
{"id":6385,"date":"2009-11-29T00:06:42","date_gmt":"2009-11-28T23:06:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6385"},"modified":"2009-11-29T20:31:46","modified_gmt":"2009-11-29T19:31:46","slug":"una-legge-per-il-posto-fisso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6385","title":{"rendered":"UNA LEGGE PER IL POSTO FISSO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA NORMA SU LICENZIAMENTI E TRASFERIMENTI NEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA (D.D.L. N. 1167) ALLARGA INCREDIBILMENTE LA DISCREZIONALITA&#8217; DEL CONTROLLO GIUDIZIALE SUL GIUSTIFICATO MOTIVO, FACENDO DEL GIUDICE DEL LAVORO L&#8217;INTERPRETE UNICO DELL'&#8221;INTERESSE OGGETTIVO DELL&#8217;IMPRESA&#8221;<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo pubblicato sul <\/em>Corriere della Sera<em> il 29 novembre 2009<\/em><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se tutto va secondo le previsioni, tra breve comparir\u00e0 sulla Gazzetta Ufficiale una norma che affida al giudice del lavoro il compito di controllare i licenziamenti e i trasferimenti alla stregua non soltanto del vecchio criterio del \u201cgiustificato motivo\u201d, bens\u00ec anche del criterio della loro corrispondenza \u2013 niente meno \u2013 a un \u201cinteresse oggettivo dell\u2019organizzazione aziendale\u201d.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><!--more-->\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Che cosa \u00e8 accaduto? I comunisti hanno improvvisamente preso il potere e dettato la loro legge? Niente di tutto questo: la norma in questione \u00e8 proposta dal Governo di centrodestra, legittimamente in carica ed \u00e8 stata approvata gioved\u00ec dal Senato. Secondo le intenzioni dichiarate, essa dovrebbe allentare i vincoli alle imprese in materia di licenziamenti; ma \u00e8 cos\u00ec mal scritta, che sembra fatta apposta per produrre un risultato esattamente opposto.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per far prima, la nuova disposizione \u00e8 stata inserita in un disegno di legge \u201comnibus\u201d, il collegato alla Finanziaria n. 1167, nel quale c\u2019\u00e8 di tutto: dalla disciplina dei lavori usuranti alla riorganizzazione di enti parastatali, dalla vigilanza sul doping nello sport ai concorsi pubblici, dal diritto allo studio alle carriere nelle forze armate e di polizia, e persino alcune modifiche al codice di procedura civile. Sepolto in una cinquantina di altri articoli, ecco dunque l\u2019articolo 23, il cui titolo, per dare ancor meno nell\u2019occhio, non contiene neppure la parola proibita \u201clicenziamento\u201d: si parla di \u201cclausole generali e certificazione del contratto di lavoro\u201d. Senonch\u00e9 la fretta \u00e8 cattiva consigliera. Dopo aver ribadito il principio costituzionale della insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali, al terzo comma la norma stabilisce che il giudice, nel valutare il giustificato motivo di licenziamento, deve tener conto \u201cdell\u2019oggettivo interesse dell\u2019organizzazione aziendale\u201d. Torna in auge, in questo modo, l\u2019idea che accanto ed eventualmente in contrapposizione con l\u2019interesse soggettivo dell\u2019imprenditore ci sia un distinto \u201cinteresse oggettivo dell\u2019impresa\u201d. Era un\u2019idea proposta da sinistra: l\u2019idea dirigista della \u201cfunzionalizzazione\u201d dell\u2019impresa a fini di rilievo pubblico; ma dopo un lungo dibattito essa era stata abbandonata da giurisprudenza e dottrina fin dai primi anni ottanta.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A chi competer\u00e0, ora, individuare questo interesse oggettivo? Inevitabilmente al giudice del lavoro e solo a lui. Ogni giudice, se la norma sar\u00e0 approvata anche dalla Camera dei Deputati, potr\u00e0 dunque d\u2019ora in poi contrapporre alle scelte di gestione aziendale \u2013 persino a quelle eventualmente concordate tra imprenditore e sindacato! \u2013 un\u2019idea sua propria del \u201cvero\u201d, \u201coggettivo\u201d interesse dell\u2019organizzazione aziendale. Un\u2019idea del tutto opinabile, certo; ma \u00e8 lui, il giudice, la voce della legge. Come si \u00e8 detto, la norma enuncia in apertura anche il principio di insindacabilit\u00e0 delle scelte di gestione aziendale; ma \u00e8 evidente che questo principio \u00e8 contraddetto dal successivo riferimento all\u2019\u201cinteresse oggettivo\u201d. E si sa che quanto pi\u00f9 la norma \u00e8 equivoca, o addirittura, contraddittoria, tanto pi\u00f9 la gamma delle possibili decisioni giudiziali si allarga. Il disegno di legge governativo consegue cos\u00ec, d\u2019un colpo, il risultato di ampliare smisuratamente gli spazi del controllo giudiziale, ignorando mezzo secolo di dibattito dottrinale e di evoluzione giurisprudenziale.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Forse, tuttavia, non tutto il male viene per nuocere. Almeno un effetto positivo questo piccolo mostro normativo prodotto da un legislatore poco avveduto lo avr\u00e0: quello di accelerare la consapevolezza di quanto sia illusorio e dannoso fondare la protezione della sicurezza dei lavoratori, nelle crisi occupazionali o nei processi di aggiustamento industriale, su di un controllo giudiziale delle scelte dell\u2019imprenditore. Giudici e arbitri possono controllare la fondatezza delle accuse mosse al lavoratore, quando si tratta di licenziamento disciplinare; e possono controllare che i motivi disciplinari o di altro genere non nascondano in realt\u00e0 un motivo discriminatorio vietato. Questo, dunque, dobbiamo chiedere loro di controllare; e solo questo. Ma quando il licenziamento non sia motivato con una mancanza del lavoratore, e si possa escluderne il carattere discriminatorio, il \u201cfiltro\u201d delle ragioni economiche od organizzative non pu\u00f2 essere affidato a un giudice, che non ne ha la competenza. Il \u201cfiltro\u201d, l\u00ec, deve essere costituito da un costo che viene accollato all\u2019impresa, per contribuire a garantire al lavoratore che perde il posto la continuit\u00e0 del reddito e servizi efficienti per la ricollocazione pi\u00f9 rapida possibile. Ma questa \u00e8 una riforma ben pi\u00f9 impegnativa, che non\u00a0 si pu\u00f2 fare di soppiatto, infilando alla chetichella un articoletto mal scritto in una legge \u201comnibus\u201d.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA NORMA SU LICENZIAMENTI E TRASFERIMENTI NEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA (D.D.L. 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