
{"id":64572,"date":"2026-04-12T09:58:24","date_gmt":"2026-04-12T08:58:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64572"},"modified":"2026-05-07T10:27:11","modified_gmt":"2026-05-07T09:27:11","slug":"giusta-retribuzione-e-potere-dacquisto-della-moneta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64572","title":{"rendered":"GIUSTA RETRIBUZIONE E POTERE D\u2019ACQUISTO DELLA MONETA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Pari dignit\u00e0 e libert\u00e0 dal bisogno tra persone che lavorano in zone diverse non implicano pari quantit\u00e0 di moneta costituente la paga loro dovuta, ma pari potere d\u2019acquisto della moneta stessa in relazione a ciascun contesto geografico ed economico in cui esse\u00a0<\/span><span style=\"color: #993300;\">vivono e\u00a0<\/span><span style=\"color: #993300;\">lavorano<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Articolo in corso di pubblicazione sulla<\/em> Rivista Italiana di Diritto del Lavoro<em>, n. 1\/2026 &#8211; In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62918\">Se \u00e8 il giudice a stabilire il <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62918\">minimum wage<\/a><em>\u00a0e\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64217\">Retribuzioni: quanto c&#8217;\u00e8 di buono nella legge-delega<\/a><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-64519\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Ridl-2025-III-n.-2-211x300.png\" alt=\"\" width=\"211\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Ridl-2025-III-n.-2-211x300.png 211w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Ridl-2025-III-n.-2-106x150.png 106w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Ridl-2025-III-n.-2.png 591w\" sizes=\"auto, (max-width: 211px) 100vw, 211px\" \/>Una sentenza recente del Tribunale di Milano (20 giugno 2024, <em>est.<\/em> dott. Perillo, segnalata in <em>RIDL<\/em> online, aprile 2026) afferma che per la determinazione dello standard retributivo minimo a norma dell\u2019art.\u00a036 Cost. non si deve tenere conto degli indici Istat del costo della vita nella provincia, poich\u00e9 ne conseguirebbe la determinazione di livelli retributivi differenti a seconda della dislocazione geografica, a parit\u00e0 di contenuto della prestazione lavorativa, ci\u00f2 che lederebbe la pari dignit\u00e0 del lavoro su tutto il territorio nazionale. In altre parole, il giudice milanese ritiene che \u2013 in ossequio al principio di pari dignit\u00e0 del lavoro, dovunque e da chiunque esso sia svolto \u2013 il precetto costituzionale della giusta retribuzione debba essere applicato individuandosi lo standard salariale minimo in una misura monetaria uguale in tutta Italia, senza che sulla sua determinazione influiscano le differenze territoriali di potere d\u2019acquisto della moneta.<\/p>\n<p>Non ho trovato altre sentenze su questo tema specifico, n\u00e9 in senso conforme n\u00e9 in senso contrario: il che \u00e8 sorprendente, se si considera che questa del Tribunale di Milano affronta una questione sostanziale di rilievo cruciale: la questione, cio\u00e8, se nella determinazione della giusta retribuzione abbiano rilievo le variazioni nel potere d\u2019acquisto della moneta che si registrano sia in riferimento al tempo sia in riferimento allo spazio. E la risolve, per la prima volta a quanto consta, in senso drasticamente negativo: a tali variazioni \u2013 afferma la sentenza \u2013 non deve essere attribuita dal giudice alcuna rilevanza, poich\u00e9 il principio di pari dignit\u00e0 del lavoro impone che lo standard retributivo minimo, a parit\u00e0 di lavoro, sia determinato in misura monetaria uguale su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-41187\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/Differenze-regioali-250x300.jpg\" alt=\"\" width=\"187\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/Differenze-regioali-250x300.jpg 250w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/Differenze-regioali-125x150.jpg 125w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/Differenze-regioali.jpg 514w\" sizes=\"auto, (max-width: 187px) 100vw, 187px\" \/>Una prima obiezione che potrebbe muoversi a questa affermazione nasce dalla considerazione che i giudici del Lavoro sono diverse centinaia, distribuiti su tutto il territorio nazionale, e che nell\u2019esercizio delle proprie funzioni ciascuno di essi opera in totale autonomia rispetto agli altri. Se dunque lo standard salariale minimo per un certo tipo di lavoro in un settore produttivo deve, in ossequio ai principi costituzionali della giusta retribuzione e della tutela della dignit\u00e0 del lavoro, essere stabilito in una misura unica valevole per tutto il territorio nazionale, questo comporta l\u2019incostituzionalit\u00e0 di un assetto della materia che, come quello italiano attuale, affida la determinazione di quello standard a ciascun giudice del Lavoro caso per caso. Logica avrebbe voluto, dunque, che in applicazione dello stesso principio il Tribunale sollevasse una questione di costituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 2099 cod. civ. nella parte in cui esso non attribuisce la funzione di autorit\u00e0 salariale di ultima istanza a un organo statale appropriato, abilitato a stabilire standard retributivi minimi uguali per tutto il Paese. Senonch\u00e9 questo avrebbe comportato sostenere l\u2019incompatibilit\u00e0 con l\u2019art. 36 del sistema italiano, che da ottant\u2019anni ormai \u00e8 caratterizzato da un regime di <em>abstention of law<\/em> in questa materia.<\/p>\n<p>Alla sentenza citata pu\u00f2 muoversi, per altro verso, anche un\u2019obiezione assai pi\u00f9 incisiva. L\u2019art.\u00a036 sancisce il principio costituzionale della giusta retribuzione con una formulazione centrata \u2013 oltre che sul riferimento alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 della prestazione lavorativa \u2013 anche sulla necessit\u00e0 che la retribuzione stessa sia sufficiente ad assicurare alla persona e alla sua famiglia \u201cun\u2019esistenza libera e dignitosa\u201d. Orbene, se la stessa \u201cesistenza libera e dignitosa\u201d costa in una provincia molto di pi\u00f9 che in un\u2019altra (\u00e8 il caso, per esempio, di Milano, dove il costo della vita \u00e8 indicato dall\u2019Istat in misura superiore di circa un terzo rispetto ad alcune province del Mezzogiorno), parrebbe indiscutibile che, a parit\u00e0 di lavoro, la retribuzione \u2013 proprio per essere \u201cgiusta\u201d a norma dell\u2019art. 36, cio\u00e8 per assicurare la stessa \u201cdignit\u00e0\u201d e \u201clibert\u00e0\u201d sostanziale su tutto il territorio nazionale \u2013 debba essere determinata in termini <em>nominali<\/em> diversi da zona a zona. Pari dignit\u00e0 e libert\u00e0 dal bisogno tra persone che lavorano in zone diverse non implicano pari quantit\u00e0 di moneta costituente la paga che viene loro corrisposta, ma pari potere d\u2019acquisto della moneta stessa in relazione a ciascun contesto geografico ed economico in cui esse lavorano (e dunque per lo pi\u00f9 anche vivono).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-64573\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Gabbie-salariali-300x224.png\" alt=\"\" width=\"264\" height=\"197\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Gabbie-salariali-300x224.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Gabbie-salariali-150x112.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Gabbie-salariali.png 568w\" sizes=\"auto, (max-width: 264px) 100vw, 264px\" \/>Questo argomento viene solitamente esorcizzato, nei dibattiti sindacali, con lo slogan <em>No al ritorno delle gabbie salariali<\/em>. Il riferimento \u00e8 al sistema di determinazione dei minimi tabellari in vigore nei contratti collettivi nazionali negli anni \u201950 e \u201960, che si\u00a0 basava sulla suddivisione precostituita del territorio nazionale in 14 zone, per ciascuna delle quali era predeterminato rigidamente un parametro per il proporzionamento della paga-base. Ora, sia che si parli di minimi tabellari collettivi, sia che si parli di un possibile standard salariale minimo di fonte legislativa (del quale, peraltro, il nostro Paese \u00e8 stato finora privo), sia che si parli di determinazione giudiziale della giusta retribuzione caso per caso, fare riferimento a\u00a0 un indice del costo della vita calcolato trimestralmente dall\u2019Istat provincia per provincia non significherebbe affatto un ritorno al vetusto sistema dei parametri rigidi in vigore negli anni \u201950 e \u201960. Quelli, s\u00ec, costituivano delle \u201cgabbie\u201d, che presupponevano una immutabilit\u00e0 delle differenze tra regione e regione; al contrario, il riferimento a indici Istat che vengano calcolati provincia per provincia e pubblicati trimestralmente risponderebbe a una logica molto diversa da quella delle \u201cgabbie\u201d, poich\u00e9 implicherebbe una variabilit\u00e0 immediata dello standard retributivo minimo in conseguenza del variare trimestrale del costo della vita rilevato in ciascuna zona. E sarebbe il solo modo in cui potrebbe realizzarsi una parit\u00e0 <em>sostanziale<\/em> nell\u2019applicazione del principio della giusta retribuzione su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p>Il discorso assume una particolare attualit\u00e0 nel momento in cui nel dibattito politico ricompare il tema di un possibile intervento legislativo volto a stabilire uno standard retributivo minimo universale. E non \u00e8 casuale che questo ritorno del tema al centro dell\u2019attenzione avvenga proprio quando incominciano a manifestarsi in tutta la loro gravit\u00e0 le aporie cui conduce l\u2019incapacit\u00e0 del sindacato di esercitare efficacemente in tutti i settori la propria funzione di \u201cautorit\u00e0 salariale\u201d, cui consegue l\u2019espansione del ruolo di supplenza svolto dai giudici del Lavoro.<\/p>\n<p>La questione sembra essere stata sottovalutata nel decreto-legge 30 aprile 2026 n. 62, nel quale il Governo ha ritenuto di risolvere la \u201cquestione salariale\u201d con la sola estensione <em>erga omnes<\/em> dell\u2019efficacia dei contratti collettivi stipulati dai sindacati pi\u00f9 rappresentativi. \u00a0In questi ultimi due anni l\u2019incidenza dell\u2019intervento correttivo della magistratura, non solo civile ma anche penale, in materia di livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi nazionali \u00e8 aumentata in misura molto rilevante; e a essere \u201ccorretti\u201d, in quanto ritenuti inadeguati rispetto al dettato dell\u2019articolo 36 della Costituzione, sono stati in molti casi anche i contratti stipulati da Cgil, Cisl e Uil. Prevedere, dunque, come si fa in quest\u2019ultimo decreto-legge, che a nessun contratto collettivo sia consentito stabilire trattamenti economici inferiori rispetto a quelli firmati dai sindacati pi\u00f9 rappresentativi pu\u00f2 servire per combattere il fenomeno dei cosiddetti contratti pirata, ci\u00f2 che \u00e8 certamente utile e opportuno, ma lascia irrisolto il problema di una contrattazione collettiva che perde colpi anche quando ha come protagonisti i sindacati maggiori; e che \u2013 proprio a causa del rifiuto di considerare le differenze territoriali di potere d\u2019acquisto della moneta \u2013 si condanna a determinare minimi retributivi troppo bassi per la parte centro-settentrionale del Paese o troppo alti per le zone depresse della parte centro-meridionale. Anche per questo motivo la contrattazione stessa vede ridursi progressivamente quel ruolo di \u201cautorit\u00e0 salariale\u201d che nessuno le aveva conteso fino alla fine del secolo scorso.<\/p>\n<p>Per lo stesso motivo anche il Legislatore, se davvero intende por mano a una nuova disciplina di questa materia \u2013 quale che sia il modello adottato: quello dell\u2019istituzione di uno standard minimo universale, oppure quello dell\u2019intervento limitato al caso di assenza di un contratto collettivo di settore applicabile, o al caso di grave ritardo nel suo rinnovo \u2013, metta bene a fuoco la questione: l\u2019\u201cesistenza libera e dignitosa\u201d che l\u2019ordinamento intende assicurare al lavoratore in misura uguale su tutto il territorio nazionale presuppone \u00a0retribuzioni che, per dare ai lavoratori lo stesso potere d\u2019acquisto su tutto il territorio nazionale, devono evidentemente essere determinate in valori monetari diversi in relazione al variare del costo della vita (cui tende a corrispondere il variare della produttivit\u00e0 del lavoro) rilevato in ciascuna zona del Paese.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-64574\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Card-e-Krueger-Myth-and-Measurement-195x300.png\" alt=\"\" width=\"195\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Card-e-Krueger-Myth-and-Measurement-195x300.png 195w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Card-e-Krueger-Myth-and-Measurement-98x150.png 98w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Card-e-Krueger-Myth-and-Measurement.png 289w\" sizes=\"auto, (max-width: 195px) 100vw, 195px\" \/>Una piena consapevolezza in proposito \u00e8 di vitale importanza, se si considera che la funzione positiva, socialmente utile, di uno standard salariale minimo universale \u00e8 quella di correggere \u2013 almeno nella fascia professionale pi\u00f9 bassa \u2013 la distorsione monopsonistica tipica del mercato del lavoro, eliminando la rendita indebita che ne consegue per le imprese, con l\u2019effetto di un aumento sia dei livelli retributivi sia dei livelli occupazionali. Ma l\u2019economia del lavoro insegna che il <em>minimum wage<\/em> produce questo effetto positivo \u2013 e non \u00e8 causa di aumento della disoccupazione e\/o del lavoro irregolare \u2013 solo se \u00e8 determinato in stretta relazione al livello della produttivit\u00e0 marginale del lavoro e del costo della vita, che varia non soltanto nel tempo, ma anche da zona a zona (v. per tutti sul punto D. Card e A.B. Kr\u00fcger,<em> Mith and Measurement<\/em>, 1995, in relazione agli effetti dei regimi di <em>minimum wage<\/em> \u00a0diversi da Stato a Stato negli U.S.A.). Cos\u00ec, per esempio, la fissazione di uno standard minimo orario generale pari a 9 euro sarebbe probabilmente causa di aumento della disoccupazione o del lavoro irregolare a Reggio Calabria o a Enna, mentre avrebbe probabilmente un effetto depressivo sui livelli salariali a Milano e Torino, dove oggi il costo della vita richiede \u2013 e il livello di produttivit\u00e0 del lavoro consente \u2013 uno standard minimo nettamente superiore.<\/p>\n<p>La tecnica normativa che consentirebbe di soddisfare la necessaria conguit\u00e0 fra standard salariale minimo e condizioni economiche diverse da zona a zona, al tempo stesso sottolineando il pari livello di protezione sostanziale del lavoro su tutto il territorio nazionale, pu\u00f2 essere quella che consiste nel fissare un salario minimo orario in termini monetari \u2013 per esempio: 9 euro \u2013 destinato a essere moltiplicato per un coefficiente calcolato sulla base dell\u2019indice Istat provinciale del costo della vita. Cos\u00ec, se il coefficiente applicabile in provincia di Milano fosse 1,12, la retribuzione oraria minima qui sarebbe pari a (9 x 1,12 =) 10,08 euro; mentre se il coefficiente applicabile in provincia di Reggio Calabria fosse 0,90, la retribuzione oraria minima qui sarebbe pari a (9 x 0,9 =) 8,10 euro.<\/p>\n<p>Si osservi come un meccanismo identico possa essere opportunamente introdotto per l\u2019adattamento al potere d\u2019acquisto della moneta, provincia per provincia, non solo di un eventuale <em>minimum wage<\/em> di fonte statuale, ma anche dei minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi: ci\u00f2 che consentirebbe di correggere un difetto evidente della maggior parte delle tariffe sindacali applicate nel nostro Paese, ovvero il loro essere determinate in una misura media, necessariamente\u00a0 al di sotto del punto di equilibrio nel Settentrione (dove esse hanno pertanto un effetto depressivo sui livelli retributivi) e necessariamente al di sopra del punto di equilibrio tra domanda e offerta di manodopera nel Mezzogiorno (dove esse concorrono a incrementare la disoccupazione e\/o il lavoro irregolare). L\u2019esperienza insegna come proprio questo problema di conciliazione di ci\u00f2 che apparentemente \u00e8 inconciliabile \u2013 cio\u00e8 di individuazione di un valore monetario che risulti appropriato per tutte le zone del Paese \u2013 sia sovente tra le cause principali del ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pari dignit\u00e0 e libert\u00e0 dal bisogno tra persone che lavorano in zone diverse non implicano pari quantit\u00e0 di moneta costituente la paga loro dovuta, ma pari potere d\u2019acquisto della moneta stessa in relazione a ciascun contesto geografico ed economico in cui esse\u00a0vivono e\u00a0lavorano . 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