
{"id":64217,"date":"2025-09-30T10:58:54","date_gmt":"2025-09-30T09:58:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64217"},"modified":"2025-09-30T11:00:20","modified_gmt":"2025-09-30T10:00:20","slug":"retribuzioni-quanto-ce-di-buono-nella-legge-delega","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64217","title":{"rendered":"RETRIBUZIONI: QUANTO C&#8217;\u00c8 DI BUONO NELLA LEGGE-DELEGA"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-header\">\u00a0<span style=\"color: #993300;\">Il disegno di legge approvato definitivamente dal Senato per la disciplina degli standard retributivi e il sostegno alla contrattazione, pur offrendo il fianco a critiche, consente la sperimentazione di un minimum wage l\u00e0 dove faccia difetto il contratto collettivo<\/span><\/div>\n<div class=\"post-content entry-content\">\n<p><em>Articolo pubblicato il 30 settembre 2025 su<\/em><a href=\"https:\/\/lavoce.info\/archives\/109009\/retribuzioni-quanto-ce-di-buono-nella-legge-delega\/\">lavoce.info<\/a><em>&#8211; In argomento v. anche<\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62918\">Se \u00e8 il giudice a stabilire il minimum wage<\/a><\/p>\n<\/div>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div class=\"post-content entry-content\">\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"151\" height=\"154\" \/>Il gran rifiuto dell\u2019opposizione di centro-sinistra<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019<a href=\"https:\/\/www.lavorodirittieuropa.it\/images\/messddl_957__444563.pdf?utm_source=contatti+lavorodirittieuropa&amp;utm_campaign=2462b4ce21-EMAIL_CAMPAIGN_2025_09_25_08_36_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_-cbfae24b3b-459918956\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">atto n. 957-S<\/a>\u00a0contenente il disegno di legge approvato in via definitiva dal Senato il 23 settembre scorso \u201cin materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva\u201d si apre con un\u2019epigrafe assai inconsueta: i nomi dei 26 parlamentari di centro-sinistra che all\u2019inizio della legislatura avevano presentato il progetto \u2013 da Giuseppe Conte a Elly Schlein, a Riccardo Magi, all\u2019ex-ministro del Lavoro Andrea Orlando \u2013 sono accompagnati uno per uno da una nota a pi\u00e8 di pagina da cui si apprende che le loro firme sono state ritirate.<\/p>\n<p>\u00c8 accaduto, infatti, che il contenuto originario del disegno di legge delle forze di opposizione, con la previsione dei 9 euro orari come retribuzione minima universale (applicabile, cio\u00e8, a tutti i lavoratori dipendenti, su tutto il territorio nazionale), sia stato sostituito in blocco da un insieme di disposizioni elaborate dal governo e approvate dalla maggioranza. Donde il disconoscimento plateale della paternit\u00e0 del provvedimento da parte dei suoi promotori di centro-sinistra. Anche i sostenitori dell\u2019introduzione in Italia del\u00a0<em>minimum wage<\/em>, per\u00f2, se lasciano che il polverone dello scontro politico si depositi ed esaminano senza faziosit\u00e0 il contenuto di questa delega al governo, possono riconoscere alcuni aspetti positivi in questo nuovo testo legislativo.<\/p>\n<p><strong>Il salario minimo viene riproposto nella stessa forma in cui era previsto nel Jobs Act<\/strong><\/p>\n<p>La prima cosa che salta all\u2019occhio \u00e8 che sul\u00a0<em>minimum wage<\/em>\u00a0governo e maggioranza sembrano avere, almeno in qualche misura, cambiato idea: nell\u2019articolo 1, comma 2, lettera\u00a0<em>g<\/em>, si prevede che \u201cper i settori non coperti da contrattazione collettiva\u201d, o per quelli il cui contratto collettivo sia scaduto e non sia stato tempestivamente rinnovato, il ministero del Lavoro stabilisca in via provvisoria il trattamento economico complessivo minimo dovuto ai lavoratori. La tecnica normativa adottata qui \u00e8 esattamente la stessa della delega al governo che era contenuta nella legge n. 183\/2014 (il cosiddetto Jobs Act), art. 1, c. 7, anche l\u00ec lettera\u00a0<em>g<\/em>: delega \u2013 sia detto per inciso \u2013 che allora non venne attuata per il veto posto in proposito dalla Cgil.<\/p>\n<p>Il nuovo regime prevede in sostanza questo: dove le associazioni maggiormente rappresentative fanno tempestivamente e in modo efficace il proprio mestiere, la contrattazione collettiva sugli standard retributivi minimi \u00e8 sovrana; ma dove la contrattazione non funziona a dovere o \u00e8 in ritardo, provvede in via sussidiaria l\u2019autorit\u00e0 statale. Non \u00e8 un passo avanti da poco, rispetto al secco\u00a0<em>niet<\/em>\u00a0che governo e maggioranza avevano inizialmente opposto all\u2019iniziativa legislativa delle opposizioni. E stupisce che queste non abbiano salutato la svolta come un proprio successo, sia pur parziale.<\/p>\n<p>Fatto sta che la nuova disposizione consente ora, a ben vedere, l\u2019introduzione di un\u00a0<em>minimum wage<\/em>\u00a0di settore<em>\u00a0<\/em>stabilito in via sussidiaria dal governo non solo in tutti i casi (assai frequenti) di ritardo nel rinnovo di un contratto collettivo, ma \u2013 intendendosi il termine \u201ccopertura\u201d come sinonimo di \u201cprotezione adeguata\u201d \u2013 anche nei casi in cui il governo ritenga che il minimo stabilito dal contratto collettivo applicato non soddisfi il principio sancito dall\u2019articolo 36 della Costituzione. Pu\u00f2 essere questo un modo per evitare che il solo rimedio alle disfunzioni del sistema delle relazioni industriali sia il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62918\">regime di \u201dsupplenza giudiziaria\u201d<\/a>\u00a0aperto con le sentenze della Corte di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wikilabour.it\/segnalazioni\/rapporto-di-lavoro\/corte-di-cassazione-sentenze-2-ottobre-2023-n-27711\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cassazione n. 27711 e n. 27769 del 2 ottobre 2023<\/a>.<\/p>\n<p>Certo, la disposizione non predetermina uno standard unico \u2013 come i 9 euro orari inizialmente proposti dal progetto dei partiti di opposizione \u2013, n\u00e9 definisce i criteri a cui il governo dovr\u00e0 attenersi nell\u2019istituirlo l\u00e0 dove manchi una pattuizione collettiva adeguata. Ma non \u00e8 detto che questo sia un male: la flessibilit\u00e0 dell\u2019apparato protettivo, in questo campo, \u00e8 assai opportuna. E in un prossimo futuro potrebbe essere anche un governo di centro-sinistra ad aver bisogno proprio di un meccanismo come quello previsto in questa parte della legge-delega per la propria politica del lavoro.<\/p>\n<p><strong>Le nuove disposizioni per il rafforzamento della contrattazione collettiva<\/strong><\/p>\n<p>Un\u2019altra parte cospicua della delega al governo contenuta nella nuova legge (articolo 2, lettere\u00a0<em>a<\/em>,\u00a0<em>b<\/em>\u00a0e\u00a0<em>c<\/em>) \u00e8 mirata a estendere\u00a0<em>erga omnes<\/em>\u00a0l\u2019efficacia degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi.<\/p>\n<p>Qui suscita non poche perplessit\u00e0 la disposizione contenuta nella lettera\u00a0<em>a<\/em>, tendente a sostituire il criterio selettivo della maggiore rappresentativit\u00e0 delle associazioni stipulanti con quello del maggiore numero di imprese e di lavoratori a cui il contratto si applica: appare davvero poco probabile che la disposizione possa superare il vaglio di costituzionalit\u00e0, in riferimento all\u2019articolo 39 della Carta.<\/p>\n<p>Vedremo se e come la ministra del Lavoro Marina Calderone, nell\u2019adempimento della delega, affronter\u00e0 il rompicapo \u2013 irrisolto da quasi otto decenni \u2013 della verifica della rappresentativit\u00e0 dei sindacati stipulanti e della conseguente selezione del contratto collettivo la cui efficacia sia suscettibile di estensione\u00a0<em>erga omnes<\/em>. Vorrei invece cogliere l\u2019occasione di questo commento a caldo della nuova legge delega per proporre un suggerimento su come adempiere l\u2019ulteriore delega contenuta nella lettera\u00a0<em>d<\/em>\u00a0dell\u2019articolo 2: quella che mira a \u201cfavorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello\u201d. Il sistema italiano delle relazioni industriali ha urgente bisogno di questo stimolo, affinch\u00e9 una quota del monte-salari complessivo assai maggiore di quella attuale venga di regola negoziata al livello della singola impresa per essere destinata a premiare l\u2019aumento della produttivit\u00e0: si incentiver\u00e0 cos\u00ec la migrazione della forza-lavoro dalle imprese meno capaci a quelle pi\u00f9 capaci di valorizzarla e retribuirla.<\/p>\n<p><strong>Legare una parte maggiore delle retribuzioni alla produttivit\u00e0 aziendale<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto delegato emanato in adempimento della delega contenuta nella lettera\u00a0<em>d<\/em>\u00a0potrebbe incentivare con una agevolazione fiscale rafforzata l\u2019istituzione da parte dei contratti nazionali di settore di un cospicuo monte-premio da distribuire ai dipendenti di ciascuna azienda non inferiore a una percentuale \u2013 determinata secondo le caratteristiche strutturali del settore \u2013 dell\u2019eventuale aumento del margine operativo lordo (Mol) aziendale registrato nell\u2019ultimo anno rispetto a quello precedente. Il Mol (nel linguaggio del management: Ebitda) \u00e8 un dato molto grezzo di cui necessariamente dispone qualsiasi impresa, anche non soggetta all\u2019obbligo di bilancio. Esso \u00e8 inoltre un dato molto facilmente suscettibile di controllo da parte del collettivo dei lavoratori di un\u2019azienda. Ma \u2013 qui sta lo stimolo alla diffusione della contrattazione aziendale \u2013 questo meccanismo deve poter essere sostituito da un meccanismo di determinazione del premio anche totalmente diverso, mediante un contratto aziendale stipulato da una coalizione che abbia una rappresentativit\u00e0 maggioritaria nell\u2019azienda, verificata secondo i criteri degli accordi interconfederali del 2013-2014.<\/p>\n<p>In questo modo la norma di sostegno alla contrattazione decentrata contribuir\u00e0 anche all\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019attuazione della legge 15 maggio 2025 n. 76 sulla partecipazione: perch\u00e9 quanto maggiore sar\u00e0 la parte della retribuzione agganciata all\u2019andamento dell\u2019impresa, tanto maggiore sar\u00e0 l\u2019interesse dei lavoratori a controllare l\u2019andamento stesso.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Il disegno di legge approvato definitivamente dal Senato per la disciplina degli standard retributivi e il sostegno alla contrattazione, pur offrendo il fianco a critiche, consente la sperimentazione di un minimum wage l\u00e0 dove faccia difetto il contratto collettivo Articolo pubblicato il 30 settembre 2025 sulavoce.info&#8211; In argomento v. ancheSe \u00e8 il giudice a stabilire [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9,11],"tags":[],"class_list":["post-64217","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=64217"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64217\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=64217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=64217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=64217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}