
{"id":63557,"date":"2024-06-26T17:00:04","date_gmt":"2024-06-26T16:00:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63557"},"modified":"2024-06-26T17:00:04","modified_gmt":"2024-06-26T16:00:04","slug":"ipotesi-sul-diritto-del-lavoro-del-futuro-prossimo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63557","title":{"rendered":"IPOTESI SUL DIRITTO DEL LAVORO DEL FUTURO PROSSIMO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La possibile obsolescenza della spiegazione della funzione socio-ecoonomica essenziale del contratto di lavoro subordinato fondata sul risparmio dei costi di transazione &#8211; Un diritto del lavoro a cerchi concentrici<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Discussione sulla relazione di Orsola Razzolini al convegno su <\/em>L\u2019impatto dell\u2019intelligenza artificiale sul diritto del lavoro<em> \u2013 Roma, 23 aprile 2024 &#8211; In argomento v. anche la mia ampia intervista a cura di Emanuele Dagnino, pubblicata sul Bollettino Adapt il 10 giugno 2024, su <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63544\">Diritto del lavoro e trasformazione tecnologica<\/a><em><br \/>\n<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_63559\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Convegno-Roma-23IV24.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-63559\" class=\"size-medium wp-image-63559\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Convegno-Roma-23IV24-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Convegno-Roma-23IV24-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Convegno-Roma-23IV24-150x113.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Convegno-Roma-23IV24-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Convegno-Roma-23IV24-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Convegno-Roma-23IV24.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-63559\" class=\"wp-caption-text\">Un&#8217;immagine del convegno del 23 aprile 2024, all&#8217;Universit\u00e0 &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma<\/p><\/div>\n<p>La relazione di Orsola Razzolini si apre con una osservazione molto interessante circa la parziale obsolescenza della spiegazione che Ronald Coase diede, ormai quasi cent\u2019anni or sono, della ragion d\u2019essere del contratto di lavoro subordinato: un unico contratto col quale l\u2019imprenditore acquisisce il potere di conformare una prestazione di lavoro ad esigenze aziendali via via mutevoli, risparmiando i notevoli costi di transazione che dovrebbe altrimenti affrontare per ricontrattare giorno per giorno le modalit\u00e0 di esecuzione del lavoro. In tutti i casi in cui la piattaforma digitale consente di reperire la persona disponibile volta per volta, azzerando i costi di transazione, sembrerebbe che effettivamente la ragion d\u2019essere del tipo legale del lavoro subordinato individuata da Ronald Coase, che ha dominato per tutto il secolo scorso, perda la sua ragion d\u2019essere.<\/p>\n<p>Per\u00f2 \u2013 ci avverte questa relazione \u2013 anche dove la funzione di conformare volta per volta le modalit\u00e0 della prestazione viene svolta \u201ca costo di transazione zero\u201d dalla piattaforma digitale, sempre pi\u00f9 estesamente assistita e potenziata dall\u2019intelligenza artificiale, \u00a0resta di fatto un assoggettamento della prestazione lavorativa a un potere di conformazione esercitato dalla macchina attraverso l\u2019algoritmo. Tanto basta \u2013 dice ancora la relazione se ben comprendo \u2013 perch\u00e9 anche solo il singolo segmento giornaliero od orario della prestazione possa considerarsi subordinato, e comunque venga assoggettato alla disciplina protettiva tradizionale pi\u00f9 intensa.<\/p>\n<p>Restano per\u00f2 aperte due questioni. La prima riguarda la protezione specifica che deve essere predisposta e assicurata a <strong><em>qualsiasi<\/em><\/strong> lavoratore che abbia a che fare con un datore di lavoro o committente col quale l\u2019interfaccia sia costituito dalla \u201cmacchina intelligente\u201d. L\u2019\u201calto rischio\u201d a cui fa riferimento il regolamento approvato dal Parlamento europeo non riguarda soltanto l\u2019area della subordinazione o della dipendenza: esso riguarda sia la fase della selezione della persona, sia la fase dell\u2019esecuzione, sia la fase successiva della valutazione e del relativo impatto sulla \u201creputazione\u201d di ciascun prestatore. Si delinea dunque la necessit\u00e0 di una protezione la cui area di applicazione \u00e8 onnicomprensiva: riguarder\u00e0 anche i liberi professionisti.<\/p>\n<p>Un\u2019altra questione \u00e8 quella che riguarda l\u2019area pi\u00f9 ristretta delle persone che lavoreranno interfacciate con il committente attraverso una \u201cmacchina intelligente\u201d, ma senza l\u2019interferenza penetrante di cui abbiamo parlato, che consente di qualificare ancora la prestazione, per quanto segmentata, come subordinata. Qui la relazione accenna a un concetto che \u00e8 destinato, a mio avviso, ad assumere importanza crescente nel futuro prossimo di cui ci hanno dato qualche squarcio gli scienziati dell\u2019IIT: il concetto di \u201cdipendenza economica\u201d (che pu\u00f2 riguardare \u2013 si osservi \u2013 non soltanto la singola persona che presta la sua attivit\u00e0, ma anche la piccola impresa che collabora come appaltatrice o \u201cterzista\u201d con un\u2019unica impresa di dimensioni grandi o medie). L\u2019economia insegna che la condizione di \u201cdipendenza\u201d \u00e8 determinata da tre fattori: il fatto di collaborare in modo durevole nel tempo; la monocommittenza, ovvero il fatto di collaborare in modo esclusivo o quasi con un unico committente (specializzandosi in relazione alle esigenze di quel committente e ignorando o conoscendo poco il grande mercato circostante); il fatto di svolgere una prestazione di livello tecnico o professionale medio-basso, facilmente sostituibile da parte del committente, soprattutto in un\u2019era in cui i costi di transazione nel mercato tendono ad azzerarsi. Quando ricorrono questi tre fattori (che sono gli stessi sui quali la legge Fornero n. 92\/2012 fondava la \u201cdoppia presunzione\u201d per l\u2019assoggettamento alla protezione lavoristica) il prestatore si trova strutturalmente in una posizione di debolezza, quindi di \u201cdipendenza economica\u201d nei confronti del committente, anche se la prestazione non \u00e8 assoggettata ad alcun potere direttivo.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 i costi di transazione perdono importanza, in quest\u2019area non assume rilievo tanto il paradigma di Ronald Coase, quanto piuttosto quello di Frank Knight, che il secolo di vita lo ha compiuto tre anni fa (il riferimento \u00e8 al suo libro <em>Risk, Uncertainty and Profit<\/em> del 1921): il contratto di lavoro dipendente come contratto col quale la parte meno propensa al rischio \u201cacquista sicurezza\u201d dalla parte professionalmente pi\u00f9 propensa al rischio. In altre parole, assume rilievo il paradigma del contratto di lavoro dipendente come contratto cui l\u2019ordinamento impone un contenuto assicurativo dimensionato secondo uno standard inderogabile: sicurezza contro il rischio di malattia o infortunio, contro il rischio di oscillazione nel rendimento dell\u2019attivit\u00e0 e contro le sopravvenienze negative indipendenti dalla volont\u00e0 delle parti.<\/p>\n<p>Ecco: forse il nostro prossimo futuro potrebbe vedere un diritto del lavoro a cerchi concentrici: con un\u2019area estesa a tutte le persone fisiche, nella quale la protezione dei diritti fondamentali (contro le discriminazioni e le violazioni della sua dignit\u00e0, integrit\u00e0 psico-fisica e riservatezza) sar\u00e0 opportunamente declinata in relazione ai rischi dell\u2019interazione con l\u2019IA anche nell\u2019ambito delle collaborazioni autonome; un\u2019area comprendente le collaborazioni autonome personali a carattere continuativo in regime di pluricommittenza (che necessita sicuramente di un ordinamento pensionistico obbligatorio e merita di rientrare nell\u2019area di applicazione del processo del lavoro); un\u2019area comprendente l\u2019insieme di coloro che lavorano in una condizione di dipendenza economica (individuata da una durevole monocommittenza e da un reddito di lavoro non superiore a quello attuale dei quadri), alla quale potrebbe essere estesa la disciplina limitativa del recesso insieme al resto delle protezioni tradizionalmente previste dal diritto del lavoro e sindacale; mentre alla contrattazione collettiva potrebbe essere lasciato il compito di integrare le protezioni generali in relazione alle caratteristiche e all\u2019esigenze dei singoli settori in cui essa si attiva efficacemente.<\/p>\n<p>A tutti, comunque, dovr\u00e0 essere assicurato il diritto a una formazione efficace lungo tutto l\u2019arco della vita lavorativa, della quale sia controllata la corrispondenza rispetto a quanto richiede un tessuto produttivo in continua rapida evoluzione. \u00c8 quello che gi\u00e0 trent\u2019anni fa Bruno Trentin individuava come \u201cil diritto fondamentale della persona che lavora nell\u2019era della globalizzazione e della digitalizzazione\u201d; ed \u00e8 il diritto fondamentale in un mercato del lavoro che sempre pi\u00f9 assume il carattere di un mercato transizionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La possibile obsolescenza della spiegazione della funzione socio-ecoonomica essenziale del contratto di lavoro subordinato fondata sul risparmio dei costi di transazione &#8211; Un diritto del lavoro a cerchi concentrici . 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