
{"id":7539,"date":"2010-03-06T19:05:18","date_gmt":"2010-03-06T18:05:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7539"},"modified":"2010-03-07T14:04:49","modified_gmt":"2010-03-07T13:04:49","slug":"falso-allarme-sullarticolo-18","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7539","title":{"rendered":"A RISCHIO NON E&#8217; L&#8217;ARTICOLO 18"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA NUOVA NORMA SULLA SOLUZIONE ARBITRALE DELLE CONTROVERSIE\u00a0PROBABILMENTE NON PRODURRA&#8217; DANNI AI LAVORATORI,\u00a0ANCHE PERCHE&#8217; DELINEA UNA PROCEDURA TROPPO COMPLICATA E COSTOSA\u00a0&#8211; MA E&#8217; ORA CHE IL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI RIVENDICHI DAL LEGISLATORE MAGGIORE SOBRIETA&#8217;, CHIAREZZA E <em>SELF RESTRAINT<\/em>, PERCHE&#8217; SIA RESTITUITA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LA FUNZIONE PERDUTA DI FONTE PRINCIPALE DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo pubblicato sul <\/em>Corriere della sera<em> il 7 marzo 2010<\/em><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">Caro Direttore, con la legge in materia di lavoro varata dal Senato mercoled\u00ec scorso rischia di ripetersi quello che \u00e8 accaduto sette anni fa con la legge Biagi: il governo la presenta come la liberazione da vecchi vincoli; l\u2019opposizione e la Cgil convalidano questa immagine della legge denunciandola come un grave \u201csmantellamento delle protezioni\u201d; tutti si convincono che effettivamente \u2013 nel bene o nel male \u2013 siamo di fronte a una liberalizzazione del mercato del lavoro; solo dopo qualche anno, alla prova dei fatti, si scopre che questa liberalizzazione non c\u2019\u00e8 stata affatto.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><!--more-->\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nel caso della legge Biagi, i fatti si sono incaricati di dimostrare che essa ha, semmai, regolato in modo assai pi\u00f9 severo rispetto a prima le due forme principali di lavoro \u201catipico\u201d: le collaborazioni autonome continuative e i rapporti di formazione e lavoro. Questa nuova legge \u00e8 congegnata molto peggio della legge Biagi; saranno comunque ancora i fatti a mostrare che neppure essa produrr\u00e0 una effettiva riduzione delle protezioni dei lavoratori, se non in situazioni molto marginali.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La norma \u201cincriminata\u201d \u00e8 il nono comma dell\u2019articolo 31, dove si attribuisce ai contratti collettivi il compito di regolare la soluzione arbitrale delle controversie, ma si prevede anche che, decorso un anno e mezzo senza intervento della contrattazione collettiva, sia comunque consentito inserire nel contratto individuale di lavoro il vincolo per cui ogni controversia dovr\u00e0 essere risolta da un collegio arbitrale. Tutto il veleno della questione sta qui: la Cgil e un folto gruppo di giuslavoristi denunciano il rischio che in questo modo, l\u00e0 dove la materia non sar\u00e0 stata opportunamente regolata da un contratto collettivo, l\u2019imprenditore possa, con l\u2019imposizione dell\u2019arbitrato nel contratto individuale, assoggettare ogni futura controversia a un \u201cgiudice privato\u201d disposto sostanzialmente a disapplicare le protezioni inderogabili del lavoratore. In linea teorica, la denuncia \u00e8 fondata. Sul piano pratico, gli spazi non coperti dal contratto collettivo, nei quali questa elusione potr\u00e0 essere tentata, saranno molto marginali. Ma, soprattutto, chiunque si avventuri a leggere le dieci astrusissime pagine occupate da questo articolo 31 si convincer\u00e0 subito che il meccanismo \u00e8 troppo complicato e disseminato di trappole procedurali per poter avere una apprezzabile diffusione. Potr\u00e0 forse essere utilizzato da qualche piccolo imprenditore spregiudicato, assistito da qualche altrettanto spregiudicato faccendiere; ma era e rester\u00e0 infinitamente pi\u00f9 semplice e pi\u00f9 sicuro, per eludere il diritto del lavoro, far \u201caprire la partita Iva\u201d al lavoratore e fingere un rapporto di collaborazione autonoma. Come \u00e8 la \u201cregola\u201d oggi, quando si vuole un rapporto di lavoro senza regole.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il vero rischio che si corre, con norme monumentalmente farraginose e disordinate come questa, \u00e8 soprattutto che esse restino irrilevanti per la loro totale incapacit\u00e0 di farsi leggere e capire dai milioni di persone da cui dovrebbero essere applicate. Viceversa, ho gi\u00e0 avuto occasione di osservare (<em>Corriere<\/em>, 29 novembre 2009) come un\u2019altra norma in questa legge presenti il rischio ben pi\u00f9 concreto di dilatare a dismisura lo spazio del controllo giudiziale sulle scelte imprenditoriali: parlo del terzo comma dell\u2019articolo 30, che consente al giudice di ergersi a interprete unico dell\u2019\u201cinteresse oggettivo dell\u2019impresa\u201d. Questa \u00e8 una norma che rischia di espropriare delle loro prerogative non soltanto gli imprenditori, ma anche l\u2019intero sistema delle relazioni industriali.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ancora pi\u00f9 grave \u00e8 il rischio che l\u2019introduzione dell\u2019arbitrato nelle controversie riguardanti l\u2019impiego pubblico \u2013 altra novit\u00e0 di questa legge \u2013 spiani\u00a0 la strada alle peggiori malversazioni in materia di immissioni in ruolo e promozioni nelle amministrazioni statali e locali: baster\u00e0 che il dirigente dell\u2019ufficio e il suo protetto fingano la lite e scelgano insieme l\u2019arbitro compiacente.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ma la cosa pi\u00f9 grave di tutte, in questa legge, \u00e8 la sua pessima qualit\u00e0 tecnica. Alle gi\u00e0 poco leggibili duemila pagine occupate dalle leggi in vigore in materia di lavoro, se ne aggiunge ora un\u2019altra cinquantina, di ancora pi\u00f9 illeggibili, contenenti in un disordine impressionante norme sulle materie pi\u00f9 disparate, che vanno dai lavori usuranti ai gruppi sportivi delle Forze armate, dai concorsi universitari alle aspettative per i Vigili del Fuoco. \u00c8 nel bel mezzo di questo caos, in un repulsivo articolo 31 irto di ben quaranta commi, che si \u00e8 pensato bene di collocare \u2013 niente meno \u2013 una riforma del codice di procedura civile mirata a rilanciare l\u2019arbitrato nelle controversie di lavoro.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La prepotenza del legislatore non sta soltanto nella pretesa di imporre al sistema delle relazioni industriali questa o quella soluzione dettata dall\u2019esterno, ma anche nella mancanza di sobriet\u00e0, di chiarezza, di comprensibilit\u00e0 delle norme emanate. Anche da questo si misura il grado di libert\u00e0 e di civilt\u00e0 di una nazione.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA NUOVA NORMA SULLA SOLUZIONE ARBITRALE DELLE CONTROVERSIE\u00a0PROBABILMENTE NON PRODURRA&#8217; DANNI AI LAVORATORI,\u00a0ANCHE PERCHE&#8217; DELINEA UNA PROCEDURA TROPPO COMPLICATA E COSTOSA\u00a0&#8211; MA E&#8217; ORA CHE IL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI RIVENDICHI DAL LEGISLATORE MAGGIORE SOBRIETA&#8217;, CHIAREZZA E SELF RESTRAINT, PERCHE&#8217; SIA RESTITUITA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LA FUNZIONE PERDUTA DI FONTE PRINCIPALE DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-7539","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7539","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7539"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7539\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7539"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7539"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7539"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}