
{"id":65022,"date":"2026-10-25T17:54:09","date_gmt":"2026-10-25T16:54:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=65022"},"modified":"2026-10-25T18:47:35","modified_gmt":"2026-10-25T17:47:35","slug":"giustificato-motivo-oggettivo-e-funzionalizzazione-dellimpresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=65022","title":{"rendered":"IL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E LA FUNZIONALIZZAZIONE DELL&#8217;IMPRESA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La questione circa la compatibilit\u00e0 dell&#8217;art. 2085 cod. civ. con il principio costituzionale della libert\u00e0 d&#8217;impresa &#8211; La funzionalizzazione, cacciata dalla porta sul piano dottrinale, rientra dalla finestra sul piano giurisprudenziale &#8211; Necessit\u00e0 di una maggiore coerenza logica e trasparenza nella motivazione delle sentenze in materia di g.m.o.<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nTesto integrale della relazione svolta oralmente in una versione ridotta al Congresso dell\u2019AGI-Associazione Giuslavoristi Italiani, svoltosi a Lecce dal 22 al 24 ottobre 2026, per l\u2019introduzione della tavola rotonda su \u201cIl giustificato motivo oggettivo e la funzionalizzazione dell\u2019impresa\u201d &#8211; In argomento v. anche, su questo sito, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=63410\">Intervista sulla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo<\/a> <!--more--><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_65023\" style=\"width: 149px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-65023\" class=\"wp-image-65023 size-medium\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-A-139x300.jpg\" alt=\"\" width=\"139\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-A-139x300.jpg 139w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-A-473x1024.jpg 473w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-A-69x150.jpg 69w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-A-768x1662.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-A-710x1536.jpg 710w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-A.jpg 924w\" sizes=\"auto, (max-width: 139px) 100vw, 139px\" \/><p id=\"caption-attachment-65023\" class=\"wp-caption-text\">Un&#8217;immagine del Congresso dell&#8217;AGI al Teatro Apollo di Lecce<\/p><\/div>\n<p><strong>Sommario<\/strong><\/p>\n<p>1. Il dibattito sulla funzionalizzazione dell\u2019impresa dopo l\u2019abrogazione dell\u2019ordinamento corporativo<br \/>\n2. Il giustificato motivo oggettivo: suo iniziale svuotamento da parte della dottrina giuslavoristica&#8230;<br \/>\n3. <em>Segue<\/em> \u2013 &#8230; e applicazione della regola del g.m.o. in sede giudiziale<br \/>\n4. Giustificato motivo oggettivo e funzionalizzazione dell\u2019impresa<br \/>\n5. Una considerazione conclusiva<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><em>Il dibattito sulla funzionalizzazione dell\u2019impresa dopo l\u2019abrogazione dell\u2019ordinamento corporativo<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>All\u2019indomani dell\u2019abrogazione dell\u2019ordinamento corporativo (1944), poi pi\u00f9 intensamente dopo l\u2019entrata in vigore della Costituzione (1948), i civilisti italiani e tra di essi soprattutto i giuslavoristi si dividono sulla questione se l\u2019articolo 2085 del Codice civile \u2013 a norma del quale \u201cIl controllo sull\u2019indirizzo della produzione [&#8230;] in relazione all\u2019interesse unitario dell\u2019economia nazionale \u00e8 esercitato dallo Stato\u201d \u2013 sia norma ancora in vigore o debba invece considerarsi abrogato implicitamente dal decreto luogotenenziale che ha posto fine al vecchio regime, o comunque inapplicabile perch\u00e9 in contrasto con il principio della libert\u00e0 di impresa sancito dall\u2019articolo 41 della nuova Carta repubblicana.<\/p>\n<p>A sostegno della prima tesi si schierano non soltanto studiosi ai quali pu\u00f2 forse attribuirsi qualche attaccamento ideologico al vecchio ordinamento, come Renato Balzarini, Widar Cesarini Sforza, Luigi Miglioranzi, Maria Franca Rabaglietti,\u00a0 ma anche studiosi che si collocano esplicitamente all\u2019ala opposta, come Ugo Natoli, Salvatore Pugliatti, Costantino Mortati, Cesare Grassetti: questi ultimi presumibilmente ispirati in vario modo all\u2019idea della \u201cprogrammazione economica\u201d di cui sono fautori in quegli anni i partiti maggiori della sinistra politica. Analoga convergenza tra studiosi appartenenti all\u2019ala destra e studiosi appartenenti all\u2019ala sinistra si verifica nello schieramento opposto, che sostiene l\u2019incompatibilit\u00e0 della norma contenuta nell\u2019art. 2085 con il principio costituzionale della libert\u00e0 di impresa: a destra in prima fila Giuliano Mazzoni e Luisa Riva Sanseverino, a sinistra i socialisti Gino Giugni, Federico Mancini e Giuseppe Pera (che dal P.S.I. viene peraltro espulso come \u201ctraditore\u201d il 17 ottobre 1952), nonch\u00e9 il comunista Carlo Smuraglia.<\/p>\n<p>\u00c8 interessante osservare come in quegli anni del dopoguerra la linea del fronte tra favorevoli e contrari alla funzionalizzazioe dell\u2019impresa coincida \u2013 assai significativamente \u2013 con quella del fronte che vede contrapposti, da un lato, gli a-contrattualisti (ovvero i giuslavoristi pi\u00f9 legati alla dottrina germanica secondo la quali il rapporto di lavoro nasce non da un atto di autonomia negoziale, bens\u00ec dal mero fatto dell\u2019inserimento \u2013 la <em>eingliederung<\/em> \u2013 del lavoratore nell\u2019organizzazione aziendale), dall\u2019altro i contrattualisti (che al contrario sostengono l\u2019esistenza di un vero e proprio contratto come fonte necessaria anche del rapporto di lavoro, anche se il Codice civile non lo nomina neppure). Fatto sta che il primo confronto aperto tra i due schieramenti, svoltosi nel corso del congresso costitutivo dell\u2019Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, a Taormina nell\u2019aprile 1954, si conclude con il netto prevalere della linea contrattualista e anti-funzionalista, sostenuta nella relazione introduttiva di Francesco Santoro Passarelli <a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">(1)<\/a>.<\/p>\n<p>Verso la fine di quello stesso anno 1954 la corrente a-contrattualista e favorevole alla funzionalizzazione dell\u2019impresa cerca una riscossa con un convegno promosso a Torino, nel quale quella linea prevale, anche perch\u00e9 all\u2019incontro \u2013 che si sappia \u2013 non partecipa alcun sostenitore della tesi contraria. Ma nel corso degli anni \u201950 quest\u2019ultima \u2013 ovvero la linea anti-funzionalista \u2013 finisce coll\u2019affermarsi, sul terreno accademico. in modo apparentemente definitivo: a porre il sigillo su questo esito provvede Gustavo Minervini con un suo articolo, <em>Contro la funzionalizzazione dell\u2019impresa<\/em>, pubblicato sulla <em>Rivista di Diritto Civile<\/em> del 1958; e, a quanto mi risulta, in nessuna trattazione organica del diritto del lavoro pubblicata da allora in poi \u00e8 pi\u00f9 dato trovare una riproposizione esplicita della tesi della funzionalizzazione dell\u2019impresa, o della perdurante vigenza della norma contenuta nell\u2019art. 2085 Cod. civ.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>Il giustificato motivo oggettivo: suo iniziale svuotamento da parte della dottrina giuslavoristica&#8230; <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Senonch\u00e9, otto anni dopo la pubblicazione di quell\u2019articolo di Minervini, entra in vigore la legge n. 604 del 1966, che all\u2019articolo 3 impernia la disciplina generale dei licenziamenti individuali sulla nozione di \u201cgiustificato motivo oggettivo\u201d di licenziamento; e la stessa nozione nel 1970 viene utilizzata nell\u2019articolo 13 dello Statuto dei lavoratori per la nuova disciplina del trasferimento del lavoratore.<\/p>\n<p>Nella relazione introduttiva al convegno di Firenze dell\u2019A.I.d.L.A.S.S. del 1968 Giuseppe Pera propone una lettura di questa nozione che sostanzialmente la svuota di contenuto restrittivo della facolt\u00e0 di recesso dell\u2019imprenditore: il g.m.o. \u2013 egli sostiene \u2013 non pu\u00f2 che coincidere con la scelta organizzativa dell\u2019imprenditore; e poich\u00e9 questa, per il principio della libert\u00e0 di impresa sancito dall\u2019art. 41 Cost., non \u00e8 sindacabile in sede giudiziale, ne consegue che di fatto l\u2019art. 3 della legge ha un conenuto pratico apprezzabile solo per quel che riguarda il licenziamento disciplinare (dove il motivo addotto dall\u2019imprenditore pu\u00f2 e deve ovviamente essere vagliato dal giudice), ma non per quel che riguarda l licenziamento per motivi economico-organizzatvi: salvo che si accerti un motivo reale illecito (caso che \u00e8 diversamente regolato dall\u2019art. 4 della stessa legge), il motivo economico-organizzativo deve considerarsi insindacabile. Quasi sulla stessa linea si colloca, quattro decenni pi\u00f9 tardi, Luca Nogler \u2013 nonostante che il suo orientamento di politica del diritto sia assai diverso da quello di Giuseppe Pera \u2013 nella sua relazione introduttiva al convegno di Venezia della stessa associazione, del 2007: la sola limitazione della facolt\u00e0 di recesso dell\u2019imprenditore per motivo oggettivo che pu\u00f2 desumersi dalla norma, egli sostiene, \u00e8 un divieto del licenziamento dettato da un motivo di mero capriccio; quando non di questo si tratti, il motivo economico-organizzativo non \u00e8 sindacabile in sede giudiziale.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-65024\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-B-269x300.jpg\" alt=\"\" width=\"218\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-B-269x300.jpg 269w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-B-919x1024.jpg 919w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-B-135x150.jpg 135w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-B-768x856.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-B-1379x1536.jpg 1379w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-B.jpg 1838w\" sizes=\"auto, (max-width: 218px) 100vw, 218px\" \/>Non abbiamo qui il tempo per esaminare le costruzioni diverse proposte, nelle loro monografie sull\u2019argomento, da Maria Teresa Carinci (che costruisce il giustificato motivo oggettivo in termini di abuso del diritto, con un risultato pratico sostanzialmente simile a quello cui perviene Luca Nogler)<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">(2)<\/a> e da Luca Calcaterra (che lo costruisce, invece, come un caso particolare di eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta)(<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">(3)<\/a>. \u00a0Ci\u00f2 che interessa qui mettere a fuoco \u00e8 invece che la giurisprudenza, pur prestando quasi sempre ossequio formale all\u2019insindacabilit\u00e0 delle scelte dell\u2019imprenditore, su questa materia ha quasi sempre disatteso nella sostanza questo principio. Vediamo la cosa pi\u00f9 da vicino.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em>Segue<\/em> \u2013 &#8230; <em>e applicazione della regola del g.m.o. in sede giudiziale<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Le sentenze in materia di g.m.o. che non prestano formale ossequio al principio della libert\u00e0 di impresa sono, effettivamente, assai rare; ma ancora pi\u00f9 rare sono quelle che effettivamente lo rispettano. E ben se ne comprende il motivo: i giudici percepiscono che rispettarlo rischierebbe \u2013 come ben chiarito da Giuseppe Pera nella sua relazione fiorentina del 1968 e da Luca Nogler nella sua veneziana del 2007 \u2013 di svuotare pressoch\u00e9 totalmente l\u2019art. 3 della legge n. 604\/1966 di contenuto pratico protettivo delle persone interessate alla continuita del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>I giudici, dunque, reso ritualmente omaggio al principio dell\u2019insindacabilit\u00e0 delle scelte di gestione aziendale, nella grande maggioranza dei casi lo aggirano con questo accorgimento: affermano che loro compito \u00e8 \u201cverificare l\u2019effettivit\u00e0 della scelta e del nesso causale tra la scelta stessa e il licenziamento\u201d disposto dall\u2019imprenditore nel caso specifico. \u00a0Nella grande maggioranza dei casi la \u201cverifica dell\u2019effettivit\u00e0\u201d della scelta viene esplicitata, nella motivazione delle sentenze, come controllo circa il fatto che nel caso specifico si sia effettivamente verificata una <em>soppressione<\/em> del posto di lavoro e non la <em>sostituzione<\/em> della persona interessata con un\u2019altra; senonch\u00e9, come mi sono proposto di mostrare in diversi miei scritti <a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">(4)<\/a> sotto questo controllo si nasconde quasi sempre una sovrapposizione della valutazione del giudice stesso rispetto alla valutazione dell\u2019imprenditore. Per dimostrarlo ho proposto il caso del licenziamento del centralinista licenziato perch\u00e9 non parla inglese, seguito dall\u2019assunzione di una centralinista che lo parla fluentemente: il licenziamento pu\u00f2 essere qualificato come <em>soppressione<\/em> di un posto di centralinista monoglotta, seguito dall\u2019attivazione di un nuovo e diverso posto di centralinista anglofona; ma pu\u00f2 essere qualificato altrettanto agevolmente come <em>sostituzione<\/em> di un dipendente meno efficiente con una pi\u00f9 efficiente. In realt\u00e0,\u00a0 che cosa fa il giudice per decidere la causa? Valuta le prove addotte dall\u2019imprenditore circa il fatto che effettivamente negli ultimi tempi la frequenza delle chiamate telefoniche richiedenti la conoscenza dell\u2019inglese sia apprezzabilmente aumentata, o circa la ragionevolezza della previsione di un loro aumento; se la verifica d\u00e0 esito positivo, qualifica il licenziamento come soppressione del posto e lo convalida; se d\u00e0 esito negativo, lo qualifica come sostituzione della persona con un\u2019altra e lo dichiara illegittimo. Ma ci\u00f2 che in questo modo il giudice compie non \u00e8 forse una valutazione circa l\u2019aumento di chiamate da interlocutore straniero sufficiente a giustificare la sostituzione della centralinista? Non si verifica dunque una sovrapposizione della valutazione del giudice a quella dell\u2019imprenditore su un aspetto squisitamente economico-organizzativo della gestione aziendale?<\/p>\n<div id=\"attachment_65025\" style=\"width: 308px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-65025\" class=\" wp-image-65025\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-C-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"298\" height=\"223\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-C-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-C-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-C-150x113.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-C-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-C-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-C-2048x1536.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 298px) 100vw, 298px\" \/><p id=\"caption-attachment-65025\" class=\"wp-caption-text\">Uno scorcio del centro di Lecce<\/p><\/div>\n<p>Un esempio in tutto analogo \u00e8 quello della addetta alle consegne priva di patente di guida licenziata e sostituita con un fattorino patentato: il giudice prevedibilmente valuta le prove circa il fatto che di recente il giro delle consegne abbia subito un allargamento idoneo a giustificare la sostituzione, e solo in questo caso attribuisce valore decisivo al fatto che il nuovo assunto, a differenza della dipendente licenziata, sia abilitato alla guida. Anche qui, ci\u00f2 che il giudice compie non \u00e8 forse una valutazione circa l\u2019allargamento del giro delle consegne sufficiente a giustificare la sostituzione della dipendente non patentata? Non si verifica dunque, anche qui, una sovrapposizione della valutazione del giudice a quella dell\u2019imprenditore su un aspetto squisitamente economico-organizzativo della gestione aziendale?<\/p>\n<p>E non \u00e8 tutto. In realt\u00e0 l\u2019onere della prova posto a carico dell\u2019imprenditore \u00e8 molto pi\u00f9 impegnativo di quanto appaia nei due esempi proposti: in entrambi i casi, infatti, gli si chieder\u00e0 di provare non soltanto la necessit\u00e0 effettiva della centralinista che conosca l\u2019inglese o del fattorino patentato, ma anche l\u2019impossibilit\u00e0 di utilizzare la persona licenziata altrove nell\u2019organico aziendale. E qui la sovrapposizione della valutazione del giudice a quella dell\u2019imprenditore su un aspetto squisitamente economico-organizzativo della gestione aziendale appare evidentissima.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 il motivo per cui sostengo che la regola del g.m.o., cos\u00ec come \u00e8 applicata dai giudici nella generalit\u00e0 dei casi, \u00e8 incompatibile con il principio di insindacabilit\u00e0 delle scelte gestionali dell\u2019imprenditore, cui\u00a0 pure i giudici stessi nelle loro sentenze su questa materia rendono immancabilmente formale omaggio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><em>Giustificato motivo oggettivo e funzionalizzazione dell\u2019impresa<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La realt\u00e0 \u00e8 che nel valutare se l\u2019aumento delle chiamate telefoniche da interlocutore anglofono, o l\u2019allargamento del giro delle consegne, sono di entit\u00e0 tale da giustificare il costo sociale del licenziamento di una persona, il giudice compie un bilanciamento tra le esigenze economico produttive dell\u2019impresa stessa, l\u2019interesse dell\u2019imprenditore a conseguire un utile e l\u2019interesse dei lavoratori alla conservazione del posto. Il giudice fa, dunque, riferimento a una \u201cgestione corretta dell\u2019impresa, che \u00e8 quanto dire un suo \u201cinteresse oggettivo\u201d diverso dall\u2019interesse soggettivo dell\u2019imprenditore.<\/p>\n<p>Ebbene, \u00e8 proprio di questo che si parla quando si parla di \u201cfunzionalizzazione dell\u2019impresa\u201d: questa non \u00e8 altro se non il riferimento a una gestione corretta dell\u2019impresa finalizzata un suo \u201cinteresse oggettivo\u201d \u2013 nel quale confluiscono di volta in volta valori come la sicurezza e il benessere della singola persona che nell\u2019azienda lavora, l\u2019interesse collettivo degli altri dipendenti, l\u2019interesse pubblico al mantenimento dei livelli occupazionali, l\u2019\u201cutilit\u00e0 sociale\u201d \u2013 che non coincide con l\u2019interesse del soggetto imprenditore: se ne veda un esempio particolarmente evidente nella sentenza della Cassazione n. 21967\/2010, commentata da Massimo Pallini sotto il titolo assai significativo <em>L\u2019utilit\u00e0 sociale quale limite interno al potere di licenziamento<\/em> <a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">(5)<\/a>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-65026\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-D-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"294\" height=\"220\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-D-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-D-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-D-150x113.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-D-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-D-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Lecce-23X26-D.jpg 2016w\" sizes=\"auto, (max-width: 294px) 100vw, 294px\" \/>Se dunque questo \u00e8 il modo in cui concretamente deve essere applicata la regola del g.m.o.,\u00a0 allora occorre riconoscere, innanzitutto, che la libert\u00e0 d\u2019impresa sancita dall\u2019articolo 41 della Costituzione non comporta affatto l\u2019insindacabilit\u00e0 delle scelte gestionali dell\u2019imprenditore e che, al contrario, l\u2019applicazione di quella regola impone un controllo giudiziale sulle scelte stesse. Occorre inoltre riconoscere che il giudice non si limita affatto al \u201ccontrollo sull\u2019effettivit\u00e0 della scelta\u201d enunciata dall\u2019imprenditore, ma vaglia approfonditamente la scelta stessa nel merito, sovrapponendo alla valutazione dell\u2019imprenditore la propria valutazione comparativa circa le circostanze economico-organizzative e i costi sociali del provvedimento.<\/p>\n<p>Se questo \u00e8 vero, allora la motivazione della decisione deve essere strutturata in modo assai diverso rispetto a come vengono solitamente strutturate le motivazioni delle sentenze su questa materia. Occorre, infine, riconoscere sul piano della teoria generale che la gestione dell\u2019impresa deve tendere (ovvero \u00e8 \u201cfunzionalizzata\u201d) a un \u201cinteresse oggettivo\u201d, alla definizione del quale concorre anche in positivo, e non soltanto in negativo, l\u2019\u201cutilit\u00e0 sociale\u201d: \u00a0\u201cinteresse oggettivo\u201d non coincidente con l\u2019interesse del soggetto imprenditore, e del quale anche il giudice pu\u00f2 essere chiamato a farsi interprete.<\/p>\n<p>Il modo per evitare che questo accada, cio\u00e8 per conciliare una protezione efficace dell\u2019interesse delle persone che lavorano alla continuit\u00e0 dell\u2019occupazione con il principio di insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali, \u00e8 uno solo ed \u00e8 stato indicato con chiarezza da Olivier Blanchard e da Jean Tirole. Nobel per l\u2019economia, nel saggio commissionato loro dal Governo francese gi\u00e0 un quarto di secolo fa <a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">(6)<\/a>: stabilire per legge il <em>severance cost <\/em>che l\u2019imprenditore deve pagare per indennizzare adeguatamente la persona interessata <em>in tutti i casi<\/em> di licenziamento per motivi economico-organizzativo, limitando il ruolo del giudice al vaglio del motivo disciplinare del licenziamento e al controllo che sotto il motivo indicato \u2013 oggettivo o disciplinare che esso sia \u2013 non se ne nasconda uno illecito. Ma una regola come questa toglierebbe troppo lavoro agli avvocati e troppo potere di ingerenza nella gestione delle aziende ai giudici di merito, di cassazione e costituzionali, per non determinare una crisi di rigetto da parte degli addetti ai lavori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><em>Una considerazione conclusiva<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Se le cose stanno come \u00e8 descritto nelle pagine precedenti, nel nostro ordinamento si profila come normale un controllo giudiziale sulla \u201cgestione corretta\u201d dell\u2019impresa, alla stregua della sua coerenza con l\u2019utilit\u00e0 sociale. Col che torna d\u2019attualit\u00e0 l\u2019idea che la posizione soggettiva del lavoratore nei confronti del potere imprenditoriale di recesso o di trasferimento corrisponda strutturalmente alla figura dell\u2019interesse legittimo piuttosto che a quella del diritto soggettivo. Per dirlo con altre parole, l\u2019ordinamento in questo modo non garantisce al prestatore di lavoro direttamente il soddisfacimento della sua pretesa, bens\u00ec soltanto la correttezza dell\u2019esercizio dei poteri imprenditoriali vagliata alla stregua di un modello di \u201cbuona impresa\u201d; dove la \u201cbont\u00e0\u201d dell\u2019impresa tende di fatto, nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza di merito, a coincidere con una sua \u201cutilit\u00e0 sociale\u201d prevalentemente identificata con la difesa dei livelli occupazionali <a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">(7)<\/a>.<br \/>\nL\u2019idea della \u201cfunzionalizzazione dell\u2019impresa\u201d, dunque, pur ritualmente esorcizzata e ufficialmente relegata tra i reperti archeologici, in realt\u00e0 permea di fatto la giurisprudenza del lavoro.<br \/>\nLe recenti novit\u00e0 in tema di <em>governance<\/em> dell\u2019impresa introdotte nell\u2019ordinamento europeo e in quello nazionale tendono esplicitamente a delineare un modello di \u201cbuona impresa\u201d, attenta a non produrre esternalit\u00e0 negative; ma questa nozione non implica affatto, di per s\u00e9, la funzionalizzazione dell\u2019impresa a un interesse terzo superiore: implica soltanto una migliore garanzia del rispetto da parte dell\u2019impresa dei <em>limiti esterni<\/em> alla sua libert\u00e0, ovvero dei limiti costituiti da altrettanti diritti di terzi. Il problema \u00e8 che il confine tra questo modello di \u201cbuona impresa\u201d rispettosa dei diritti dei terzi e della collettivit\u00e0, e quello dell\u2019impresa positivamente vincolata a perseguire una \u201cutilit\u00e0 sociale\u201d individuata da un\u2019autorit\u00e0 pubblica esterna, \u00e8 un confine molto labile. Nulla vieta, ovviamente, di superarlo, come di fatto nel nostro Paese \u2013 come si \u00e8 visto nelle pagine che precedono \u2013 accade normalmente che venga superato; ma se questo accade, deve accadere in modo trasparente, sulla base di una scelta chiara del legislatore e con decisioni giudiziali motivate in modo compiuto e corretto. Non \u00e8 quanto si pu\u00f2 dire della nostra giurisprudenza in materia di giustificato motivo oggettivo.<\/p>\n<p>_____________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\"><\/a>(1) In argomento rinvio alla pi\u00f9 ampia trattazione svolta ne <em>Il diritto del lavoro nell\u2019Italia repubblicata. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo<\/em>, Giuffr\u00e9, 2008, pp. 15-40.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\"><\/a>(2) <em>Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato<\/em>, \u00a0Padova, 2005.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\"><\/a>(3) <em>La giustificazione oggettiva del licenziamento<\/em>, Napoli, 2009.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\"><\/a>(4) V. per tutti <em>Il contratto di lavoro<\/em>,\u00a0 <em>Tratt CM, <\/em>vol. III, 2003, \u00a7 516.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\"><\/a>(5) In <em>Rivista italiana di diritto del lavoro<\/em>, 2012, II, pp. 90-97.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\"><\/a>(6) Tradotto e pubblicato in Italia in\u00a0<em>Rivista italiana di diritto del lavoro<\/em>,\u00a0 2004, I, pp. 161-211.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\"><\/a>(7) Per un approfondimento di questo discorso mi sia consentito rinviare alla relazione svolta al congresso dei civilisti del 2011 su <em>Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno al diritto civile<\/em>, in\u00a0<em>Rivista italiana di diritto del lavoro<\/em>, 2012, I, partic. pp. 101-104.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La questione circa la compatibilit\u00e0 dell&#8217;art. 2085 cod. civ. con il principio costituzionale della libert\u00e0 d&#8217;impresa &#8211; La funzionalizzazione, cacciata dalla porta sul piano dottrinale, rientra dalla finestra sul piano giurisprudenziale &#8211; Necessit\u00e0 di una maggiore coerenza logica e trasparenza nella motivazione delle sentenze in materia di g.m.o. . Testo integrale della relazione svolta oralmente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25,9,14],"tags":[],"class_list":["post-65022","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi","category-21-lavoro","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/65022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=65022"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/65022\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":65035,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/65022\/revisions\/65035"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=65022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=65022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=65022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}