
{"id":758,"date":"2008-11-23T17:15:50","date_gmt":"2008-11-23T16:15:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=758"},"modified":"2009-10-11T10:25:01","modified_gmt":"2009-10-11T09:25:01","slug":"il-disegno-di-legge-sullo-sciopero-nei-trasporti-pubblici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=758","title":{"rendered":"IL DISEGNO DI LEGGE SULLO SCIOPERO NEI TRASPORTI PUBBLICI"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"color: #993300;\">IN QUESTO SETTORE CHIAVE SOLO NUOVE REGOLE DI DEMOCRAZIA SINDACALE POSSONO RIPORTARE IL CONFLITTO ALLA SUA FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE ORIGINARIA<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 1409<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\"><strong><\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\">d&#8217;iniziativa dei Senatori<br \/>\nIchino, D&#8217;Alia, Bianco, Ceccanti, Cintola, Follini, Fosson, Galperti, M.P. Garavaglia, Mazzuconi, Morando, Negri, Perduca, Pinotti, Pinzger, Poretti, Rusconi, Rutelli, Sangalli, Thaler, Tonini, Vimercati<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Comunicato alla Presidenza del Senato il 25 febbraio 2009<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"Ddl 1409\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2009\/07\/ddl-1409-trasp-pubb.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-180\" title=\"icona-dwl8\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a>\u00a0<a title=\"Ddl 1409\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2009\/07\/ddl-1409-trasp-pubb.pdf\" target=\"_blank\">Scarica il\u00a0documento ufficiale in formato pdf<\/a><\/p>\n<p><!--more-->Onorevoli Senatori \u2013 \u00abL\u2019impronta con la quale il diritto di sciopero rinasce nella legislazione italiana, dopo tanti anni di divieto, la solennit\u00e0 con la quale rinasce \u00e8 tale, il senso di misura e il senso di fiducia sono tali, che noi possiamo augurarci che questo senso di misura e di fiducia presieda all\u2019esercizio del diritto di sciopero negli anni futuri\u00bb (Atti dell\u2019Assemblea Costituente, seduta pomeridiana del 12 maggio 1947, vol. II, pagg. 1655-1656): sono le parole di un padre del movimento sindacale italiano da poco tempo scomparso, Vittorio Foa, al cui ricordo intendiamo dedicare, con gratitudine e commozione, questa nostra iniziativa legislativa. Essa nasce dalla constatazione che nell\u2019ultimo quarto di secolo, nel settore cruciale dei trasporti pubblici, quella concezione dello sciopero come strumento di lotta cui fare ricorso con grande misura e parsimonia, soprattutto quando sono in gioco gli interessi dell\u2019intera collettivit\u00e0, \u00e8 andata perduta in una parte non secondaria del movimento sindacale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; text-align: justify;\">Negli anni \u201980 e \u201990 \u00e8 accaduto che il ricorso molto cauto e sorvegliato allo sciopero da parte di Cgil Cisl e Uil nei trasporti ha favorito la proliferazione di sindacati disposti a fare un uso molto aggressivo e spregiudicato di questo strumento di lotta, i quali hanno cos\u00ec acquisito di fatto, in questo settore, nonostante il loro scarso radicamento associativo nei rispettivi settori e le loro modeste dimensioni organizzative, un forte potere di interdizione. \u00c8 diventato, inoltre, frequentissimo l\u2019uso dello sciopero come strumento per misurare il consenso raccolto da una coalizione in contrapposizione con una o pi\u00f9 altre. Soprattutto dove il servizio di trasporto pubblico \u00e8 gestito in regime di sostanziale monopolio, \u00e8 venuta affermandosi una vera e propria cultura dello sciopero come routine: si considera normale che il servizio venga interrotto una o persino due volte al mese (questo \u00e8 quanto accade da molti anni, per esempio, nel settore dei trasporti pubblici municipali e in quello del trasporto aereo). Sul piano delle relazioni industriali chi ne ha sofferto il danno pi\u00f9 grave sono i sindacati pi\u00f9 responsabili, che, praticando la moderazione nell\u2019esercizio di questo diritto, sono stati per cos\u00ec dire \u201cmessi nell\u2019angolo\u201d da sindacati autonomi, minoritari ma pi\u00f9 aggressivi e sovente del tutto indifferenti alla sproporzione tra il danno causato alla cittadinanza e la posta in gioco nella specifica controversia; salvo poi \u2011 come nel recente caso di Alitalia \u2011 essere questi medesimi sindacati autonomi a loro volta messi nell\u2019angolo da un comitato spontaneo ancora pi\u00f9 aggressivo di loro. In questo settore il sistema di relazioni sindacali appare sempre pi\u00f9 incapace di produrre accordo e cooperazione tra le parti: i contratti vengono rinnovati con ritardi di anni; e anche tra un rinnovo contrattuale e l\u2019altro si sciopera per i motivi pi\u00f9 disparati, talora anche per motivi occulti, mascherati sotto vari pretesti, noti solo agli addetti ai lavori; sovente, in questo settore, lo sciopero \u00e8 utilizzato dalle organizzazioni sindacali minoritarie allo scopo precipuo di acquistare visibilit\u00e0, o in funzione di interdizione rispetto alle scelte negoziali compiute dai sindacati maggiori.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; text-align: justify;\">La legge 12 giugno 1990 n. 146, modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, che per la tutela degli interessi degli utenti pone regole precise e sanzioni a carico di chi le viola, ha prodotto effetti apprezzabili nella generalit\u00e0 dei settori dei servizi pubblici: soltanto in quello dei trasporti questo dispositivo si rivela insufficiente ad arginare una conflittualit\u00e0 talora esasperata.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per uscire da questa situazione riteniamo necessario, per un verso, attivare la possibilit\u00e0 di forme di lotta sindacale nuove, altrettanto se non pi\u00f9 incisive rispetto allo sciopero tradizionale, ma prive delle esternalit\u00e0 negative di quest\u2019ultimo, cio\u00e8 dei suoi effetti dannosi per gli interessi degli utenti e della collettivit\u00e0: per questo abbiamo il 30 ottobre scorso abbiamo presentato il disegno di legge n. 1170\/2008 in materia di sciopero virtuale. Per altro verso, riteniamo necessario che nel settore dei trasporti (il solo dove il problema si pone in maniera particolarmente grave) si attivino forme di democrazia sindacale drasticamente alternative rispetto all\u2019utilizzazione dello sciopero come strumento di concorrenza tra organizzazioni sindacali, o come strumento mediante il quale una minoranza pu\u00f2 di fatto paralizzare le scelte sindacali della maggioranza dei lavoratori di una azienda o di un settore. Questo \u00e8 l\u2019intendimento del disegno di legge qui presentato, che si giustifica come intervento sussidiario, in una situazione nella quale il sistema delle relazioni industriali appare incapace di uscire dall\u2019impasse con le sole risorse negoziali proprie. Il testo \u00e8 formulato in modo da consentire \u2013 e anzi stimolare \u2013 l\u2019auspicato recupero da parte del sistema negoziale delle proprie prerogative in questo campo.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019articolo 1 delimita il campo di applicazione della nuova disciplina. Nell\u2019ultimo comma la funzione sussidiaria dell\u2019intervento legislativo \u00e8 sancita da una disposizione che prevede l\u2019automatica sostituzione della disciplina collettiva a quella legislativa, l\u00e0 dove sulla stessa materia si verifichi un accordo tra imprese e sindacati ratificato dalla Commissione di Garanzia.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019articolo 2 disciplina la proclamazione dello sciopero riferito ai dipendenti di una singola azienda, ponendo in proposito due requisiti tra loro alternativi: a) la rappresentativit\u00e0 maggioritaria, in seno all\u2019azienda stessa, del sindacato o della coalizione sindacale stipulante, oppure b) il voto favorevole allo sciopero espresso, mediante un apposito referendum, dalla maggioranza dei lavoratori interessati. Il requisito di cui alla lettera a) presuppone, per poter essere soddisfatto, che nell\u2019azienda o unit\u00e0 produttiva sia in vigore un sistema di elezione delle rappresentanze sindacali che veda coinvolta la generalit\u00e0 dei lavoratori; e che una consultazione elettorale si sia svolta entro l\u2019ultimo triennio. In difetto del requisito di cui alla lettera a), qualsiasi associazione sindacale \u2013 anche quella che nell\u2019ultima elezione delle rappresentanze sindacali sia risultata minoritaria \u2013 pu\u00f2 attivare il referendum per ottenere il sostegno alla proclamazione dello sciopero della maggioranza dei lavoratori. Quest\u2019ultimo requisito per la proclamazione dello sciopero \u00e8 da tempo previsto negli ordinamenti tedesco (dove il previo esperimento di una procedura volta a certificare la volont\u00e0 concorde dei vertici del sindacato e della base \u2013 Urabstimmung \u2011 per la proclamazione dello sciopero \u00e8 previsto dagli statuti dei sindacati maggiori ed \u00e8 considerato dalla giurisprudenza come un requisito di correttezza dell\u2019azione di lotta: v. in proposito, nella letteratura giuslavoristica italiana, G.C. Perone, L\u2019azione sindacale negli Stati membri dell\u2019Unione Europea, Roma, La Sapienza editrice, 1995, partic. pag. 242-243) in quello britannico (dove il requisito della previa approvazione referendaria \u2013 ballot \u2011 dello sciopero \u00e8 stato posto originariamente dal Trade Union Act del 1984, poi ribadito da una legge del 1993, che ha regolato in modo pi\u00f9 preciso la procedura di proclamazione; l\u2019adesione del singolo lavoratore a uno sciopero non approvato mediante il ballot \u00e8 pacificamente considerata come inadempimento contrattuale sanzionabile sul piano disciplinare), in quello spagnolo (dove il decreto legislativo n. 17\/1977 subordina la legittimit\u00e0 dello sciopero all\u2019approvazione da parte della maggioranza dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti), e in quello greco (dove la legge n. 330\/1976, art. 34, prevede che la proclamazione dello sciopero sia approvata dall\u2019assemblea degli aderenti al sindacato a scrutinio segreto).<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019articolo 3, infine, disciplina la proclamazione dello sciopero riferito a un ambito sovra-aziendale: la regola di democrazia sindacale che viene introdotta \u00e8 la stessa delineata nell\u2019articolo 2, la quale per\u00f2 qui pone qualche problema applicativo in pi\u00f9. \u00c8 realisticamente prevedibile che il requisito di cui alla lettera a) possa configurarsi soltanto in settori di piccole dimensioni, oppure nei quali la pratica dell\u2019elezione delle rappresentanze sindacali sia diffusa in tutte le aziende che ne fanno parte: in tal caso pare opportuno affidare alla Commissione di Garanzia la funzione di raccogliere i risultati e di controllare la correttezza del procedimento, alle Direzioni Provinciali per l\u2019Impiego la funzione di dirimere le eventuali controversie che sorgessero in proposito nelle singole sedi aziendali.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La soluzione proposta presenta il vantaggio della snellezza e \u201cleggerezza\u201d dell\u2019intervento legislativo, non certo quello della perfezione del meccanismo di misurazione della rappresentativit\u00e0 delle associazioni sindacali. Ma occorre non dimenticare, a questo proposito, che l\u2019intervento legislativo &#8211; come si \u00e8 gi\u00e0 sottolineato &#8211; si propone di svolgere una funzione puramente sussidiaria &#8211; non certo una funzione permanentemente sostitutiva &#8211; rispetto all&#8217;autonomia collettiva in questa materia.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L&#8217;articolo 4 contiene due disposizioni volte\u00a0a evitare un arricchimento indebito dei gestori di servizi di trasporto, nei periodi di sciopero, rispettivamente ai danni degli utenti in abbonamento e degli enti pubblici erogatori di contributi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\">DISEGNO DI LEGGE<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\">Articolo 1<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\">(Campo di applicazione)<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Le norme contenute in questa legge si applicano nelle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico aereo, marittimo, ferroviario o su strada, urbano e interurbano, nonch\u00e9 nelle imprese che gestiscono servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti di ascensori.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\">2. Le norme stesse si applicano inoltre nelle imprese che svolgono servizi peculiarmente indispensabili per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di trasporto pubblico, quali servizi di assistenza al volo, servizi portuali e aeroportuali, servizi di assistenza ai viaggiatori sui mezzi di trasporto o nelle stazioni ferroviarie, porti o aeroporti.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\">3. Qualora un&#8217;impresa svolga anche attivit\u00e0 diverse, le norme contenute in questa legge si applicano soltanto in riferimento agli scioperi riguardanti il personale addetto ai servizi indicati nei due commi precedenti.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\">4. Le disposizioni contenute in questa legge non si applicano alla proclamazione di forme di lotta sindacale diverse dall&#8217;astensione collettiva dal lavoro e in particolare allo sciopero virtuale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; text-align: justify;\">5. Le disposizioni contenute in questa legge cessano di applicarsi l\u00e0 dove la materia venga diversamente disciplinata da un accordo collettivo ratificato dalla Commissione di Garanzia di cui all\u2019articolo 12 della legge 12 giugno 1990 n. 146.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\">Articolo 2<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\">(Proclamazione dello sciopero aziendale)<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Ferma restando la disciplina generale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nel settore dei trasporti pubblici lo sciopero aziendale, anche se limitato a una parte del personale dipendente dall&#8217;impresa, pu\u00f2 essere proclamato:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0\u00a0a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella pi\u00f9 recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti dell&#8217;impresa, o della singola unit\u00e0 produttiva, entro l&#8217;ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente pi\u00f9 di met\u00e0 dei voti espressi;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0\u00a0b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell&#8217;azienda, o della singola unit\u00e0 produttiva, la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla met\u00e0 dei voti espressi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. L\u2019unit\u00e0 produttiva cui fa riferimento il primo comma \u00e8 quella definita dall\u2019articolo 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;\">3. Il referendum di cui alla lettera b) del comma precedente \u00e8 regolato mediante accordo tra l&#8217;impresa e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum \u00e8 organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione interessata alla proclamazione dello sciopero e da altrettanti membri designati dall&#8217;impresa, pi\u00f9 un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell&#8217;impresa.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4. In difetto del requisito di cui alla lettera a) del primo comma, \u00e8 vincolata al referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell&#8217;impresa anche l&#8217;organizzazione o la coalizione sindacale che estenda la propria rappresentanza soltanto a una determinata categoria professionale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\">Articolo 3<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\" align=\"center\">(Proclamazione dello sciopero a livello sovra-aziendale)<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Ferma restando la disciplina generale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nel settore dei trasporti pubblici lo sciopero di una parte o della totalit\u00e0 del personale di una pluralit\u00e0 di imprese pu\u00f2 essere proclamato:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nelle pi\u00f9 recenti elezioni di rappresentanti sindacali estese alla generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate, entro l&#8217;ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente pi\u00f9 di met\u00e0 dei voti espressi;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti delle aziende interessate la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla met\u00e0 dei voti espressi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. Il referendum di cui alla lettera b) del comma precedente \u00e8 regolato mediante accordo tra le imprese del settore e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum \u00e8 organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, in ciascuna azienda, da un comitato costituito secondo le disposizioni di cui alla lettera b) del terzo comma dell&#8217;articolo 2; ciascun comitato aziendale trasmette i risultati del referendum svolto nella propria azienda alla Commissione di Garanzia di cui all\u2019articolo 12 della legge 12 giugno 1990 n. 146, la quale cura la raccolta e comunica il risultato complessivo a tutte le organizzazioni sindacali e a tutte le imprese interessate.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera a) del primo comma, laddove in una azienda del settore si svolga una elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti, ciascuna impresa interessata congiuntamente con le organizzazioni sindacali interessate comunica il risultato alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici. Le contestazioni circa lo svolgimento o l&#8217;esito dell&#8217;elezione dei rappresentanti sono risolte provvisoriamente in prima istanza, su richiesta di qualsiasi parte interessata, dalla Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione provinciale per l&#8217;impiego competente.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;\">Articolo 4<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Quando un servizio di trasporto \u00e8 svolto in regime di abbonamento, la durata dell&#8217;abbonamento \u00e8 prorogata di tanti giorni quanti quelli nei quali, per una durata\u00a0complessiva\u00a0superiore a quattro ore nell&#8217;arco della giornata,\u00a0si sia verificata una riduzione della funzionalit\u00e0 del servizio stesso in misura superiore al 50 per cento.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. Quando un servizio di trasporto \u00e8 sovvenzionato\u00a0mediante contributi pubblici erogati al gestore, i contributi stessi sono ridotti in proporzione ai periodi di sospensione, o di riduzione della funzionalit\u00e0 superiore al 50 per cento,\u00a0del servizio stesso per sciopero. Se gi\u00e0 versati, i contributi in eccesso devono essere restituiti.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IN QUESTO SETTORE CHIAVE SOLO NUOVE REGOLE DI DEMOCRAZIA SINDACALE POSSONO RIPORTARE IL CONFLITTO ALLA SUA FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE ORIGINARIA \u00a0 DISEGNO DI LEGGE N. 1409 d&#8217;iniziativa dei Senatori Ichino, D&#8217;Alia, Bianco, Ceccanti, Cintola, Follini, Fosson, Galperti, M.P. Garavaglia, Mazzuconi, Morando, Negri, Perduca, Pinotti, Pinzger, Poretti, Rusconi, Rutelli, Sangalli, Thaler, Tonini, Vimercati Comunicato alla Presidenza del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,18,11],"tags":[],"class_list":["post-758","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-progetti-di-legge","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/758","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=758"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/758\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}