
{"id":64752,"date":"2026-05-20T11:07:16","date_gmt":"2026-05-20T10:07:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64752"},"modified":"2026-05-20T12:00:46","modified_gmt":"2026-05-20T11:00:46","slug":"come-si-puo-dare-attuazione-al-quarto-comma-dellart-39-della-costituzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64752","title":{"rendered":"COME SI PU\u00d2 ATTUARE IL QUARTO COMMA DELL\u2019ART. 39 DELLA COSTITUZIONE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Una soluzione possibile del conflitto tra contratti collettivi nazionali o territoriali, con<\/span><span style=\"color: #993300;\">\u00a0l&#8217;efficacia <em>erga omnes<\/em>\u00a0del trattamento economico previsto\u00a0<\/span><span style=\"color: #993300;\">da quello stipulato dalle associazioni sindacali e imprenditoriali pi\u00f9 rappresentative<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nProgetto presentato e discusso nel corso del convegno promosso dalla Fondazione Anna Kuliscioff a Milano il 21 maggio 2026 &#8211; Sono disponibili su questo sito anche l&#8217;altro progetto presentato nello stesso convegno, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64754\">Per un legame pi\u00f9 stretto fra retribuzioni e produttivit\u00e0<\/a><em>,<\/em><em> e la relazione illustrativa di entrambi,<\/em>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64675\">Come uscire da 80 anni di diritto sindacale transitorio<\/a><em>\u00a0&#8211; V. inoltre l&#8217;articolo pubblicato sul <\/em>Corriere della Sera<em>\u00a0il 1\u00b0 maggio 2026,<\/em>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64700\">Il colpo di reni necessario al nostro\u00a0sistema delle relazioni industriali<\/a><em>\u00a0<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-64767\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Disegno-di-legge-2-225x300.jpg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Disegno-di-legge-2-225x300.jpg 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Disegno-di-legge-2-113x150.jpg 113w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Disegno-di-legge-2-768x1024.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/>Possibilmente sulla base di un avviso comune delle Confederazioni sindacali e imprenditoriali maggiori, ma anche indipendentemente da questo se un accordo in proposito non risulta possibile, il legislatore emana una legge formulata come segue.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Art. 1. \u2013 <em>Trattamento economico complessivo minimo<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Il trattamento economico complessivo dovuto al prestatore di lavoro non pu\u00f2 essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria o settore stipulato dalle associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative nello stesso ambito.<\/li>\n<li>La maggiore rappresentativit\u00e0 comparativa in una categoria o settore \u00e8 determinata secondo quanto stabilito negli articoli che seguono.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 2. \u2013 <em>Criteri di misurazione della rappresentativit\u00e0 delle associazioni stipulanti.<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>La misura della rappresentativit\u00e0 di ciascuna associazione sindacale \u00e8 calcolata sulla base della media tra il numero degli iscritti e il numero dei voti che l\u2019associazione stessa ha conseguito nelle elezioni delle rappresentanze sindacali, nell\u2019ambito della categoria individuata a norma dell\u2019articolo 3. Qualora, in riferimento a una impresa, faccia difetto uno dei due dati, si tiene conto soltanto dell\u2019altro.<\/li>\n<li>La misura della rappresentativit\u00e0 di ciascuna associazione imprenditoriale \u00e8 data dalla sommatoria del numero dei dipendenti di ciascuna impresa ad essa associata.<\/li>\n<li>La misurazione della rappresentativit\u00e0 delle associazioni sindacali e imprenditoriali \u00e8 compiuta con cadenza almeno annuale dal Consiglio Nazionale dell\u2019Economia e del Lavoro, il quale ne emana e aggiorna il regolamento e cura la pubblicazione dei dati analitici risultanti su apposita piattaforma, costantemente aggiornata e operante in regime di libero accesso.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 3. \u2013 <em>Delimitazione delle categorie entro le quali deve effettuarsi la misurazione comparativa, nel caso di concorso di contratti collettivi<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Ciascun contratto collettivo nazionale o territoriale determina l\u2019ambito della propria applicazione.<\/li>\n<li>Quando per una stessa categoria o settore siano stati stipulati due o pi\u00f9 contratti collettivi, il Consiglio Nazionale dell\u2019Economia e del Lavoro procede alla misurazione comparativa della rappresentativit\u00e0 delle associazioni stesse. Tale misurazione \u00e8 compiuta secondo quanto disposto nei commi che seguono.<\/li>\n<li>Ai fini della comparazione di cui al comma 2 si considera la media tra la rappresentativit\u00e0 delle associazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie di ciascun contratto.<\/li>\n<li>Quando la categoria o settore cui si riferisce un contratto collettivo si sovrapponga alla categoria o settore cui se ne riferisce un altro, la comparazione della rappresentativit\u00e0 delle associazioni firmatarie dei due contratti \u00e8 effettuata in riferimento all\u2019insieme delle aziende alle quali entrambi i contratti si riferiscono.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 4. \u2013 <em>Trattamento economico complessivo minimo inderogabile nel caso di concorso di contratti collettivi<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Quando per una stessa categoria o settore siano stati stipulati due o pi\u00f9 contratti collettivi, oppure la categoria o settore cui si riferisce un contratto collettivo si sovrapponga alla categoria o settore cui se ne riferisce un altro, il Consiglio Nazionale dell\u2019Economia e del Lavoro individua il contratto stipulato dalle associazioni sindacali e imprenditoriali pi\u00f9 rappresentative, secondo il criterio stabilito nell\u2019articolo 3, comma 3, con provvedimento pubblicato sulla piattaforma di cui all\u2019articolo 2, comma 3.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 5. \u2013 <em>Impugnazione delle delibere in materia di rappresentativit\u00e0 delle associazioni sindacali e imprenditoriali<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Ciascuno dei provvedimenti adottati dal Consiglio Nazionale dell\u2019Economia e del Lavoro a norma degli articoli che precedono pu\u00f2 essere impugnato entro 60 giorni dalla pubblicazione da ciascuna delle associazioni sindacali e imprenditoriali interessate mediante ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, notificato allo stesso Consiglio Nazionale e a tutte le associazioni sindacali e imprenditoriali interessate. Il procedimento giudiziale \u00e8 regolato dagli articoli 414 e seguenti del Codice di Procedura Civile. La sentenza che decide la controversia \u00e8 efficace nei confronti di tutte le imprese interessate e i loro dipendenti.<\/li>\n<li>Chiunque vi abbia interesse pu\u00f2 intervenire nel procedimento di cui al comma 1 a sostegno di una delle parti, a norma dell\u2019art. 105 del Codice di Procedura Civile.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 6. \u2013 <em>Retribuzione oraria minima<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Il Consiglio Nazionale dell\u2019Economia e del Lavoro, sentite le associazioni sindacali e imprenditoriali in esso rappresentate e il ministro del Lavoro, stabilisce e aggiorna il valore monetario del trattamento economico complessivo minimo orario inderogabile applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato e collaborazione autonoma continuativa.<\/li>\n<li>Nel territorio di ciascuna provincia il valore monetario di cui al comma 1 \u00e8 moltiplicato per il coefficiente calcolato dall\u2019Istat sull\u2019indice del costo della vita per la provincia stessa.<\/li>\n<li>Su iniziativa del Governo il provvedimento di cui al comma 1 pu\u00f2 essere corretto mediante un provvedimento adottato dalle Commissioni Lavoro di Camera e Senato in seduta congiunta, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro membri.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 7. \u2013 <em>Entrata in vigore<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Questa legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla sua pubblicazione sulla <em><em>Gazzetta Ufficiale.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una soluzione possibile del conflitto tra contratti collettivi nazionali o territoriali, con\u00a0l&#8217;efficacia erga omnes\u00a0del trattamento economico previsto\u00a0da quello stipulato dalle associazioni sindacali e imprenditoriali pi\u00f9 rappresentative . Progetto presentato e discusso nel corso del convegno promosso dalla Fondazione Anna Kuliscioff a Milano il 21 maggio 2026 &#8211; Sono disponibili su questo sito anche l&#8217;altro progetto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,18,41,11],"tags":[],"class_list":["post-64752","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-progetti-di-legge","category-riforma-elettorale","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64752","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=64752"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64752\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=64752"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=64752"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=64752"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}