
{"id":64998,"date":"2026-10-20T11:55:57","date_gmt":"2026-10-20T10:55:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64998"},"modified":"2026-10-20T11:55:57","modified_gmt":"2026-10-20T10:55:57","slug":"il-diritto-del-lavoro-nellera-digitale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64998","title":{"rendered":"IL DIRITTO DEL LAVORO NELL\u2019ERA DIGITALE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Per individuare l&#8217;area del lavoro che richiede la protezione forte, il criterio novecentesco della &#8220;eterodirezione&#8221; si rivela sempre meno adatto dove dominano l&#8217;informatica e la telematica: qui il criterio distintivo pi\u00f9 appropriato \u00e8 quello &#8211; gi\u00e0 ben noto al diritto commerciale &#8211; della dipendenza economica\u00a0<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo, pubblicato sul <\/em>Sole 24 Ore\u00a0<em>il 20 ottobre 2026, \u00e8 una anticipazione parziale della relazione introduttiva che svolger\u00f2 al congresso dell&#8217;Associazione Giuslavoristi Italiani il 23 ottobre prossimo &#8211; In argomento, su questo sito, v. anche la mia relazione al seminario ALSEA del 20 settembre\u00a0 scorso, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=64683\">L&#8217;appalto labour intensive nell&#8217;era digitale<\/a><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright  wp-image-56912\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Guttuso-La-fatica-del-lavoro-300x186.png\" alt=\"\" width=\"260\" height=\"161\" \/>Per tutto il Novecento in Europa i rapporti a cui si applica il diritto del lavoro sono stati individuati mediante il concetto di \u201csubordinazione\u201d: cio\u00e8 di assoggettamento pieno e continuativo della prestazione al potere direttivo e di controllo dell\u2019imprenditore. Oggi questo criterio appare sempre meno adatto allo scopo di proteggere la parte debole del rapporto. Vediamo perch\u00e9.<\/p>\n<p>Elemento essenziale della \u201csubordinazione\u201d \u00e8 il potere del creditore di intervenire in qualsiasi momento su di una prestazione continuativa, per conformarla alle mutevoli esigenze della produzione. Senonch\u00e9 oggi una vastissima gamma di attivit\u00e0, tra cui molte riconosciute pacificamente come autonome, si svolge in collegamento permanente con il sistema informatico dell\u2019impresa; il quale \u00e8 in grado non solo di esercitare un controllo costante, ma anche di intervenire in qualsiasi momento sulle modalit\u00e0 della prestazione. Si pensi, per esempio, ai sempre pi\u00f9 numerosi casi di agenti assicurativi o di commercio, di trasportatori piccoli imprenditori, di sviluppatori e tecnici informatici, che lavorano in collegamento telematico permanente con la committente.<\/p>\n<p>Nell\u2019ultimo decennio il legislatore ha tentato di risolvere il problema ricomprendendo nella \u201csubordinazione\u201d anche la \u201cetero-organizzazione\u201d; ma, come si \u00e8 visto, il collegamento costante con il sistema informatico del committente \u00e8 una forma di organizzazione del lavoro che ormai connota anche una variet\u00e0 sempre pi\u00f9 ampia di mestieri ai quali nessuno ritiene opportuno estendere la \u201cprotezione forte\u201d. Oggi persino i mestieri dell\u2019ingegnere e dell\u2019architetto sempre pi\u00f9 diffusamente si svolgono in questo modo senza essere solo per questo assoggettati al diritto del lavoro. La realt\u00e0 \u00e8 che nell\u2019era digitale \u00a0l\u2019\u201cetero-organizzazione\u201d informatica alligna dappertutto.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft  wp-image-65002\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Dalla-meccanica-allAI-300x200.png\" alt=\"\" width=\"272\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Dalla-meccanica-allAI-300x200.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Dalla-meccanica-allAI-1024x682.png 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Dalla-meccanica-allAI-150x100.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Dalla-meccanica-allAI-768x512.png 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Dalla-meccanica-allAI.png 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 272px) 100vw, 272px\" \/>\u00c8 questo il motivo per cui i giuslavoristi, in dialogo con gli economisti del lavoro, si interrogano sulla possibilit\u00e0 che, dove il lavoro si svolge in ambiente digitale, l\u2019area e l\u2019intensit\u00e0 della protezione vengano determinate secondo un criterio pi\u00f9 strettamente aderente alla ragion d\u2019essere socio-economica della protezione stessa. La necessit\u00e0 della \u201cprotezione forte\u201d nasce principalmente dal fatto che \u2013 se si escludono le figure di vertice e le fasce professionali pi\u00f9 alte \u2013 la persona che dedica la propria attivit\u00e0 per intero o quasi a una sola impresa conosce poco o nulla del mercato del lavoro circostante; accumula un\u2019abilit\u00e0 professionale specificamente utile in quella organizzazione, che pu\u00f2 non essere altrettanto utilizzabile in altre; e se perde quel lavoro perde l\u2019intera fonte del proprio reddito, ci\u00f2 che le fa temere il licenziamento pi\u00f9 di quanto l\u2019impresa tema le sue dimissioni. Sono tutte circostanze che gli economisti sintetizzano nel c.d. \u201ceffetto <em>lock-in<\/em>\u201d: una situazione di debolezza contrattuale tipica di chi opera durevolmente in un regime di monocommittenza, cio\u00e8 trae stabilmente la maggior parte del proprio reddito dalla collaborazione con un unico creditore.<\/p>\n<p>Si delinea cos\u00ec un concetto, quello di \u201cdipendenza economica\u201d, che ben potrebbe prestarsi per delimitare il campo di applicazione del diritto del lavoro nell\u2019area delle attivit\u00e0 interamente digitalizzate, lasciando che il concetto novecentesco di \u201csubordinazione\u201d continui ad applicarsi alle sole forme di lavoro tradizionale.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright  wp-image-61259\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Decentramento-produttivo-300x290.jpg\" alt=\"\" width=\"238\" height=\"230\" \/>Il diritto commerciale, del resto, ha gi\u00e0 fatto propria la nozione di \u201cdipendenza economica\u201d per correggere lo squilibrio di potere contrattuale che pu\u00f2 determinarsi, soprattutto per effetto della monocommittenza, tra le imprese appaltatrici o subfornitrici e le loro committenti (leggi n. 192 del 1998 e n. 57 del 2001) . E questo stesso \u00e8 il principio cardine della riforma della disciplina degli appalti nel settore logistico proposta dalla confederazione dei trasportatori Confetra nel maggio scorso, che prevede il diritto dei dipendenti dell\u2019appaltatrice alla parit\u00e0 di trattamento rispetto a quelli della committente, quando l\u2019appaltatrice sia in posizione di dipendenza economica dalla committente.<\/p>\n<p>\u00c8 questo anche il criterio che la \u201clegge Fornero\u201d n. 92 del 2012 aveva adottato per individuare le figure di collaboratori continuativi cui estendere l\u2019applicazione integrale del diritto del lavoro. Senonch\u00e9 a quella scelta di tecnica normativa \u00e8 stata poi, con il decreto legislativo n. 81 del 2015, preferita la scelta di far leva sulla nozione di \u201cetero-organizzazione\u201d, in quanto pi\u00f9 ampia rispetto a quella di \u201cetero-direzione\u201d; ma, come si \u00e8 visto, nell\u2019era digitale non \u00e8 questa la nozione che consente di risolvere il problema.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\"><em>.<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per individuare l&#8217;area del lavoro che richiede la protezione forte, il criterio novecentesco della &#8220;eterodirezione&#8221; si rivela sempre meno adatto dove dominano l&#8217;informatica e la telematica: qui il criterio distintivo pi\u00f9 appropriato \u00e8 quello &#8211; gi\u00e0 ben noto al diritto commerciale &#8211; della dipendenza economica\u00a0 . Articolo, pubblicato sul Sole 24 Ore\u00a0il 20 ottobre 2026, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-64998","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64998","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=64998"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64998\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":65005,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/64998\/revisions\/65005"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=64998"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=64998"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=64998"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}