
{"id":64395,"date":"2026-01-19T18:53:54","date_gmt":"2026-01-19T17:53:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64395"},"modified":"2026-01-19T18:53:54","modified_gmt":"2026-01-19T17:53:54","slug":"come-restituire-allo-sciopero-la-dignita-perduta-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64395","title":{"rendered":"COME RESTITUIRE ALLO SCIOPERO LA DIGNITA&#8217; PERDUTA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Una proposta concreta e politicamente praticabile per recuperare, a legislazione invariata, la dovuta misura nel ricorso a questo strumento di lotta\u00a0originariamente predicata dai Padri costituenti, particolarmente in riferimento ai servizi pubblici<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Testo della relazione introduttiva svolta al seminario promosso dall&#8217;Universit\u00e0 di Pavia il 15 ottobre 2026 &#8211; Della stessa relazione sono disponibili su questo sito <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64274\">le slides utilizzate per la sua esposizione orale<\/a>\u00a0<\/em><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Come restituire allo sciopero nei servizi pubblici la dignit\u00e0 perduta <\/strong>(<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">*<\/a>)<\/p>\n<p>Sommario<br \/>\n1. Il monito dei padri costituenti&#8230;<br \/>\n2. &#8230; monito, per\u00f2, poi pressoch\u00e9 del tutto dimenticato.<br \/>\n3. Come si pu\u00f2 voltar pagina rispetto alla degenerazione di un istituto fondamentale del sistema democratico e di quello delle relazioni sindacali.<br \/>\n4. Rilievo pratico dell\u2019obbligo in capo ai singoli lavoratori di cooperare alla corretta informazione preventiva degli utenti.<br \/>\n5. Una considerazione conclusiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-64236\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Giuseppe-Di-Vittorio.jpg\" alt=\"\" width=\"190\" height=\"282\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Giuseppe-Di-Vittorio.jpg 276w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Giuseppe-Di-Vittorio-101x150.jpg 101w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Giuseppe-Di-Vittorio-202x300.jpg 202w\" sizes=\"auto, (max-width: 190px) 100vw, 190px\" \/>Il monito dei padri costituenti&#8230;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Gli atti dell\u2019Assemblea costituente conservano la traccia ben chiaramente visibile della concezione originaria dello sciopero \u2013 che per la prima volta veniva indicato da quel consesso come oggetto di un diritto soggettivo dei lavoratori e delle loro associazioni \u2013 come di uno strumento di lotta destinato a essere usato dal movimento sindacale con grande parsimonia e attenzione agli interessi della cittadinanza, anche per salvaguardarne il prestigio e l\u2019efficacia. Traiamo dall\u2019intervento in quella sede di Giuseppe Di Vittorio (foto qui a lato):<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Noi oggi cerchiamo di evitare al massimo, nella misura del possibile, gli scioperi in regime democratico e repubblicano, perch\u00e9 noi desideriamo concorrere, con tutte le nostre forze, a consolidare e a sviluppare lo Stato democratico e repubblicano<\/em><\/p>\n<p>(<em>Atti dell\u2019Assemblea Costituente<\/em>, 12 maggio 1947, vol. II, p. 1650). Gi\u00e0 in questo passaggio si osserva il nesso che il parlamentare comunista, segretario generale della Cgil, all\u2019epoca grande confederazione sindacale unica dei lavoratori, ravvisa tra un ricorso molto responsabile e sorvegliato a questo strumento di lotta sociale e il consolidamento e lo sviluppo della nascente democrazia repubblicana. Nesso che nel seguito del suo intervento viene ulteriormente sottolineato proprio in riferimento allo sciopero nei settori dei servizi pubblici, dove egli indica nel senso civico delle maestranze stesse che vi sono adibite la garanzia della massima attenzione agli interessi degli utenti:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Quanto allo sciopero nei servizi pubblici, \u00e8 necessaria una remora che ne freni l\u2019uso e ne eviti gli abusi: essa \u00e8 costituita essenzialmente dalla coscienza civica degli stessi lavoratori dei servizi pubblici, i quali sono consapevoli delle conseguenze particolarmente gravi del loro sciopero. Un\u2019altra remora spontanea \u00e8 costituita dall\u2019interesse che hanno i lavoratori di altre branche di lavoro di evitarne gli abusi (dato che sarebbero fra i primi danneggiati)<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-64401 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Vittorio-Foa-3-255x300.png\" alt=\"\" width=\"196\" height=\"230\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Vittorio-Foa-3-255x300.png 255w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Vittorio-Foa-3-127x150.png 127w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Vittorio-Foa-3.png 642w\" sizes=\"auto, (max-width: 196px) 100vw, 196px\" \/>(<em>ivi<\/em>). Una sottolineatura in tutto simile si trova nell\u2019intervento di un altro esponente di primo piano della sinistra politica e sindacale dell\u2019epoca, Vittorio Foa (foto qui a lato), deputato alla Costituente per il Partito d\u2019Azione e, dopo il suo scioglimento, per il Partito Socialista Italiano, membro anch\u2019egli della Segreteria nazionale della Cgil:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>L\u2019impronta con la quale il diritto di sciopero rinasce nella legislazione italiana, dopo tanti anni di divieto, la solennit\u00e0 con la quale rinasce \u00e8 tale, che noi possiamo augurarci che questo senso di misura e di fiducia presieda all\u2019esercizio del diritto di sciopero negli anni futuri<\/em><\/p>\n<p>(<em>Atti dell\u2019Assemblea Costituente<\/em>, vol. II, seduta del 12 maggio 1947, pp. 1655-1656).<\/p>\n<p>Queste prese di posizione fortemente incisive circa la necessit\u00e0 di un utilizzo molto misurato dell\u2019astensione collettiva dal lavoro come strumento di lotta sindacale non costituiscono soltanto un messaggio conciliante diretto all\u2019ala destra dell\u2019Assemblea costituente (cui era stato chiesto di rinunciare a inserire dei limiti al diritto di sciopero gi\u00e0 nella nuova norma costituzionale), bens\u00ec principalmente un messaggio al movimento sindacale stesso, del quale Giuseppe Di Vittorio e Vittorio Foa erano all\u2019epoca tra i punti di riferimento principali e pi\u00f9 autorevoli. Messaggio che nasceva dalla memoria ancora fresca del contributo assai rilevante dato dall\u2019ondata incontrollata di scioperi nel c.d. \u201cbiennio rosso\u201d \u2013 tra l\u2019estate del 1919 e la fine del 2020 \u2013 alla reazione conservatrice destinata a favorire la nascita e l\u2019ascesa del fascismo.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>&#8230; monito, per\u00f2, poi pressoch\u00e9 del tutto dimenticato<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Non si pu\u00f2 non essere colpiti dal contrasto fra queste prese di posizione nettissime dei Padri costituenti e il modo in cui da molti anni ormai il diritto di sciopero viene esercitato proprio nel settore dei servizi pubblici, cio\u00e8 quello dove maggiori dovrebbero essere il <em>self-restraint<\/em> del movimento sindacale e l\u2019attenzione alla salvaguardia degli interessi della cittadinanza direttamente in gioco: proprio in questo settore, a differenza dei settori della produzione manifatturiera e del commercio, a dispetto della legge che da ormai trentacinque anni disciplina specificamente la materia, hanno prevalso l\u2019abuso e il degrado. Col risultato che questa forma di lotta ne \u00e8 risultata svilita, con grave pregiudizio per il suo prestigio agli occhi dell\u2019opinione pubblica e conseguentemente anche per la sua efficacia.<\/p>\n<p>Nel saggio la cui nuova edizione ha dato lo spunto per questo incontro (<em>Manuale sul conflitto collettivo nei servizi pubblici essenziali<\/em>, Giappichelli), che nasce da un osservatorio privilegiato su questo fenomeno \u2013 quello del suo Autore, Giovanni Pino, Capo di Gabinetto della Commissione di Garanzia \u2013 leggiamo che il conflitto nel settore dei servizi pubblici essenziali e in particolare in quello dei trasporti si esprime<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>in una microconflittualit\u00e0 diffusa, che vede il reiterato ricorso allo sciopero, soprattutto da parte di piccole organizzazioni sindacali, dalla dubbia rappresentativit\u00e0 [\u2026]. Tali scioperi riscuotono spesso livelli di adesione insignificanti, ma per il solo fatto di essere annunciati [\u2026] sono in grado di incidere sui diritti costituzionali di una moltitudine di cittadini. [\u2026] Non solo: essi pongono in seria difficolt\u00e0 i sindacati pi\u00f9 strutturati e rappresentativi<\/em><\/p>\n<p>il cui ricorso allo sciopero \u00e8 molto pi\u00f9 sobrio e sorvegliato.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-64324\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Commissione-di-garanzia-per-lo-sciopero-nei-spe-2.jpg\" alt=\"\" width=\"273\" height=\"185\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Commissione-di-garanzia-per-lo-sciopero-nei-spe-2.jpg 273w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Commissione-di-garanzia-per-lo-sciopero-nei-spe-2-150x102.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 273px) 100vw, 273px\" \/>Soprattutto (ma non soltanto) nel settore dei trasporti sembra che il principio di sobriet\u00e0 e misura nell\u2019esercizio del diritto di sciopero si sia del tutto perduto. Ad agosto 2025 tutte le \u201cfinestre\u201d utili per lo sciopero nel settore dei trasporti pubblici nei tre mesi successivi al periodo di franchigia estiva risultavano gi\u00e0 \u201cprenotate\u201d, presso la Commissione di Garanzia, da una miriade di sindacati di tutte le dimensioni: Unione Sindacale di Base, Sul-Sindacato Unitario Lavoratori, Orsa Autoferro, Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Al Cobas, Cobas Lavoro Privato, Ugl FNA, Fast Confsal, Cub Trasporti, Sgb-Sindacato Generale di Base. Una proliferazione di sigle e di preannunci di scioperi nello stesso settore dei trasporti pubblici che fanno pensare a un ricorso a questa forma di lotta mirato alla misurazione dei rapporti di forza di organizzazioni sindacali fra di loro, piuttosto che fra queste e la controparte datoriale.<\/p>\n<p>Controparte datoriale che, del resto, nel settore del trasporto pubblico soffre poco di questa forma di lotta, quando addirittura non se ne avvantaggia: in questo settore accade infatti assai sovente che lo sciopero non soltanto non eserciti alcuna pressione sulle imprese datrici di lavoro, ma addirittura costituisca per esse un fattore di risparmio di costi, senza corrispondente riduzione dei ricavi. \u00a0Mariella Magnani osservava in proposito gi\u00e0 venti anni or sono che \u201cla peculiarit\u00e0 dello sciopero nei pubblici servizi sta non tanto nel fatto che esso incide <em>anche<\/em> su soggetti terzi \u2013 gli utenti \u2013 estranei al conflitto; quanto nel fatto che in molti casi esso incide <em>solo<\/em> su di essi\u201d (<em>La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali alla prova dei fatti<\/em>, in <em>RIDL<\/em>, 2005, I, p. 71).<\/p>\n<p>Si consideri, per esempio, il caso dell\u2019azienda che gestisce i trasporti municipali, la quale opera normalmente in passivo, essendo il suo equilibrio di bilancio assicurato dal sostegno del Comune e\/o della Regione: lo sciopero riduce i costi retributivi, di energia e\/o carburante, di usura delle macchine, per sinistri stradali, ma non riduce le entrate derivanti dal contributo pubblico e dagli abbonamenti, i quali non subiscono decurtazioni in relazione ai giorni di sospensione del servizio. Ecco dunque un caso evidente di come lo sciopero, lungi dall\u2019essere utilizzato per esercitare direttamente pressione sul datore di lavoro con la massima attenzione a recare il minor pregiudizio possibile agli interessi della cittadinanza, \u00e8 mirato, al contrario, proprio a far leva sul disagio degli utenti in funzione di una pressione solo indiretta sul datore di lavoro. L\u2019esatto contrario di quanto auspicato dai padri costituenti.<\/p>\n<p>Contribuisce, poi, a minare il prestigio politico-sociale di questa forma di lotta la sua collocazione ormai abituale, soprattutto ma non soltanto nel settore dei trasporti pubblici, nel giorno immediatamente precedente o successivo al <em>week-end<\/em>: scelta, questa, che non pu\u00f2 spiegarsi se non con l\u2019intendimento di valorizzare a fini sindacali comportamenti individuali opportunistici. Ma proprio per questo essa squalifica sul piano politico e su quello etico l\u2019azione di lotta, in realt\u00e0 indebolendola, perch\u00e9 la cittadinanza, quando non reagisce con insofferenza e ostilit\u00e0, nel migliore dei casi appare indifferente o rassegnata: il tasso di solidariet\u00e0 dell\u2019opinione pubblica nei confronti dello sciopero-<em>routine<\/em> \u00e8 per lo pi\u00f9 molto basso.<\/p>\n<p>Sta di fatto, comunque, che nella maggior parte dei casi neppure la collocazione dello sciopero nel giorno contiguo al fine settimana vale a determinare una adesione robusta all\u2019agitazione proclamata: accade normalmente che all\u2019ormai routinario sciopero dei trasporti del venerd\u00ec aderisca una percentuale minima delle persone interessate. Cos\u00ec, per esempio, allo sciopero nazionale del trasporto aereo proclamato ultimamente da due sindacati autonomi risulta avere partecipato soltanto il 5,6% dei lavoratori del settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore<br \/>\nproclamato per il 26 settembre 2025<br \/>\ndai sindacati autonomi CUB Trasporti e USB<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"217\"><strong>Compagnia aerea<\/strong><\/td>\n<td width=\"151\"><strong>Numero<br \/>\ndi addetti in turno<\/strong><\/td>\n<td width=\"132\"><strong>Aderenti<br \/>\nallo sciopero<\/strong><\/td>\n<td width=\"132\"><strong>Percentuale<br \/>\ndegli aderenti<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">ITA Airways<\/td>\n<td width=\"151\">1381<\/td>\n<td width=\"132\">9<\/td>\n<td width=\"132\">0,65%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Vueling Malpensa-Linate-Fiumicino<\/td>\n<td width=\"151\">72<\/td>\n<td width=\"132\">3<\/td>\n<td width=\"132\">4,17%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">RyanAir Malpensa-Linate-Fiumicino<\/td>\n<td width=\"151\">n.d.<\/td>\n<td width=\"132\">0<\/td>\n<td width=\"132\">0%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">EasyJet Malpensa-Linate-Fiumicino<\/td>\n<td width=\"151\">339<\/td>\n<td width=\"132\">76<\/td>\n<td width=\"132\">22,41%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Servizi aeroportuali<\/td>\n<td width=\"151\">2387<\/td>\n<td width=\"132\">150<\/td>\n<td width=\"132\">6,28%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\"><strong>Totale<\/strong><\/td>\n<td width=\"151\"><strong>4179<\/strong><\/td>\n<td width=\"132\"><strong>238<\/strong><\/td>\n<td width=\"132\"><strong>5,6%<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Elaborazione su dati forniti dalla Commissione di Garanzia<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-40654\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/Sciopero-trasporti-a-Roma.jpg\" alt=\"\" width=\"187\" height=\"187\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/Sciopero-trasporti-a-Roma.jpg 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/Sciopero-trasporti-a-Roma-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 187px) 100vw, 187px\" \/>Donde quattro effetti disastrosi per il sistema dell\u2019autotutela collettiva: \u00a0la banalizzazione dello sciopero (persino lo sciopero generale viene proclamato con grande disinvoltura e una apprezzabile frequenza: soltanto nell\u2019autunno 2025 ben tre scioperi generali, proclamati da tre organizzazioni diverse); la penalizzazione dei sindacati pi\u00f9 responsabili, proprio perch\u00e9 ricorrono allo sciopero con molta maggior parsimonia; \u00a0la perdita di peso sociale e di prestigio di questa forma di lotta, quindi di appoggio alla stessa da parte dell\u2019opinione pubblica; lo stravolgimento dei rapporti di democrazia sindacale, conseguente alla sproporzione degli effetti della proclamazione sulla funzionalit\u00e0 del servizio rispetto all\u2019entit\u00e0 delle adesioni effettive e alle dimensioni stesse delle associazioni proclamanti.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em>Come si pu\u00f2 voltar pagina rispetto alla degenerazione di un istituto fondamentale del sistema democratico e di quello delle relazioni sindacali<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00c8 necessaria un\u2019iniziativa che nasca dall\u2019interno del sistema delle relazioni industriali, capace di restituire allo sciopero la dignit\u00e0 e l\u2019efficacia che esso aveva alle origini, di rafforzare l\u2019autonomia dell\u2019ordinamento intersindacale e di restituire centralit\u00e0 al sindacalismo confederale, essendo questo il solo che persegua \u2013 o quanto meno si proponga di perseguire \u2013 la saldatura tra gli interessi dei lavoratori e quelli della cittadinanza.<\/p>\n<p>Oggi \u00e8 difficile pensare che un\u2019iniziativa di questo genere possa nascere spontaneamente dal dialogo tra le confederazioni sindacali e imprenditoriali maggiori. Un contributo alla sua promozione pu\u00f2, per\u00f2, venire dall\u2019Autorit\u00e0 competente, la Commissione di Garanzia: l\u2019idea \u00e8 che essa possa \u2013 previa una accurata preparazione mediante discussione con i vertici delle organizzazioni maggiori \u2013 promuovere una sorta di \u201cconferenza di organizzazione\u201d del sistema delle relazioni industriali nel settore dei servizi pubblici essenziali, che abbia per oggetto un accordo interconfederale-quadro sul riassetto delle linee generali dell\u2019auto-disciplina dello sciopero nell\u2019area coperta dalla legge n. 146\/1990.<\/p>\n<p>Quando si fosse giunti alla stipulazione dell\u2019accordo interconfederale, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di tutti i settori cui la legge si riferisce verrebbero invitate dalle rispettive confederazioni a conformare entro un termine ragionevole a quanto ivi disposto la disciplina di settore contenuta nei contratti collettivi nazionali, che a quel punto avrebbe efficacia <em>erga omnes<\/em> nell\u2019art. 13 della legge n. 146\/1990; con l\u2019avvertenza che, in caso di ritardo in un settore, la Commissione di Garanzia sarebbe legittimata a emanare un regolamento provvisorio conforme all\u2019accordo-quadro (v. per tutti in proposito, v. per tutti su entrambi i punti G. Pino, <em>Conflitto e autonomia collettiva<\/em>, Giappichelli, 2005, pp. 268-269; M. Magnani, voce <em>Sciopero nei servizi pubblici essenziali<\/em>, in <em>EGT<\/em>, 2008).<\/p>\n<p>Il contenuto dell\u2019accordo-quadro potrebbe articolarsi nei quattro capitoli che seguono.<\/p>\n<p><em>a) Nei settori cui si applica la legge n. 146\/1990, anche i committenti degli appalti, quali \u00abparti del conflitto\u00bb, sono responsabili \u2013 e dunque sanzionabili da parte della Commissione di Garanzia \u2013 per i comportamenti indebiti che possano inasprire il conflitto stesso,<\/em> quali per esempio il ritardo nell\u2019erogazione dei contributi pubblici necessari per il funzionamento del servizio, oppure il ritardo artificioso nel rinnovo del contratto collettivo che disciplina i rapporti di lavoro nel settore.<\/p>\n<p>Questa regola consegue pianamente a quanto la Commissione di Garanzia, a coronamento di una riflessione maturata negli anni, ha stabilito nella delibera del 14 giugno 2022 n. 1270: la qualit\u00e0 di parte del conflitto deve essere estesa anche alla \u00abstazione appaltante a capo della filiera dei s.e.\u00bb, la quale \u00abha un dovere di diligenza e vigilanza \u2026 sul rispetto dei diritti degli utenti \u2026 (c.d. <em>prestazioni indispensabili di filiera<\/em>)\u00bb.\u00a0 La disciplina della materia contenuta nella legge n. 146\/1990 pone, infatti, al centro il diritto degli utenti, vincolando tutti gli operatori coinvolti nella produzione del servizio pubblico a cooperare affinch\u00e9 non si verifichino lesioni di quel diritto: anche la committente (impresa o ente pubblico) del servizio o della fornitura necessaria per la produzione del servizio deve considerarsi soggetta allo stesso vincolo.<\/p>\n<p><em>b) Abolizione delle regole fin qui applicate in materia di \u201crarefazione\u201d degli scioperi, contenute nei contratti collettivi<\/em>: regole che non hanno dato buona prova rivelandosi al contrario, dal punto di vista della tutela della cittadinanza, persino controproducenti. V. ancora in proposito le osservazioni proposte da Mariella Magnani nel suo saggio gi\u00e0 citato su <em>La disciplina dello sciopero nei s.p.e.<\/em>, pp. 75-76: \u201cNata come antidoto alla frammentazione sindacale e quale surrogato di regole incidenti sulla qualit\u00e0 dei soggetti proclamanti, [questa regola] ha mostrato tutte le sue difficolt\u00e0 proprio dove esiste una frammentazione elevata e dove questa stessa frammentazione \u00e8 all\u2019origine del moltiplicarsi di separate azioni di sciopero\u201d.<\/p>\n<p><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-56656\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Voto-e-scheda-elettorale.jpg\" alt=\"\" width=\"194\" height=\"145\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Voto-e-scheda-elettorale.jpg 259w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Voto-e-scheda-elettorale-150x112.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 194px) 100vw, 194px\" \/>c) Nei settori cui si applica la legge n. 146\/1990 la proclamazione dello sciopero deve essere approvata dal voto referendario favorevole almeno di un sesto (o di un quinto) dei lavoratori interessati<\/em>.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 che a indire il referendum, come strumento per favorire la soluzione di vertenze di lavoro, sia la stessa Commissione di Garanzia \u00e8 oggetto di previsione esplicita nell\u2019art. 14 della legge n. 146\/1990. L\u2019idea \u00e8 che possa essere un accordo interconfederale a compiere il passo ulteriore, consistente nella sottoposizione a referendum della proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Una disposizione di questo genere \u2013 sia essa contenuta in una legge o in un contratto collettivo \u2013 non si porrebbe in alcun modo in contrasto con la norma costituzionale che istituisce il diritto di sciopero (rinvio a quanto argomentato in proposito da M. Magnani in <em>Contrattazione collettiva e governo del conflitto<\/em>, <em>DLRI<\/em>, 1990, partic. pp. 706-707). N\u00e9, certo, essa costituirebbe una novit\u00e0 nel panorama comparatistico europeo (in proposito Ead., <em>Le fonti e le forme di regolazione dello sciopero nei spe: uno sguardo comparato<\/em>, in <em>\u00a0Diritti fondamentali e regole del conflitto collettivo<\/em>, a cura di G. Pino, Giuffr\u00e8 2015, pp. 489 ss.): il ricorso al referendum per la proclamazione dello sciopero \u00e8 da tempo prassi sindacale in Germania, dove i sindacati maggiori (come IG Metall e Ver.di) richiedono nei loro statuti addirittura una maggioranza del 75% dei membri votanti. L\u2019approvazione referendaria della proclamazione dello sciopero \u00e8 inoltre prevista per legge nel Regno Unito, in Canada, in Irlanda, in Repubblica Ceca, in Romania e da epoca recente anche in Grecia, con la legge n. 4808\/2021. \u00a0Questa regola procedimentale contribuirebbe molto efficacemente a ridare solennit\u00e0 e significato allo sciopero, responsabilizzando i lavoratori del settore in proposito (per una proposta che muove in questa direzione v. T. Treu, <em>Il conflitto e le regole<\/em>, in <em>DLRI<\/em>, 2000, 318; e M. Magnani, <em>La disciplina dello sciopero nei s.p.e.<\/em>, cit., pp. 77-78). Certo, ne sottoporrebbe la proclamazione a un filtro, ma si tratterebbe di un filtro rispettoso del diritto di ricorrervi anche da parte di coalizioni fortemente minoritarie; e ne risulterebbe un vantaggio complessivo per tutto il movimento sindacale, che in termini di prestigio e di appoggio dell\u2019opinione pubblica.<\/p>\n<p><em>d) L\u2019obbligo<\/em> <em>di informazione preventiva degli utenti circa gli effetti dell\u2019agitazione, di cui all\u2019art. 2, commi 3-5, della legge n. 146\/1990, grava anche sui lavoratori interessati, i quali sono tenuti a dichiarare la propria adesione o no con almeno 6 giorni di anticipo, per consentire al datore di lavoro di adempiere con precisione il proprio dovere di preavviso agli utenti circa l\u2019impatto dell\u2019agitazione sulla funzionalit\u00e0 del servizio.<\/em><\/p>\n<p>Quest\u2019ultima disposizione avrebbe un effetto positivo notevolissimo di rafforzamento della prevedibilit\u00e0 \u00a0dell\u2019impatto dello sciopero sulla funzionalit\u00e0 del servizio (v. in proposito ancora M. Magnani, <em>La disciplina dello sciopero nei s.p.e.<\/em>, cit., pp. 78-79).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-47235\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Sciopero-dei-trasporti-6.jpg\" alt=\"\" width=\"207\" height=\"141\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Sciopero-dei-trasporti-6.jpg 272w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Sciopero-dei-trasporti-6-150x102.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 207px) 100vw, 207px\" \/>La disposizione stessa pu\u00f2 gi\u00e0 oggi desumersi direttamente dalle norme legislative citate, secondo l\u2019interpretazione che ne ha dato negli anni pi\u00f9 recenti la Commissione di Garanzia: esse, infatti, per un verso individuano in modo chiaro e netto il diritto soggettivo degli utenti all\u2019informazione preventiva circa l\u2019incidenza effettiva dello sciopero, per altro verso fanno carico a tutte le parti del conflitto, senza alcuna esclusione, di cooperare affinch\u00e9 quel diritto venga rispettato. E la gi\u00e0 citata delibera della Commissione di Garanzia 14 giugno 2022 n. 1270 precisa che <em>anche la singola persona<\/em> coinvolta nella produzione di un s.p.e. \u00e8 a tutti gli effetti \u201cparte del conflitto\u201d:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>nel perimetro del conflitto collettivo sono inclusi i soggetti che proclamano o aderiscono a uno sciopero, le imprese erogatrici dei s.p.e. e i lavoratori alle loro dipendenze.<\/em><\/p>\n<p>Anche i singoli lavoratori devono dunque considerarsi tenuti a cooperare a che l\u2019obbligo di informazione preventiva nei confronti degli utenti venga compiutamente adempiuto. La previsione esplicita di quest\u2019obbligo nei contratti collettivi di settore, dunque, non darebbe luogo ad alcuna restrizione del diritto di sciopero rispetto al quadro normativo vigente, poich\u00e9 dovrebbe essere considerata n\u00e9 pi\u00f9 n\u00e9 meno che l\u2019esplicitazione di un precetto gi\u00e0 agevolmente desumibile dalla legge che oggi disciplina la materia.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><em>Rilievo pratico dell\u2019obbligo in capo ai singoli lavoratori di cooperare alla corretta informazione preventiva degli utenti<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00c8 opinione molto diffusa che questa disposizione sarebbe da sola sufficiente a ridurre drasticamente la sproporzione oggi molto frequentemente registrata tra la disfunzione effettivamente causata dalla proclamazione dello sciopero e il tasso di adesione che di fatto si verifica. \u00c8 infatti assai frequente il caso delle linee di trasporto urbano di cui viene annunciata la paralisi, con conseguente enorme aumento del ricorso nelle citt\u00e0 alle auto private, nonostante che al dunque autobus e tram risultino circolare in gran numero a causa di un tasso di adesione allo sciopero relativamente esiguo; oppure il caso degli allievi di una scuola primaria o secondaria che devono essere tenuti tutti a casa in occasione di uno sciopero, a causa dell\u2019incertezza circa l\u2019adesione allo stesso dei singoli insegnanti, nonostante che poi la partecipazione di questi ultimi all\u2019agitazione risulti molto ridotta.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di dichiarare la propria adesione allo sciopero in tempo utile per l\u2019informazione agli utenti per un verso non lede in alcun modo la libert\u00e0 di esercizio di questo diritto, per altro verso d\u00e0 allo sciopero stesso, se il tasso di adesione \u00e8 elevato, un peso molto maggiore.<\/p>\n<p>\u00c8 ben vero che l\u2019applicazione di questa regola renderebbe pi\u00f9 difficile per il sindacato proclamante beneficiare dell\u2019adesione opportunistica di chi, anche non condividendo e sovente persino ignorando il motivo per cui lo sciopero \u00e8 stato proclamato, preferisce optare per una giornata di non lavoro; ma \u00e8 proprio il mescolarsi di adesioni di questo tipo a quelle fondate su una seria condivisione delle finalit\u00e0 dell\u2019agitazione che priva quest\u2019ultima di credibilit\u00e0, ne squalifica il significato politico-sindacale, cos\u00ec minandone l\u2019efficacia.<\/p>\n<p>Si obietta che, in concreto, l\u2019applicazione di questa regola consentirebbe alla datrice di lavoro di esercitare pressione sulle singole persone per scoraggiarle dal dichiarare la propria adesione. Ma chiunque abbia una pur minima esperienza di rapporti sindacali in azienda sa che ci\u00f2 configurerebbe un comportamento antisindacale e discriminatorio suscettibile di immediata repressione giudiziale a norma degli artt. 15 e 28 dello Statuto dei lavoratori. Per altro verso, l\u2019adesione o no \u00e8 destinata comunque a essere registrata dalla datrice di lavoro: non si tratta, dunque, di una notizia che possa essere in alcun modo considerata oggetto di un diritto al riserbo del prestatore nei confronti del datore di lavoro. E, comunque, il rilievo costituzionale degli interessi in gioco non \u00e8 compatibile con una pretesa irresponsabilit\u00e0 della singola persona coinvolta nel conflitto collettivo: la libert\u00e0 sindacale va tutelata, ma deve essere esercitata nel rispetto degli interessi oggetto di protezione costituzionale dei soggetti terzi.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-55217\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoro-12-187x300.png\" alt=\"\" width=\"187\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoro-12-187x300.png 187w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoro-12-94x150.png 94w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoro-12.png 545w\" sizes=\"auto, (max-width: 187px) 100vw, 187px\" \/>Una considerazione conclusiva<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Sono ben consapevole, nel formulare questa proposta, del fatto che la maggior parte dei miei interlocutori la considereranno utopistica. Ma le parole di Giuseppe Di Vittorio e di Vittorio Foa citate all\u2019inizio ci avvertono di un rischio che non pu\u00f2 essere ignorato: quello di una scollatura grave tra l\u2019opinione pubblica e il movimento sindacale, dannosissima non soltanto per quest\u2019ultimo, ma anche per la solidit\u00e0 dello stesso impianto democratico del Paese.<\/p>\n<p>E nel settore dei servizi pubblici essenziali, in particolare in quello dei trasporti, questa scollatura non \u00e8 soltanto un rischio: essa \u00e8 gi\u00e0 da tempo una preoccupante realt\u00e0.<\/p>\n<p>_________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">(*) <\/a>\u00a0\u00a0Trascrizione della relazione svolta al seminario promosso dall\u2019Universit\u00e0 di Pavia il 15 ottobre 2025 sul tema: <em>La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali alla prova dei fatti<\/em>. Questo scritto \u00e8 destinato al <em>Liber amicorum <\/em>per Mariella Magnani, in corso di pubblicazione per iniziativa dei suoi Allievi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una proposta concreta e politicamente praticabile per recuperare, a legislazione invariata, la dovuta misura nel ricorso a questo strumento di lotta\u00a0originariamente predicata dai Padri costituenti, particolarmente in riferimento ai servizi pubblici . Testo della relazione introduttiva svolta al seminario promosso dall&#8217;Universit\u00e0 di Pavia il 15 ottobre 2026 &#8211; Della stessa relazione sono disponibili su questo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25,14,11],"tags":[],"class_list":["post-64395","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi","category-26-saggi","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64395","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=64395"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64395\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=64395"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=64395"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=64395"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}