
{"id":7610,"date":"2010-03-11T09:51:35","date_gmt":"2010-03-11T08:51:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7610"},"modified":"2010-03-13T11:34:23","modified_gmt":"2010-03-13T10:34:23","slug":"collegato-lavorouna-brutta-legge-che-non-raggiungera-neppure-i-suoi-obiettivi-sbagliati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7610","title":{"rendered":"COLLEGATO-LAVORO:UNA BRUTTA LEGGE, CHE NON RAGGIUNGERA&#8217; NEPPURE I SUOI OBIETTIVI SBAGLIATI"},"content":{"rendered":"<div><\/div>\n<div><\/div>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"color: #993300;\">CONTINUA LA PRODUZIONE, CON SCARSA TECNICA LEGISLATIVA E MODESTA CONOSCENZA DEL DIRITTO, DI\u00a0LEGGI LUNGHISSIME E\u00a0DI DIFFICILE LETTURA E INTERPRETAZIONE: SI PUO SOLO SPERARE CHE SI TRATTI, ANCHE IN QUESTO CASO, DI UNA LEGGE INUTILE<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"color: #993300;\"><em><span style=\"color: #000000;\">Nota tecnica redatta da <strong>Mario Fezzi<\/strong>, avvocato giuslavorista, per la Camera del Lavoro di Milano<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<div><\/div>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"color: #993300;\"><!--more--><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><font face=\"Times New Roman\">\u00a0<\/p>\n<p><\/font><\/span><\/span>\u00a0<\/p>\n<p><\/span>Dopo un percorso parlamentare di un paio di anni, nella totale indifferenza della sinistra, \u00e8 stato approvato il Collegato Lavoro che rimodella pesantemente il processo del lavoro e modifica in modo sensibile anche il diritto sostanziale (del lavoro). E\u2019 bene dire subito che <strong>la riforma \u00e8 pessima, ma non \u00e8 detto che, alla prova dei fatti, raggiunga gli obiettivi che il legislatore si poneva<\/strong>.<br \/>\nIl legislatore in primo luogo intendeva limitare il potere della magistratura in materia di lavoro: e cerca di raggiungere questo obiettivo da un lato cercando di ridurre al massimo il ricorso ai giudici della Repubblica, sollecitando i datori di lavoro a privilegiare la giustizia privata, cio\u00e8 gli arbitrati; dall\u2019altro lato interviene riducendo sensibilmente i poteri del giudice del lavoro, introducendo una serie di paletti nell\u2019ambito dei quali il magistrato deve destreggiarsi e oltre i quali non pu\u00f2 andare.<br \/>\nLa giustizia privata (gli arbitrati) viene indicata come unico rimedio possibile alla lentezza dei giudizi delle cause di lavoro (che in alcune realt\u00e0 sono di diversi anni).<br \/>\nMa il legislatore sembra non sapere che <strong>non \u00e8 il processo in s\u00e9 che non funziona<\/strong> (il modello processuale del 1973 \u00e8 un modello esemplare, tanto da essere spesso richiamato come esempio per la riforma dell\u2019intero processo civile). Nelle sedi in cui il processo non funziona, le cause non sono determinate dalle regole processuali, ma da motivi pratici molto diversi: disorganizzazione, mancata copertura degli organici, carenza di strutture, piante organiche inadeguate, ritardi nella sostituzione dei giudici trasferiti, prassi difformi dal modello processuale,\u00a0 in alcuni casi anche scarsa produttivit\u00e0 e scarsa professionalit\u00e0 di giudici ed avvocati, limitata diffusione dell\u2019informatizzazione, etc. Prova ne sia che dove queste storture pratiche non esistono (vedi ad es. Torino) i processi di lavoro vengono definiti nel giro di pochi mesi (mesi, non anni).<br \/>\n<strong>Si trattava quindi non tanto di invitare a seguire la via privata alla giustizia del lavoro, ma di mettere mano a una riforma delle strutture e degli organici che consentisse la completa copertura dove serve, e la liberazione di sedi dove i processi scarseggiano<\/strong>. Oltre a percorsi di formazione di giudici ed avvocati e a ricorso a moderne strutture informatiche.<br \/>\nUn\u2019altra causa determinante dei ritardi del processo in molte sedi \u00e8 il numero strabiliante di giudizi previdenziali: in molte sedi la stragrande maggioranza dei processi riguarda il pagamento di pensioni, il riconoscimento di pensioni di invalidit\u00e0, la richiesta di pagamento di interessi sulle pensioni pagate in ritardo, etc. Andava dunque semmai presa in considerazione l\u2019ipotesi di prevedere una gestione processuale separata (sia in termini di organi decisori, sia in termini di procedura) per le questioni previdenziali, quando non siano coinvolte necessit\u00e0 di accertamento di diritti sostanziali, ma sia prevalente l\u2019aspetto tecnico-acclaratorio (questioni mediche, differenze di interessi e simili). In tal modo verrebbe sollevata la magistratura dal peso di tanti processi, liberando risorse per i\u00a0 processi del lavoro in senso proprio.<br \/>\nI poteri dei giudici vengono poi comunque limitati con l\u2019introduzione di alcuni paletti.<br \/>\nIn primo luogo il giudice non potr\u00e0 pi\u00f9 entrare nel merito delle decisioni aziendali, contestando le scelte operate dall\u2019impresa, ma dovr\u00e0 limitarsi all\u2019accertamento del presupposto di legittimit\u00e0 dei singoli atti posti in essere. Poi non potr\u00e0 discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro. E infine, nel valutare le motivazioni poste a base di un licenziamento, il giudice \u00e8 vincolato dalle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi, ovvero nei contratti individuali, se stipulati avanti la apposita commissione di certificazione.<br \/>\nNell\u2019ansia di contenere i poteri dei giudici il legislatore sembra aver fatto anche uno scivolone, laddove prevede che il giudice debba comunque tener conto anche dell\u2019oggettivo interesse dell\u2019organizzazione. Questo inciso, come ha osservato Pietro Ichino, potrebbe forse aprire le porte a interpretazioni giudiziali creative, per determinare se l\u2019atto posto in essere corrispondesse davvero all\u2019interesse aziendale o fosse invece dannoso.<br \/>\nAncora, si prevede che nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento il giudice debba tener conto di elementi e parametri fissati dai contratti (collettivi, ma anche individuali certificati) oltre a una serie di altri elementi.<br \/>\nInsomma si cerca in tutti i modi di depotenziare l\u2019operato dei giudici, se proprio non si pu\u00f2 fare a meno di farli decidere.<br \/>\nMa la vera nefandezza di questa legge resta la introduzione dell\u2019arbitrato obbligatorio, simulato tuttavia come volontario.<br \/>\nSi prevede infatti la possibilit\u00e0 di far decidere l\u2019eventuale causa che dovesse sorgere tra lavoratore e impresa da un collegio arbitrale che potr\u00e0 decidere anche secondo equit\u00e0. La scelta, anche per rispettare la Costituzione, appare libera: il lavoratore anzich\u00e9 scegliere i tempi lunghi della magistratura del lavoro sceglie di ricorrere al collegio arbitrale. Tuttavia questa scelta diviene obbligatoria e definitiva se al momento dell\u2019assunzione (ma anche in epoca successiva) il lavoratore venga chiamato a certificare il suo contratto di lavoro davanti alla Commissione di Certificazione, con inserimento nel contratto della c.d. clausola compromissoria, vale a dire della clausola con la quale il lavoratore si impegna a non ricorrere al giudice del lavoro nel caso debba litigare con il suo datore di lavoro, ma a scegliere, ora per allora,\u00a0 il collegio arbitrale.\u00a0 Il mandato al collegio arbitrale pu\u00f2 essere anche nel senso di decidere non secondo legge, ma secondo equit\u00e0.<br \/>\nAppare chiaro a tutti che al momento dell\u2019assunzione, a maggior ragione in momenti di crisi economica, il lavoratore non ha alcun potere di contrattazione, e meno che mai su un punto del genere. Se il lavoratore rifiuta di certificare il contratto con la clausola compromissoria, rifiuta anche, di fatto, il posto di lavoro; l\u2019offerta di lavoro gli verr\u00e0 infatti revocata e l\u2019impresa cercher\u00e0 (facilmente) un altro che accetti di sottoscrivere contratto e clausola.<br \/>\nQuindi, come dicevo, si tratta formalmente di una scelta libera, mentre nella realt\u00e0 \u00e8 una scelta coatta e niente affatto libera. La Costituzione \u00e8 salva, e il lavoratore \u00e8 fregato.<br \/>\nLa gravit\u00e0 di questa normativa \u00e8 poi ancora maggiore per la possibilit\u00e0 di far decidere al collegio arbitrale secondo equit\u00e0, anzich\u00e9 secondo legge e contratto collettivo.<br \/>\nL\u2019equit\u00e0 \u00e8 un concetto soggettivo e sfuggente: rischia di prestarsi a ogni tipo di abuso.\u00a0 Il restare agganciati a leggi e norme contrattuali nella decisione di una controversia in materia di lavoro, cio\u00e8 in una materia delicatissima, portatrice di diritti primari, appare imprescindibile. Infatti un diritto primario per la vita delle persone, come \u00e8 il diritto del lavoro, non pu\u00f2 essere regolato dall\u2019equit\u00e0, ma solo da norme legali e contrattuali. Solo in presenza di diritti affievoliti o comunque secondari \u00e8 possibile pensare di risolvere le questioni secondo equit\u00e0.<br \/>\nDa non trascurare poi \u00e8 anche il fatto che l\u2019arbitrato ha un costo che pu\u00f2 diventare anche abbastanza rilevante (3% del valore della controversia); mentre era stata considerata una conquista di civilt\u00e0 l\u2019introduzione, con il processo del 1973, della gratuit\u00e0 del giudizio, consentendo a tutti di poter accedere alla giustizia del lavoro.<br \/>\nL\u2019arbitrato volontario, secondo legge e contratto, invece pu\u00f2 essere un\u2019opzione pi\u00f9 che legittima. Pu\u00f2 piacere o meno (a me non piace) ma \u00e8 una scelta legittima delle parti, a condizione appunto che la scelta sia veramente\u00a0 volontaria e non coatta.<br \/>\nC\u2019\u00e8 per\u00f2 da rilevare che nei fatti nel nostro paese l\u2019arbitrato in materia di lavoro non ha mai avuto molta fortuna. L\u2019esempio pi\u00f9 evidente \u00e8 l\u2019arbitrato per il licenziamento dei dirigenti: \u00e8 previsto da tutti i CCNL dei dirigenti (industria, commercio, credito, etc.) ma non \u00e8 praticamente utilizzato da anni. Ma anche il Collegio arbitrale di cui all\u2019art. 7 St.lav. \u00e8 sostanzialmente scomparso.<br \/>\nIn ogni caso <strong>questo arbitrato coatto non \u00e8 detto che possa avere davvero la fortuna che il legislatore sembra volergli attribuire<\/strong>. Potrebbe capitare che le commissioni di certificazione si impuntassero e impedissero la coartazione di volont\u00e0 del lavoratore per fargli sottoscrivere la clausola compromissoria. Potrebbe capitare che i giudici del lavoro venissero investiti ugualmente delle controversie dei lavoratori che hanno sottoscritto la clausola arbitrale, con la richiesta \u2013in via preliminare &#8211; di accertare la coartazione della volont\u00e0, al momento della firma del contratto, e quindi la nullit\u00e0 della clausola arbitrale.<br \/>\nMa soprattutto <strong>potrebbe capitare che le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sottoscrivessero, come consente la norma, accordi collettivi o interconfederali che prevedano le modalit\u00e0 di espletamento dell\u2019arbitrato; stabilendo in tal caso che il ricorso alla giustizia arbitrale possa avvenire non in via preventiva al momento della sottoscrizione della lettera di assunzione, ma solo al momento in cui dovesse concretamente sorgere una controversia. In tal modo il lavoratore sarebbe davvero libero di scegliere tra magistratura del lavoro e giustizia arbitrale<\/strong>.<br \/>\nLa legge interviene anche su diverse altre questioni.<br \/>\nViene innanzitutto abolito il tentativo obbligatorio di conciliazione, introducendone un altro facoltativo, complesso e farraginoso, che \u00e8 destinato a scomparire rapidamente o a cadere in desuetudine (rester\u00e0 solo per chi ha necessit\u00e0 di allungare i termini di impugnazione).<br \/>\nViene stabilito poi che l\u2019impugnazione del licenziamento, da fare come sempre nei sessanta giorni, \u00e8 inefficace se entro i successivi 180 giorni non viene depositato il ricorso ex art. 414 CPC o non viene fatta la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Viene in sostanza introdotto un termine di decadenza che in alcuni casi pu\u00f2 danneggiare gravemente il lavoratore, se la ricerca di atti, documenti, testi o altre attivit\u00e0 istruttorie necessiti di molto tempo.<br \/>\nQuesto termine di decadenza viene poi esteso a una lunga serie di altri atti: dal trasferimento ai sensi dell\u2019art. 2103 c.c., alla cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., al recesso del committente nei cococo e nei contratti a progetto,\u00a0 a ogni forma di interruzione di un contratto che si assuma subordinato, all\u2019azione di nullit\u00e0 del termine apposto al contratto (appunto, a termine).<br \/>\nInfine viene predeterminata\u00a0 la penale (da 2,5 a 12 mesi dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto) nei casi di conversione del contratto a tempo determinato.<br \/>\nSi tratta davvero di una brutta legge. Brutta nei contenuti, brutta nella forma. <strong>La semplificazione (e la chiarezza)\u00a0 normativa si raggiunge solo con la riduzione delle norme; il nostro legislatore invece continua a produrre leggi lunghissime, di complicata lettura e interpretazione, scritte con modesta tecnica legislativa e moderata conoscenza del diritto.<\/strong><br \/>\nResta solo da augurarsi <strong>che si tratti alla fine solo, ancora una volta, di una legge inutile<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONTINUA LA PRODUZIONE, CON SCARSA TECNICA LEGISLATIVA E MODESTA CONOSCENZA DEL DIRITTO, DI\u00a0LEGGI LUNGHISSIME E\u00a0DI DIFFICILE LETTURA E INTERPRETAZIONE: SI PUO SOLO SPERARE CHE SI TRATTI, ANCHE IN QUESTO CASO, DI UNA LEGGE INUTILE Nota tecnica redatta da Mario Fezzi, avvocato giuslavorista, per la Camera del Lavoro di Milano<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-7610","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7610","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7610"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7610\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}