
{"id":7623,"date":"2010-03-13T11:24:16","date_gmt":"2010-03-13T10:24:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7623"},"modified":"2010-03-13T11:24:16","modified_gmt":"2010-03-13T10:24:16","slug":"tuteliamo-il-reddito-non-il-posto-fisso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7623","title":{"rendered":"TUTELIAMO IL REDDITO, NON IL POSTO FISSO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">AI VANTAGGI DI UNA MAGGIORE STABILITA&#8217; DEL RAPPORTO DI LAVORO CORRISPONDONO UNA RIDUZIONE\u00a0DELLE RETRIBUZIONI (IL &#8220;PREMIO&#8221; PAGATO DAI LAVORATORI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ACCOLLATA ALL&#8217;IMPRESA) E\u00a0UNA DURATA PIU&#8217; LUNGA DEI PERIODI MEDI DI\u00a0 DISOCCUPAZIONE &#8211; MEGLIO RIPENSARE L&#8217;INTERO MODELLO DI PROTEZIONE DEL LAVORO<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo di Marco Leonardi e Giovanni Pica (ricercatori di economia politica, rispettivamente nell&#8217;Universit\u00e0 degli Studi di Milano e\u00a0nell&#8217;Universit\u00e0 di Salerno)\u00a0pubblicato su <\/em>Lavoce.info<em>, 12 marzo 2010<\/em><\/p>\n<div class=\"sottotitolo p formatesto bottom2\"><!--more-->Con il varo della legge che prevede il ricorso all\u2019arbitrato secondo equit\u00e0 invece che al giudice ordinario in caso di <a onclick=\"window.open(this.href);return false;\" onkeypress=\"window.open(this.href);return false;\" href=\"http:\/\/www.lavoce.info\/articoli\/pagina1001595.html\">licenziamento individuale<\/a>, si \u00e8 tornati a parlare di regimi di protezione del posto di lavoro.<br \/>\nLe parti contrattuali possono stabilire clausole compromissorie per demandare la soluzione delle controversie a un collegio arbitrale. Ci\u00f2 deve essere previsto da contratti collettivi di lavoro subito in vigore. Si tratta di una \u201cmini\u201d riforma che forse non intacca i diritti fondamentali dei lavoratori in caso di licenziamento (come l\u2019articolo 18) ma neanche risolve i problemi connessi ad un mondo del lavoro sempre pi\u00f9 diseguale. \u00c8 un\u2019altra occasione mancata.<br \/>\nL\u2019arbitrato si muove nella direzione giusta di cercare di ridurre il contenzioso nelle cause di lavoro, ma il problema del mercato del lavoro italiano non \u00e8 nella tutela processuale del lavoratore ma in quella sostanziale. E per tutela sostanziale intendiamo una tutela che si estenda ai periodi di disoccupazione e ai moltissimi lavoratori che oggi non sono affatto tutelati dalle leggi sui licenziamenti.<br \/>\nPer tutela sostanziale non intendiamo alzare i costi di licenziamento alle imprese. Pi\u00f9 di una volta nel passato si \u00e8 intervenuti direttamente per aumentare i costi del licenziamento. Questo approccio, seguito dal legislatore italiano, tutela il lavoratore proteggendone il posto di lavoro, ma non il reddito in caso di disoccupazione. Quel che vogliamo sottolineare \u00e8 che la protezione dal licenziamento non \u00e8 gratis per i lavoratori.<br \/>\nPer stimare i costi delle leggi di protezione del lavoro abbiamo studiato un episodio del 1990, quando in Italia fu approvata una legge che aument\u00f2 i costi di licenziamento per le piccole imprese sotto i 15 dipendenti.<\/div>\n<div class=\"testo2 formatesto\">\n<div class=\"testojustify\">\n<div class=\"div_testo\">\n<div>\n<p>L\u2019EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA<br \/>\nSecondo la legge il datore di lavoro pu\u00f2 licenziare un lavoratore, senza incorrere in costi aggiuntivi, solo qualora ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo. La prima fa riferimento a eventi che incrinino il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore. Il secondo a motivazioni di natura economica. L\u2019articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970 prevede, in caso di licenziamento non giustificato, l\u2019obbligo per il datore di lavoro di reintegrare (tutela reale) il lavoratore e corrispondergli una indennit\u00e0 a titolo di risarcimento del danno subito da un minimo di cinque a un massimo di dodici mensilit\u00e0 (tutela obbligatoria). La legge si applica solo ai datori di lavoro che occupino, nell\u2019unit\u00e0 produttiva nella quale ha avuto luogo il licenziamento, pi\u00f9 di quindici lavoratori.<br \/>\nLa legge 108 del 1990, approvata in fretta e furia per evitare un referendum che avrebbe esteso l\u2019articolo 18 a tutte le imprese, introduce la tutela obbligatoria per le piccole imprese sotto i quindici dipendenti fino ad allora esenti da costi di licenziamento. La riforma impone, in caso di licenziamento ingiustificato avvenuto in un\u2019unit\u00e0 produttiva con meno di quindici lavoratori, l\u2019obbligo di risarcimento con un\u2019indennit\u00e0 pari a minimo 2,5 e massimo 6 mensilit\u00e0. La legge del 1990 ha quindi alzato la protezione dei lavoratori, in effetti imponendo una tassa sui piccoli imprenditori sotto i quindici dipendenti. Ma chi ha pagato quella tassa? Come si sa in economia non sempre l\u2019incidenza nominale della tassa corrisponde a quella reale.<\/p>\n<p>EFFETTI ECONOMICI DEL PROTEZIONE DELL\u2019IMPIEGO<br \/>\nLa presenza di vincoli ai licenziamenti induce le imprese a ridurre quanto pi\u00f9 possibile le variazioni della forza lavoro nel corso del ciclo economico, \u201cappiattendone\u201d il profilo nel tempo, allo scopo di minimizzare i costi di aggiustamento in cui incorrono. Se ci\u00f2 da una parte rende pi\u00f9 stabili i rapporti di lavoro, rende anche pi\u00f9 difficile l\u2019ingresso nel mondo del lavoro da parte chi \u00e8 in cerca di occupazione.<br \/>\nLa maggiore stabilit\u00e0 tuttavia non \u00e8 gratuita. Un aspetto spesso ignorato dei costi di licenziamento consiste nella possibilit\u00e0 che le imprese li aggirino facendoli pagare ai lavoratori attraverso minori salari. Un\u2019analisi della riforma del 1990 mostra che la legge ha ottenuto gli effetti previsti: alzando i costi di licenziamento sulle piccole imprese ne ha ridotto i licenziamenti, ma anche le assunzioni. (1)<br \/>\nTuttavia, parte dell\u2019aumento dei costi di licenziamento \u00e8 stato pagato non dalle imprese, ma dai lavoratori nella forma di minori salari. La riduzione dei salari dei lavoratori delle piccole imprese rispetto alle grandi dopo la riforma del 1990 \u00e8 di circa il 3 per cento, il che corrisponde a un trasferimento del 40 per cento dei costi di licenziamento dalle imprese ai lavoratori. Il calo \u00e8 possibile in quanto molto spesso i lavoratori delle piccole imprese non hanno potere contrattuale nella determinazione del salario.<\/p>\n<p>PROTEZIONE DELL\u2019IMPIEGO O DEL REDDITO?<br \/>\nQuale lezione trarre da questo episodio? Primo, nei roventi dibattiti che periodicamente si affacciano sulla scena italiana sarebbe opportuno considerare non solo i vantaggi che la legislazione offre ai lavoratori (maggiore stabilit\u00e0 dell\u2019impiego) ma anche i costi (maggiore durata della disoccupazione e minori salari). Secondo, se \u00e8 vero che l\u2019arbitrato \u00e8 un modo per aggirare la legislazione in materia di protezione dell\u2019impiego, \u00e8 anche vero che esistono tanti altri modi di aggirarlo, tra cui quello di ridurre i salari o di costringere i lavoratori ad aprirsi una partita Iva.<br \/>\nEd \u00e8 ingente la massa dei lavoratori oggi esposta alle fluttuazioni del mercato del lavoro, perch\u00e9 a tempo determinato o perch\u00e9 a partita Iva o altro. L\u2019attuale crisi ha riproposto con drammaticit\u00e0 questo problema. A questo punto, non \u00e8 meglio ripensare l\u2019intero modello e puntare sulla protezione del reddito dei lavoratori piuttosto che sulla protezione del posto di lavoro?<\/p>\n<p>(1) Leonardi, M. e Giovanni Pica, <em>Employment Protection Legislation and Wages,<\/em> IZA Discussion Paper 2680.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AI VANTAGGI DI UNA MAGGIORE STABILITA&#8217; DEL RAPPORTO DI LAVORO CORRISPONDONO UNA RIDUZIONE\u00a0DELLE RETRIBUZIONI (IL &#8220;PREMIO&#8221; PAGATO DAI LAVORATORI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ACCOLLATA ALL&#8217;IMPRESA) E\u00a0UNA DURATA PIU&#8217; LUNGA DEI PERIODI MEDI DI\u00a0 DISOCCUPAZIONE &#8211; MEGLIO RIPENSARE L&#8217;INTERO MODELLO DI PROTEZIONE DEL LAVORO Articolo di Marco Leonardi e Giovanni Pica (ricercatori di economia politica, rispettivamente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-7623","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7623","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7623"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7623\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7623"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7623"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7623"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}