
{"id":64110,"date":"2025-05-07T22:12:56","date_gmt":"2025-05-07T21:12:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64110"},"modified":"2025-05-14T11:29:44","modified_gmt":"2025-05-14T10:29:44","slug":"referendum-come-votero-l8-giugno-e-perche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64110","title":{"rendered":"REFERENDUM SUL LAVORO: COME VOTER\u00d2 L&#8217;8 GIUGNO E PERCH\u00c9"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;esito di un ipotetico<\/span> <span style=\"color: #993300;\">successo del &#8220;s\u00ec&#8221; sui quattro quesiti in materia di lavoro porterebbe un effetto paradossale sul licenziamento nelle imprese medio-grandi e risultati assai irragionevoli nel campo delle piccole imprese e degli appalti<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nScheda tecnica sul contenuto dei quattro quesiti in materia di lavoro, sui quali saremo chiamati a votare l&#8217;8 giugno prossimo &#8211; In argomento v. anche la mia intervista<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64090\">Ma la Cgil sa che cosa accadrebbe se vincessero i s\u00ec?<\/a>\u00a0 <em>&#8211; Non dedico spazio al <strong>quinto quesito referendario<\/strong>, ovvero quello in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana agli immigrati, dando per <strong>scontato che la scelta giusta su questo punto sia quella del &#8220;s\u00ec&#8221;<\/strong><\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><strong><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-39842\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/seanad-poll-referendum-390x285-300x219.jpg\" alt=\"\" width=\"236\" height=\"172\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/seanad-poll-referendum-390x285-300x219.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/seanad-poll-referendum-390x285-150x110.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/seanad-poll-referendum-390x285.jpg 390w\" sizes=\"auto, (max-width: 236px) 100vw, 236px\" \/>1. Disciplina dei licenziamenti per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 (d.lgs. n. 23\/2015) &#8211; <span style=\"color: #008000;\">scheda verde<\/span><\/strong><br \/>\nIl quesito referendario \u00e8 se vogliamo o no abrogare, tra gli otto decreti attuativi del Jobs Act, quello che disciplina la materia dei <strong>licenziamenti per i rapporti di lavoro costituiti dal 7 marzo 2015 in poi<\/strong>.<\/p>\n<p>Per i rapporti di lavoro costituiti prima si applica la Legge Fornero (l. n. 98\/2012); se nel referendum prevalesse il \u201cS\u00cc\u201d, la legge Fornero tornerebbe ad applicarsi a tutti i rapporti di lavoro, sia precedenti sia successivi al 7 marzo 2015. Per i rapporti costituiti prima di quella data, dunque, non cambierebbe nulla. Per quelli costituiti da quella data in poi, le differenze pi\u00f9 rilevanti sarebbero le seguenti:<\/p>\n<p>&#8211; nel caso di licenziamento intimato per un <strong>motivo ritenuto dal giudice insufficiente<\/strong>, si tornerebbe a un indennizzo di entit\u00e0 compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilit\u00e0 (il d.lgs. n. 23\/2015 prevede invece un indennizzo tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilit\u00e0); nel complesso non sarebbe un miglioramento per i lavoratori interessati, semmai forse un peggioramento;<\/p>\n<p>&#8211; nel caso di <strong>licenziamento collettivo<\/strong>, nel quale il datore di lavoro abbia applicato criteri di scelta che il giudice disapprova, il lavoratore interessato sarebbe reintegrato nel posto di lavoro (il d.lgs. n. 23\/2015 prevede invece anche in questo caso un indennizzo fino a un massimo di 36 mensilit\u00e0, che pu\u00f2 essere una protezione persino pi\u00f9 appetibile rispetto alla reintegrazione nell&#8217;impresa in crisi).<\/p>\n<p>Sia in riferimento al licenziamento individuale, sia in riferimento a quello collettivo, io ritengo pi\u00f9 appropriata la nuova disciplina contenuta nel d.lgs. n. 23\/2015, perch\u00e9 mantiene attivo il processo di <strong>armonizzazione progressiva<\/strong> <strong>dell\u2019ordinamento italiano rispetto a quello degli altri ordinamenti dei Paesi-membri della UE<\/strong>: ogni anno che passa il numero di rapporti coperti dalla legge Fornero (a oggi circa un quinto del totale)\u00a0 si riduce, fino a sparire, mentre aumenta quello dei rapporti coperti dal Jobs Act, che riduce (di poco) l&#8217;area della reintegrazione, ma d\u00e0 una protezione indennitaria complessivamente pi\u00f9 robusta.<br \/>\nN.B. L&#8217;armonizzazione del nostro ordinamento del lavoro rispetto al resto della UE \u00e8 molto importante per rendere l&#8217;Italia pi\u00f9 attrattiva per gli investimenti esteri, che sono indispensabili per <strong>aumentare la produttivit\u00e0 media del lavoro<\/strong> degli italiani, quindi i <strong>livelli retributivi<\/strong>, e per <strong>rafforzare il potere contrattuale delle persone<\/strong> nel mercato del lavoro (l&#8217;Italia oggi \u00e8 tra i Paesi dell&#8217;UE meno capaci di attrarre investimenti stranieri).<\/p>\n<p>Per questo motivo \u2013 a mio avviso \u2013 la scelta migliore in questo referendum \u00e8 <strong>il \u201cNO\u201d o il rifiuto della scheda elettorale<\/strong>.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-64139 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Refereendum-8VI25-scheda-arancione-300x162.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"162\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Refereendum-8VI25-scheda-arancione-300x162.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Refereendum-8VI25-scheda-arancione-150x81.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Refereendum-8VI25-scheda-arancione.png 642w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>2. Disciplina dei licenziamenti per i dipendenti delle imprese minori (l. n. 108\/1990) &#8211; <span style=\"color: #ff6600;\">scheda arancione<\/span><\/strong><br \/>\nIl quesito referendario \u00e8 se vogliamo o no modificare la norma contenuta nella legge n. 108\/1990 che prevede, nel caso di licenziamento di dipendente di impresa con meno di 16 dipendenti ritenuto dal giudice non sufficientemente motivato, un indennizzo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione. Se nel referendum prevalesse il \u201cS\u00cc\u201d, verrebbe soppresso il limite massimo di 6 mensilit\u00e0: il giudice potrebbe dunque condannare l\u2019impresa a <strong>un indennizzo persino superiore a limite vigente per le imprese maggiori<\/strong>.<\/p>\n<p>Certo, la disciplina vigente del licenziamento nelle imprese di minime dimensioni andrebbe corretta &#8211; come recentemente sottolineato anche dalla Corte costituzionale &#8211; nel senso di modulare il limite massimo dell\u2019indennizzo anche in relazione alle dimensioni del bilancio dell\u2019impresa (dimensioni che possono non corrispondere al numero dei dipendenti). Ma il \u201ccolpo d\u2019accetta\u201d del referendum porterebbe a una correzione del tutto irragionevole: verremmo infatti ad avere la possibilit\u00e0 di condanna delle imprese pi\u00f9 piccole a indennit\u00e0 persino <strong>superiori \u2013 senza alcun limite! \u2013 rispetto al limite massimo vigente per i licenziamenti nelle imprese maggiori<\/strong> (24 mensilit\u00e0 dove si applica la Legge Fornero del 2012, 36 mensilit\u00e0 dove si applica il d.lgs. n. 23\/2015: v. sopra).<\/p>\n<p>Per questo motivo \u2013 a mio avviso \u2013 la scelta migliore anche in questo referendum \u00e8 <strong>il \u201cNO\u201d o il rifiuto della scheda elettorale<\/strong>.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-47096\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Crollo-del-contenzioso-270x300.jpg\" alt=\"\" width=\"270\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Crollo-del-contenzioso.jpg 270w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Crollo-del-contenzioso-135x150.jpg 135w\" sizes=\"auto, (max-width: 270px) 100vw, 270px\" \/>3. Disciplina dei contratti a termine (d.lgs. n. 81\/2015) &#8211; <span style=\"color: #808080;\">scheda grigia<\/span><\/strong><br \/>\nIl quesito referendario \u00e8 se vogliamo o no modificare la disciplina dei contratti a termine contenuta nel d.lgs. n. 81\/2015 (un altro dei decreti legislativi attuativi del Jobs Act), nel senso di imporre l\u2019obbligo per il datore di lavoro di indicare nel contratto il motivo (\u201ccausale\u201d) di apposizione del termine anche per la prima assunzione, quando il contratto ha durata pari o inferiore a un anno.<br \/>\nIl mio orientamento, su questo punto, \u00e8 negativo perch\u00e9<br \/>\n&#8211; per un verso, la scelta compiuta con il Jobs Act \u00e8 volta ad <strong>armonizzare<\/strong> la nostra disciplina della materia (non solo, come \u00e8 ovvio, ai vincoli posti in proposito dal diritto europeo, ma anche) rispetto alla disciplina in vigore nella generalit\u00e0 degli altri Stati-membri della UE: l\u2019introduzione dell\u2019obbligo di causale anche per i primi 12 mesi determinerebbe il ritorno a un disallineamento del nostro Paese;<\/p>\n<p>&#8211; per altro verso, il contratto a termine \u00e8 oggi, in tutta la UE, la <strong>forma normale di inserimento nel tessuto produttivo<\/strong> (anche perch\u00e9 la ridotta durata del periodo di prova consentito dai contratti collettivi non consente la necessaria sperimentazione delle capacit\u00e0 professionali della persona neo-assunta); imporre la \u201ccausale\u201d anche per i primi 12 mesi di contratto a termine obbligherebbe le imprese a esplicitare il suddetto motivo, con conseguente\u00a0 ritorno a un contenzioso giudiziale sovradimensionato (v. la tabella qui sopra a destra), dal quale trarrebbe beneficio solo il ceto forense;<\/p>\n<p>&#8211; sul totale di rapporti di lavoro dipendente nel nostro Paese la percentuale dei contratti a termine si aggira intorno al <strong>15 per cento<\/strong>, perfettamente in linea con la media UE; l\u2019allarme lanciato in proposito dalla Cgil si fonda sulla confusione tra il dato \u201cdi stock\u201d (15% appunto) e il dato \u201cdi flusso\u201d, cio\u00e8 la percentuale dei contratti a termine sui nuovi contratti che vengono via via stipulati (oltre la met\u00e0): il fatto che il dato di stock resti fermo a circa un sesto del totale \u00e8 la prova che i contratti a termine vengono generalmente utilizzati come contratto di inserimento, ma nella maggior parte dei casi si trasformano poi in contratti a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Per questi motivi \u2013 a mio avviso \u2013 la scelta migliore anche in questo referendum \u00e8 <strong>il \u201cNO\u201d o il rifiuto della scheda elettorale<\/strong>.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-64080\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Appalto.jpg\" alt=\"\" width=\"192\" height=\"164\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Appalto.jpg 243w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Appalto-150x128.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 192px) 100vw, 192px\" \/>4. La corresponsabilit\u00e0 solidale di committente e appaltatore per la sicurezza del lavoro (d.lgs. n. 81\/2008, art. 26, comma 4) &#8211; <span style=\"color: #993300;\">scheda rossa<\/span><\/strong><br \/>\nIl quesito referendario \u00e8 se vogliamo o no che la regola generale per cui committente e appaltatore sono corresponsabili in solido per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell\u2019appaltatore e dei relativi contributi previdenziali (regola pacificamente in vigore senza eccezioni), nonch\u00e9 per il risarcimento dei danni da infortunio degli stessi dipendenti quando l\u2019appalto si svolga dentro il perimetro dell\u2019azienda del committente (regola posta dal comma 4 dell\u2019art. 26 del d.lgs. n. 81\/2008), si estenda anche alla responsabilit\u00e0 per gli eventuali danni da infortunio nel caso in cui l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa appaltatrice o subappaltatrice presenti dei rischi specifici, diversi da quelli inerenti all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa del committente. La norma che i promotori del referendum propongono di abrogare \u00e8 dunque quella in virt\u00f9 della quale <strong>la corresponsabilit\u00e0 solidale del committente non si applica<\/strong> \u201cai danni [che siano] conseguenza dei <strong>rischi specifici propri dell\u2019attivit\u00e0 delle imprese appaltatrici<\/strong> o subappaltatrici\u201d.<\/p>\n<p><strong>Gi\u00e0 oggi<\/strong>, dunque, <strong>in tutti i casi di appalto di opere o servizi che si collochino nell&#8217;ambito dell&#8217;attivit\u00e0 svolta dall&#8217;impresa committente, quest&#8217;ultima \u00e8 corresponsabile in solido con l&#8217;appaltatrice o subappaltatrice<\/strong> per gli infortuni accaduti ai dipendenti di quest&#8217;ultima. La norma che il referendum intende abrogare \u00e8 solo quella che &#8211; molto ragionevolmente &#8211; prevede un&#8217;eccezione nel caso in cui l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;appaltatrice sia totalmente estranea a quella dell&#8217;impresa committente.\u00a0Per chiarire il senso di questa norma, consideriamo il caso di un\u2019impresa qualsiasi, anche di piccole dimensioni (15-20 dipendenti) di natura commerciale, che affidi in appalto un lavoro al proprio interno a un\u2019impresa del settore edile, anche di grandi dimensioni, specializzata nella posa di impianti elettrici, o idraulici, oppure nella manutenzione di tetti e rivestimenti esterni. Nell\u2019ipotesi in cui l\u2019elettricista, o il muratore, o l\u2019idraulico dipendente dell\u2019impresa appaltatrice subisca un infortunio che possa considerarsi rientrante nel rischio specifico proprio dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa stessa (dunque estraneo al rischio proprio dell\u2019attivit\u00e0 della committente), oggi la norma oggetto del referendum esclude la responsabilit\u00e0 dell\u2019impresa committente. Se la norma in questione venisse abrogata, l\u2019impresa committente sarebbe <strong>corresponsabile del danno subito dal dipendente dell\u2019appaltatrice, anche in conseguenza di un rischio sul quale la committente stessa non ha alcuna competenza<\/strong>.<\/p>\n<p>A me sembra che, nel caso descritto, imporre alla committente una corresponsabilit\u00e0 solidale per un rischio estraneo alla sua attivit\u00e0 normale sia del tutto irragionevole: sono, anzi, stupito che la Corte costituzionale abbia ammesso questa iniziativa referendaria, dal momento che il risultato dell\u2019ipotetico prevalere del \u201cs\u00ec\u201d all\u2019abrogazione presenterebbe evidenti profili di irragionevolezza.<\/p>\n<p>Per questo motivo \u2013 a mio avviso \u2013 la scelta migliore anche in questo referendum \u00e8 <strong>il \u201cNO\u201d o il rifiuto della scheda elettorale<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p><strong><em>Appendice &#8211;<\/em><\/strong><em> Riporto qui sotto il testo dell&#8217;articolo 26 del d.lgs. n. 81\/2008, con l&#8217;evidenziazione <span style=\"color: #ff0000;\">in rosso<\/span> delle parole che il referendum si propone di abrogare e <span style=\"color: #339966;\">in verde<\/span> della regola che a quel punto si applicherebbe senza pi\u00f9 l&#8217;esclusione oggi ragionevolmente prevista.<\/em><\/p>\n<p><strong>D.lgs. n. 81\/2008 &#8211; Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d\u2019appalto o d\u2019opera o di somministrazione<\/strong><\/p>\n<p>1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all\u2019impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all\u2019interno della propria azienda, o di una singola unit\u00e0 produttiva della stessa, nonch\u00e9 nell\u2019ambito dell\u2019intero ciclo produttivo dell\u2019azienda medesima, sempre che abbia la disponibilit\u00e0 giuridica dei luoghi in cui si svolge l\u2019appalto o la prestazione di lavoro autonomo: (1)<br \/>\n<em>a)<\/em> verifica, con le modalit\u00e0 previste dal decreto di cui all\u2019articolo 6, comma 8, lettera g), l\u2019idoneit\u00e0 tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d\u2019opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica \u00e8 eseguita attraverso le seguenti modalit\u00e0:<br \/>\n1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;<br \/>\n2) acquisizione dell\u2019autocertificazione dell\u2019impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneit\u00e0 tecnico-professionale, ai sensi dell\u2019articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (2)<br \/>\n<em>b)<\/em> fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell\u2019ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Nell\u2019ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:<br \/>\n<em>a)<\/em> cooperano all\u2019attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull\u2019attivit\u00e0 lavorativa oggetto dell\u2019appalto;<br \/>\n<em>b)<\/em> coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell\u2019esecuzione dell\u2019opera complessiva.<\/p>\n<p>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci\u00f2 non \u00e8 possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento \u00e8 allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell\u2019evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell\u2019attivit\u00e0 delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento \u00e8 redatto, ai fini dell\u2019affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (3)<\/p>\n<p>3-<em>bis<\/em>. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l\u2019obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non \u00e8 superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell\u2019interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attivit\u00e0 in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all\u2019allegato XI (80) del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l\u2019entit\u00e0 presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all\u2019effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all\u2019arco temporale di un anno dall\u2019inizio dei lavori.(comma cos\u00ec sostituito dall\u2019art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)<br \/>\n3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all\u2019 articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall\u2019esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell\u2019inizio dell\u2019esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr\u00e0 espletato l\u2019appalto; l\u2019integrazione, sottoscritta per accettazione dall\u2019esecutore, integra gli atti contrattuali. (4)<\/p>\n<p>4. <span style=\"color: #008000;\">Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilit\u00e0 solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l\u2019imprenditore committente risponde in solido con l\u2019appaltatore, nonch\u00e9 con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall\u2019appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell\u2019Istituto nazionale per l\u2019assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell\u2019Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).<\/span> <span style=\"color: #ff0000;\">Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell\u2019attivit\u00e0 delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.<\/span><\/p>\n<p>5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullit\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ci\u00f2 non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale. (5)<\/p>\n<p>6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell\u2019anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all\u2019entit\u00e0 e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro \u00e8 determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente pi\u00f9 rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro \u00e8 determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pi\u00f9 vicino a quello preso in considerazione. (6)<\/p>\n<p>7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall\u2019articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.<\/p>\n<p>8. Nell\u2019ambito dello svolgimento di attivit\u00e0 in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall\u2019impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalit\u00e0 del lavoratore e l\u2019indicazione del datore di lavoro.<\/p>\n<p><strong>Note<\/strong><br \/>\n(1) Nel presente provvedimento le parole \u00abMinistero del lavoro e della previdenza sociale\u00bb e \u00abMinistero della salute\u00bb sono state sostituite dalle parole \u00abMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali\u00bb, e le parole \u00abMinistro del lavoro e della previdenza sociale\u00bb e \u00abMinistro della salute\u00bb sono state sostituite dalle parole \u00abMinistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali\u00bb, ai sensi di quanto disposto dall\u2019art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.<br \/>\n(2) Alinea cos\u00ec modificato dall\u2019art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.<br \/>\n(3) Lettera cos\u00ec modificata dall\u2019art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.<br \/>\n(4) Comma cos\u00ec modificato dall\u2019art. 16, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.<br \/>\n(5) Comma inserito dall\u2019art. 16, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.<br \/>\n(6) Comma cos\u00ec modificato dall\u2019art. 16, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;esito di un ipotetico successo del &#8220;s\u00ec&#8221; sui quattro quesiti in materia di lavoro porterebbe un effetto paradossale sul licenziamento nelle imprese medio-grandi e risultati assai irragionevoli nel campo delle piccole imprese e degli appalti . 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