
{"id":6585,"date":"2009-12-11T10:58:52","date_gmt":"2009-12-11T09:58:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6585"},"modified":"2009-12-12T17:37:25","modified_gmt":"2009-12-12T16:37:25","slug":"pasquale-dui-commenta-la-riforma-del-diritto-sindacale-contenuta-nel-ddl-n-18722009","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6585","title":{"rendered":"PASQUALE DUI COMMENTA LA RIFORMA DEL DIRITTO SINDACALE CONTENUTA NEL D.D.L. N. 1872\/2009"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA PROPOSTA IDONEA A SUPERARE LA FASE ORMAI ULTRASESSANTENNALE DEL DIRITTO SINDACALE TRANSITORIO. QUALCHE PERPLESSITA&#8217;, PERO&#8217; SULLA RIFORMA DELLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI PROPOSTA NEL DISEGNO DI LEGGE<\/span><\/p>\n<p><em>Commento del <strong>prof. Pasquale Dui<\/strong>, professore a contratto di Diritto sindacale nell&#8217;Universit\u00e0 di Milano-Bicocca, pubblicato\u00a0\u00a0nella rivista on-line <\/em><a title=\"Osservatorio del Lavoro\" href=\"http:\/\/www.ipsoa.it\/osservatoriolavoro\/\" target=\"_blank\">Osservatorio del lavoro<\/a><em>, ed. Ipsoa, al <a title=\"D.d.l. n. 1872\/2009: Codice del diritto sindacale\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4987\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1872\/2009<\/a><\/em><\/p>\n<p style=\"line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\"><!--more-->Ho sempre trovato interessante e stimolante scorrere i testi dei disegni di legge, anche in altri rami del diritto, indipendentemente dalla circostanza che fossero destinati, come spesso accade, per svariate ragioni, spesso politiche, ad una semplice proclamazione di intenti e di idee, quale necessario stimolo al dibattito degli addetti ai lavori, dei commentatori di ogni genere e, non da ultimo, degli stessi ambienti scientifici, in quest\u2019ultimo caso, ovviamente, con tutte le cautele raccomandabili.<br \/>\nConsiderato che l\u2019ordine di scuderia \u00e8 improntato sul concetto e sulle esigenze di semplificazione, comincer\u00f2 da questo aspetto.<br \/>\n<strong>Semplificazione del diritto sindacale<\/strong><br \/>\nParlare di semplificazione con riferimento al diritto sindacale suona invero un po&#8217; eccessivo, quanto meno per l\u2019implicito giudizio di disvalore sottinteso nel riferimento alla legislazione vigente. \u00c8 ben noto, infatti, che, quanto a complessit\u00e0 e vastit\u00e0, la legislazione del lavoro e previdenziale \u00e8 seconda (forse) solo a quella tributaria, mentre la legislazione sindacale, riguardata nella sua essenza, \u00e8 immune dal difetto di cronica ipertrofia che caratterizza le altre materie. In questi termini, ben si comprende, da un lato, la proposizione di due distinte proposte di legge, imposta peraltro anche dalle diversit\u00e0 genetiche e strutturali di fondo, e, dall\u2019altro, l\u2019intitolazione stessa dei disegni di legge, rispettivamente:<br \/>\nDDL n. 1873\/2009 &#8211; Semplificazione e ricodificazione del diritto del lavoro, per la sua universalizzazione e l\u2019ampliamento del suo campo di applicazione effettivo;<br \/>\nDDL 1872\/2009 &#8211; Superamento del regime di diritto sindacale transitorio. Disciplina dell\u2019attivit\u00e0 e rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, dell\u2019autotutela e della contrattazione collettiva.<br \/>\nIn effetti, l\u2019intitolazione riservata al diritto sindacale raccoglie ed esprime interamente i contenuti del relativo DDL, indicando espressamente le materie chiave di diretto intervento, laddove il DDL sul diritto del lavoro non pu\u00f2 che riferirsi genericamente \u2013 nell\u2019intitolazione \u2013 alla materia stessa nel suo insieme, seppure con l\u2019accenno chiarificatore sulle finalit\u00e0.<br \/>\n<strong>Efficacia generalizzata dei contratti collettivi<br \/>\n<\/strong>A questo punto, prendendo atto del primo e fondamentale intervento indicato a livello costituzionale, con la modificazione\/attuazione dell\u2019art. 39 Cost., mi viene spontaneo pensare al profilo insolito (uso, evidentemente, un eufemismo) dell\u2019esistenza di una tale previsione al pi\u00f9 elevato rango normativo, rimasta lettera morta per oltre 60 anni che, con un breve periodo di 24 parole (dove si riflette il ben noto stile asciutto e sintetico\/essenziale del Professor Ichino) \u00e8 potenzialmente idonea a risolvere una annosa questione, quella relativa all\u2019efficacia generalizzata dei contratti collettivi, che, di per s\u00e9 ha sempre costituito e costituisce ancor oggi un fattore bloccante della piena operativit\u00e0 di tutto il sistema sindacale, ponendosi il contratto collettivo, nella sua interezza di contenuti, il guado necessario per superare il pi\u00f9 rilevante ostacolo al funzionamento sia del diritto sindacale, sia, di conseguenza, del diritto del lavoro: la chiarezza dei contenuti base (leggi: economici, e normativi agli stessi direttamente connessi) del contratto individuale di lavoro.<br \/>\nOggi non accade pi\u00f9, ma non molti anni or sono, l\u2019impostazione tradizionale della manualistica di diritto sindacale era congegnata su una minuziosa descrizione dell\u2019evoluzione storica della materia dagli albori della rivoluzione industriale al dopoguerra, per poi soffermarsi in una analitica e qualche volta esasperante analisi dell\u2019art. 39 Cost., alla quale seguiva poi la notazione dell\u2019inadempimento statuale in merito all\u2019attuazione legislativa ordinaria dell\u2019art. 39 stesso. Personalmente ho sempre trovato questa impostazione pedagogica un po\u2019 contraddittoria, oltre che errata, dovendosi all\u2019evidenza affrontare la materia \u2013 in questo caso \u2013 partendo proprio dalla conclusione, la suddetta inattuazione, per poi tentare di analizzare e spiegare i motivi.<br \/>\nDa notare che, mi riferisco ancora ad esperienze personali, poteva capitare spesso di venire in possesso di copie del codice civile nelle quali alla trascrizione integrale del gruppo di norme dall\u2019art. 2067 all\u2019art. 2077, poteva seguire una lettura che non tenesse in conto le precise note sulle abrogazioni, laddove operanti, e capitava quasi sempre di rilevare una certa logicit\u00e0 di fondo dell\u2019intero sistema da esse concepito e disciplinato, seppure in carenza di quello che era l\u2019elemento fondamentale \u2013 carente \u2013 dell\u2019efficacia erga omnes dei contratti collettivi. Molto correttamente, dunque il DDL Ichino muove proprio dalla risoluzione di quel problema e dell\u2019ostacolo che l\u2019inattuazione cronica comporta anche oggi, in uno con lo sguardo al settore del pubblico impiego, nei comparti dove la regola dell\u2019efficacia generalizzata opera ormai da tempo. Questo, in estrema sintesi, per dare al contratto collettivo il rango nobile che gli spetta nelle fonti del diritto del lavoro e del diritto sindacale, anche e soprattutto nella disciplina dei rapporti con il contratto individuale e con la contrattazione di livello intermedio, dove la disciplina prospettata nel DDL raggiunge, a mio avviso, il culmine della semplicit\u00e0, disarmante nella sua essenzialit\u00e0 e fluidit\u00e0 di regolamentazione.<br \/>\n<strong>Rappresentanze sindacali aziendali<br \/>\n<\/strong>Volendo dare uno sguardo, a campione, a qualche ulteriore aspetto, mi sembra degno di nota il regime legale ipotizzato per la disciplina delle rappresentanze sindacali interne (che nel DDL conservano il nome di rsa), soprattutto nel profilo attinente ai rapporti con le associazioni sindacali che ne rappresentano, nei termini stabiliti, il riferimento genetico.<br \/>\n<strong>Diritto di sciopero nei servizi pubblici<\/strong><br \/>\nQualche perplessit\u00e0 devo forse rilevarla sulla ipotizzata disciplina del diritto di sciopero (mi riferisco a quello nei servizi pubblici) che, invero, mi pare ancora eccessivamente proceduralizzato, almeno nelle intenzioni, laddove la realt\u00e0 quotidiana dimostra, invece, che ormai tale forma di lotta sindacale ha di fatto conquistato un posto tra le pi\u00f9 spontanee \u2013 e per ci\u00f2 stesso, dunque \u2013 libere azioni dei lavoratori.<br \/>\n<strong>Condotta antisindalae del datore di lavoro<\/strong><span style=\"font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-font-style: italic;\"><br \/>\nDa ultimo, ho trovato molto interessante la parziale tipizzazione delle ipotesi di condotta antisindacale oggetto di possibili azioni di repressione da parte delle organizzazioni sindacali: in questo caso, posso affermare che di vera \u2013 parziale \u2013 semplificazione si tratta.<br \/>\n<\/span>Per concludere, formulo l&#8217;auspicio che il dibattito si ampli e persista nel tempo, al di l\u00e0 del momento attuale di presentazione del progetto di legge, ed insista soprattutto sul riferimento ai concetti \u2013 obiettivi \u2013 di semplificazione e razionalizzazione, i quali, una volta attuati, costituiscono, in questa particolare materia, gi\u00e0 pi\u00f9 della met\u00e0 del lavoro di riforma.<\/p>\n<p style=\"line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA PROPOSTA IDONEA A SUPERARE LA FASE ORMAI ULTRASESSANTENNALE DEL DIRITTO SINDACALE TRANSITORIO. 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