
{"id":64741,"date":"2026-05-19T08:43:15","date_gmt":"2026-05-19T07:43:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64741"},"modified":"2026-06-04T15:53:54","modified_gmt":"2026-06-04T14:53:54","slug":"le-sciocchezze-italiane-in-nome-della-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64741","title":{"rendered":"LE SCIOCCHEZZE ITALIANE IN NOME DELLA PRIVACY"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La protezione del diritto alla riservatezza in Italia, dilatata in modo abnorme, \u00e8 diventata un pretesto universalmente accreditato per impedire la circolazione o l&#8217;uso di notizie che nulla hanno a che fare con la libert\u00e0 morale delle persone<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><strong><br \/>\n<\/strong><em>Articolo\u00a0<strong>di Andrea e Pietro Ichino <\/strong>pubblicato sul quotidiano <\/em>il Foglio\u00a0<em>il 17 maggio 2026 &#8211; In argomento v., in precedenza su questo sito il mio editoriale del 23 aprile 2023\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62603\">L&#8217;alibi della privacy che va smascherato<\/a><em>\u00a0\u00a0<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-64742\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/modulo-per-consenso-trattamento-dati.jpg\" alt=\"\" width=\"264\" height=\"191\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/modulo-per-consenso-trattamento-dati.jpg 264w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/modulo-per-consenso-trattamento-dati-150x109.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 264px) 100vw, 264px\" \/>In nome della tutela della privacy, oggi in Italia si fanno molte sciocchezze, talvolta assai dannose. Non pensiamo soltanto alle tonnellate di carta che vengono quotidianamente sprecate per far sottoscrivere\u00a0 a ogni persona coinvolta in qualsiasi attivit\u00e0 il \u201cconsenso al trattamento dei dati\u201d necessario per quell\u2019attivit\u00e0: sottoscrizione palesemente superflua, dal momento che il consenso della persona interessata \u00e8 implicito nella sua partecipazione.<\/p>\n<p>Le sciocchezze pi\u00f9 gravi e dannose che si commettono in nome della protezione della privacy consistono nella limitazione irragionevole dell\u2019uso, a fini scientifici, di dati statistici preziosi, che migliorerebbero la qualit\u00e0 del dibattito sulle politiche sociali. I ricercatori italiani possono condurre esperimenti e accedere a dati, anche sensibili, di studenti, lavoratori, famiglie e imprese in altri Paesi europei, anche dal proprio computer con connessioni protette, ma raramente possono fare le stesse cose nel proprio paese. Sebbene l\u2019intera Europa sia soggetta allo stesso Regolamento (il GDPR), all\u2019estero la privacy non \u00e8 considerata un bene da tutelare a scapito di tutti gli altri, perch\u00e9 si attribuisce valore anche alla circolazione delle conoscenze che i dati e gli esperimenti consentono di ottenere. Su questo terreno c\u2019\u00e8 anche da noi qualche eccezione encomiabile: per esempio l\u2019INVALSI, l\u2019INPS e l\u2019ISTAT hanno aperto in qualche limitata misura i loro archivi alla ricerca, ma devono comunque sottostare a infiniti vincoli, spesso imposti loro senza possibilit\u00e0 di appello.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-64743\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Dichiarazione-redditi.jpg\" alt=\"\" width=\"271\" height=\"186\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Dichiarazione-redditi.jpg 271w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Dichiarazione-redditi-150x103.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 271px) 100vw, 271px\" \/>Altra dannosa sciocchezza \u00e8 l\u2019impedimento a che siano conosciuti \u2013 come invece avviene, con modalit\u00e0 diverse, in paesi nordici quali Svezia, Finlandia e Norvegia \u2013 i dati relativi al reddito e alle imposte pagate da ciascun cittadino, cos\u00ec utilizzandosi la protezione della privacy per \u00a0sottrarre al controllo dell\u2019opinione pubblica l\u2019adempimento da parte di tutti i cittadini del loro dovere costituzionale (articolo 53) di \u201cconcorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit\u00e0 contributiva\u201d: dove mai sta scritto che ciascuno di noi non debba rispondere di fronte a tutti dell\u2019adempimento di questo dovere, tanto pi\u00f9 quanto pi\u00f9 elevato \u00e8 il suo reddito? Quale \u201clibert\u00e0 morale\u201d della persona \u2013 poich\u00e9 questa \u00e8 la sola ragione fondamentale del diritto alla privacy \u2013 si intende garantire con l\u2019impedimento alla conoscibilit\u00e0 del reddito annuo complessivo di ciascuno?<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-64744\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Sentenza-Trib.-Trani-622-del-2026-211x300.png\" alt=\"\" width=\"211\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Sentenza-Trib.-Trani-622-del-2026-211x300.png 211w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Sentenza-Trib.-Trani-622-del-2026-105x150.png 105w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Sentenza-Trib.-Trani-622-del-2026.png 451w\" sizes=\"auto, (max-width: 211px) 100vw, 211px\" \/>L\u2019applicazione insensata della protezione della privacy raggiunge, poi, il culmine in alcuni ambiti dell\u2019amministrazione giudiziaria. Da anni, si \u00e8 diffusa la convinzione che, in nome della privacy, nel pubblicare o far circolare qualsiasi sentenza civile si debbano cancellare i nomi delle parti. Questo obbligo ha un senso se \u00e8 limitato ai nomi delle persone fisiche; esso viene invece indebitamente esteso anche alle societ\u00e0 commerciali, alle associazioni sindacali e imprenditoriali. Col risultato di rendere talvolta incomprensibile il contenuto stesso delle sentenze e delle loro motivazioni. Un esempio \u00e8 la sentenza del Tribunale di Trani del 10 marzo scorso n. 622, che ha deciso una controversia tra un\u2019impresa e due sindacati sull\u2019applicazione di un contratto collettivo. In nome della privacy, nella sentenza sono stati cancellati il nome dell\u2019impresa, quello dei sindacati contendenti e quello dei rispettivi avvocati. Chiedo a chi ha disposto questa cancellazione: quale diritto alla privacy pu\u00f2 avere una societ\u00e0 commerciale? E un\u2019associazione sindacale? Giudici e cancellieri dovrebbero sapere che il diritto alla protezione dei dati personali spetta \u2013 appunto \u2013 soltanto alle persone fisiche, agli esseri umani.<\/p>\n<p>La tutela della privacy in Italia \u00e8 purtroppo diventata il modo per nascondere vecchie e nuove posizioni di rendita, quando non per proteggere gli <em>arcana imperii<\/em>. La democrazia \u00e8 fatta essenzialmente anche di libera circolazione delle informazioni: questo abuso della privacy riduce il nostro tasso di democrazia. Su queste distorsioni gravi dell\u2019applicazione della normativa sui dati personali l\u2019Autorit\u00e0 Garante non ha niente da dire?<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La protezione del diritto alla riservatezza in Italia, dilatata in modo abnorme, \u00e8 diventata un pretesto universalmente accreditato per impedire la circolazione o l&#8217;uso di notizie che nulla hanno a che fare con la libert\u00e0 morale delle persone . 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