
{"id":64162,"date":"2025-05-23T09:11:09","date_gmt":"2025-05-23T08:11:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64162"},"modified":"2025-05-24T09:26:26","modified_gmt":"2025-05-24T08:26:26","slug":"referendum-le-ragioni-del-si-e-quelle-del-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64162","title":{"rendered":"REFERENDUM: LE RAGIONI DEL &#8220;S\u00cc&#8221; E QUELLE DEL &#8220;NO&#8221;"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Al di l\u00e0 della valenza politica che opposizione e governo attribuiscono ai referendum, qual \u00e8 il contenuto effettivo di ciascuno dei quattro quesiti in materia di lavoro sul piano giuridico e su quello degli effetti pratici? E quali gli argomenti a favore e contro?<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><em>Scheda a cura di <strong>Pietro Ichino e Franco Scarpelli<\/strong>, pubblicata sul sito <\/em>lavoce.info<em> il 23 maggio 2025 &#8211; In argomento v. anche il mio articolo \u00a0 pubblicato il 15 maggio sul\u00a0<\/em>Corriere della Sera<em>, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64141\">Lavoro: su che cosa votiamo l&#8217;8 giugno<\/a>\u00a0<!--more--> <span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #008000;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-thumbnail wp-image-64146\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-verde-sui-licenz-150x80.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"80\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-verde-sui-licenz-150x80.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-verde-sui-licenz-300x160.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-verde-sui-licenz.jpg 307w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/>Quesito n. 1 \u2013 Disciplina generale dei licenziamenti (scheda verde)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Se prevalgono i &#8220;s\u00ec&#8221; e viene raggiunto il quorum, l&#8217;effetto \u00e8 l&#8217;abrogazione integrale del Dlgs n. 23\/2015, col risultato che torna ad applicarsi a tutti la disciplina contenuta nella legge Fornero del 2012 (art. 18 dello Statuto modificato).<\/p>\n<p><strong>Coincidenze e differenze principali tra la legge Fornero 2012 e il Dlgs n. 23\/2015<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>licenziamenti per motivo illecito<\/strong> (discriminazione, rappresaglia, ecc.), oppure <strong>per un motivo soggettivo<\/strong> (disciplinare) o <strong>oggettivo<\/strong> (economico-organizzativo) fondato su fatti <strong>di cui il datore di lavoro non provi la sussistenza<\/strong>: entrambe le leggi prevedono la reintegrazione nel posto di lavoro;<\/li>\n<li><strong>licenziamenti disciplinari illegittimi<\/strong> perch\u00e9 la mancanza \u00e8 punita dal contratto collettivo con una sanzione minore: entrambe le leggi comminano la reintegrazione, pur se con diversa ampiezza; negli altri casi di motivo disciplinare ritenuto dal giudice insufficiente, entrambe le leggi prevedono l\u2019indennizzo, determinato come al \u00a7 3;<\/li>\n<li><strong>licenziamenti per motivo economico-organizzativo<\/strong> ritenuto dal giudice <strong>insufficiente<\/strong>: entrambe le leggi prevedono l\u2019indennizzo, che per la legge Fornero va da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilit\u00e0, per il Dlgs n. 23\/2015 da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilit\u00e0 (in riferimento ai rapporti cui si applica il Dlgs n. 23\/2015 la sentenza costituzionale n. 128\/2024 ha sancito l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019indennizzo anche nel caso in cui il giudice ritenga che il lavoratore avrebbe potuto essere ricollocato in altra posizione in azienda: cosiddetto <em>rep\u00eachage<\/em>; la giurisprudenza ordinaria ha ritenuto invece, in questo caso, applicabile la reintegrazione in riferimento ai rapporti cui si applica la legge Fornero);<\/li>\n<li><strong>licenziamenti collettivi<\/strong> nei quali siano applicati dei criteri di scelta ritenuti dal giudice scorretti: per la legge Fornero si applica la reintegrazione, per il Dlgs n. 23\/2015 l\u2019indennizzo da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<table width=\"653\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"330\"><strong>Argomenti per il \u201cs\u00ec\u201d<br \/>\n<\/strong>a cura di Franco Scarpelli<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"323\"><strong>Argomenti per il \u201cno\u201d<br \/>\n(o per l\u2019astensione)<br \/>\n<\/strong>a cura di Pietro Ichino<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Il referendum supera la diseguaglianza di tutele in ragione della sola data di assunzione. Per i lavoratori soggetti al decreto 23\/2015 aumenterebbero i casi nei quali il licenziamento illegittimo d\u00e0 luogo a reintegrazione (e continuit\u00e0 della contribuzione Inps) e non al mero indennizzo. Il caso pi\u00f9 clamoroso \u00e8 quello di pi\u00f9<br \/>\nlavoratori coinvolti nella stessa riduzione di personale:<br \/>\noggi, se sono violati i criteri di scelta, chi \u00e8 soggetto all\u2019art. 18 viene reintegrato e chi al decreto 23 ha solo un indennizzo. Nell\u2019art. 18 vi sono alcune ipotesi (oggi residuali) in cui si applica solo l\u2019indennizzo, e per questi casi \u00e8 vero che il referendum porterebbe a un tetto di indennizzo pi\u00f9 basso rispetto a quello del decreto 23: va per\u00f2 detto che d\u2019altro lato il minimo di indennizzo (che riguarda in genere lavoratori con minore anzianit\u00e0 di servizio) verrebbe raddoppiato, e che i casi nei quali vengono riconosciuti indennizzi superiori a 2 anni di retribuzione sono molto<br \/>\nrari.<\/td>\n<td width=\"323\">Il referendum \u00e8 presentato dai promotori come finalizzato al \u201cripristino dell\u2019art. 18 dello Statuto dei lavoratori\u201d. In realt\u00e0 l\u2019ipotetico prevalere del \u201cs\u00ec\u201d porterebbe solo al ripristino per tutti i rapporti di lavoro della legge Fornero. Questo risultato non porterebbe, complessivamente, a un rafforzamento della stabilit\u00e0 del lavoro: <strong>a)<\/strong> non per il licenziamento dettato da motivo nullo o insussistente (resterebbe la reintegrazione in ogni caso); <strong>b)<\/strong> stesso discorso per il caso di licenziamento disciplinare non previsto dal contratto collettivo; <strong>c)<\/strong> per il caso di motivo economico ritenuto insufficiente si ridurrebbe il limite massimo dell\u2019indennizzo da 36 a 24 mensilit\u00e0; <strong>d)<\/strong> il solo rilevante rafforzamento della protezione riguarderebbe il licenziamento collettivo (che per\u00f2 costituisce una frazione minima dei licenziamenti economici). Effetti assai modesti, dunque; ma \u00e8 comunque sbagliato l\u2019obiettivo dei promotori di tornare ad aumentare il disallineamento dell\u2019Italia, su questo terreno, rispetto al resto della Ue.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff6600;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-64139\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Refereendum-8VI25-scheda-arancione-150x81.png\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"81\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Refereendum-8VI25-scheda-arancione-150x81.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Refereendum-8VI25-scheda-arancione-300x162.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Refereendum-8VI25-scheda-arancione.png 642w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/>Quesito n. 2 \u2013 Disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese (scheda arancione)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Se prevalgono i &#8220;s\u00ec&#8221; e viene raggiunto il quorum, l&#8217;effetto \u00e8 l&#8217;abrogazione del limite massimo dell\u2019indennizzo previsto dalla legge n. 604\/1966, come modificata dalla legge n. 108\/1990 (<strong>6 mensilit\u00e0<\/strong>): l\u2019impresa pu\u00f2 dunque essere condannata a un indennizzo deciso dal giudice senza un tetto massimo, in applicazione dei criteri generali di diritto civile.<\/p>\n<table style=\"height: 387px;\" width=\"650\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"330\"><strong>Argomenti per il \u201cs\u00ec\u201d<br \/>\n<\/strong>a cura di Franco Scarpelli<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"323\"><strong>Argomenti per il \u201cno\u201d<br \/>\n(o per l\u2019astensione)<br \/>\n<\/strong>a cura di Pietro Ichino<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">La stessa Corte costituzionale ha segnalato che il concetto di impresa \u2018minore\u2019 \u00e8 mutato, che va valutata anche la dimensione economica e che non \u00e8 pi\u00f9 ragionevole un limite all\u2019indennizzo di 6 mensilit\u00e0. Atteso l\u2019immobilismo del legislatore sul tema il referendum rimuove<br \/>\nil tetto massimo, ma non \u00e8 vero che l\u2019indennizzo rimane senza limiti, che sono quelli civilistici della prova del danno effettivo subito dal lavoratore per il licenziamento ingiusto.<\/td>\n<td width=\"323\">\u00c8 bene che il limite massimo di 6 mensilit\u00e0 oggi vigente venga modulato diversamente da una nuova legge. \u00c8 indispensabile. per\u00f2, che il limite dell\u2019indennizzo sia prestabilito, perch\u00e9 non \u00e8 mai possibile quantificare in modo preciso il pregiudizio causato in concreto da un licenziamento. Sopprimere il limite dell\u2019indennizzo per le imprese minori appare, poi, paradossale nel momento in cui, con il primo quesito, ci si propone di ridurlo da 36 a 24 mensilit\u00e0 per le maggiori.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #666699;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-thumbnail wp-image-64147\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-grigia-sui-contratti-a-termine-150x80.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"80\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-grigia-sui-contratti-a-termine-150x80.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-grigia-sui-contratti-a-termine-300x160.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-grigia-sui-contratti-a-termine.jpg 307w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/>Quesito n. 3 \u2013 Disciplina dei contratti a termine (scheda grigia)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Il Dlgs n. 81\/2015 oggi consente di assumere a tempo determinato, entro il termine massimo di durata del rapporto di 12 mesi, senza indicare un <strong>motivo per l\u2019apposizione del termine<\/strong> (cio\u00e8 senza la cosiddetta \u201ccausale\u201d). Se prevalgono i &#8220;s\u00ec&#8221; e viene raggiunto il quorum, l&#8217;effetto \u00e8 che sar\u00e0 possibile assumere a termine, anche nel primo anno, solo nei casi previsti dai contratti collettivi negoziati tra imprese e rappresentanze sindacali o loro associazioni e nei casi di sostituzione di altri lavoratori. In caso di contestazione, il giudice dovr\u00e0 verificare l\u2019effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro per l\u2019assunzione a termine e non a tempo indeterminato.<\/p>\n<table width=\"653\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"321\"><strong>Argomenti per il \u201cs\u00ec\u201d<br \/>\n<\/strong>a cura di Franco Scarpelli<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"332\"><strong>Argomenti per il \u201cno\u201d<br \/>\n(o per l\u2019astensione)<br \/>\n<\/strong>a cura di Pietro Ichino<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"321\">Nonostante il miglioramento dei dati sull\u2019occupazione, due terzi delle nuove assunzioni continuano ad avvenire a termine. Le trasformazioni a tempo indeterminato sono limitate, e per i lavoratori meno professionalizzati il termine crea elevati rischi di precariet\u00e0 permanente, proprio per la totale assenza di giustificazione del termine nei primi 12 mesi.<\/p>\n<p>Se vince il \u201cs\u00ec\u201d nel referendum l\u2019impresa potr\u00e0 continuare a utilizzare i rapporti a termine per rispondere a esigenze di reale flessibilit\u00e0, concordate in sede sindacale,<br \/>\ne non per coprire a rotazione posizioni stabili di lavoro.<\/td>\n<td width=\"332\">In termini di <em>stock<\/em>, i rapporti a termine in Italia sono circa il 15%, in linea con la media Ue. L\u2019esperienza pratica, inoltre,\u00a0insegna che \u00e8 difficilissimo prevedere se il motivo indicato per l\u2019apposizione del termine, quale che esso sia, superer\u00e0 l\u2019eventuale verifica giudiziale. Questa incertezza non giova n\u00e9 ai prestatori n\u00e9 ai datori di lavoro. I modi corretti per limitare questi contratti sono quelli gi\u00e0 in vigore, e nel complesso funzionano bene: da quando l\u2019obbligo della \u201ccausale\u201d (limite \u201cqualitativo\u201d) \u00e8 stato sostituito con i limiti cosiddetti \u201cquantitativi\u201d, il contenzioso giudiziale si \u00e8 molto ridotto, e anche la quota di lavoratori a termine \u00e8 (sia pur di poco) diminuita.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #993300;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-64148\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-rossa-sugli-appalti-150x82.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"82\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-rossa-sugli-appalti-150x82.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-rossa-sugli-appalti-300x164.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Referendum-scheda-rossa-sugli-appalti.jpg 303w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/>Quesito n. 4 \u2013 Corresponsabilit\u00e0 solidale tra committente e appaltatrice (scheda rossa)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>L\u2019art. 26 del Dlgs n. 81\/2008 oggi prevede che, in tutti i casi di appalto di opere o servizi che si collochino nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 svolta dall\u2019impresa committente, quest\u2019ultima \u00e8 corresponsabile in solido con l\u2019appaltatrice o subappaltatrice per gli infortuni accaduti ai dipendenti di quest\u2019ultima, salvo che l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019appaltatrice sia totalmente estranea a quella dell\u2019impresa committente, generando quindi rischi specifici sui quali quest\u2019ultima non ha competenza tecnica. Se prevalgono i &#8220;s\u00ec&#8221; e viene raggiunto il quorum, l&#8217;effetto sar\u00e0 <strong>l&#8217;abrogazione di questa eccezione<\/strong>: si applicher\u00e0, cio\u00e8, la corresponsabilit\u00e0 solidale della committente anche nel caso in cui l\u2019infortunio accaduto al dipendente dell\u2019appaltatrice sia conseguenza di un rischio specificamente proprio dell\u2019attivit\u00e0 di questa, estraneo all\u2019attivit\u00e0 della committente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"653\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"330\"><strong>Argomenti per il \u201cs\u00ec\u201d<br \/>\n<\/strong>a cura di Franco Scarpelli<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"323\"><strong>Argomenti per il \u201cno\u201d<br \/>\n(o per l\u2019astensione)<br \/>\n<\/strong>a cura di Pietro Ichino<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">La proposta referendaria \u00e8 coerente a classiche tecniche del diritto civile: responsabilit\u00e0 civile per indurre comportamenti di mercato virtuosi e per allocare i rischi su chi \u00e8 pi\u00f9 in grado di gestirli.<\/p>\n<p>Il rispetto delle regole sulla sicurezza dipende dalla qualit\u00e0 delle imprese coinvolte nella filiera, al cui capo c\u2019\u00e8 la committente. Se sceglie un\u2019impresa specializzata seria (col giusto costo) ci saranno meno infortuni (e, anche se chiamata a risponderne, potr\u00e0 sempre rivalersi sull\u2019impresa appaltatrice). Negli appalti a basso valore professionale, costruiti solo per abbattere i costi, i<br \/>\nrisparmi si fanno spesso sui costi per la sicurezza. Quando poi accade un<br \/>\ninfortunio l\u2019appaltatrice spesso non ha la consistenza per risarcire il lavoratore o la<br \/>\nsua famiglia. La finalit\u00e0 del referendum \u00e8 favorire scelte di mercato pi\u00f9 mature e virtuose.<\/td>\n<td width=\"323\">La corresponsabilit\u00e0 solidale di committente e appaltatore \u00e8 la regola generale gi\u00e0 oggi vigente. L\u2019eccezione a questa regola che si vuole abrogare col referendum \u00e8 molto sensata: non \u00e8 ragionevole imporre all\u2019impresa committente un rischio sul quale essa non ha alcuna competenza tecnica. Gli appalti che presentano il maggior pericolo per i lavoratori non sono quelli cui si riferisce la norma che si vuole abrogare: sono semmai quelli con cui una grande impresa affida pezzi della propria produzione a imprese pi\u00f9 piccole, che di fatto operano in condizioni di dipendenza economica dalla committente. Ma non \u00e8 di questo che si occupa il referendum.<br \/>\nIl Jobs Act (Dlgs n. 149\/2015) aveva previsto l\u2019unificazione e riorganizzazione degli ispettorati del lavoro, che per\u00f2 \u00e8 stata cancellata dal Dl n. 19\/ 2024 (art. 31), nel silenzio generale. Sarebbe stato necessario, semmai, un referendum abrogativo di quest\u2019ultima norma.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al di l\u00e0 della valenza politica che opposizione e governo attribuiscono ai referendum, qual \u00e8 il contenuto effettivo di ciascuno dei quattro quesiti in materia di lavoro sul piano giuridico e su quello degli effetti pratici? E quali gli argomenti a favore e contro? . 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