
{"id":64343,"date":"2025-12-16T18:06:56","date_gmt":"2025-12-16T17:06:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64343"},"modified":"2025-12-16T18:06:56","modified_gmt":"2025-12-16T17:06:56","slug":"il-mutamento-di-rotta-della-corte-costituzionale-in-tema-di-rsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64343","title":{"rendered":"IL MUTAMENTO DI ROTTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI RSA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;ultima sentenza della Consulta sui requisiti per l&#8217;accesso dei sindacati alle prerogative previste nel Titolo III dello Statuto dei lavoratori segna una inversione a U rispetto alla sua giurisprudenza sulla materia dell&#8217;ultimo trentennio; ma la motivazione non la esplicita e non spiega perch\u00e9 ci\u00f2 che \u00e8 stato ritenuto ragionevole trent&#8217;anni fa non lo sia pi\u00f9 oggi<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Saggio in corso di pubblicazione sulla<\/em> Rivista Italiana di Diritto del Lavoro<em>, n. 4\/2025, parte I &#8211; In argomento v. anche, su questo sito, il mio articolo pubblicato su\u00a0<\/em>lavoce.info\u00a0<em>il 24 settembre 2019,\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53772\">Rappresentanza sindacale: il nodo difficile da sciogliere<\/a>\u00a0\u00a0<!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Sommario<br \/>\n1. La supplenza della Corte rispetto all\u2019inerzia del legislatore e i motivi di perplessit\u00e0 riguardo al modo in cui essa \u00e8 svolta.<br \/>\n2. I precedenti: le sentenze costituzionali n. 1\/1994 e n. 244\/1996 e quella pi\u00f9 recente, n. 231\/2013.<br \/>\n3. Il <em>revirement<\/em> contenuto nella sentenza n. 156\/2025 rispetto alle sentenze n. 1\/1994 e n. 244\/1996.<br \/>\n4. Il nuovo varco aperto dalla Corte per l\u2019accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto, e gli interrogativi in proposito.<br \/>\n5. <em>Segue<\/em> \u2013 La \u201cmadre di tutte le questioni\u201d, in materia di rappresentativit\u00e0 sindacale: quali sono i confini della \u201ccategoria\u201d?<br \/>\n6. Auspicabilit\u00e0, ma non vincolo costituzionale, di una riforma della materia ad opera del legislatore ordinario.<br \/>\n7. Una riforma possibile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>\n<div id=\"attachment_42906\" style=\"width: 285px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-42906\" class=\"size-full wp-image-42906\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/><p id=\"caption-attachment-42906\" class=\"wp-caption-text\">Una seduta della Corte costituzionale italiana<\/p><\/div>\n<p><em>La supplenza della Corte rispetto all\u2019inerzia del legislatore e<\/em> <em>i motivi di perplessit\u00e0 riguardo al modo in cui essa \u00e8 svolta<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Mai come in questa stagione del diritto sindacale e del lavoro \u2013 e ancor pi\u00f9 a seguito della sentenza 30 ottobre 2025 n. 156, qui in esame, in tema di rappresentanza nei luoghi di lavoro \u2013 si \u00e8 manifestato il ruolo di supplenza che la Corte costituzionale \u00e8 costretta a svolgere in conseguenza dell\u2019\u201cinerzia sistemica\u201d del legislatore ordinario: inerzia che trova una sorta di fondamento strutturale nell\u2019inattuazione dell\u2019art. 39 della Carta (v. in proposito ultimamente B. Caruso, <em>La rappresentativit\u00e0 sindacale dopo la sentenza n. 156\/2025 ecc., <\/em>WP CSDLE D\u2019Antona n. 504\/2025). La sentenza trae origine da un caso nel quale sono evidenziate le conseguenze estreme della disciplina della materia in vigore da trent\u2019anni, che la Corte ha inteso correggere; ma il modo in cui la supplenza legislativa \u00e8 stata svolta fa sorgere qualche perplessit\u00e0 per un aspetto non secondario e alcuni interrogativi sugli effetti pratici della sentenza.<\/p>\n<p>La perplessit\u00e0, di natura teorica, riguarda il contrasto logico insanabile tra il contenuto di quest\u2019ultima decisione e quello della sentenza che trent\u2019anni or sono ammise il referendum sull\u2019art. 19 St. lav., poi celebratosi nel giugno 1995, nonch\u00e9 quello di un\u2019altra sentenza di due anni successiva: a questo tema sono dedicati i \u00a7\u00a7 2 e 3 che seguono. Nessuno, certo, pu\u00f2 scandalizzarsi per un\u2019evoluzione della giurisprudenza costituzionale che la porti a mutamenti di orientamento anche rilevanti su singoli punti; ma dal Giudice delle leggi che contraddice una propria decisione precedente ci si attende una esplicitazione del <em>revirement<\/em> e una sua motivazione trasparente. Nella sentenza n. 156 del 2025, invece, il contrasto con l\u2019orientamento precedente non \u00e8 esplicitato e conseguentemente non ne sono neppure spiegati adeguatamente i motivi.<\/p>\n<p>Gli interrogativi \u2013 di natura pratica \u2013 riguardano invece alcuni problemi di non facile soluzione che sorgono per l\u2019applicazione concreta della nuova regola posta dalla Corte in via provvisoria, nell\u2019attesa dell\u2019auspicata riforma della materia ad opera del legislatore ordinario: a questi sono dedicati i \u00a7\u00a7\u00a04 e\u00a05.<\/p>\n<p>Nei due ultimi paragrafi espongo la mia valutazione circa il contenuto di quella che possiamo chiamare la \u201criforma provvisoria\u201d, contenuta in questa sentenza, e alcuni appunti circa la riforma legislativa che ritengo auspicabile.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>I precedenti: le sentenze costituzionali n. 1\/1994 e n. 244\/1996 e quella pi\u00f9 recente, n. 231\/2013<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il testo dell\u2019art. 19 St. lav., contenente il criterio selettivo per l\u2019accesso ai diritti di cui al Titolo III della stessa legge, \u00e8 il risultato della modifica della norma prodotta dal referendum del giugno 1995, che abrog\u00f2 la lettera <em>a <\/em>ivi originariamente contenuta: per effetto di quel referendum non era pi\u00f9 sufficiente che l\u2019associazione sindacale fosse \u201caderente alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale\u201d, dovendo qualsiasi associazione soddisfare il criterio previsto nella lettera <em>b<\/em> dello stesso art. 19, unico rimasto in vita a seguito della consultazione popolare. Da quel momento in poi, dunque, anche l\u2019associazione in ipotesi aderente alle confederazioni maggiori ha dovuto soddisfare il requisito di essere \u201cfirmataria di contratti collettivi di lavoro applicati nell\u2019unit\u00e0 produttiva\u201d.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-61440\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Referendum-seggi-vuoti-300x168.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Referendum-seggi-vuoti.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Referendum-seggi-vuoti-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Se quel referendum pot\u00e9 avere corso, fu perch\u00e9 la Corte, con la sentenza 12 gennaio 1994 n. 1, preventivamente lo aveva ritenuto ammissibile. Con quella sentenza essa aveva infatti dichiarato compatibile con l\u2019ordinamento costituzionale, in particolare col principio della libert\u00e0 sindacale di cui all\u2019art. 39, non soltanto<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>l\u2019intendimento (massimale) dei promotori di ottenere l\u2019abrogazione di tutti i criteri di \u201cmaggiore rappresentativit\u00e0\u201d adottati dal citato art. 19, primo comma, lett. <\/em>a)<em> e <\/em>b)<em>, per la selezione delle rappresentanze sindacali aziendali destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III della legge n. 300 del 1970<\/em><\/p>\n<p>sotteso a uno dei due quesiti referendari \u2013 quello destinato a essere poi bocciato dal voto popolare \u2013, bens\u00ec anche<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>l\u2019intendimento (minimale) di ottenere almeno l\u2019abrogazione dell\u2019indice presuntivo di rappresentativit\u00e0 previsto dalla lettera <\/em>a)<em> e l\u2019abbassamento al livello aziendale della soglia minima di verifica della rappresentativit\u00e0 effettiva prevista dalla lettera <\/em>b)<\/p>\n<p>sotteso all\u2019altro quesito referendario, cio\u00e8 a quello destinato invece a essere approvato dagli elettori. L\u2019effetto pratico della chiusura della prima porta (lettera <em>a<\/em> dell\u2019art. 19 originario) veniva dunque considerato pienamente compatibile con la Costituzione.<\/p>\n<p>Nella motivazione di quella sentenza si leggeva inoltre che<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>\u00a0Gli esiti dell\u2019eventuale approvazione dei referendum sono coerenti con le finalit\u00e0 perseguite.<\/em><\/p>\n<p>La Corte poteva affermare questo perch\u00e9 il quesito referendario \u201cminimale\u201d non si limitava a \u201cchiudere la prima porta\u201d prevista nella lettera <em>a<\/em>, ma cancellava anche, nella lettera <em>b<\/em>, gli aggettivi \u201cnazionali o provinciali\u201d riferiti ai contratti collettivi la cui sottoscrizione pu\u00f2 dare accesso alle prerogative del Titolo III: cos\u00ec allargando la \u201cseconda porta\u201d, in modo da consentire il passaggio attraverso di essa anche dei sindacati firmatari soltanto di un contratto aziendale.<\/p>\n<div id=\"attachment_54349\" style=\"width: 210px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-54349\" class=\"size-full wp-image-54349\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Luigi-Mengoni.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"157\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Luigi-Mengoni.jpg 200w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Luigi-Mengoni-150x118.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><p id=\"caption-attachment-54349\" class=\"wp-caption-text\">Luigi Mengoni<\/p><\/div>\n<p>Sta di fatto che la sentenza del 1994 ha statuito la compatibilit\u00e0 con l\u2019art. 39 Cost. di una disciplina \u2013 quale quella di fatto conseguente al quesito referendario poi approvato dal voto popolare \u2013 che ponga come requisito unico necessario e sufficiente per l\u2019accesso ai diritti di cui al Titolo III dello Statuto l\u2019aver firmato un contratto collettivo applicato nell\u2019azienda.\u00a0 Questa statuizione \u00e8 stata poi confermata e assai pi\u00f9 compiutamente argomentata due anni dopo con la sentenza della stessa Corte 12 luglio 1996 n.\u00a0244, estensore Luigi Mengoni (in <em>q. Riv<\/em>., 1996, II, p. 447, con nota di G. Pera); nella quale si legge \u2013 \u00a7\u00a03.1 \u2013 che<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>l\u2019avere tenuto fermo, come unico indice giuridicamente rilevante di rappresentativit\u00e0 effettiva, il criterio della lettera <\/em>b)<em>,<\/em> <em>esteso per\u00f2 all\u2019intera gamma della contrattazione collettiva, si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi di razionalit\u00e0 pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentativit\u00e0, tipicamente proprio dell\u2019ordinamento sindacale.<\/em><\/p>\n<p>Nella sentenza del 1996, dunque, l\u2019estensore Mengoni sottolinea un profilo assai rilevante di \u201crazionalit\u00e0 pratica\u201d del nuovo ordinamento risultante dall\u2019abrogazione referendaria: il suo perfetto allineamento con l\u2019ordinamento intersindacale;\u00a0 ovvero, se si preferisce dirla cos\u00ec, la rinuncia da parte dell\u2019ordinamento statuale a dare sostegno a organizzazioni sindacali che non siano in grado di conquistarsi da sole il riconoscimento della controparte, cos\u00ec correggendo in qualche misura l\u2019assetto spontaneamente determinato dal libero gioco delle relazioni industriali. Il ragionamento della Corte esposto nella motivazione stesa dal giudice Mengoni pu\u00f2 essere espresso anche in questo modo: in seno all\u2019azienda, la libert\u00e0 sindacale sancita dal primo comma dell\u2019art. 39 Cost. \u00e8 garantita a tutti i lavoratori e tutte le organizzazioni dal Titolo II dello Statuto e in particolare dagli artt. 14 e 15; rientra invece nella <em>band of reasonableness<\/em> che delimita la discrezionalit\u00e0 del legislatore ordinario la scelta di riservare il sostegno previsto nel Titolo III alle sole organizzazioni che riescono a conquistare sul campo il riconoscimento della controparte imprenditoriale, con la sottoscrizione di un contratto applicato nell\u2019azienda stessa. \u00c8 questa \u2013 a ben vedere \u2013 una scelta assai restrittiva, che ci si sarebbe potuti aspettare da una maggioranza parlamentare di destra invece che da un referendum promosso da un partito di sinistra estrema e dall\u2019ala sinistra del movimento sindacale; ma poich\u00e9 non si verte in materia di libert\u00e0 sindacale, bens\u00ec di ampliamento o restrizione del novero dei sindacati beneficiari del sostegno statuale di cui al Titolo III, l\u2019ordinamento costituzionale lascia al legislatore ordinario la possibilit\u00e0 di optare per una soluzione pi\u00f9 o meno restrittiva entro il solo limite della ragionevolezza.<\/p>\n<p>Il requisito posto dall\u2019art. 19, come modificato dal referendum del 1995, verr\u00e0 poi reso meno stringente con la sentenza 23 luglio 2013 n. 231 (in <em>q. Riv.<\/em>, 2013, II, p.\u00a0979 ss., qui commentata da R. Romei, <em>L\u2019art. 19 St. lav. \u00e8 incostituzionale, ma nessuno lo sapeva<\/em>), dove verr\u00e0 indicato come sufficiente il fatto che l\u2019associazione \u201cabbia comunque partecipato alla negoziazione\u201d di un contratto applicato nell\u2019azienda: torneremo su questa sentenza nel paragrafo che segue. Questa correzione, per\u00f2, non modificher\u00e0 l\u2019impianto della disposizione legislativa: essa si limiter\u00e0 ad allargare un poco la \u201cporta unica\u201d d\u2019accesso alla titolarit\u00e0 del diritto originariamente prevista nella lettera <em>b<\/em> dell\u2019art. 19.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em>Il<\/em> revirement <em>contenuto nella sentenza n. 156\/2025 rispetto alle sentenze n. 1\/1994 e n. 244\/1996<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Ora invece l\u2019ultima sentenza della Corte interviene a modificare assai pi\u00f9 incisivamente la disciplina della materia affermando, in sostanza, che l\u2019aver sottoscritto un contratto collettivo applicato nell\u2019azienda (o l\u2019aver partecipato alla sua negoziazione) non pu\u00f2 costituire il requisito indispensabile per l\u2019accesso alla titolarit\u00e0 dei diritti di cui al titolo III dello Statuto: \u00e8 costituzionalmente necessario ripristinare una seconda porta, che consenta l\u2019accesso a quei diritti anche ad associazioni sindacali che non abbiano n\u00e9 firmato n\u00e9 in alcun modo negoziato un contratto applicato nell\u2019azienda, ma che possano purtuttavia essere considerate apprezzabilmente rappresentative sul piano nazionale. Nel paragrafo che segue propongo alcune osservazioni critiche circa il modo in cui la Corte delinea \u2013 in via sussidiaria e provvisoria \u2013 il contenuto di questa sorta di rediviva \u201clettera <em>a<\/em>\u201d dell\u2019art. 19 adattata al nuovo contesto (v. in proposito \u00a7 4); ma \u00e8 evidente come questo intervento segni un <em>revirement <\/em>rispetto alle sentenze n.\u00a01\/1994 e n. 244\/1996: se trent\u2019anni fa la Corte avesse interpretato e applicato il principio costituzionale della libert\u00e0 sindacale come lo interpreta e applica ora con quest\u2019ultima sentenza, il quesito referendario volto a lasciare in vita il solo criterio della firma di un contratto applicato nell\u2019azienda non sarebbe stato ammesso, stante la (oggi affermata) incostituzionalit\u00e0 del risultato dell\u2019abrogazione proposta.<\/p>\n<p>Come abbiamo gi\u00e0 osservato, la decisione non \u00e8 fondata sul diritto di libert\u00e0 sindacale sancito nel primo comma dell\u2019art. 39, che deve essere riconosciuto a tutti ed \u00e8 garantito dal Titolo II dello Statuto. La Corte motiva invece la decisione su di un principio di ragionevolezza cui deve ottemperare il criterio in base al quale l\u2019ordinamento statuale seleziona il sindacato meritevole del particolare sostegno di cui al Titolo III; e, rovesciando l\u2019affermazione contenuta nella propria sentenza del 1996, stabilisce che \u00e8 irragionevole applicare per questa selezione il criterio sulla base del quale funziona l\u2019ordinamento intersindacale, ovvero quello del riconoscimento reciproco tra le parti. La Corte osserva in proposito che \u201cl\u2019ammissione di un\u2019associazione dei lavoratori alle trattative, e quindi alle prerogative del Titolo III dello statuto, \u00e8 condizionata dalle scelte discrezionali della parte datoriale\u201d, la quale pu\u00f2 persino spingersi a presentare alla controparte sindacale sgradita una \u201cpiattaforma inaccettabile e non negoziabile\u201d, se non addirittura a rifiutare l\u2019apertura di trattative con qualsiasi associazione, cos\u00ec ottenendo il risultato di impedire a tutte \u2013 o comunque a quelle sgradite \u2013 di radicarsi in azienda.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-55611\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullUnit\u00e0-300x132.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"132\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullUnit\u00e0-300x132.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullUnit\u00e0-150x66.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullUnit\u00e0.png 338w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Sta di fatto, per\u00f2, che la coincidenza tra titolarit\u00e0 del sostegno statuale e \u201criconoscimento\u201d nel sistema intersindacale \u00e8 in tutto e per tutto la conseguenza della vittoria del \u201cs\u00ec\u201d su uno dei quesiti referendari del 1995, a seguito della valutazione positiva circa la costituzionalit\u00e0 della conseguenza medesima dichiarata dalla Corte l\u2019anno precedente e confermata due anni dopo. Esito che per un intero trentennio ha inciso in modo molto profondo sul sistema italiano delle relazioni industriali; sulla scia di quel giudizio di costituzionalit\u00e0 del 1994, poi ribadito nel 1996, per un intero trentennio in un gran numero di casi sono state respinte come \u201cmanifestamente infondate\u201d le questioni di costituzionalit\u00e0 sollevate da varie parti circa la disciplina della materia risultante dalla modifica referendaria: v. per esempio l\u2019ordinanza della Corte, est. \u00a0Massimo Vari, del 26 marzo 1998 n. 76 (in <em>NGL<\/em>, 1998, p. 521), oppure, per la giurisprudenza di merito, tra i primi e per tutti P. Milano 13 novembre 1995 e 18 dicembre 1995 (rispettivamente in <em>q. Riv.<\/em>, 1996, II, p. 24, e in <em>OGL<\/em>, 1986, p. 829).<\/p>\n<p>Vero \u00e8 che una sorta di preannuncio della svolta odierna nella giurisprudenza costituzionale era ravvisabile in un <em>obiter dictum<\/em> della sentenza n. 231 del 2013 sopra citata, nel quale la Corte aveva sostanzialmente delineato una sorta di diritto a partecipare alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo in capo al sindacato dotato di ampio consenso tra i lavoratori: nel commento di Raffaele De Luca Tamajo a quella sentenza (in <em>RGL<\/em>, 2014, I, pp. 47-49) si osserva come in questo modo la rappresentativit\u00e0 necessaria per accedere alle prerogative di cui al Titolo III St. lav. torni a essere \u201cpresunta per diffusione del consenso\u201d. Hanno dunque ragione ora Carlo Zoli (<em>La costituzione delle rappresentanze sindacali in azienda ecc.<\/em>, in corso di pubbl. su <em>VTDL<\/em>, 2025) e Arturo Maresca (nel suo intervento al convegno svoltosi su questo tema alla \u201cSapienza\u201d di Roma il 14 novembre scorso) quando sottolineano il nesso che lega quella sentenza di dodici anni or sono a quest\u2019ultima. Osservo per\u00f2 che, se in quell\u2019occasione la Corte avesse seguito la linea di ragionamento esposta ora nella \u00a0sentenza n. 156\/2025, essa non si sarebbe limitata ad allargare la \u201cporta unica\u201d prevista dall\u2019art.\u00a019 per consentire il \u201cpassaggio\u201d anche a chi avesse partecipato attivamente alla negoziazione di un contratto applicato nell\u2019azienda, ma avrebbe detto chiaro e tondo gi\u00e0 allora che a un sindacato di cui sia accertata la maggiore rappresentativit\u00e0 sul piano nazionale, che abbia partecipato o no alle trattative per un contratto applicato nell\u2019azienda, non possono essere negate le prerogative di cui al Titolo III dello Statuto. Che \u00e8 quanto dire che il referendum del 1995 non avrebbe dovuto essere ammesso.<\/p>\n<p>Se dunque di un vero e proprio <em>revirement<\/em> si \u00e8 trattato, colpisce il silenzio in proposito della sentenza che lo ha determinato, nella cui motivazione la svolta non viene messa a fuoco in modo esplicito: la sentenza n. 1\/1994 \u2013 quella, cio\u00e8, che ammise il referendum sull\u2019art. 19 \u2013 nella motivazione della sentenza n. 156\/2025 non viene nemmeno richiamata. Viene ivi menzionata soltanto, nel \u00a7 5.2.1, la sentenza n. 244 \/1996, con la quale, in coerenza con quella del 1994, la Corte respinse la questione di costituzionalit\u00e0 sollevata in riferimento al nuovo assetto dell\u2019art. 19; questa, per\u00f2, viene trattata come se fosse una decisione riguardante direttamente non la disciplina della materia delle rappresentanze sindacali aziendali, bens\u00ec l\u2019autonomia negoziale dell\u2019imprenditore, del quale veniva confermata la libert\u00e0 di scelta della controparte contrattuale. La motivazione prosegue osservando che, dunque, con la sentenza n. 244\/1996<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>la discrezionalit\u00e0 del datore di lavoro privato nella selezione dell\u2019interlocutore negoziale \u00e8 garantita come manifestazione della libert\u00e0 del contraente<\/em><\/p>\n<p>(primo capoverso del \u00a7 5.3.4); senonch\u00e9 \u2013 osserva la Corte \u2013 in questo modo viene eccessivamente compressa la libert\u00e0 sindacale:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Nell\u2019interstizio tra la libert\u00e0 dell\u2019impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge si apre il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo, denunciato dall\u2019odierno rimettente<\/em><\/p>\n<p>(terzo capoverso del \u00a7 5.3.4). Il punto \u00e8 che \u201cil vuoto di tutela\u201d qui menzionato, ovvero la chiusura del varco residuo per l\u2019accesso alle prerogative di cui al Titolo III, non era una sorta di \u201ceffetto collaterale\u201d della sentenza n. 244\/1996 che quella stessa sentenza non avesse considerato, ma era proprio l\u2019oggetto principale di quella decisione, confermativa della precedente del 1994 sulla stessa materia. Ed \u00e8 proprio su questo punto che si determina ora una drastica svolta della giurisprudenza costituzionale; senonch\u00e9 la svolta non viene evidenziata e, anzi, la motivazione tende a presentarsi come una sorta di completamento del ragionamento contenuto in quella sentenza, quasi in continuit\u00e0 con essa.<\/p>\n<p>Non \u00e8 in discussione il fatto che anche la giurisprudenza costituzionale possa mutare e persino \u2013 come \u00e8 accaduto in questo caso \u2013 far registrare delle vere e proprie conversioni a U; ma deve sempre essere trasparente il motivo che sottende il mutamento. Nella sentenza in esame, invece, questo \u00e8 mancato: non \u00e8 dato trovare nella sua motivazione alcun riconoscimento del mutamento stesso; neppure un sintetico accenno a che cosa sia mutato durante il trentennio \u2013 nel contesto socio-economico, nei riferimenti culturali principali, o anche soltanto nel modo di intendere la discrezionalit\u00e0 del legislatore ordinario e di definirne i confini \u2013 al punto da indurre oggi la Corte a una decisione di segno opposto rispetto a quelle del 1994 e del 1996.<\/p>\n<p>\u00c8 vero che nelle motivazioni delle sentenze di ciascuna delle Corti superiori si cerca sempre di sottolineare gli aspetti di continuit\u00e0 rispetto alla giurisprudenza precedente della stessa Corte, anche in occasione di mutamenti rilevanti; ma in questo caso, se le osservazioni sopra proposte sono fondate, si \u00e8 trattato di una vera e propria svolta di 180 gradi, attuata e motivata tuttavia come se si fosse trattato soltanto di un ultimo passo in un lunga sequenza di piccoli progressivi aggiustamenti della disciplina della materia. La realt\u00e0, invece, \u00e8 che il sistema delle relazioni industriali viene sottoposto a una scossa tellurica di alto grado, che ne muta molto incisivamente i connotati.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><em>Il nuovo varco aperto dalla Corte per l\u2019accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto, e gli interrogativi in proposito <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La Corte ritiene dunque che sia costituzionalmente necessario riaprire una \u201cseconda porta\u201d per l\u2019accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto, in aggiunta alla \u201cporta unica\u201d rimasta aperta dal giugno 1995 in poi. E poich\u00e9 non pu\u00f2 fare affidamento su di un tempestivo intervento del legislatore ordinario, provvede essa stessa a delineare il criterio che per ora deve applicarsi. Lo fa ispirandosi al criterio cui la legislazione ordinaria fa diffusamente ricorso per l\u2019individuazione del contratto collettivo applicabile, nei casi di concorso di pi\u00f9 contratti in uno stesso settore o azienda: in attesa di una riforma organica della materia della rappresentanza sindacale, dunque, il criterio aggiuntivo e alternativo per l\u2019accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto viene provvisoriamente individuato dalla Corte in quello della \u201cmaggiore rappresentativit\u00e0 comparativa\u201d dell\u2019associazione sindacale, rispetto alle altre concorrenti. La nuova norma che, fino a nuovo ordine, disciplina la materia, dettata nel \u00a7 9 della motivazione e nel dispositivo della sentenza, \u00e8 la seguente:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">[oltre che nell\u2019ambito delle associazioni sindacali firmatarie, o che abbiano almeno partecipato alla negoziazione, di contratti collettivi applicati nella stessa] <em>le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unit\u00e0 produttiva anche nell\u2019ambito delle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<\/em><\/p>\n<p>\u00c8 difficile sottrarsi all\u2019i<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-59089\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/sospensione-del-lavoro-1.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/sospensione-del-lavoro-1.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/sospensione-del-lavoro-1-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/>mpressione che l\u2019effetto di questa nuova norma si avvicini molto a una \u201criapertura\u201d del varco inizialmente costituito dalla lettera <em>a <\/em>dell\u2019art. 19 St. lav. nella sua versione originaria. \u00c8 vero che ora viene meno il requisito del carattere \u201cconfederale\u201d dell\u2019associazione sindacale nazionale; ma la differenza \u00e8 davvero esile, se si considera quanto, nell\u2019esperienza di applicazione di quella norma nell\u2019ultimo decennio precedente alla sua abrogazione referendaria, fosse facile acquisire il requisito della \u201cconfederalit\u00e0\u201d mediante l\u2019aggregazione tra sindacati autonomi di varia natura e dimensione (valga per tutti l\u2019esempio della Confsal, nata nel 1979 dalla fusione tra Snals e Unsa proprio al fine di offrire a tutta la galassia del sindacalismo autonomo una sorta di \u201combrello\u201d confederale che consentisse di chiedere l\u2019accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto).<\/p>\n<p>La nuova \u201cporta\u201d aperta nell\u2019art. 19 St. lav. dalla sentenza n. 156\/2025 produce dunque un effetto pratico molto simile a quello della lettera <em>a<\/em> originaria: riapre un varco per tutti i sindacati non firmatari di contratti collettivi applicati nell\u2019unit\u00e0 produttiva, imponendo il solo requisito dell\u2019estensione nazionale dell\u2019organizzazione e di una consistenza dimensionale che consenta di considerare soddisfatto il requisito della \u201cmaggiore rappresentativit\u00e0 comparativa\u201d.<\/p>\n<p>A quest\u2019ultimo proposito, tuttavia, si pone un problema di non facile soluzione. Come ha puntualmente osservato Marco Marazza in un suo primo commento \u201ca caldo\u201d della nuova sentenza (<em>Rappresentanza sindacale in azienda dopo Corte cost. n. 156\/2025<\/em>, editoriale del sito<em> GC.com<\/em>, 3 novembre 2025), il criterio della \u201cmaggiore rappresentativit\u00e0 comparativa\u201d pu\u00f2 logicamente funzionare per selezionare il contratto collettivo applicabile, cio\u00e8 per individuare l\u2019associazione o la coalizione pi\u00f9 rappresentativa in un concorso nel quale il \u201cvincitore\u201d deve essere uno solo; ma la norma contenuta nell\u2019art. 19 St. lav. non ha la funzione di selezionare un unico \u201cvincitore\u201d, bens\u00ec soltanto di evitare un\u2019eccessiva proliferazione di rappresentanze sindacali nella stessa unit\u00e0 produttiva, garantendo purtuttavia la possibilit\u00e0 di accesso alle prerogative di cui al Titolo III a una pluralit\u00e0 di associazioni. In altre parole, in questo \u201cconcorso\u201d i \u201cvincitori\u201d devono poter essere pi\u00f9 di uno, se si vuole che il pluralismo sindacale sia garantito. E allora non \u00e8 chiaro come, secondo la Corte, il criterio della \u201cmaggiore rappresentativit\u00e0 comparativa\u201d dovrebbe funzionare: quali dovrebbero essere i termini della \u201ccomparazione\u201d? Forse \u00e8 sufficiente che l\u2019associazione interessata dimostri di avere una rappresentativit\u00e0 maggiore rispetto alla media aritmetica delle altre? Oppure maggiore rispetto alla mediana? Oppure maggiore rispetto alla soglia del cinque per cento stabilita dal Codice della Rappresentanza contenuto nell\u2019accordo interconfederale del 2014, che pure viene menzionato nella motivazione della sentenza n. 156\/2025?<\/p>\n<p>La \u201cporta\u201d che davvero si apre per effetto della scelta di questo criterio sembra, non soltanto a me, essere quella di un contenzioso giudiziale tanto pi\u00f9 numeroso quanto pi\u00f9 incerto \u00e8 il contenuto pratico della nuova norma dettata in via provvisoria dalla sentenza stessa (in questo senso v., oltre agli scritti citati sopra di B. Caruso, M. Marazza e C. Zoli, anche A. Perulli, <em>Rappresentativit\u00e0 sindacale ecc.<\/em>, <em>Il Sole 24 Ore<\/em>, 4 novembre 2025).<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Segue \u2013 <em>La \u201cmadre di tutte le questioni\u201d, in materia di rappresentativit\u00e0 sindacale: quali sono i confini della \u201ccategoria\u201d?<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Ancora pi\u00f9 difficile, se possibile, da risolvere \u00e8 un altro interrogativo che si pone in molti casi per l\u2019applicazione della nuova regola posta dalla Corte: come si definisce la categoria o settore nel cui ambito deve essere operata la comparazione?<\/p>\n<p>L\u2019ipotesi che possano essere determinati autoritativamente, per legge o per atto amministrativo, i confini \u2013 oggi si preferisce l\u2019espressione \u201cperimetri\u201d \u2013 dei settori entro i quali va misurata la rappresentativit\u00e0 delle associazioni tra loro concorrenti evoca un sostanziale ritorno al sistema dell\u2019\u201cinquadramento costitutivo\u201d, gi\u00e0 sperimentato nel ventennio corporativo, rispetto al quale l\u2019ordinamento repubblicano, con l\u2019art. 39 Cost., ha inteso voltar pagina in nome del principio della libert\u00e0 sindacale . Proprio in virt\u00f9 di questo principio costituzionale il libero gioco delle relazioni industriali ha potuto far s\u00ec che i confini tra le categorie si modificassero nel tempo per consentire a nuove categorie di nascere: si pensi a quella dei piloti d\u2019aereo rappresentati dall\u2019Anpac, nata negli anni \u201970 per scissione da quella ben pi\u00f9 ampia della gente dell\u2019aria rappresentata dai sindacati confederali del settore Trasporti, o a quella della \u201cgrande distribuzione\u201d, nata per scissione dall\u2019amplissima categoria del Commercio per effetto del contratto collettivo stipulato nel 2018 da Federdistribuzione con Cgil Cisl e Uil (v. in\u00a0 proposito Mariella Magnani, <em>Riflessioni sulla misurazione della rappresentativit\u00e0 ecc.<\/em>, <em>CSDLE<\/em>, n.376\/2018). Ogni nuova categoria sindacale nasce quasi sempre sulla base della pretesa che il confronto della rappresentativit\u00e0 tra le associazioni venga operato nell\u2019ambito di un\u2019area pi\u00f9 ristretta rispetto a quella della pi\u00f9 ampia categoria originaria.<\/p>\n<p>In altre parole, \u00e8 il principio costituzionale stesso della libert\u00e0 sindacale che impedisce la predeterminazione in sede legislativa o amministrativa dei \u201cperimetri\u201d categoriali entro i quali la comparazione di rappresentativit\u00e0 pu\u00f2 e deve essere effettuata (v. sul punto la trattazione pi\u00f9 recente e compiuta di R. De Luca Tamajo, <em>Le criticit\u00e0 della rappresentativit\u00e0 sindacale \u201cmisurata\u201d: quale perimetro?<\/em>, in <em>q. Riv.<\/em>, 2020, I, p. 377 ss., partic. \u00a7 4: ivi ulteriori riferimenti in proposito). Colpisce che proprio la Corte costituzionale nella sentenza in esame abbia ignorato questo problema: \u00e8, a ben vedere, proprio questo l\u2019ostacolo che per quasi ottant\u2019anni ha impedito l\u2019attuazione del meccanismo previsto dall\u2019ultimo comma del medesimo art.\u00a039 per la selezione del contratto collettivo di settore cui attribuire l\u2019efficacia <em>erga omnes<\/em>; ed \u00e8 questo stesso l\u2019ostacolo che ha determinato l\u2019insabbiamento di molti progetti di sistemazione della materia del concorso-conflitto tra contratti collettivi, ultimo quello contenuto nel \u201cPatto della Fabbrica\u201d del 2018. In ci\u00f2 consiste, a ben vedere, la madre di tutte le questioni in materia di attuazione dell\u2019art. 39 e di disciplina della rappresentativit\u00e0 sindacale.<\/p>\n<p>Sta di fatto che, in difetto della necessaria definizione del \u201cperimetro\u201d della categoria sindacale, la norma introdotta nell\u2019ordinamento da quest\u2019ultima sentenza costituzionale additiva potr\u00e0 \u201crisolvere provvisoriamente\u201d soltanto una parte, probabilmente non la maggiore, dei problemi sul tappeto; non scioglie comunque il nodo che rende assai difficile una riforma legislativa della materia. \u00a0Ha ragione Bruno Caruso quando nel suo commento sopra citato della sentenza n. 156\/2025 osserva:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Il quadro odierno, che affianca la decisione sull\u2019art. 19 alle pronunce pi\u00f9 recenti in materia di licenziamento illegittimo, mostra come la supplenza giudiziale abbia raggiunto un punto critico: le soluzioni interpretative non bastano pi\u00f9 a garantire certezza, uniformit\u00e0 e prevedibilit\u00e0<\/em>.<\/p>\n<p>Possiamo solo sperare che il sistema delle relazioni industriali, riscuotendosi dallo stato letargico in cui versa ormai da un decennio, sappia dare il colpo di reni necessario per un accordo interconfederale cui il legislatore possa fare riferimento per una nuova disciplina organica della materia.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><em>Auspicabilit\u00e0, ma non vincolo costituzionale, di una riforma<\/em> <em>della materia ad opera del legislatore ordinario<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La sentenza costituzionale n. 156\/2025 presenta dunque innanzitutto un difetto di motivazione, consistente nel non avere in alcun modo esplicitato e tanto meno argomentato la drastica svolta che essa segna rispetto alla giurisprudenza della Corte concretatasi nelle sentenze n. 1\/1994 e n.\u00a0244\/1996, sulla base della quale per trent\u2019anni sono state respinte come <em>manifestamente<\/em> infondate censure di incostituzionalit\u00e0 della disciplina dell\u2019accesso alle prerogative del Titolo III dello Statuto, che, se presentate oggi, la Corte stessa avrebbe invece accolto (v. sopra, \u00a7 3). La stessa sentenza presenta inoltre un difetto non secondario nel contenuto della norma che essa pone per correggere, sia pure soltanto in via provvisoria, l\u2019aspetto di ritenuta incostituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 19 St. lav. (v. sopra, \u00a7\u00a7 4-5). Detto questo, resta da chiedersi se un intervento della Corte su questa materia \u2013 magari meglio motivato rispetto all\u2019orientamento precedente della stessa Corte e meglio calibrato nel dispositivo additivo \u2013 fosse comunque davvero auspicabile.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-40156\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/costituzione-italiana-428x480-268x300.jpg\" alt=\"\" width=\"268\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/costituzione-italiana-428x480-268x300.jpg 268w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/costituzione-italiana-428x480-134x150.jpg 134w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/costituzione-italiana-428x480.jpg 428w\" sizes=\"auto, (max-width: 268px) 100vw, 268px\" \/>La mia opinione \u00e8 che una ridefinizione del criterio selettivo per l\u2019accesso al sostegno di cui al Titolo III St. lav. sia, s\u00ec, opportuna (nella parte finale di questo intervento propongo qualche nota in proposito); ma che essa non sia costituzionalmente necessaria, perch\u00e9 <em>a)<\/em> il principio costituzionale della libert\u00e0 sindacale \u00e8 compiutamente attuato dalle norme contenute nel Titolo II dello Statuto; e <em>b) <\/em>in materia di legislazione di sostegno deve essere lasciato al legislatore ordinario lo spazio per una scelta pi\u00f9 restrittiva, quale quella risultante dall\u2019abrogazione referendaria del 1995 (sulla cui ragionevolezza quanto scrisse l\u2019estensore Mengoni della sentenza n. 244\/1996 mi sembra del tutto condivisibile), e una scelta tendente ad allargare maggiormente il novero dei beneficiari. Il grave difetto di quest\u2019ultimo intervento della Corte consiste nell\u2019avere drasticamente ristretto lo spazio di cui dispone il legislatore ordinario in questa materia. \u00c8, a ben vedere, lo stesso risultato che gli interventi della Corte negli ultimi sette anni hanno prodotto nella materia della disciplina dei licenziamenti, dove sono state stigmatizzate come irragionevoli e quindi vietate al legislatore italiano scelte corrispondenti a norme pacificamente in vigore e convalidate dalle Corti costituzionali di numerosi altri Paesi europei e di altri continenti (come \u2013 per far solo un esempio \u2013 quella che commisura rigidamente l\u2019indennizzo all\u2019anzianit\u00e0 di servizio della persona interessata: cfr. sul punto le osservazioni critiche mosse alla giurisprudenza recente della Corte su questa materia dal costituzionalista A. Morrone, <em>Sui licenziamenti illegittimi. Co-legislazione giurisprudenziale e tutela effimera del diritto al lavoro<\/em>, <em>LDE<\/em>, n. 4\/2024). Vedo il rischio che nella materia del diritto del lavoro la supplenza della Corte costituzionale finisca col diventare essa stessa un fattore determinante dell\u2019inerzia di un legislatore ordinario la cui discrezionalit\u00e0 viene indebitamente compressa, e che questa inerzia a sua volta finisca coll\u2019incoraggiare e incrementare il ruolo di supplenza della Corte, in un circolo vizioso dal quale la nostra materia ha poco da guadagnare e molto da perdere.<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><em>Una riforma possibile<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per finire, qualche appunto sulla riforma che sarebbe a mio avviso auspicabile, purch\u00e9 emanata dal Parlamento e non dal Giudice delle leggi.<\/p>\n<p>Le questioni di costituzionalit\u00e0 che si pongono per qualsiasi intervento legislativo in questa materia sono due: una \u00e8 quella, discussa sopra (\u00a7 5), del contrasto che si determina tra qualsiasi predeterminazione rigida dei confini della \u201ccategoria\u201d e il principio di libert\u00e0 sindacale sancito dal primo comma dell\u2019art. 39 Cost.; l\u2019altra riguarda al tempo stesso il meccanismo istituzionale mediante il quale al contratto collettivo nazionale o territoriale pu\u00f2 essere conferita l\u2019efficacia <em>erga omnes<\/em> e il dato quantitativo su cui deve basarsi la misurazione della rappresentativit\u00e0 di ciascun sindacato, poich\u00e9 nell\u2019ultimo comma dell\u2019art.\u00a039 \u00e8 definito sia il meccanismo (una sorta di \u201cCamera delle Corporazioni\u201d democratizzata), sia il criterio di misurazione, riferito esclusivamente al numero degli associati.<\/p>\n<div id=\"attachment_49870\" style=\"width: 235px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-49870\" class=\"size-full wp-image-49870\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Federico-Mancini.jpeg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Federico-Mancini.jpeg 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Federico-Mancini-150x150.jpeg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><p id=\"caption-attachment-49870\" class=\"wp-caption-text\">Federico Mancini<\/p><\/div>\n<p>Se si considera tuttora attuale e condivisibile, su questo tema, il messaggio contenuto nella\u00a0 notissima prolusione bolognese di Federico Mancini (<em>RTDPC<\/em>, 1963, p. 570 ss.), deve convenirsi che la soluzione pi\u00f9 lineare passa attraverso una riscrittura dell\u2019ultimo comma dell\u2019art.\u00a039 Cost., che riservi alla legge ordinaria la disciplina della materia senza imporle altro vincolo se non quello derivante dal principio generale di libert\u00e0 e di democrazia sindacale. Una mini-riforma costituzionale come questa ben potrebbe essere politicamente agevolata da un accordo interconfederale che la sollecitasse al Parlamento, al tempo stesso delineando il contenuto di una riforma della materia che possa essere varata subito dopo con una legge ordinaria.<\/p>\n<p>Quanto al contenuto di quest\u2019ultima, un progetto che ha il pregio della grande semplicit\u00e0 \u00e8 quello proposto nello scritto gi\u00e0 citato di Raffaele De Luca Tamajo pubblicato su questa <em>Rivista<\/em> nel 2020 (\u00a7 7): esso prevede che la rappresentativit\u00e0 delle associazioni sindacali concorrenti venga misurata entro due soli \u201cperimetri\u201d: quello aziendale, ai fini dell\u2019accesso alle prerogative del Titolo III dello Statuto, e quello nazionale per la selezione del contratto collettivo nazionale applicabile <em>erga omnes<\/em>. Soluzione che comporterebbe di fatto il ritorno a una presunzione di maggiore rappresentativit\u00e0 del sindacato aderente ai sindacati confederali maggiori, rilevante per\u00f2 soltanto per la selezione del contratto collettivo con efficacia <em>erga omnes<\/em>: il godimento del \u201csostegno\u201d in seno all\u2019azienda sarebbe infatti dimensionato esclusivamente in proporzione al dato elettorale, oppure alla media tra dato elettorale e dato associativo, come previsto dal <em>Codice della rappresentanza<\/em> del 2014.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-64346\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Codice-semplificato-del-lavoro-225x300.jpg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Codice-semplificato-del-lavoro-225x300.jpg 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Codice-semplificato-del-lavoro-113x150.jpg 113w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Codice-semplificato-del-lavoro.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/>Un\u2019altra soluzione possibile \u00e8 quella delineata nel c.d. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36708\"><em>Codice del lavoro semplificato<\/em><\/a>, proposto da un folto gruppo di senatori nella XVI legislatura (<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4987\">d.d.l. n. 1872\/2009<\/a>) e riproposto nella XVII (<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27686\">d.d.l. n.\u00a0986\/2013<\/a>; il testo si pu\u00f2 leggere nel mio libro <em>Il lavoro ritrovato<\/em>, Mondadori, 2015). Il progetto \u00e8 sintetizzabile come segue:\u00a0 <em>a)<\/em> i rappresentanti sindacali aziendali sono distribuiti in proporzione ai voti ottenuti da ciascun sindacato in una consultazione elettorale; <em>b)<\/em> la rappresentativit\u00e0 delle associazioni sindacali concorrenti, in funzione della selezione del contratto collettivo applicabile, si misura nell\u2019ambito del campo di applicazione definito dal contratto stesso; <em>c)<\/em> nel caso in cui il campo di applicazione di un contratto sia minore rispetto a quello di un altro contratto concorrente, il confronto si opera all\u2019interno dell\u2019area minore, sulla base della somma dei risultati elettorali conseguiti dai sindacati concorrenti nelle aziende comprese nell\u2019area stessa. Si osservi come questa regola sia sostanzialmente coerente con quella contenuta nell\u2019accordo interconfederale del giugno 2011 che prevede la derogabilit\u00e0 del contratto collettivo nazionale o territoriale da parte del contratto aziendale stipulato dalla coalizione sindacale comparativamente pi\u00f9 rappresentativa. L\u2019obiezione che a questa soluzione muove l\u2019Autore del primo progetto test\u00e9 citato (\u00a7\u00a7 5 e 6 del suo scritto, dove si paventa il rischio di un dimensionamento opportunistico del campo di applicazione del contratto collettivo) \u00e8, a mio avviso, superabile; ma i limiti di spazio di questo intervento impongono di rinviare ad altra sede la discussione in proposito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>IL MUTAMENTO DI ROTTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI RAPPRESENTANZA SINDACALE IN AZIENDA \u2013 <\/em>Riassunto.<em> Il saggio evidenzia come la sentenza n. 156\/2025 della Consulta sull\u2019art. 19 St. lav. segni una svolta netta rispetto all\u2019orientamento espresso nelle sentenze degli anni \u201990, che \u00e8 statto applicato dai giudici per trent\u2019anni: mentre quelle avevano riconosciuto la legittimit\u00e0 costituzionale della norma che allineava perfettamente il criterio per l\u2019accesso alla legislazione di sostegno al criterio del riconoscimento reciproco tra le parti proprio dell\u2019ordinamento intersindacale, ora questa scelta legislativa viene dichiarata irragionevole. L\u2019Autore ritiene che questa svolta non sia adeguatamente motivata nella sentenza; ritiene inoltre che essa limiti in modo eccessivo lo spazio di discrezionalit\u00e0 che al legislatore ordinario deve essere lasciato in questa materia. Il saggio critica altres\u00ec, sul piano tecnico, la norma che la Corte ha introdotto nell\u2019ordinamento in via provvisoria, evidenziandone le difficolt\u00e0 di applicazione; e \u2013 auspicando un intervento del Parlamento sulla materia, delinea due possibili soluzioni.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>THE CONSTITUTIONAL COURT&#8217;S CHANGE OF WAY ON UNION REPRESENTATION IN COMPANIES \u2013 <\/em>Summary. <em>The essay stresses that the Italian Constitutional Court&#8217;s ruling no. 156\/2025 on Article 19 of the Statute n. 300\/1970 marks a clear turning point compared to the approach expressed in its rulings of the 1990s, which was applied by ordinary Courts for thirty years. Those rulings recognized the consistency with the Constitution of that rule, amended by the popular referendum of 1995, which perfectly aligned the criterion for unions\u2019 access to supporting legislation with the criterion of mutual recognition between the parties: the criterion on which the inter-union system is founded; this legislative choice is now declared unreasonable. The Author sustains that this turning point is inadequately argued in the ruling no. 156\/2025; furthermore, he believes that it excessively limits the discretion that ordinary legislator should be allowed in this matter. The essay also criticizes, on a technical level, the provision that the Constitutional Court provisionally introduced into the legal system, highlighting the difficulties in applying it; and \u2014 hoping for Parliament&#8217;s intervention in this matter \u2014 outlines two possible solutions.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ultima sentenza della Consulta sui requisiti per l&#8217;accesso dei sindacati alle prerogative previste nel Titolo III dello Statuto dei lavoratori segna una inversione a U rispetto alla sua giurisprudenza sulla materia dell&#8217;ultimo trentennio; ma la motivazione non la esplicita e non spiega perch\u00e9 ci\u00f2 che \u00e8 stato ritenuto ragionevole trent&#8217;anni fa non lo sia pi\u00f9 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,11],"tags":[],"class_list":["post-64343","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-26-saggi","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=64343"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64343\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=64343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=64343"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=64343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}