
{"id":7306,"date":"2010-02-16T17:50:30","date_gmt":"2010-02-16T16:50:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7306"},"modified":"2010-03-24T20:33:29","modified_gmt":"2010-03-24T19:33:29","slug":"il-ddl-nerozzi-ispirato-al-progetto-boeri-garibaldi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7306","title":{"rendered":"IL DDL NEROZZI, ISPIRATO AL PROGETTO BOERI-GARIBALDI"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 11.5pt;\"><span style=\"color: #993300;\">UN GRUPPO DI SENATORI HA PRESENTATO UN DISEGNO DI LEGGE SUL &#8220;CONTRATTO UNICO DI INGRESSO&#8221; ISPIRATO AL PROGETTO BOERI-GARIBALDI. HO ADERITO ALL&#8217;INIZIATIVA LEGISLATIVA, CONSIDERANDOLA COMUNQUE COME UN PASSO AVANTI (ANCHE SE PARZIALE) NELLA DIREZIONE GIUSTA<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 11.5pt;\"><em>Con la presentazione e pubblicazione di questo progetto, si completa il quadro delle proposte per il superamento del dualismo del nostro mercato del lavoro nascenti dall&#8217;interno del PD.\u00a0I\u00a0miei disegni di legge n. 1481\/2009 per la sperimentazione di un modello di flexsecurity e n. 1873\/2009 per un nuovo Codice del lavoro, nonch\u00e9 il progetto di legge di Madia e altri n. 2630 sul &#8220;contratto unico di inserimento formativo&#8221; sono disponibili\u00a0in questo sito attraverso il <\/em><a title=\"SEMPLIFICAZIONE\/FLEXSECURITY\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\"><em>Portale della Semplificazione e della Flexsecurity<\/em><\/a><em>.\u00a0E&#8217; disponibile anche una <a title=\"Tabella sinottica dei ddl per la riunificazione del mercato del lavoro\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6989\" target=\"_blank\">tabella sinottica<\/a> che\u00a0evidenzia i punti di convergenza e le differenze di contenuto di questi progetti. Da questi contributi nascer\u00e0 auspicabilmente nelle prossime settimane &#8211; attraverso un dibattito che \u00e8 gi\u00e0 in corso &#8211; una indicazione unitaria del PD.<\/em><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 11.5pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\"><span style=\"font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #006699; text-decoration: none; text-underline: none; mso-fareast-language: IT; mso-no-proof: yes;\"><a title=\"ddl 2000\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2010\/03\/ddl_contratto_unico.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-180\" title=\"icona-dwl8\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"&lt;br \/&gt;\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a>\u00a0 <\/span><a title=\"ddl 2000\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2010\/03\/ddl_contratto_unico.pdf\" target=\"_blank\">Scarica il ddl<\/a><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 11.5pt;\" align=\"center\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 2000<br \/>\n<\/strong>d\u2019iniziativa dei senatori NEROZZI, MARINI, ZANDA, CHITI, CASSON, ICHINO, AMATI, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BUBBICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE LUCA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FERRANTE, FIORONI, Mariapia GARAVAGLIA, GASBARRI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MARCENARO, MARCUCCI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, MORANDO, NEGRI, Nicola ROSSI, SANGALLI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SERRA, SOLIANI, STRADIOTTO, TONINI, VITA, VITALI e ZAVOLI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Istituzione del contratto unico di ingresso<\/p>\n<p style=\"text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 11.5pt;\" align=\"center\"><em>Presentato alla Presidenza del Senato il 5 febbraio 2010<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 11.5pt;\"><!--more--><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>RELAZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Onorevoli Colleghi &#8211; Il mercato del lavoro italiano \u00e8 affetto da un&#8217;anomalia che non trova riscontro &#8211; per ampiezza e cronicit\u00e0 del fenomeno &#8211; in altre economie industriali mature.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">La proliferazione nel nostro ordinamento delle fattispecie legali di prestazione lavorativa (l&#8217;ISTAT ne censiva addirittura 48 dopo l&#8217;approvazione della legge n. 30 del 2003), unita ai profondi mutamenti imposti al sistema produttivo dalle innovazioni tecnologiche e dai processi di internazionalizzazione, lungi dal favorire &#8211; secondo le intenzioni dei riformatori &#8211; il dinamismo e l&#8217;efficienza del mercato del lavoro, ne ha approfondito la frammentazione e l&#8217;iniquit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Alla progressiva erosione dell&#8217;ambito del lavoro stabile tradizionale, che ormai raggiunge solo una quota residuale dei nuovi occupati, ha corrisposto la creazione di un mercato del lavoro parallelo, strutturalmente precarizzato e sottratto al sistema legale di protezione, nel quale oggi rischiano di rimanere confinate intere generazioni di lavoratori.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Il primo limite che incontra la politica nello sforzo di rappresentare efficacemente quest\u2019universo parallelo &#8211; a sua volta segnato da differenze geografiche, generazionali e professionali &#8211; \u00e8 dato dalla difficolt\u00e0 di valutarne correttamente i confini. Gli stessi studiosi faticano a trovare un accordo non solo nel definire le differenze tra lavoro flessibile, precario e tradizionale, ma persino nel rappresentare quantitativamente il fenomeno.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Se, per comodit\u00e0 di analisi, ci si limita a scomporre le forme di occupazione nelle grandi fattispecie del lavoro stabile e di quello precario &#8211; con ci\u00f2 sovrapponendo generi occupazionali molto differenti tra loro &#8211; si pu\u00f2 stimare che tra i 5 e i 6 milioni di lavoratori italiani operino a tutt&#8217;oggi in forma flessibile all\u2019interno del mercato del lavoro. A questa cifra, gi\u00e0 di per s\u00e9 imponente, si dovrebbe sommare quella relativa ai lavoratori del sommerso, integralmente o parzialmente irregolari, valutabili &#8211; con stima ancora pi\u00f9 approssimativa &#8211; in alcuni milioni.\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">A questa moltitudine di lavoratori deboli si dovrebbe infine sommare quella parte di lavoro tradizionale che, per la sua debolezza contrattuale, rischia di subire le stesse penalizzazioni del lavoro precario. Ci si riferisce a quei tre milioni di lavoratori &#8211; addetti alle cooperative sociali, alle ditte di pulizia, ai servizi alla persona, alla sanit\u00e0 privata ecc. &#8211; in condizioni di grave debolezza negoziale, per i quali il contratto collettivo di primo livello viene spesso rinnovato anche dopo anni dalla scadenza. Per quest&#8217;ultima categoria di lavoratori, che difficilmente riesce ad accedere alla contrattazione di secondo livello, cos\u00ec come per i lavoratori del tutto privi della copertura di un contratto collettivo, si pone oggi pi\u00f9 che mai il problema di garantire &#8211; per via legislativa o contrattuale &#8211;\u00a0 quanto meno un salario minimo e, in generale, forme di rivalutazione automatica delle retribuzioni (del tipo, per esempio, di quelle gi\u00e0 proposte da Ezio Tarantelli) idonee a sostenere i redditi in particolare nei periodi ad alta incidenza inflativa.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Ricomponendo in definitiva il quadro, il numero di lavoratori a vario titolo esclusi &#8211; in tutto o in parte &#8211; dal sistema legale e contrattuale di protezione del lavoro deve ritenersi ormai confrontabile a quello dei lavoratori inclusi, con ci\u00f2 accreditando la percezione di sostanziale dualismo che oggi connota il mercato del lavoro italiano.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">A rendere insostenibile il costo &#8211; sul piano economico e sociale &#8211; di questa condizione di apartheid \u00e8 in primo luogo la sua drammatica iniquit\u00e0 generazionale: in assenza di adeguati interventi di riforma, a rimanere definitivamente &#8220;catturati&#8221; nella trappola della precariet\u00e0 sarebbero soprattutto i lavoratori pi\u00f9 giovani, quelli entrati nel mercato del lavoro negli ultimi dieci-quindici anni.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Una quantit\u00e0 crescente di lavoratori sta infatti invecchiando all&#8217;interno di schemi contrattuali che, se nelle intenzioni dei loro proponenti dovevano funzionare come strumenti inclusivi, di incentivazione e accompagnamento verso il lavoro stabile e regolare, si sono trasformati &#8211; anche a causa di concorrenti fattori di crisi del sistema produttivo nazionale &#8211; in recinti e barriere invalicabili, percepiti e sofferti dalle persone come un&#8217;esclusione dalla &#8220;cittadella fortificata&#8221; in cui i diritti e le tutele dei lavoratori hanno piena cittadinanza.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">A connotare per altro verso questa platea di lavoratori a &#8220;cittadinanza dimezzata&#8221;, configurando un&#8217;ulteriore discriminazione di fatto, \u00e8 la prevalenza di donne: giovani e meno giovani, rimaste confinate nella precariet\u00e0 fin dall&#8217;inizio delle loro carriere o consegnate ad essa dalla difficolt\u00e0 di rientro nel mercato del lavoro dopo la maternit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Gi\u00e0 storicamente penalizzate dalla persistente carenza di politiche attive di sostegno all&#8217;occupazione femminile &#8211; che non a caso ci colloca agli ultimi posti in Europa, con appena il 47,2 per cento di donne occupate nel 2008, a fronte del 70,3 per cento di uomini (fonte: Istat) &#8211; in questa fase di mutamento del mercato del lavoro le donne si sono trovate in prima linea a sperimentare la nuova frontiera della precariet\u00e0, finendo per arretrare ulteriormente rispetto al traguardo (gi\u00e0 mancato) del Trattato di Lisbona, che fissava in almeno il 60 per cento la percentuale di donne occupate nel 2010.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Questa condizione di iniqua separazione del mercato del lavoro \u00e8 oggi diventata non solo una grave ipoteca sulle scelte esistenziali e i progetti di vita dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie, ma anche un fattore di generale disgregazione del tessuto sociale, con effetti destinati ad investire tutti i lavoratori, anche quelli tradizionali, e in definitiva l&#8217;intera collettivit\u00e0, chiamata in ultima istanza a fronteggiare i costi delle nuove povert\u00e0 future.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Tra le questioni che si pongono in termini pi\u00f9 immediati c&#8217;\u00e8, come accennato, quella dei salari.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">L&#8217;esistenza di una larga area di lavoro economicamente dipendente, integralmente sottratto alla contrattazione collettiva e dunque privo di parametrazione salariale, unita alla sostanziale rimozione\u00a0 &#8211; per via legislativa &#8211; dei vincoli causali ai contratti di dipendenza a tempo determinato, ha alimentato per un verso lo &#8220;spiazzamento&#8221; del lavoro stabile tradizionale e, per altro verso, la compressione dei salari.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">A dimostralo \u00e8 la dinamica retributiva che si \u00e8 innescata a partire dagli anni Novanta.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Secondo le stime della Banca d&#8217;Italia, le retribuzioni unitarie medie dei lavoratori dipendenti, al netto di imposte e contributi in termini reali, sono oggi pressoch\u00e9 ferme al livello &#8211; gi\u00e0 basso &#8211; di quindici anni fa. Tra il 1988 ed il 2006 &#8211; secondo un recente studio dell&#8217;OIL &#8211; i salari reali degli italiani, considerati a parit\u00e0 di potere d\u2019acquisto, sono crollati in Italia di quasi il 16%: il calo pi\u00f9 forte registrato tra i primi undici Paesi industrializzati del mondo.Il salario lordo di un lavoratore italiano \u00e8 oggi pi\u00f9 basso addirittura del 32,3% rispetto alla media dell&#8217;Europa a quindici.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Ma ancora una volta, \u00e8 la condizione dei giovani e delle donne a destare le maggiori preoccupazioni.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Se alla fine degli anni Ottanta le retribuzioni nette medie degli uomini tra i diciannove e i trent&#8217;anni erano del 20 per cento pi\u00f9 basse di quelle dei lavoratori tra i trentuno e i sessant&#8217;anni, oggi la differenza arriva al 35 per cento, per effetto della significativa riduzione dei salari di ingresso. Quanto al differenziale di genere, il divario medio tra le retribuzioni delle donne e quelle degli uomini, a parit\u00e0 di istruzione e di et\u00e0, raggiunge il 26 per cento: il salario di un lavoratore maschio \u00e8 oggi maggiore di oltre un quarto rispetto a quello di una lavoratrice coetanea con la stessa scolarizzazione.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">In questo contesto di strutturale iniquit\u00e0 del mercato del lavoro, le spinte impresse dalla trasformazione del sistema produttivo su scala globale e, da ultimo, dalla crisi economica congiunturale hanno solo accelerato i processi gi\u00e0 in atto, rendendo indifferibile la realizzazione di riforme orientate allo stesso tempo a restituire dignit\u00e0 e speranza ai lavoratori e ad accompagnare le trasformazioni del mercato del lavoro e del sistema produttivo.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">A questo fine, l&#8217;approccio minimalista e strettamente &#8220;emergenziale&#8221; con cui l&#8217;attuale governo sta affrontando la crisi economica ed occupazionale appare del tutto insufficiente.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Per contrastare efficacemente la precariet\u00e0 e l&#8217;avanzata delle nuove povert\u00e0 occorrerebbe costruire il consenso attorno a un nuovo modello di sviluppo e di relazioni sociali fondato sulla solidariet\u00e0 e la mutua responsabilizzazione: intergenerazionale, tra aree del Paese, tra ceti produttivi, ecc.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Esso a sua volta presuppone l&#8217;eliminazione delle ingiustificate disparit\u00e0 di trattamento tra lavoratori nell&#8217;accesso e nello sviluppo delle carriere, quale condizione per &#8220;liberare&#8221; quel vasto giacimento di competenze e capitale umano ancora largamente sottoutilizzato che caratterizza il nostro sistema produttivo.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Fermi restando il primato ed il valore irrinunciabile della contrattazione tra le parti nel ricercare soluzioni capaci di rideterminare un mercato del lavoro inclusivo, appare oggi indispensabile promuovere anche in sede politica e parlamentare un ampio dibattito che, a partire dalle varie proposte elaborate da importanti studiosi italiani sui temi del cosiddetto \u201ccontratto unico\u201d e del salario minimo e dai numerosi progetti di riforma gi\u00e0 presentati alle Camere, porti all\u2019indicazione di un nuovo genere contrattuale, in grado di salvaguardare sia le esigenze reali di flessibilit\u00e0 nei processi di produzione sia le garanzie sin qui acquisite dai lavoratori, attraverso la ricollocazione della miriade di forme precarie di occupazione in un nuovo e unitario schema contrattuale.\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">A questo proposito, una solida base politico-culturale per un progetto riformatore \u00e8 costituita dalle proposte di contratto di contratto unico rispettivamente di Tito Boeri e Pietro Garibaldi e di Marco Leonardi e Massimo Pallini; dai disegni di legge di Pietro Ichino in materia di semplificazione dei rapporti di lavoro e di sperimentazione di nuovi modelli di flexsecurity; dai contributi di Cesare Damiano sul nuovo \u201cStatuto dei lavoratori\u201d, che a loro volta riprendono alcune delle elaborazioni di Bruno Trentin; dalla proposta di legge di Tiziano Treu sul lavoro stabile e sicuro gi\u00e0 presentata in campagna elettorale.<br \/>\nIl presente disegno di legge intende inserirsi nel solco di questo dibattito, recependo in particolare le proposte in materia di contratto unico e salario minimo formulate dagli economisti Boeri e Garibaldi (T. Boeri, P. Garibaldi, &#8220;Un nuovo contratto per tutti&#8221;, Milano, Chiarelettere, 2008).<br \/>\nL&#8217;idea \u00e8 quella di introdurre nell&#8217;ordinamento una fattispecie contrattuale che, lungi dall&#8217;incrementare la frammentazione esistente, consenta piuttosto di ricomporre in uno schema unitario le prestazioni oggi pi\u00f9 esposte alla precarizzazione, offrendo contestualmente alle imprese quella maggiore flessibilit\u00e0 in entrata necessaria per scommettere con minor rischio sulle performance di produzione nel medio periodo.<br \/>\nIl nuovo strumento contrattuale &#8211; denominato &#8220;contratto unico di ingresso&#8221; (CUI) &#8211; si candida infatti a diventare la forma &#8220;tipica&#8221; di prima assunzione alle dipendenze del medesimo datore o committente (art. 1).<br \/>\nConcepito secondo un&#8217;articolazione in due fasi &#8211; una &#8220;fase di ingresso&#8221;, di durata non superiore a tre anni, e una successiva &#8220;fase di stabilit\u00e0&#8221; &#8211;\u00a0 il CUI \u00e8 a tutti gli effetti un contratto di dipendenza a tempo indeterminato caratterizzato da un meccanismo di tutela progressiva della stabilit\u00e0 (art. 2).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Esso prevede, nel passaggio di fase, un grado crescente di protezione contro il licenziamento individuale. Durante la fase di ingresso, infatti, in caso di licenziamento per motivi economici (o comunque diversi dal licenziamento disciplinare), si dispone che al lavoratore venga in ogni caso riconosciuta la tutela obbligatoria, nella forma di un\u2019indennit\u00e0 di licenziamento di ammontare pari a cinque giorni di retribuzione per ogni mese di prestazione lavorativa. L&#8217;entit\u00e0 della compensazione monetaria \u00e8 dunque rapportata alla durata del rapporto:\u00a0 dopo sei mesi di lavoro essa \u00e8 pari a un mese di retribuzione; dopo tre anni \u00e8 pari a sei mensilit\u00e0. A decorrere dall&#8217;inizio della fase di stabilit\u00e0, la protezione si espande alla tutela reale, laddove gi\u00e0 prevista dall&#8217;ordinamento vigente. Per entrambe le fasi resta comunque ferma l&#8217;applicazione della normativa vigente in caso di licenziamento disciplinare e di licenziamento del quale il giudice ravvisi un motivo determinante discriminatorio o un motivo futile totalmente estraneo alle esigenze proprie del processo produttivo (art. 4). Fermo restando il limite massimo dei tre anni, una diversa durata della fase di ingresso pu\u00f2 essere stabilita dai contratti collettivi nazionali o, in mancanza, dalle parti. In ogni caso, nel corso della fase di ingresso, le parti possono sempre pattuire l&#8217;anticipazione dell&#8217;inizio della fase di stabilit\u00e0 (art. 3).<br \/>\nRispetto alle forme di flessibilit\u00e0 in entrata oggi disponibili, il CUI offre dunque al lavoratore una tutela pi\u00f9 intensa &#8211; nella forma di un&#8217;indennit\u00e0 di licenziamento di entit\u00e0 rapportata alla durata del rapporto &#8211; anche nella fase caratterizzata dal minor grado di protezione (quella di ingresso).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Quanto alle imprese, l&#8217;attrattivit\u00e0 del CUI rispetto al contratto di dipendenza a tempo determinato \u00e8 costituita innanzitutto dalla possibilit\u00e0 di far fruttare l&#8217;investimento di risorse nel lavoratore, consentendone il mantenimento in azienda.<br \/>\nL&#8217;ordinamento vigente prevede uno stretto limite alla possibilit\u00e0 di proroga o rinnovo di tali contratti, il cui superamento \u00e8 associato ad una forte sanzione. Oggi, se per effetto di una successione di contratti a termine il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore supera i 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione intercorrenti tra un contratto e l\u2019altro) il rapporto di lavoro deve considerarsi convertito ex tunc in contratto a tempo indeterminato (art. 5, d.lgs. n. 368 del 2001). Consentendo di evitare una novazione contrattuale alla scadenza della fase di ingresso, il CUI sarebbe evidentemente sottratto a tale sanzione.<br \/>\nRispetto alla disciplina vigente, resta tuttavia aperto il problema di precludere l&#8217;utilizzo in funzione strettamente &#8220;precarizzante&#8221; del contratto di dipendenza a tempo determinato, oggi ammesso anche per mansioni ordinarie, cio\u00e8 prive di alcun carattere di transitoriet\u00e0, e a bassa qualificazione.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">L&#8217;attuale governo, infatti, con uno dei primi provvedimenti adottati in apertura di legislatura, ha di fatto rimosso i vincoli causali all&#8217;apposizione di un termine, ammettendo i contratti a tempo determinato genericamente &#8220;a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivit\u00e0 del datore di lavoro&#8221; (art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, come modificato dal D.L. n. 112 del 2008).<br \/>\nA confermare l&#8217;estensivo ricorso ai contratti a termine per mansioni a bassa qualificazione sono i dati relativi alle retribuzioni medie corrisposte a questa tipologia di lavoratori.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Secondo le stime elaborate dal Collegio Carlo Alberto, attraverso la banca dati Whip (Workplace History Italian Panel), circa il 96% dei dipendenti a termine avrebbe a tutt&#8217;oggi una retribuzione annua lorda inferiore a 35mila euro (dati 2008).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">Per riequilibrare questa distorsione si impone dunque un intervento legislativo che, per un verso, recuperi il carattere di transitoriet\u00e0 ed eccezionalit\u00e0 di tale strumento contrattuale attraverso un&#8217;elencazione stringente delle fattispecie oggettive ammesse e, per altro verso, riconosca comunque alle imprese la possibilit\u00e0 di utilizzare i contratti di dipendenza a termine anche al di fuori di queste fattispecie, ma limitatamente alle prestazioni con un contenuto minimo di qualificazione.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">A questo fine, il presente disegno di legge modifica la disciplina vigente dei contratti a termine, prevedendo, accanto alla reintroduzione di vincoli causali oggettivi (stagionalit\u00e0, sostituzione temporanea di lavoratori, lavori nello spettacolo), un vincolo &#8211; indipendente dai precedenti &#8211; riferito esclusivamente al contenuto economico minimo della prestazione lavorativa, fissato in 25mila euro annui lordi per una prestazione a tempo pieno o l&#8217;importo equivalente pro quota per durate inferiori (art. 8). Inoltre, allo scopo di aumentare la partecipazione dei datori di lavoro ai costi sostenuti dalla collettivit\u00e0 per il mancato rinnovo di tali contratti, si prevede per essi l&#8217;incremento di un punto percentuale dell&#8217;aliquota contributiva per l&#8217;assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 9).<br \/>\nUn analogo problema di riconduzione di una fattispecie contrattuale flessibile al suo impiego legittimo, scoraggiandone l&#8217;utilizzo improprio in funzione di mero abbattimento dei costi, si pone per le forme cosiddette di parasubordinazione, quali le collaborazioni a monocommittenza.<br \/>\nIn questo caso, la competizione rispetto al lavoro dipendente si gioca non solo sul piano della flessibilit\u00e0, in ingresso e in uscita, ma anche sul piano dei costi: quelli contributivi, a causa della pi\u00f9 bassa aliquota contributiva a fini pensionistici, ma anche quelli retributivi, mancando ogni parametrazione minima per i compensi corrisposti a questa tipologia di lavoratori.<br \/>\nQuanto al primo profilo, il presente disegno di legge riconosce l&#8217;esigenza di portare gradualmente allo stesso livello del lavoro dipendente la contribuzione previdenziale dovuta per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, con ci\u00f2 consentendo anche a questi lavoratori di accedere ad un&#8217;adeguata copertura pensionistica (art. 10).<br \/>\nPer quanto riguarda il profilo retributivo, per le collaborazioni a monocommittenza si pone a maggior ragione l&#8217;esigenza di stabilire un contenuto economico minimo, al di sotto del quale, in alcune condizioni, devono a tutti gli effetti ritenersi delle prestazioni di lavoro subordinato.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">In particolare, il presente disegno di legge propone che, in caso di compenso inferiore a 30mila euro lordi annui, il rapporto di lavoro autonomo continuativo,\u00a0di lavoro a progetto e di associazione in partecipazione &#8211; con committenza pubblica o privata &#8211; dal quale il prestatore tragga pi\u00f9 di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, sia considerato a tutti gli effetti un contratto unico di ingresso, a meno che il lavoratore sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall\u2019azienda. Per fare salvi i giovani professionisti in avvio di carriera, il limite si dimezza per i primi due anni di iscrizione ad una gestione di previdenza obbligatoria (art. 11).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt 1.5pt; mso-layout-grid-align: none;\">Entrambe le soglie previste dal presente disegno di legge &#8211; quella relativa ai contratti a tempo determinato, ai fini della loro ammissibilit\u00e0, e quella relativa alle collaborazioni a monocommittenza, ai fini della loro trasformazioni in CUI &#8211; sono assoggettate ad una rivalutazione annuale agganciata all&#8217;andamento delle retribuzioni dei contratti a tempo indeterminato del settore privato, come stimato dall&#8217;ISTAT sulla base delle rilevazioni OROS (art. 12, c. 1)<br \/>\nLa questione dei salari, e in particolare della necessit\u00e0 di meccanismi di tutela dei redditi per i lavoratori pi\u00f9 deboli sul mercato del lavoro, \u00e8 affrontata anche in termini pi\u00f9 generali, attraverso la proposta di introdurre anche nel nostro ordinamento una nozione di salario minimo legale (art. 6).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt 1.5pt; mso-layout-grid-align: none;\">Gi\u00e0 largamente diffuso tra i Paesi OCSE in funzione di contrasto alla povert\u00e0, l&#8217;istituto del salario minimo, nel peculiare contesto del nostro mercato del lavoro, deve ritenersi anche uno strumento per abbattere le differenze di costo fra le diverse fattispecie contrattuali e dunque scoraggiare l&#8217;utilizzo improprio delle forme pi\u00f9 flessibili.<br \/>\nIn particolare, si rinvia ad un&#8217;apposita intesa con le parti sociali da stipularsi entro sei mesi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l&#8217;individuazione del compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli con contenuto formativo. Decorso inutilmente tale termine, esso \u00e8 stabilito su proposta del Consiglio nazionale dell\u2019economia e del lavoro, approvata dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<br \/>\nInfine, allo scopo di verificare l&#8217;impatto effettivo della riforma sul mercato del lavoro e di valutare in sede legislativa gli eventuali aggiustamenti normativi necessari, si prevede che, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, il Ministro del lavoro riferisca al Parlamento circa gli effetti sull&#8217;andamento dell&#8217;occupazione e dei salari, come stimati secondo metodologie rese accessibili alla valutazione indipendente. A questo fine, si impone all&#8217;INPS di rendere accessibili a titolo gratuito i microdati anonimizzati relativi alle carriere e alle retribuzioni dei lavoratori del settore privato iscritti alle rispettive gestioni obbligatorie (art. 12, c. 2).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt 1.5pt; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\"><span style=\"line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #464646; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: IT;\"><br \/>\n<strong>\u00a0<\/strong><\/span><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong>\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 1<\/strong><br \/>\n(<em>Contratto unico di ingresso<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">1. E&#8217; istituito il contratto unico di ingresso, di seguito denominato &#8220;CUI&#8221;, quale contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tutela progressiva della stabilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">2. Fatta salva l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 5, il CUI pu\u00f2 essere stipulato solo in sede di prima assunzione alle dipendenze del medesimo datore o committente.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">3. Per quanto non previsto dalla presente alla legge, al CUI si applica la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 2<\/strong><br \/>\n(<em>Articolazione temporale del contratto<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">1. E&#8217; fatto divieto di apporre un termine al CUI.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">2. Il CUI si articola in due fasi:<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt 12pt;\">a) la fase di ingresso, di durata non superiore a tre anni;<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt 12pt;\">b) la fase di stabilit\u00e0, a decorrere dalla conclusione della fase di ingresso.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">3. Al CUI non si applica la disciplina in materia di periodo di prova.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 3<\/strong><br \/>\n(<em>Durata della fase di ingresso<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">1. La durata della fase di ingresso \u00e8 stabilita, entro il limite di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettera a), dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dalle parti contraenti.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">2. Le parti possono in ogni momento pattuire, anche in costanza di rapporto, l&#8217;anticipazione dell&#8217;inizio della fase di stabilit\u00e0. In tal caso, il datore di lavoro \u00e8 tenuto a comunicare all&#8217;INPS la data di effettiva decorrenza della fase di stabilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 4<\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\">(<em>Disciplina del licenziamento individuale<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">1. Durante la fase di ingresso, in caso di cessazione del rapporto conseguente al recesso del datore di lavoro per motivi diversi dal licenziamento disciplinare, al prestatore \u00e8 riconosciuta la tutela obbligatoria nella forma di un\u2019indennit\u00e0 di licenziamento a carico del datore di lavoro di ammontare pari a cinque giorni di retribuzione per ogni mese di prestazione lavorativa. Resta comunque ferma l&#8217;applicazione della normativa vigente in caso di licenziamento disciplinare e di licenziamento del quale il giudice ravvisi un motivo determinante discriminatorio ovvero un motivo futile totalmente estraneo alle esigenze proprie del processo produttivo.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">2. Durante la fase di stabilit\u00e0 si applica la normativa vigente in materia di licenziamento individuale.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 5<br \/>\n<\/strong>(<em>Nuova assunzione alle dipendenze del medesimo datore<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">1. Il datore di lavoro che abbia interrotto un CUI durante la fase di ingresso pu\u00f2 riassumere, entro i dodici mesi successivi all&#8217;interruzione del rapporto, il lavoratore alle sue dipendenze, con il medesimo contratto unico di ingresso. In tal caso, la durata della fase di ingresso \u00e8 ricalcolata scomputando il periodo di lavoro gi\u00e0 svolto. Il medesimo periodo \u00e8 altres\u00ec computato ai fini del calcolo dell&#8217;indennit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 4, comma 1.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 6<br \/>\n<\/strong>(<em>Salario minimo<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt 1.5pt; mso-layout-grid-align: none;\">1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, \u00e8 stabilito il compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli con contenuto formativo, come individuato sulla base di apposita intesa con le parti sociali da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di cui al presente comma \u00e8 adottato su proposta del Consiglio nazionale dell\u2019economia e del lavoro, approvata dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">2. Il salario base dei lavoratori dipendenti non pu\u00f2 essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall\u2019applicazione del compenso orario minimo di cui al comma 1.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 7<br \/>\n<\/strong>(<em>Inquadramento professionale<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">1. L&#8217;inquadramento professionale e il trattamento economico del lavoratore assunto con CUI sono quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali, applicabili per un lavoratore dipendente con analoga professionalit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 8<br \/>\n<\/strong>(<em>Modifica della disciplina del contratto a termine<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; tab-stops: list 18.0pt;\">1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 All\u2019articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, il comma 1 \u00e8 sostituito dai seguenti:<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; tab-stops: list 18.0pt;\">\u201c1.\u00a0 E\u2019 consentita l\u2019apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato:<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;\">a) quando la retribuzione lorda del prestatore superi l&#8217;importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l&#8217;importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; tab-stops: list 18.0pt;\">b) quando ci\u00f2 sia richiesto dalla speciale natura dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima, secondo quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none;\">c) in caso di sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, purch\u00e9 nel contratto a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none;\">d) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; tab-stops: list 18.0pt;\">1-bis. In deroga al comma 1, \u00e8 possibile apporre un termine al contratto di lavoro solo attraverso la contrattazione collettiva nazionale o aziendale stipulata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale\u201d.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 9<br \/>\n<\/strong>(<em>Contribuzione per l&#8217;assicurazione obbligatoria\u00a0contro la disoccupazione involontaria<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">1. Per i lavoratori dipendenti a termine di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, l&#8217;aliquota contributiva per l&#8217;assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria \u00e8 incrementata di un punto percentuale.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 10<br \/>\n<\/strong>(<em>Contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #000000; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: IT;\">1. A decorrere dall&#8217;anno 2011, con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all\u2019articolo 2, comma 26, della <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110062\">legge 8 agosto 1995, n. 335<\/a>, e successive modificazioni che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l\u2019aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate annualmente in misura pari ad un punto percentuale, fino a convergenza con l&#8217;aliquota applicata ai lavoratori dipendenti iscritti all&#8217;assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cui all&#8217;articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. e successive modificazioni.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 11<br \/>\n<\/strong>(<em>Conversione del rapporto di lavoro parasubordinato in contratto unico di ingresso<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">1. Ferma restando la disciplina di cui all&#8217;articolo 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il rapporto di lavoro autonomo continuativo,\u00a0di lavoro a progetto e di associazione in partecipazione, con committenza pubblica o privata, dal quale il prestatore tragga pi\u00f9 di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, su base annuale, \u00e8 considerato a tutti gli effetti un contratto unico di ingresso, a far data dalla sua stipulazione, salvo che ricorra alternativamente uno dei seguenti requisiti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;\">a) la retribuzione annua lorda del prestatore superi i 30.000 euro; tale limite si dimezza per i primi due anni di iscrizione ad una gestione di previdenza obbligatoria;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;\">b) il prestatore sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall\u2019azienda.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">2. Nei casi di cui al comma 1, la durata della fase di ingresso \u00e8 pari, se prevista, alla durata del contratto originario, fermo restando il limite massimo di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettera a).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">3. Il criterio di qualificazione di cui al comma 1 si applica anche al rapporto di lavoro,\u00a0ulteriore rispetto al rapporto sociale, tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">4. Il requisito di cui al comma 1, inerente alla composizione del reddito di lavoro del prestatore, si presume sussistente in tutti i casi di collaborazione continuativa in cui il creditore della prestazione non possa documentare la diversa e autonoma fonte di reddito della quale il prestatore goda in misura superiore a un terzo del suo reddito di lavoro complessivo. La documentazione pu\u00f2 consistere, alternativamente,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">a) in una autodichiarazione del prestatore accompagnata dalla documentazione dei redditi diversi;<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">b) nella copia della dichiarazione dei redditi del prestatore relativa all\u2019anno precedente.<br \/>\n5. L\u2019insorgenza o la cessazione in costanza del rapporto del requisito inerente alla composizione del reddito di cui al comma 1 determinano, rispettivamente, l\u2019insorgenza o la cessazione della condizione di dipendenza a far data dall\u2019inizio dell\u2019anno fiscale successivo.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>Art. 12<br \/>\n<\/strong>(<em>Rivalutazioni annuali e relazione al Parlamento<\/em>)<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;\">1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sono stabilite, sulla base dell&#8217;andamento delle retribuzioni dei contratti a tempo indeterminato del settore privato, come stimato dall&#8217;ISTAT sulla base delle rilevazioni OROS, le rivalutazioni degli importi di cui all&#8217;articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, e di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;\">2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento circa gli effetti sull&#8217;andamento dell&#8217;occupazione e dei salari derivanti dall&#8217;attuazione delle disposizioni della presente legge, come stimati secondo metodologie rese accessibili alla valutazione indipendente. A tal fine, l&#8217;INPS rende accessibili a titolo gratuito i microdati anonimizzati relativi alle carriere e alle retribuzioni dei lavoratori del settore privato iscritti alle rispettive gestioni obbligatorie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN GRUPPO DI SENATORI HA PRESENTATO UN DISEGNO DI LEGGE SUL &#8220;CONTRATTO UNICO DI INGRESSO&#8221; ISPIRATO AL PROGETTO BOERI-GARIBALDI. 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