
{"id":64154,"date":"2025-05-18T18:16:02","date_gmt":"2025-05-18T17:16:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64154"},"modified":"2025-05-18T18:16:02","modified_gmt":"2025-05-18T17:16:02","slug":"si-soltanto-al-quesito-sulla-cittadinanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64154","title":{"rendered":"&#8220;S\u00cc&#8221; SOLTANTO AL QUESITO SULLA CITTADINANZA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Non so se i promotori dei referendum sul lavoro fossero consapevoli degli effetti contraddittori e irragionevoli delle abrogazioni proposte; per\u00f2 \u00e8 certo che la loro propaganda si fonda su una promessa agli elettori lontanissima dalla materia effettiva su cui si vota: in questo vedo un inganno (che contribuisce a spiegare la disaffezione degli elettori)<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervista a cura di Claudia Marin, pubblicata sul <\/em>Quotidiano Nazionale<em> il 16 maggio 2025<\/em> &#8211; <em>In argomento v. anche il mio articolo sullo stesso argomento pubblicato sul <\/em>Corriere della Sera <em>il giorno precedente<br \/>\n<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-57347\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/QN.jpg\" alt=\"\" width=\"299\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/QN.jpg 299w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/QN-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 299px) 100vw, 299px\" \/><strong>Professor Ichino, lei sostiene che questi referendum sul lavoro portano pi\u00f9 danno che beneficio ai lavoratori. Ci pu\u00f2 spiegare perch\u00e9?<\/strong><br \/>\nIncominciamo con il primo, quello che mira a cancellare il decreto n. 23\/2015 sui licenziamenti, che si applica a tutti i rapporti costituiti dopo il marzo 2015. Se vincesse il s\u00ec, tornerebbe ad applicarsi a questi rapporti la legge Fornero, n. 92\/2012. Per i casi di licenziamento per motivo illecito, o per motivo che risulti insussistente, non cambierebbe niente; invece per i casi di motivo ritenuto dal giudice insufficiente si verificherebbe addirittura una riduzione del limite massimo dell\u2019indennizzo: dalle 36 mensilit\u00e0 attuali a 24.<\/p>\n<p><strong>I promotori non se ne sono accorti?<\/strong><br \/>\nNon lo so. Certo \u00e8 che promettono ci\u00f2 che il referendum non pu\u00f2 in alcun modo dare: cio\u00e8 il ripristino del vecchio articolo 18 dello Statuto. Per i licenziamenti individuali, il risultato di una ipotetica vittoria del \u201cs\u00ec\u201d \u00e8 solo quello che ho detto. Ritornerebbe invece la reintegrazione per i licenziamenti collettivi; ma questi costituiscono soltanto il due per cento dei casi di licenziamento.<\/p>\n<p><strong>Passiamo al secondo referendum, quello sui licenziamenti nelle piccole imprese.<\/strong><br \/>\nQuesto mira a modificare la disciplina oggi vigente contenuta nella legge n. 604\/1966, eliminando il tetto massimo dell\u2019indennizzo di sei mensilit\u00e0. Cos\u00ec, mentre col primo referendum si riduce di un terzo il limite massimo dell\u2019indennizzo nelle imprese maggiori, col secondo si elimina del tutto il limite nelle imprese pi\u00f9 piccole. Che senso ha tutto questo?<\/p>\n<p><strong>Il terzo quesito punta a reintrodurre l\u2019obbligo della \u201ccausale\u201d per i contratti a termine anche nei primi 12 mesi. Lei \u00e8 contrario anche a questo?<\/strong><br \/>\nL\u2019esperienza insegna che la tecnica protettiva fondata sul controllo giudiziale della \u201ccausale\u201d genera una grande incertezza, perch\u00e9 l\u2019esito del giudizio \u00e8 per lo pi\u00f9 poco prevedibille: ne traggono vantaggio solo gli avvocati, per l\u2019aumento del contenzioso che essa genera. La disciplina oggi in vigore, fondata su limiti quantitativi e non sul controllo qualitativo, sta dando invece ottimi risultati, se \u00e8 vero che negli ultimi dieci anni la quota dei contratti a termine sul totale della forza lavoro si \u00e8 ridotta e si \u00e8 ridotto drasticamente anche il contenzioso giudiziale.<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-64148\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-rossa-sugli-appalti-300x164.jpg\" alt=\"\" width=\"262\" height=\"143\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-rossa-sugli-appalti-300x164.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-rossa-sugli-appalti-150x82.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-rossa-sugli-appalti.jpg 303w\" sizes=\"auto, (max-width: 262px) 100vw, 262px\" \/>Il quarto riguarda la materia della sicurezza negli appalti. Perch\u00e9 secondo lei \u00e8 sbagliato anche questo?<\/strong><br \/>\nL\u2019articolo 26 del decreto n. 81\/2008 istituisce un regime di corresponsabilit\u00e0 solidale tra il committente e l\u2019appaltatore per gli infortuni che possono accadere ai dipendenti di quest\u2019ultimo; per\u00f2 prevede un\u2019eccezione, per il caso in cui l\u2019infortunio sia conseguenza di un rischio specifico, inerente soltanto all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019appaltatore e non a quella del committente. Il referendum mira a sopprimere questa eccezione. A me questo pare irragionevole: perch\u00e9 mai la committente dovrebbe essere tenuta responsabile per un rischio sul quale non ha alcuna competenza tecnica?<\/p>\n<p><strong>Infine il quinto quesito: quello sulla cittadinanza per gli immigrati.<\/strong><br \/>\nSulla possibilit\u00e0 di acquistare la cittadinanza italiana dopo cinque anni di soggiorno e lavoro nel nostro Paese non ho dubbi: voto &#8220;s\u00ec&#8221;.<\/p>\n<p><strong>In questi giorni \u00e8 stata approvata la legge sulla partecipazione: qual \u00e8 la sua valutazione?<\/strong><br \/>\nQuesta legge ha un solo merito: quello di avere posto il tema della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di nuovo al centro dell\u2019agenda del sistema delle relazioni industriali in Italia. Cio\u00e8 in un Paese che su questo terreno fa registrare un notevole ritardo rispetto al resto della UE. Per\u00f2 la nuova legge non fa altro che menzionare buone pratiche in questo campo, che potevano benissimo essere oggetto di contrattazione aziendale anche prima; non contiene n\u00e9 incentivi fiscali adeguati per la diffusione della partecipazione azionaria dei lavoratori, n\u00e9 correzioni di alcuni ostacoli normativi che oggi frenano la partecipazione nelle societ\u00e0 a governance duale.<\/p>\n<p><strong> Soltanto fumo e niente arrosto?<\/strong><br \/>\nNon mi spingo a dire questo. Mi sembra, per\u00f2, che per superare l\u2019ostilit\u00e0 tradizionalmente dominante nel movimento sindacale italiano contro la partecipazione in azienda occorrerebbe una riforma pi\u00f9 incisiva e incentivi adeguati. Da noi \u00e8 ancora troppo diffusa l\u2019idea che l\u2019imprenditore sia un soggetto socialmente pericoloso; in qualche caso pu\u00f2 anche essere vero, ma dobbiamo tutti onvincerci che non pu\u00f2 esserci buon lavoro senza un buon imprenditore. Cos\u00ec come non pu\u00f2 esserci buona impresa senza buon lavoro. Che ci sia un conflitto di interessi tra le due parti sulla divisione dei frutti del lavoro comune \u00e8 naturale; ma occorre superare l\u2019ideologia dell\u2019antagonismo necessario tra impresa e lavoro.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non so se i promotori dei referendum sul lavoro fossero consapevoli degli effetti contraddittori e irragionevoli delle abrogazioni proposte; per\u00f2 \u00e8 certo che la loro propaganda si fonda su una promessa agli elettori lontanissima dalla materia effettiva su cui si vota: in questo vedo un inganno (che contribuisce a spiegare la disaffezione degli elettori) . 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