
{"id":6494,"date":"2009-12-04T16:45:32","date_gmt":"2009-12-04T15:45:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6494"},"modified":"2009-12-08T16:33:12","modified_gmt":"2009-12-08T15:33:12","slug":"dialogo-sul-giustificato-motivo-oggettivo-di-licenziamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6494","title":{"rendered":"DIALOGO CON UN GIUDICE DI CASSAZIONE SUL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;ALTO MAGISTRATO DIFENDE E PRECISA IL RUOLO DEL GIUDICE DEL LAVORO NEL CONTROLLO DEL MOTIVO ECONOMICO-ORGANIZZATIVO DI RECESSO DEL DATORE, IN LINEA CON LA CONTROVERSA NORMA INSERITA NEL DDL N. 1167. REPLICO ARGOMENTANDO SULLA IRRAZIONALITA&#8217; DELLA DISCIPLINA VIGENTE E SULLA SUPERIORITA&#8217; DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE IMPERNIATO SULL&#8217;IMPOSIZIONE ALL&#8217;IMPRESA DEL SEVERANCE COST<\/span><\/p>\n<p><em>Scambio di messaggi\u00a0svoltosi fra il 1\u00b0 e il 4 dicembre 2009, a seguito del\u00a0<\/em><a title=\"Una legge per il  posto fisso - Corriere della Sera, 29.11.09\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6385\" target=\"_blank\"><em>mio articolo pubblicato\u00a0domenica sul <\/em>Corriere della Sera <em>del 29 novembre 2009<\/em><\/a>, <em>con <strong>Corrado Guglielmucci<\/strong>, per molti anni magistrato della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione<\/em><\/p>\n<p><!--more-->Carissimo Pietro,<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ti faccio i miei complimenti per la consueta chiarezza con cui vengono diffuse problematiche complesse nel tuo articolo di domenica concernente la nuova formulazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo <em>[nel d.d.l. n. 1167, approvato dal Senato il 26 novembre scorso &#8211; n.d.r.]<\/em>.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tu esprimi la preoccupazione che l&#8217;attribuzione al giudice del potere di valutare se il licenziamento sia rispondente all&#8217;interesse dell&#8217;azienda ampli &#8211; in maniera indefinita &#8211; il suo potere valutativo dell&#8217;esistenza di tale interesse, che peraltro potrebbe risultare di difficile esercitabilit\u00e0 per difetto di adeguata competenza. Io penso che <strong>questo &#8220;vuoto&#8221; &#8211; trattandosi di una norma elastica &#8211; possa essere colmato con l&#8217;integrazione di standard e prassi operative proprie di un determinato settore produttivo<\/strong>, cui il giudice deve fare necessariamente ricorso attesa la natura della norma; e la sua opzione resta sindacabile in sede di legittimit\u00e0, come pi\u00f9 volte affermato dalla Corte [di Cassazione &#8211; n.d.r.]. Sicch\u00e8 la norma in questione potrebbe esser riformulata nel senso che &#8220;il giudice valuta la rispondenza del licenziamento all&#8217;interesse generale dell&#8217;azienda, e a tal fine fa riferimento agli standard e alle prassi operative proprie del settore produttivo in cui si colloca l&#8217;azienda che abbia risolto il rapporto di lavoro, per incompatibilit\u00e0 di uno o pi\u00f9 lavoratori con l&#8217;organizzazione aziendale che la stessa ritenga per s\u00e9 conveniente&#8221;.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tanti cari saluti<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Corrado Guglielmucci<\/p>\n<p><em>Grazie, Corrado, per queste osservazioni critiche, che attingono alla tua cospicua esperienza di giudice di Cassazione. A mia volta ti propongo alcune osservazioni e interrogativi in proposito.<br \/>\n\u00a0\u00a0 <strong>1. <\/strong>Continuo a vedere una contraddizione tra <strong>il principio di insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali, costantemente affermato in linea teorica<\/strong> dalla giurisprudenza di Cassazione e di merito, e il controllo delle scelte inerenti al licenziamento di personale per motivi economici od organizzativi, anche ridefinito nel modo che tu proponi. Per brevit\u00e0 rinvio in proposito al mio scritto <\/em><a title=\"Problemi aperti in tema di g.m.o. - 2007\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=315\" target=\"_blank\">Problemi aperti in materia di giustificato motivo oggettivo di\u00a0licenziamento<\/a>.<br \/>\n<em>\u00a0\u00a0 <strong>2. <\/strong>Non riesco a comprendere come potrebbe svolgersi, in concreto, il controllo del giudice sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento secondo il criterio che tu proponi. Per esempio, se un\u2019azienda meccanica licenzia uno o pi\u00f9 fresatori, magazzinieri o fattorini, ritenendo di poterne fare a meno, <strong>come \u00e8 ragionevolmente pensabile che il giudice decida della validit\u00e0 di questi licenziamenti alla stregua degli \u201cstandard e prassi\u201d di altre aziende dello stesso settore?\u00a0<\/strong>Forse che tutte le aziende del settore devono avere lo stesso rapporto numerico tra i propri magazzinieri e il proprio organico complessivo? O tra i propri fattorini e il proprio fatturato complessivo?<br \/>\n\u00a0\u00a0 <strong>3. <\/strong>Quand\u2019anche quel criterio degli &#8220;standard e prassi del settore&#8221; fosse effettivamente applicabile, mi parrebbe comunque un criterio contrario a un principio fondamentale dell\u2019economia di mercato: quello che sancisce <strong>la libert\u00e0 dell\u2019imprenditore di sperimentare modelli organizzativi e metodi produttivi nuovi <\/strong>e diversi rispetto a quelli sperimentati dalle imprese concorrenti, per conseguire un vantaggio competitivo rispetto ad esse. E\u2019 ben vero che il vantaggio competitivo non pu\u00f2 essere perseguito coll\u2019abbassare i livelli di trattamento dei dipendenti al di sotto degli standard minimi di settore; ma le scelte attinenti alle dimensioni o alla composizione dell\u2019organico aziendale non incidono di per s\u00e9 sui livelli di trattamento dei dipendenti; e\u00a0infatti, in linea teorica, la giurisprudenza \u00e8 fermissima nell\u2019affermarne la libert\u00e0 e insindacabilit\u00e0 in sede giudiziale.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Queste considerazioni mi portano a ritenere che il \u201cfiltro\u201d delle scelte imprenditoriali in materia di licenziamento per motivi economici od organizzativi non debba essere costituito dal controllo giudiziale di merito (controllo che deve invece essere limitato alla verifica che sotto i motivi addotti dall\u2019imprenditore non si nascondano in realt\u00e0 intendimenti discriminatori nei confronti del singolo lavoratore). Assai pi\u00f9 efficace ed equo \u00e8 invece <\/em><strong><em>il \u201cfiltro\u201d costituito da un <\/em>severance cost<em> <\/em><\/strong><em>che venga accollato all\u2019impresa per contribuire a garantire ai lavoratori licenziati continuit\u00e0 del reddito, nonch\u00e9 servizi eccellenti di assistenza e\u00a0riqualificazione mirata nel percorso verso la nuova occupazione.\u00a0\u00a0\u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><strong>\u201cL\u2019INSINDACABILITA\u2019 DELLE SCELTE IMPRENDITORIALI NON E\u2019 UN PRINCIPIO ASSOLUTO. IL LICENZIAMENTO \u00a0E\u2019 GIUSTIFICATO\u00a0 SOLTANTO DALL\u2019INCOMPATIBILITA\u2019 FRA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Carissimo Pietro,<br \/>\nconcedimi una breve replica.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Non credo all&#8217;esistenza di un principio assoluto di insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali. A parte il limite generale costituito dall&#8217;art. 42, c. 2\u00b0, Cost., il c.d. diritto vivente ha individuato il giustificato motivo oggettivo in una sorta di <strong>oggettiva incompatibilit\u00e0 fra prestazioni del lavoratore licenziato e organizzazione aziendale<\/strong> in un certo momento storico.<br \/>\nIn un certo senso sono il &#8220;divenire ed il trasformarsi&#8221; dell&#8217;andamento aziendale &#8211; indotti dallo sviluppo del mercato &#8211; i veri fattori che &#8220;espellono&#8221; il lavoratore dal contesto aziendale &#8211; evitando <strong>un soggettivismo imprenditoriale rispetto al quale il solo limite dell&#8217;arbitrariet\u00e0 \u00e8 una ben debole garanzia <\/strong>e rischia di avere un confine troppo labile con il licenziamento <em>ad nutum<\/em>.<br \/>\nSono consapevole, tuttavia, che le mie argomentazioni scontano una caratura ideologica incentrata su una supposta conflittualit\u00e0 fra ragioni imprenditoriali e diritto alla coservazione di una certa stabilit\u00e0, mentre la soluzione del &#8220;filtro&#8221; da te proposta rimuove la centralit\u00e0 del giudice del lavoro affidando ad organisimi pi\u00f9 idonei la soluzione del conflitto; in breve, essa riflette una concezione alternativa rispetto all&#8217;assetto attuale dei rapporti di produzione e proietta il tutto in un contesto di &#8220;cresita nella modernit\u00e0&#8221;.<br \/>\nMi piacerebbe tornare su questi temi, anche con altri amici!<br \/>\nCorrado<\/p>\n<p><em>Non mi convince l\u2019idea che il giustificato motivo di licenziamento consista in una \u201cincompatibilit\u00e0\u201d fra prestazione lavorativa e organizzazione aziendale. <strong>L\u2019interesse dell\u2019imprenditore a licenziare <\/strong>\u2013 quando si tratti di un interesse genuinamente economico od organizzativo &#8211; <strong>sta in una perdita attesa <\/strong>(che \u00e8 cosa molto diversa dall\u2019incompatibilit\u00e0): cio\u00e8 nella previsione che la prosecuzione del rapporto di lavoro comporti costi contabili e \u201ccosti opportunit\u00e0\u201d complessivamente superiori rispetto all\u2019utilit\u00e0 marginale tratta dalla prestazione lavorativa. C\u2019\u00e8 chi sostiene che basterebbe uno squilibrio anche minimo tra costo e utilit\u00e0 marginali per giustificare il licenziamento; io sostengo, invece, che la perdita attesa, attualizzata al momento del licenziamento, deve superare una determinata soglia minima, al di sotto della quale essa non giustifica il licenziamento stesso\u00a0(v. ancora\u00a0<\/em><a title=\"Problemi aperti in tema di g.m.o. - 2007\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=315\" target=\"_blank\">Problemi aperti in materia di giustificato motivo oggettivo di\u00a0licenziamento<\/a><em>). Sta di fatto, comunque, che si tratta di una previsione, non di un fatto accaduto; e <strong>le previsioni non possono essere dimostrate, n\u00e9 documentalmente n\u00e9 per mezzo di testimoni<\/strong>. Donde la conclusione circa l\u2019intrinseca irrazionalit\u00e0 del nostro ordinamento attuale, che impone all\u2019imprenditore un onere di prova giudiziale circa la fondatezza della previsione di perdita derivante dalla prosecuzione del rapporto di lavoro; e la proposta, <\/em>de iure condendo<em>, del <\/em>severance cost<em> come \u201cfiltro automatico\u201d della scelta imprenditoriale. Escluso il motivo discriminatorio, sul quale il giudice del lavoro ha piena competenza processuale e tecnica, se l\u2019imprenditore \u00e8 disposto ad accollarsi il costo prestabilito, questo significa che la perdita attesa \u00e8 effettivamente superiore: mentre, da un lato, nessuno pu\u00f2 valutarla meglio di lui, per altro verso il fatto stesso di accollarsi quel costo esclude la qualificabilit\u00e0 della scelta in termini di mero arbitrio.\u00a0\u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><strong>\u201cE\u2019 LA RAZIONALE CORRISPONDENZA ALL\u2019INTERESSE DELL\u2019AZIENDA CHE DELIMITA FISIOLOGICAMENTE IL POTERE DELL\u2019IMPRENDITORE, DISTINGUENDOLO DALL\u2019ARBITRIO\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Carissimo Pietro,<br \/>\nTi sottopongo qualche argomento di replica alle tue obiezioni.<br \/>\n1- La insindacabilit\u00e0 imprenditoriale \u00e8 &#8211; senza soluzione di continuit\u00e0 &#8211; affermata dai giudici del lavoro, ma non come dogma. E&#8217; proprio la sua intrinseca razionalit\u00e0 &#8211; e quindi la sua rispondenza all&#8217;interesse dell&#8217;azienda che delimita, fisiologicamente, il potere imprenditoriale, impedendo che esso trasmodi in arbitrio.<br \/>\nLa scelta operativa-tecnologica, che per effetto dell&#8217;esercizio del potere di autorganizzazione dell&#8217;impresa viene operata, pu\u00f2 esser espulsiva del lavoratore se egli non ha una professionalit\u00e0 adeguata alle nuove esigenze &#8211; o non pu\u00f2 acquisirla entro un tempo ragionevole &#8211; tenuto presente l&#8217;obbligo di formazione continua che dovrebbe incombere all&#8217;imprenditore. Deve trattarsi &#8211; come ben sai &#8211; di una incompatibilit\u00e0 con l&#8217;intera organizzazione aziendale: ove essa esista la risoluzione del rapporto di lavoro \u00e8 sicuramente rispondente all&#8221;&#8216;interesse dell&#8217;azienda&#8221;.<br \/>\n2- Quanto al profilo probatorio, va provato il fatto che, nell&#8217;immediato, comporta la &#8220;diagnosi&#8221; di incompatibilit\u00e0; innanzi al giudice va provata l&#8217;effettivit\u00e0 del cambiamento espulsivo e la sua razionalit\u00e0 (scelta operata secondo la corrente &#8220;logica produttiva&#8221;). In tale valutazione il giudice del lavoro \u00e8 soccorso dagli standard operativi propri di un determinato settore produttivo.<br \/>\nCarissimi saluti<br \/>\nCorrado<\/p>\n<p><em>Sbaglier\u00f2; ma in queste tue affermazioni leggo proprio la conferma della definizione del giustificato motivo oggettivo in termini di <strong>corrispondenza della scelta dell\u2019imprenditore all\u2019interesse oggettivo dell\u2019impresa<\/strong>: proprio quello che il terzo comma dell\u2019articolo 23 del disegno di legge n. 1167 (approvato il 26 novembre scorso dal Senato e ora all\u2019esame della Camera) ha inteso sancire esplicitamente. Concordo con te sul punto che questo, oggi, \u00e8 il \u201cdiritto vivente\u201d nel nostro Paese, intendendosi per tale il diritto sancito dalla giurisprudenza di Cassazione; per\u00f2 la dottrina giuslavoristica italiana assolutamente dominante si \u00e8 da tempo espressa su questo punto in modo nettamente contrario. Certo, se il terzo comma dell\u2019articolo 23 del d.d.l. n. 1167 verr\u00e0 approvato alla Camera cos\u00ec come esso \u00e8 stato approvato dal Senato, la dottrina giuslavoristica sar\u00e0 costretta a cambiare radicalmente orientamento. Anche in quel caso rester\u00f2 comunque dell\u2019opinione che non sia questa la riforma di cui lavoratori e imprese oggi hanno urgente bisogno.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><em><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ALTO MAGISTRATO DIFENDE E PRECISA IL RUOLO DEL GIUDICE DEL LAVORO NEL CONTROLLO DEL MOTIVO ECONOMICO-ORGANIZZATIVO DI RECESSO DEL DATORE, IN LINEA CON LA CONTROVERSA NORMA INSERITA NEL DDL N. 1167. 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