
{"id":64465,"date":"2026-02-11T19:25:26","date_gmt":"2026-02-11T18:25:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64465"},"modified":"2026-02-11T19:27:31","modified_gmt":"2026-02-11T18:27:31","slug":"un-diritto-nuovo-per-i-rider","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64465","title":{"rendered":"UN DIRITTO NUOVO PER I RIDER"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La giusta protezione che deve essere attivata per i <em>platform-workers<\/em>\u00a0non pu\u00f2 essere modellata sulla struttura del rapporto di lavoro subordinato tradizionale\u00a0<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervista\u00a0a cura di Giampiero Rossi, pubblicata syl <\/em>Corriere della Sera\u00a0<em>il\u00a011 febbraio 2025 &#8211; In argomento v. anche i miei due interventi sull&#8217;argomento pubblicati sul sito <\/em>lavoce.info:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=56873\">Contratto per i rider: \u00e8 davvero &#8220;pirata&#8221;?<\/a><em>,\u00a0<\/em><em>\u00a0e <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62111\">Rider: la competizione tra due modelli contrattuali<\/a><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><strong><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-57399\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-300x227.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"227\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-300x227.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-150x114.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-768x581.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1.jpg 810w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Professor Ichino, ciclicamente si torna a parlare di rider, piattaforme digitali, sfruttamento, caporalato, paghe basse. Ma questo settore di attivit\u00e0 \u00e8 regolamentabile o no?<br \/>\n<\/strong>Non solo \u00e8 regolamentabile, ma \u00e8 gi\u00e0 disciplinato da una Direttiva europea, che dovr\u00e0 essere attuata entro quest\u2019anno, da una norma legislativa del 2019 e anche da un contratto collettivo nazionale stipulato nel settembre 2020 da Assodelivery, che rappresenta la maggior parte delle imprese del settore, e da UGL-Rider, che allora era il sindacato pi\u00f9 rappresentativo, dopo la confluenza in UGL della principale associazione nazionale dei rider.<\/p>\n<p><strong>Per\u00f2 Cgil Cisl e Uil contestano quel CCNL e gli contrappongono il contratto aziendale stipulato con JustEat nel marzo 2021.<br \/>\n<\/strong>Il contratto JustEat corrisponde a un modello di organizzazione del lavoro molto diverso; e non \u00e8 affatto scontato che porti complessivamente maggiori benefici rispetto al CCNL Assodelivery.<\/p>\n<p><strong>Pu\u00f2 spiegare meglio?<\/strong><br \/>\nQuel contratto aziendale \u00e8 stato stipulato in deroga rispetto al CCNL del settore Logistica, cio\u00e8 ne abbassa gli standard. Prevede solo lavoro part-time per un massimo di quattro ore al giorno e una paga di 9 euro l\u2019ora, ivi compresi i ratei di t.f.r. e 13ma, a fronte dei 10 euro previsti dal CCNL Assodelivery.<\/p>\n<p><strong>Secondo lei quello del rider va considerato lavoro subordinato o autonomo?<br \/>\n<\/strong>\u00c8 una questione antica: incominci\u00f2 a porsi a met\u00e0 degli anni \u201980 in riferimento a quelli che allora venivano chiamati <em>pony-express<\/em>. Allora prevalse l\u2019orientamento dei giudici del lavoro nel senso della loro qualificazione come collaboratori autonomi, se contrattualmente liberi di rispondere o no alla chiamata.<\/p>\n<p><strong>Gi\u00e0, ma ora il P.M. Storari osserva che essi non sono \u201ceffettivamente\u201d liberi, perch\u00e9 obbligati dal loro stato di bisogno.<br \/>\n<\/strong>Oggi, in realt\u00e0, ci pensa la legge del 2019, che ha modificato il Jobs Act anticipando la Direttiva europea. La norma del 2019 stabilisce una presunzione di subordinazione per questo tipo di lavoro governato attraverso la piattaforma digitale. Per\u00f2 prevede anche la possibilit\u00e0 di contrattazione collettiva di una sua diversa qualificazione: \u00e8 appunto quello che ha fatto il CCNL Assodelivery del 2020, sul presupposto che questo consentisse una disciplina del rapporto meglio compatibile con le peculiarit\u00e0 di questa forma di organizzazione del lavoro.<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-58247\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/rider-neri-1-300x205.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"205\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/rider-neri-1-300x205.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/rider-neri-1-150x103.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/rider-neri-1.jpg 548w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>La disciplina del lavoro subordinato non \u00e8 compatibile?<\/strong><br \/>\nQuando nel 2021 JustEat ha stipulato il contratto aziendale di cui dicevo prima, l\u2019impresa \u00e8 riuscita ad applicarlo soltanto a tremila dei propri rider, circa un terzo del totale di cui precedentemente si avvaleva. Il CCNL Assodelivery, ha invece continuato ad applicarsi ad altri 27mila rider, oggi probabilmente di pi\u00f9, facenti capo a cinque piattaforme diverse. Detto ci\u00f2, non c\u2019\u00e8 dubbio che questo CCNL possa e debba essere molto migliorato.<\/p>\n<p><strong>Quale potrebbe essere la cornice contrattuale pi\u00f9 idonea a garantire buone condizioni di lavoro, trasparenza e trattamenti adeguati?<br \/>\n<\/strong>Ho sempre sostenuto che nell\u2019era digitale l\u2019area di applicazione del diritto del lavoro non dovrebbe pi\u00f9 essere individuata in base al criterio della subordinazione, che \u00e8 un concetto adatto al tessuto produttivo del secolo scorso, bens\u00ec in base al criterio della dipendenza economica: va protetto il lavoro della persona svolto continuativamente in condizioni di monocommittenza e fino a un limite ragionevole di reddito complessivo. \u00c8 il criterio adottato dalla legge Fornero del 2012 per proteggere le collaborazioni autonome continuative.<\/p>\n<p><strong>Cosa potrebbero o dovrebbero fare i sindacati di diverso, rispetto all&#8217;approccio avuto finora?<br \/>\n<\/strong>Trarre insegnamento dall\u2019esperimento JustEat, ponendo mano a una disciplina compatibile con le caratteristiche peculiari del lavoro dei rider: che \u00e8, s\u00ec, lavoro economicamente dipendente, come tale meritevole di protezione, ma non pu\u00f2 essere regolato come il lavoro subordinato del \u2019900.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La giusta protezione che deve essere attivata per i platform-workers\u00a0non pu\u00f2 essere modellata sulla struttura del rapporto di lavoro subordinato tradizionale\u00a0 . 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