
{"id":63880,"date":"2025-02-02T17:48:10","date_gmt":"2025-02-02T16:48:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63880"},"modified":"2025-02-13T23:29:08","modified_gmt":"2025-02-13T22:29:08","slug":"sette-buone-ragioni-per-non-sostenere-il-referendum-sul-jobs-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63880","title":{"rendered":"SETTE BUONE RAGIONI PER NON SOSTENERE IL REFERENDUM SUL JOBS ACT"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La norma del 2015, nonostante le numerose modifiche subite, armonizza il nostro ordinamento con quello degli altri Paesi della UE e riduce drasticamente il dualismo tra protetti e non protetti originato dal vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, senza peraltro che il tasso dei licenzamenti sia aumentato neppure di uno zerovirgola<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nScheda pubblicata il 21 gennaio 2025 sul sito di <\/em><a href=\"http:\/\/www.libertaeguale.it\/\">Libert\u00e0Eguale<\/a> &#8211; <em>In argomento v. anche su questo sito il mio editoriale per la <\/em>Nwsl <em>n. 595, del 16 maggio 2024,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63363\">Tutti gli errori (ma anche una ragione) alla base del referendum promosso dalla Cgil<\/a><em>;<\/em> in<em>oltre, molto pi\u00f9 ampiamente, la mia intervista<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63410\">Sulla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo<\/a><em>,<\/em> contenuta<em> nel libro\u00a0 <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63643\">Mezzo secolo di diritto del lavoro<\/a>\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-47933\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Unione-Europea-2-300x164.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"164\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Unione-Europea-2-300x164.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Unione-Europea-2-150x82.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Unione-Europea-2.jpg 303w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Contro l\u2019abrogazione del decreto legislativo n. 23\/2015 (cio\u00e8 quello degli otto decreti attuativi del Jobs Act che riguarda i licenziamenti nelle aziende con pi\u00f9 di 15 dipendenti) militano i motivi che seguono.<\/p>\n<p><strong>1<\/strong> &#8211; Il decreto legislativo n. 23\/2015 <strong>armonizza la nostra disciplina di questa materia con quella di tutti gli altri Paesi della UE<\/strong>, superando una anomalia esclusivamente italiana.<\/p>\n<p><strong>2<\/strong> &#8211; Il significato politico dell\u2019iniziativa referendaria consiste invece essenzialmente nel <strong>rivendicare il ritorno al regime di\u00a0<em>job property<\/em>\u00a0precedente al 2012<\/strong> (vecchio articolo 18 St.lav.), presentato come \u201ctutela di un diritto fondamentale della persona\u201d; ma i diritti fondamentali sono per definizione quelli che possono e devono essere riconosciuti indistintamente a tutte le persone, mentre il regime di\u00a0<em>job property<\/em>, tipicamente proprio dei lavoratori di ruolo del settore pubblico, per sua natura\u00a0pu\u00f2 essere riconosciuto soltanto ai\u00a0<em>core workers<\/em>, con conseguente scarico di tutto il peso della flessibilit\u00e0 di cui il tessuto produttivo ha bisogno sugli altri, i\u00a0<em>periferal workers<\/em>.<\/p>\n<p><strong>3<\/strong> &#8211; Il regime di\u00a0<em>job property<\/em> \u00e8 dunque <strong>per sua natura divisivo<\/strong>: presuppone una maggior dose di precariet\u00e0 a carico della met\u00e0 della forza-lavoro che della stabilit\u00e0 non pu\u00f2 godere (i dipendenti delle aziende pi\u00f9 piccole, i lavoratori a termine, i collaboratori autonomi continuativi, ecc.).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-63894\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Insider-outsider-268x300.jpg\" alt=\"\" width=\"271\" height=\"303\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Insider-outsider-268x300.jpg 268w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Insider-outsider-134x150.jpg 134w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Insider-outsider.jpg 685w\" sizes=\"auto, (max-width: 271px) 100vw, 271px\" \/><strong>4<\/strong> &#8211; \u00c8 vero che la parte del Jobs Act sulle politiche attive del lavoro (d.lgs. n. 150\/2015) \u00e8 stata smontata, giungendosi addirittura alla soppressione (dopo anni di paralisi) dell\u2019ANPAL; ma \u00e8 pur vero che del Jobs Act resta in vigore il d.lgs. n. 22\/2015, che <strong>ha aumentato al 75% dell\u2019ultima retribuzione il trattamento ordinario di disoccupazione<\/strong>, ne ha notevolmente <strong>ampliato la durata massima<\/strong> (a 24 mesi: erano 6 mesi prima del 2012!) e lo ha <strong>universalizzato<\/strong> estendendolo a tutti i lavoratori subordinati; ha inoltre introdotto un trattamento di disoccupazione anche per i collaboratori autonomi.<\/p>\n<p><strong>5<\/strong> &#8211; Del Jobs Act resta in vigore anche <strong>il d.lgs. n. 81\/2015<\/strong> (in particolare l\u2019art. 2 ), che <strong>ha contribuito a ridurre incisivamente l\u2019uso delle collaborazioni autonome<\/strong> finalizzato all\u2019elusione del diritto del lavoro.<\/p>\n<p><strong>6<\/strong> &#8211; \u00c8 un fatto che nell\u2019ultimo decennio, da quando il Jobs Act \u00e8 in vigore, non soltanto <strong>\u00e8 aumentato costantemente il tasso generale di occupazione<\/strong> (raggiungendo il record assoluto dei 24 milioni), ma \u00e8 anche aumentato costantemente <strong>il tasso di occupazione a tempo indeterminato<\/strong>, mentre l\u2019occupazione a tempo determinato \u00e8 rimasta sostanzialmente ferma (ed \u00e8 oggi pari all\u2019incirca alla media UE). Nello stesso periodo, anche considerandosi le sole imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti, <strong>la probabilit\u00e0 per i lavoratori di essere licenziati \u00e8 rimasta sostanzialmente invariata<\/strong> (non si \u00e8 registrato alcun aumento: neppure di uno zerovirgola)!<\/p>\n<p><strong>7<\/strong> &#8211; Paradossalmente, l&#8217;abrogazione del decreto legislativo n. 23\/2015, conseguente all&#8217;ipotetico prevalere del &#8220;s\u00ec&#8221; al referendum e al problematico superamento della soglia del 50 per cento dei votanti, porterebbe a una riduzione dell&#8217;indennizzo massimo previsto per il caso di licenziamento ritenuto ingiustificato dal giudice: dalle 36 mensilit\u00e0 previste da questo decreto alle 24 previste dall&#8217;articolo 18 St. lav. come modificato dalla Legge Fornero del 2012, che a quel punto si applicherebbe anche agli assunti dopo il 7 marzo 2015.<\/p>\n<p>Detto questo, tutti concordiamo sulla necessit\u00e0 di un intervento che rimetta ordine nella disciplina dei licenziamenti, dopo un decennio di interventi legislativi e della Corte costituzionale che hanno variamente \u201cpicconato\u201d il Jobs Act. Ma <strong>l\u2019ipotetico \u00a0successo del referendum porterebbe a un ritorno all\u2019indietro<\/strong>, con ripristino dell\u2019applicazione dell\u2019articolo 18 St.lav. (nella versione Fornero) a tutti i dipendenti delle imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti, anche se assunti dopo il 7 marzo 2015.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-48905\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Semplificazione-2.png\" alt=\"\" width=\"213\" height=\"291\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Semplificazione-2.png 157w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Semplificazione-2-110x150.png 110w\" sizes=\"auto, (max-width: 213px) 100vw, 213px\" \/>Occorre invece\u00a0<strong><em>a)<\/em><\/strong>\u00a0battersi per il <strong>rilancio di un programma di rafforzamento delle politiche attive del lavoro<\/strong> che allinei il nostro Paese a quelli del centro e nord-Europa;\u00a0<strong><em>b)<\/em><\/strong>\u00a0battersi per un <strong>intervento legislativo che unifichi e semplifichi la disciplina della materia dei licenziamenti<\/strong> (*) mantenendo la sanzione della reintegrazione soltanto per i licenziamenti dettati da motivo illegittimo (discriminazione, rappresaglia, ecc.), mentre la sanzione indennitaria \u2013 il cui limite massimo di 36 mensilit\u00e0 \u00e8 oggi di gran lunga il pi\u00f9 alto nel panorama europeo \u2013 deve applicarsi nei casi di (ritenuta dal giudice) insufficienza del motivo economico o disciplinare addotto dall\u2019imprenditore, come in tutti gli altri Paesi dell\u2019OCDE.<\/p>\n<p>(*) Ho delineato un intervento legislativo di razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei licenziamenti, con una proposta politicamente praticabile, nel capitolo 9 del mio ultimo libro <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63643\"><strong><em>Mezzo secolo di diritto del lavoro<\/em><\/strong><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La norma del 2015, nonostante le numerose modifiche subite, armonizza il nostro ordinamento con quello degli altri Paesi della UE e riduce drasticamente il dualismo tra protetti e non protetti originato dal vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, senza peraltro che il tasso dei licenzamenti sia aumentato neppure di uno zerovirgola . 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