
{"id":64055,"date":"2025-04-26T20:53:02","date_gmt":"2025-04-26T19:53:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64055"},"modified":"2025-04-26T20:53:02","modified_gmt":"2025-04-26T19:53:02","slug":"mezzo-secolo-vissuto-in-prima-linea-sul-fronte-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64055","title":{"rendered":"MEZZO SECOLO VISSUTO IN PRIMA LINEA SUL FRONTE DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Il &#8220;filo rosso&#8221; che lega i temi dell&#8217;autonomia negoziale individuale del lavoratore, del mestiere del sindacato, della disciplina dei licenziamenti, dell&#8217;impatto del progresso tecnologico sul lavoro e il suo ordinamento<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nAppunti dai quali Andrea Del Re, avvocato e vice-presidente della Scuola superiore della Magistratura di Firenze, ha tratto la presentazione del mio libro\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63643\">Mezzo secolo di diritto del lavoro<\/a><em>, in apertura<\/em> <em>dell&#8217;incontro svoltosi a Firenze il 27 marzo 2025, con la partecipazione anche della prof. Maria Luisa Vallauri e del dott. Vincenzo Nuvoli, gi\u00e0 presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-63444\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Il-lavoro-e-il-mercato-2.jpg\" alt=\"\" width=\"198\" height=\"254\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Il-lavoro-e-il-mercato-2.jpg 198w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Il-lavoro-e-il-mercato-2-117x150.jpg 117w\" sizes=\"auto, (max-width: 198px) 100vw, 198px\" \/>Autonomia<\/strong> <strong>negoziale<\/strong> <strong>individuale<\/strong> <strong>dei lavoratori<\/strong><br \/>\n&#8220;Affascinante&#8221; \u00e8 il termine che mi sembra pi\u00f9 appropriato per presentare la battaglia culturale e politica di Pietro Ichino per l\u2019emancipazione del lavoratore dalle griglie della sua supposta inferiorit\u00e0 cos\u00ec da imporgli un costante tutore nelle proprie decisioni (o il Giudice, o il Sindacato, o l\u2019Ispettorato del Lavoro). Il lavoratore ormai \u00e8 cresciuto, \u00e8 diventato adulto.<br \/>\nIn particolare, negli ultimi tempi, appare lui come il comandante del gioco grazie alla sua professionalit\u00e0, di cui il datore ha bisogno.<br \/>\nDa qui, sempre pi\u00f9, l\u2019indebolimento dell\u2019inderogabilit\u00e0 come regola principale nelle relazioni giuridiche fra datore e prestatore.<br \/>\nE quindi emblematica la figura sulla copertina del libro, di cui parler\u00f2 alla fine di questo mio intervento. Ed \u00e8 per questo che non posso non citare il passaggio della sua intervista dove sostiene: \u201cIl lavoratore deve riconquistare una prerogativa essenziale della libert\u00e0: l\u2019autonomia negoziale. Dopodich\u00e9 resta, eccome la necessit\u00e0 di una protezione della persona che lavora; ma alla vecchia tecnica dell\u2019imposizione del regolamento inderogabile devono affiancarsi nuovi strumenti, mirati non a difendere la persona dal mercato ma a rafforzarsi nel mercato, ampliando la sua capacit\u00e0 effettiva di scelta\u201d.<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-56173 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/A-che-cosa-serve-il-sindacato.jpg\" alt=\"\" width=\"180\" height=\"281\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/A-che-cosa-serve-il-sindacato.jpg 180w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/A-che-cosa-serve-il-sindacato-96x150.jpg 96w\" sizes=\"auto, (max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/>L&#8217;autonomia collettiva e il mestiere del sindacato<\/strong><br \/>\nPietro conosce bene il sindacato per averci lavorato abbastanza a lungo dopo la laurea.<br \/>\nOrbene le critiche (secondo me costruttive) all\u2019azione sindacale per come si \u00e8 sviluppata negli anni, lo hanno certamente reso inviso a certi settori sindacali.<br \/>\nFondamentale al riguardo il suo volume <em>A che cosa serve il Sindacato?<\/em> del 2005. Quello che ha venduto pi\u00f9 copie fino ad arrivare agli <em>Oscar Bestseller Mondadori<\/em>.<br \/>\nPietro ha sempre insistito per un Sindacato non meramente conflittuale ma per un Sindacato propositivo e partecipativo e non arroccato su posizioni vetero-classiste .<br \/>\nAncor qua la sua idea di promuovere la contrattazione decentrata ha trovato la sua pi\u00f9 fulgida vittoria nel caso Fiat\/Marchionne in cui il ben noto manager riusc\u00ec a far passare un contratto aziendale in deroga al contratto nazionale, ed a salvare la FIAT.<br \/>\nMa ancor pi\u00f9 stimolante \u00e8 il salto di qualit\u00e0 proposto da Pietro al Sindacato, ovvero il ruolo di quella che lui chiama l\u2019\u201cintelligenza collettiva\u201d dei lavoratori: dove il Sindacato si qualifica come esponente della valutazione delle scelte imprenditoriali che possono riguardare il futuro collettivo dell\u2019impresa: ecco appunto l\u2019intelligenza collettiva. Quindi un ruolo collettivo\/propositivo non pi\u00f9 meramente conflittuale.<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-63652\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mezzo-secolo-di-diritto-del-lavoro-1a-di-cop-extralarge-211x300.png\" alt=\"\" width=\"211\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mezzo-secolo-di-diritto-del-lavoro-1a-di-cop-extralarge-211x300.png 211w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mezzo-secolo-di-diritto-del-lavoro-1a-di-cop-extralarge-105x150.png 105w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mezzo-secolo-di-diritto-del-lavoro-1a-di-cop-extralarge.png 645w\" sizes=\"auto, (max-width: 211px) 100vw, 211px\" \/>Il tema sempreverde dei licenziamenti<\/strong><br \/>\nPietro si \u00e8 sempre distinto nella battaglia contro il vecchio art. 18 che prevedeva non solo la reintegrazione ma il saldo di tutte le mensilit\u00e0 di retribuzione dalla data del licenziamento alla data della reintegrazione (e spesso, come noto, le cause duravano anni, con gravissime conseguenze economiche per il datore).<br \/>\nIo ebbi un caso che approd\u00f2 in Cassazione dopo ben 12 anni (vi risparmio le ragioni del ritardo, indecorose) e, pur avendo vinto i due gradi del merito, ero terrorizzato all\u2019idea di perdere in Cassazione (il prestatore prendeva 5.000 euro al mese!).<br \/>\nBattaglia in qualche modo vinta da Pietro con il decreto Fornero e poi col Jobs Act.<br \/>\nSemmai Pietro ha insistito particolarmente sull\u2019applicazione dell\u2019indennit\u00e0 economica in tema di licenziamento per ragioni economiche.<br \/>\nSu questo argomento ha sollevato con forza la questione del controllo penetrante del giudice sulle scelte imprenditoriali, che tuttora, si pu\u00f2 dire, permanga nel nostro ordinamento. Purtroppo accade spesso che il giudice esorbiti dal suo ruolo e si faccia \u201cimprenditore\u201d non conoscendo assolutamente nulla di quella azienda in cui interviene cos\u00ec pesantemente, reintegrando il dipendente perch\u00e9 ritiene insussistente la ragione economica che ha indotto il datore alla risoluzione.<br \/>\nPietro ha sempre ritenuto pi\u00f9 congruamente ragionevole la sostituzione dell\u2019indennit\u00e0 economica (di entit\u00e0 ovviamente adeguata) alla reintegrazione soprattutto nel campo del giustificato motivo oggettivo. Il che \u00e8 prevalso alla fine soprattutto nel Jobs Act.<br \/>\nMa ancora qui Ichino segnala la persistenza (talora) del giudice a fare di testa sua.<br \/>\nSul punto mi trovo costretto a riportare letteralmente il grido di dolore, se cos\u00ec posso dire, del giurista rispetto a tale condotta. Risponde Ichino alla domanda dell&#8217;intervistatore:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Di fatto, per\u00f2 i giudici del lavoro potranno applicare la sanzione reintegratoria anche nei casi di ritenuta insufficienza del giustificato motivo oggettivo, leggendoli come casi di radicale insussistenza.<\/p>\n<p>Ecco le considerazioni di Pietro:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Che alcuni giudici possano anche disapplicare arbitrariamente la legge vigente, non \u00e8 una novit\u00e0. Cos\u00ec facendo essi si pongono al di sopra della legge invece che al suo servizio. Se essi vogliono invece, mantenere il proprio giuramento di fedelt\u00e0 alla legge, in tutti i casi in cui riconoscono che il mantenimento in servizio di una persona comporta l\u2019attesa ragionevole di una perdita per l\u2019imprenditore, in termini contabili o di \u201ccosto-opportunit\u00e0\u201d (cio\u00e8 di rinuncia a una soluzione organizzativa pi\u00f9 vantaggiosa), ma ritengono che questa perdita non sia di entit\u00e0 sufficiente per giustificare il licenziamento, essi devono applicare la <em>liability rule<\/em> (cio\u00e8 l\u2019indennit\u00e0 risarcitoria e non la reintegrazione).<\/p>\n<p>E ancora a proposito del Jobs Act non posso, anche per <em>divertissement<\/em>, non citare un aneddoto sulla primissima origine del Jobs Act stesso.<br \/>\nL\u2019attuale senatore Matteo Renzi era ancora sindaco di Firenze, ma gi\u00e0 in rampa di lancio per il Premierato, quando capit\u00f2 a Forte dei Marmi in pieno agosto 2011, per presentare un libro. Colsi l\u2019occasione per invitarlo a pranzo, a casa mia, col Sindaco del Forte, il Presidente di Assindustria qui presente Maurizio Bigazzi, il senatore Marcucci e Pietro Ichino.<br \/>\nOrbene la conversazione fu tenuta soprattutto da Matteo Renzi e Pietro Ichino: argomento principale: le relazioni industriali e una ipotetica nuova disciplina dei licenziamenti. Di fatto Pietro Ichino spieg\u00f2 a Matteo Renzi le sue idee sulla necessit\u00e0 di un <em>Codice del Lavoro semplificato<\/em>,\u00a0 traducibile in inglese in modo che potesse essere letto e capito dai potenziali investitori stranieri (quello di cui aveva proprio l&#8217;anno prima presentato il <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36708\">disegno di legge al Senato<\/a>); e di una nuova disciplina regolatrice dei licenziamenti (lo schema che poi sarebbe diventato parte essenziale del Jobs Act) e il Renzi registr\u00f2, nella sua testa, tutti i passaggi esposti da Pietro Ichino. Tre anni dopo, al momento opportuno, li ripropose pari pari come disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento.<br \/>\nQuindi rimane Pietro il vero ispiratore di quella legge, in un pranzo d\u2019estate al mare.<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-55228 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Lintelligenza-del-lavoro-193x300.jpg\" alt=\"\" width=\"193\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Lintelligenza-del-lavoro-193x300.jpg 193w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Lintelligenza-del-lavoro-96x150.jpg 96w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Lintelligenza-del-lavoro.jpg 616w\" sizes=\"auto, (max-width: 193px) 100vw, 193px\" \/>Impatto delle nuove tecnologie sul lavoro e il suo ordinamento<br \/>\n<\/strong>Altro capitolo interessantissimo per la sua imprescindibilit\u00e0 \u00e8 quello del lavoro e la trasformazione tecnologica.<br \/>\nDa tempo Pietro Ichino contestava le profezie di Jeremy Rifkin di una futura societ\u00e0 senza lavoro a causa della tecnologia che avrebbe eliminato gran parte del lavoro subordinato.<br \/>\nI tempi e la realt\u00e0 dell\u2019attuale occupazione gli hanno dato ragione. Nonostante l\u2019avanzamento quotidiano delle tecnologie i posti di lavoro sono aumentati: la geografia del lavoro \u00e8 sempre pi\u00f9 fluida; il lavoro non \u00e8 pi\u00f9 un posto fisso, ma un progetto.<br \/>\nSempre pi\u00f9 inevitabile sar\u00e0 dover prima o poi cambiare occupazione ed ecco la necessit\u00e0 di una formazione permanente e mirata. Del resto la distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo non \u00e8 cos\u00ec pi\u00f9 netta come si evidenziava un tempo.<br \/>\nSi pensi alla rivoluzione dell\u2019istituto dello <em>smart working<\/em>, dove il concetto di subordinazione enunciato nell\u2019art. 2094 c.c. trova il suo livello pi\u00f9 basso.<br \/>\nScardinare il lavoro subordinato dal tipico posto di lavoro (l\u2019azienda) e dai tempi (orario) per dargli come sole coordinate le linee d&#8217;azione necessarie per raggiungere gli obiettivi stabiliti \u00e8 la pi\u00f9 innovativa delle novit\u00e0 che la tecnologia poteva consentire al contratto di lavoro.<br \/>\nTornando un momento a considerare l&#8217;erosione dell\u2019art. 2094 c.c. alla luce delle riflessioni che precedono, sembra proprio che il legislatore attuale cerchi in tutti i modi di difenderlo (l&#8217;art. 2094 c.c.). Dichiara, infatti, che il lavoro agile rimane subordinato quando, di contro, gli stessi caratteri (niente vincoli di orario e di luogo, con in pi\u00f9 i risultati da raggiungere) lo farebbero appartenere al lavoro autonomo: si pu\u00f2, quindi, sostenere che il legislatore abbia voluto che il prestatore di lavoro passasse qualche giorno in azienda (contrariamente al telelavoro) proprio per giustificare il mantenimento dell\u2019etichetta \u201clavoro subordinato\u201d.<br \/>\nAnche se in verit\u00e0, e qui apro una parentesi, vi sono grandi imprese (anche a Firenze) che hanno concesso lo <em>smart working<\/em> da anni e per tutta la settimana: mi domando se questo sia effettivamente il &#8220;lavoro agile&#8221; previsto dalla legge.<br \/>\nIn verit\u00e0 si \u00e8 creata una fattispecie ibrida in cui il lavoro &#8211; come le auto &#8211; in certi giorni \u00e8 autonomo (agile-elettrico), in certi altri giorni \u00e8 subordinato (a combustibile tradizionale). Ma non potendo segmentizzare la natura del rapporto a seconda della quotidiana applicazione, il legislatore sulla base della prevalenza (che in verit\u00e0 \u00e8 supposta in azienda, anche se non lo si afferma <em>apertis verbis<\/em>) ha preferito definirlo subordinato sempre e comunque per evitare intuibili complicazioni e impossibilit\u00e0 (pratica) di gestione. Il prestatore \u00e8 a due facce: ora agile (autonomo), ora tradizionale (subordinato).<\/p>\n<p>Il vero rischio futuro sar\u00e0 quello di spostare l\u2019asse della prevalenza verso l\u2019autonomia con ripercussioni difficili da valutare: la rivoluzione tecnologica ha \u201cliberato\u201d il prestatore della subordinazione classica oramai superata. Verr\u00e0 il giorno in cui il prestatore rivendicher\u00e0 l\u2019autonomia del rapporto?<br \/>\nLo domando a Pietro.<\/p>\n<p><strong>Un&#8217;osservazione conclusiva<br \/>\n<\/strong>Una brevissima riflessione: emerge dall\u2019esperienza intellettuale di Pietro il suo interesse interdisciplinare per meglio costruire e interpretare un diritto del lavoro non meramente asettico e sganciato da ogni realt\u00e0 concreta, ma come espressione finale della scelta legislativa, che si cristallizza nella norma, che poi impone la condotta. Assurdo per Pietro imporre una condotta, ispirata dalla faziosit\u00e0 ideologica, quando non corrisponde alle necessit\u00e0 reali delle relazioni sociali ed economiche.<br \/>\nDonde lo sguardo immancabile sull\u2019economia e la sociologia, essenziali per l\u2019occhio maturo del giuslavorista.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il &#8220;filo rosso&#8221; che lega i temi dell&#8217;autonomia negoziale individuale del lavoratore, del mestiere del sindacato, della disciplina dei licenziamenti, dell&#8217;impatto del progresso tecnologico sul lavoro e il suo ordinamento . 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