps, ma anche altri, come il costo della vita nella zona, o gli standard retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva per altri settori. La Corte, richiamando la direttiva UE, ha peraltro attribuito al giudice il compito di controllare che la retribuzione non soltanto protegga dalla povert\u00e0, ma assicuri un\u2019esistenza \u201clibera e dignitosa\u201d; ci\u00f2 che implica qualche cosa di pi\u00f9 del rispetto della soglia di povert\u00e0, secondo i parametri forniti da Istat e Inps: la retribuzione minima \u2013 avverte la Corte \u2013 deve soddisfare anche, tra le altre esigenze, quella di poter partecipare alla vita sociale della collettivit\u00e0, assistere a spettacoli o a iniziative diverse di carattere culturale. Manca per\u00f2 del tutto, tra i criteri indicati dalla Corte, il riferimento alla produttivit\u00e0 marginale del lavoro, che non pu\u00f2 invece essere ignorato nella negoziazione dei minimi tabellari dei contratti collettivi.<\/p>\n<p><strong>Il lavoro povero<\/strong><\/p>\n<p>Il caso cui si riferiscono le due sentenze della Cassazione dell\u2019ottobre scorso riguarda il settore dei \u201cservizi fiduciari\u201d (vigilanza privata, trasporto di valori, reception e custodia), per il quale fino al maggio 2023 un contratto collettivo da tempo scaduto prevedeva una paga minima mensile molto bassa \u2013 930 euro, corrispondenti a una paga oraria complessiva di circa 6,13 euro \u2013, di poco superiore agli 834,66 euro che all\u2019epoca erano indicati come soglia di povert\u00e0 relativa. Sulla base dei criteri di cui si \u00e8 detto la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito debba fare riferimento, anche con effetto retroattivo, a un altro contratto collettivo nazionale, anche se stipulato per un settore produttivo diverso, che preveda uno standard retributivo ritenuto pi\u00f9 adeguato.<\/p>\n<p>Considerato il livello delle retribuzioni di cui si discuteva in quel caso, la decisione di aumentarle autoritativamente \u00e8 ben comprensibile. La Cassazione avrebbe, per\u00f2, potuto compiere L\u2019operazione anche nell\u2019ambito del vecchio orientamento giurisprudenziale, giustificandola con l\u2019eccezionalit\u00e0 della situazione che era venuta a determinarsi nel settore; ha invece preferito prendere spunto dal caso specifico per compiere la svolta di cui si \u00e8 detto, scardinando la presunzione generale di corrispondenza dello standard contrattato dai sindacati maggiormente rappresentativi con il precetto costituzionale. In questo modo, perdurando l\u2019astensione del legislatore italiano dal dettare uno standard retributivo minimo universale, lo scettro dell\u2019\u201cautorit\u00e0 salariale\u201d passa evidentemente dalle associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative ai giudici del lavoro. E qui si pone un problema: i giudici sono molti, ciascuno con la propria idea del parametro della vita \u201clibera e dignitosa\u201d prevista dall\u2019articolo 36 della Costituzione. Ciascun giudice dispone, nell\u2019esercizio di questa funzione, di \u201cuna ampia discrezionalit\u00e0\u201d (questo \u00e8 pi\u00f9 volte ribadito in entrambe le sentenze della Cassazione che hanno inaugurato il nuovo orientamento giurisprudenziale): pu\u00f2 dunque determinarsi un contrasto anche assai rilevante tra gli standard retributivi minimi sanciti non solo da tribunali diversi, ma anche da giudici diversi nell\u2019ambito dello stesso ufficio giudiziario. Per esempio, in un capoluogo di provincia di dimensioni medie nel quale operino dieci giudici del lavoro, ben pu\u00f2 determinarsi una divergenza tra i modi in cui ciascuno di essi coniuga i molti criteri indicati dalla Cassazione; cosicch\u00e9 \u2013 salvo che tra i giudici stessi venga praticata una sorta di coordinamento informale \u2013 potrebbe accadere che venissero fissati, per lo stesso tipo di lavoro e nella stessa zona, pi\u00f9 standard retributivi minimi diversi in altrettante sentenze.<\/p>\n<p>Fino all\u2019estate dell\u2019anno scorso, un imprenditore intenzionato a compiere un investimento in Italia poteva formulare un piano industriale fondato sullo standard retributivo previsto dal contratto collettivo applicabile nel settore, stipulato dalle associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, nonch\u00e9 sulla sua dinamica prevedibile nel tempo; oggi la possibilit\u00e0 di fare affidamento su quello standard viene meno, soprattutto nei settori produttivi caratterizzati da una produttivit\u00e0 del lavoro pi\u00f9 bassa, perch\u00e9 qualsiasi giudice potr\u00e0 ritenerlo \u2013 sulla base di un\u2019applicazione largamente discrezionale dei criteri indicati dalla Corte di Cassazione \u2013 insufficiente rispetto a quanto previsto dall\u2019articolo 36 della Costituzione.<\/p>\n<p><strong>La retroattivit\u00e0 del nuovo standard stabilito dal giudice<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019assetto del sistema delle relazioni industriali conseguente al nuovo orientamento della Cassazione presenta un altro profilo di criticit\u00e0 che non pu\u00f2 essere sottovalutato. A differenza di uno standard retributivo fissato dalla legge o dal contratto collettivo, che si applica soltanto dal momento in cui la legge viene emanata o il contratto viene stipulato, la sentenza del giudice del lavoro pu\u00f2 applicarsi anche retroattivamente. Ipotizziamo che dieci dipendenti di un\u2019azienda ricorrano al giudice sostenendo che la propria retribuzione mensile di 1.200 euro (corrispondente a una paga oraria complessiva di circa 7,9 euro) non rispetti il precetto costituzionale e non lo abbia rispettato anche negli ultimi dieci anni; e ipotizziamo che il giudice ritenga effettivamente dovuti, per il lavoro da esse svolto, 1.500 euro al mese (che portano la paga oraria complessiva a circa 9,9 euro); questa decisione non si applicher\u00e0 soltanto al lavoro svolto dal momento del deposito della sentenza in poi, ma anche al lavoro svolto in precedenza. Una differenza di 300 euro al mese riferita, per esempio, ai dieci anni di lavoro precedenti (ma potrebbero essere anche venti o trenta), maggiorata del relativo onere contributivo, pi\u00f9 le sanzioni per i contributi omessi, pu\u00f2 generare un debito riferito al lavoro fin qui svolto dalle dieci persone interessate di oltre un milione di euro.<\/p>\n<p>Mentre per il futuro l\u2019impresa pu\u00f2 cercare di coprire il maggior costo del lavoro determinato dalla sentenza negoziando in modo diverso il prezzo dei beni o dei servizi offerti ai propri committenti da oggi in poi, altrettanto essa non pu\u00f2 fare per beni o servizi che sono stati oggetto di contratti stipulati ed eseguiti in passato. Col risultato che l\u2019improvviso aumento dello standard retributivo deciso dal giudice del lavoro con effetti retroattivi pu\u00f2 determinare uno squilibrio nel bilancio aziendale tanto pi\u00f9 grave, quanto maggiore \u00e8 il peso del costo del lavoro nella produzione del bene o del servizio che \u00e8 oggetto dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale.<\/p>\n<p>Non \u00e8 un\u2019ipotesi teorica: casi di crisi aziendali gravi causate dall\u2019applicazione retroattiva dei nuovi standard fissati dai giudici gi\u00e0 incominciano a verificarsi.<\/p>\n<p><strong>L\u2019intervento legislativo che a questo punto appare indispensabile<\/strong><\/p>\n<p>Che non possa essere questo il modo ordinario in cui vengono stabiliti gli standard retributivi nel nostro Paese sembra evidente. Ci\u00f2 dovrebbe indurre il Governo a rivedere la decisione presa l\u2019anno passato di mantenere il regime di <em>abstention of law<\/em> su questa materia che ha caratterizzato il sistema italiano delle relazioni industriali negli ultimi ottant\u2019anni, rifiutando di porre mano a una legge che stabilisca la retribuzione oraria minima universalmente applicabile.<\/p>\n<p>Quella decisione \u2013 presa in risposta alla direttiva UE sopra citata, n. 2041 del 2022, che richiede l\u2019esistenza in ciascuno Stato membro di uno standard retributivo minimo, sia esso di fonte legislativa o contrattuale collettiva \u2013 era motivata col fatto che in Italia lo standard retributivo minimo era fornito dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. Senonch\u00e9 quel regime funzionava sul presupposto dell\u2019estensione di fatto a tutti i rapporti di lavoro dello standard stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria stipulato dai sindacati maggiori: in applicazione dell\u2019articolo 36 della Costituzione, il giudice lo applicava a tutte le persone impiegate nel settore, indipendentemente dalla loro iscrizione ai sindacati stipulanti. Dal momento in cui il contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiori perde il valore di parametro cui fare riferimento per applicare il principio costituzionale della \u201cgiusta retribuzione\u201d, quel regime di <em>abstention of law<\/em> non pu\u00f2 pi\u00f9 funzionare. Per altro verso, come si \u00e8\u00a0 visto, il ruolo di autorit\u00e0 salariale, non pi\u00f9 svolto dalle associazioni sindacali e imprenditoriali maggiori, non pu\u00f2 essere assunto dai giudici del lavoro perch\u00e9 essi sono molte centinaia e ciascuno di loro pu\u00f2 applicare i criteri indicati dalla Corte di Cassazione a modo proprio, oltretutto anche con effetti retroattivi.<\/p>\n<p>Nell\u2019ottobre scorso il CNEL ha supportato la scelta astensionista del Governo con un documento nel quale ha indicato come preferibile il mantenimento del sistema tradizionale fondato sul riferimento agli standard fissati dalla contrattazione collettiva, puntando semmai a rafforzare quest\u2019ultima. Ma nel momento in cui la giurisprudenza della Cassazione, imprimendo una svolta al cosiddetto \u201cdiritto vivente\u201d, depotenzia drasticamente la tradizionale presunzione di adeguatezza degli standard retributivi fissati dalla contrattazione collettiva, il Governo non pu\u00f2 chiudere gli occhi sulla situazione di grave incertezza che viene a determinarsi circa lo standard applicabile e dall\u2019adottare l\u2019iniziativa legislativa necessaria per porvi rimedio.<\/p>\n<p>Certo, un intervento legislativo su questa materia presuppone che in qualche modo si risolva il problema della rilevantissima differenza del costo della vita tra le diverse realt\u00e0 del Paese. Si pu\u00f2 pensare, per esempio, alla fissazione di un salario minimo orario nazionale che in ciascuna regione o provincia possa essere corretto mediante un\u2019addizionale in relazione all\u2019indice Istat del costo della vita. Ma a questo punto \u00e8 comunque necessario che il legislatore intervenga su questa materia, perch\u00e9 solo un parametro minimo fissato dalla legge consentir\u00e0 ai soggetti della contrattazione collettiva di riposizionarsi recuperando il ruolo di \u201cautorit\u00e0 salariale\u201d, che dovrebbe appartenere loro ma che rischia di andare perduto.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le sentenze della Cassazione che attribuiscono al giudice il compito di controllare le retribuzioni previste da tutti i contratti collettivi, anche stipulati dai sindacati maggiori, rimedia ad alcuni gravi ritardi del sistema, ma al prezzo dell&#8217;incertezza circa lo standard applicabile &#8211; Il Governo riconsideri la necessit\u00e0 di un intervento sul minimum wage . 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