
{"id":7998,"date":"2010-04-09T22:06:24","date_gmt":"2010-04-09T21:06:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7998"},"modified":"2010-04-10T13:03:36","modified_gmt":"2010-04-10T12:03:36","slug":"il-presidente-della-repubblica-rinvia-alle-camere-la-legge-sul-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7998","title":{"rendered":"IL MESSAGGIO DI NAPOLITANO ALLE CAMERE SUL LAVORO"},"content":{"rendered":"<p align=\"left\"><span style=\"color: #993300;\">LA LETTERA\u00a0CON CUI IL CAPO DELLO STATO HA RINVIATO AL PARLAMENTO IL D.D.L. N. 1167-B MERITA DI ESSERE LETTA CON ATTENZIONE, PERCHE&#8217; &#8211; PUR SENZA LIMITARE INDEBITAMENTE LA DISCREZIONALITA&#8217; DEL LEGISLATORE &#8211; DETTA CON GRANDE PRECISIONE E FINEZZA LE <em>GUIDELINES<\/em> DI UNA\u00a0LEGISLAZIONE CORRETTA IN MATERIA DI LAVORO\u00a0<\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><em>Testo integrale del messaggio inviato dal Presidente Napolitano alle Camere il 31 marzo 2010 sul\u00a0Collegato-Lavoro alla Finanziaria 2010\u00a0 (v. anche\u00a0la <\/em><a title=\"Dichiarazione sul rinvio alle Camere del ddl n. 1167-B - 31,3,10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=7935\" target=\"_blank\"><em>mia dichiarazione<\/em><\/a><em>\u00a0in proposito, nella stessa data) <\/em><em>&#8211; Le sottolineature in carattere neretto sono mie<\/em><\/p>\n<p align=\"left\"><!--more-->Onorevoli Parlamentari,<br \/>\nmi \u00e8 stata sottoposta, per la promulgazione, la legge recante: &#8220;Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l&#8217;impiego, di incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u00e9 misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro&#8221;.<\/p>\n<p align=\"left\">Il provvedimento, che nasce come stralcio di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2009 (Camera n.1441-quater), ha avuto un travagliato iter parlamentare nel corso del quale <strong>il testo, che all&#8217;origine constava di 9 articoli e 39 commi e gi\u00e0 interveniva in settori tra loro diversi, si \u00e8 trasformato in una legge molto complessa, composta da 50 articoli e 140 commi riferiti alle materie pi\u00f9 disparate<\/strong>. Questa configurazione marcatamente eterogenea dell&#8217;atto normativo &#8211; che risulta, del resto, dallo stesso titolo sopra riportato &#8211; \u00e8 resa ancora pi\u00f9 evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina: revisione della normativa in tema di lavori usuranti, riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul <em>doping<\/em> e la tutela della salute nelle attivit\u00e0 sportive, misure contro il lavoro sommerso, disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari, permessi per l&#8217;assistenza ai portatori di <em>handicap<\/em>, ispezioni nei luoghi di lavoro, indicatori di situazione economica equivalente, indennizzi per aziende in crisi, numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego (con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative), nonch\u00e9 una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro.<\/p>\n<p align=\"left\">Ho gi\u00e0 avuto altre volte occasione di sottolineare <strong>gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilit\u00e0 e comprensibilit\u00e0 delle disposizioni, sulla organicit\u00e0 del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto<\/strong>; nonch\u00e9 sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, per la impossibilit\u00e0 di coinvolgere a pieno titolo nella fase arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. Nel caso specifico l&#8217;esame referente si \u00e8 concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro, mentre, ad esempio, la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l&#8217;esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti. Tali inconvenienti risultano ancora pi\u00f9 gravi allorch\u00e9 si intervenga, come in questo caso, in modo novellistico su codici e leggi organiche.<\/p>\n<p align=\"left\">Ci\u00f2 premesso &#8211; con l&#8217;<strong>auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi, specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessit\u00e0<\/strong> &#8211; sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicit\u00e0 di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori: temi sui quali &#8211; nell&#8217;esercizio del mio mandato &#8211; ho ritenuto di dover richiamare pi\u00f9 volte l&#8217;attenzione delle istituzioni, delle parti sociali e dell&#8217;opinione pubblica. Intendo qui riferirmi specificamente all&#8217;articolo 31 che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro e all&#8217;articolo 20 relativo alla responsabilit\u00e0 per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato. Su di essi sottopongo alla vostra attenzione le considerazioni ed osservazioni che seguono.<\/p>\n<p align=\"left\">1. L&#8217;articolo 31, nei primi nove commi, che ne costituiscono la parte pi\u00f9 significativa, modifica in modo rilevante la sezione prima del capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile, nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull&#8217;arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-<em>quater<\/em> del codice di procedura civile), introducendo varie <strong>modalit\u00e0 di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso al giudice<\/strong>. Apporta inoltre, negli ultimi sette commi, una serie di modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>La introduzione nell&#8217;ordinamento di strumenti idonei a prevenire l&#8217;insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalit\u00e0 di definizione pu\u00f2 risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto<\/strong>: ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i princ\u00ecpi della <strong>volontariet\u00e0 dell&#8217;arbitrato<\/strong> e della necessit\u00e0 di assicurare una <strong>adeguata tutela del contraente debole<\/strong>. Entrambi questi princ\u00ecpi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte Costituzionale. La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimit\u00e0 costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all&#8217;arbitrato, poich\u00e9 solo la concorde volont\u00e0 delle parti pu\u00f2 consentire deroghe al fondamentale principio di statualit\u00e0 ed esclusivit\u00e0 della giurisdizione (art. 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 25 della Costituzione). Inoltre, con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti, la Corte ha riconosciuto la necessit\u00e0 di garantire la &#8220;effettiva&#8221; volontariet\u00e0 delle negoziazioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale. Questa linea giurisprudenziale, ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione, ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi della garanzia della stabilit\u00e0 dalla cessazione del rapporto. Ci\u00f2 in analogia con quanto previsto dall&#8217;art. 2113 del Codice civile in ordine alla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione di rinunce e transazioni che abbiano avuto ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972, n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, nn. 49, 206 e 232 del 1994, nn. 54 e 152 del 1996, n. 381 del 1997, n. 325 del 1998 e n. 221 del 2005).<\/p>\n<p align=\"left\">Sulla base di tali indicazioni, <strong>non pu\u00f2 non destare serie perplessit\u00e0 la previsione del comma 9 dell&#8217;art. 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie pu\u00f2 essere assunta non solo in costanza di rapporto allorch\u00e9 insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto<\/strong>, attraverso l&#8217;inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto \u00e8 infatti il momento nel quale massima \u00e8 la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro.<\/p>\n<p align=\"left\">Del resto l&#8217;esigenza di verificare che la volont\u00e0 delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia &#8220;effettiva&#8221; risulta dalla stessa formulazione del comma 9, che affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all&#8217;art. 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che peraltro non\u00a0 appare sufficiente, perch\u00e9 tali organi &#8211; anche a prescindere dalle incertezze sull&#8217;ambito dei relativi poteri, che scontano pi\u00f9 generali difficolt\u00e0 di &#8220;acclimatamento&#8221; dell&#8217;istituto &#8211; non potrebbero che prendere atto della volont\u00e0 dichiarata dal lavoratore, una volta che sia stata confermata in una fase che \u00e8 pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza.<\/p>\n<p align=\"left\">Ulteriori motivi di perplessit\u00e0 discendono dalla circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell&#8217;art. 412 del codice di procedura civile contenuta nel comma 5 dell&#8217;art. 31 (disposizione espressamente richiamata dal comma 9 dello stesso articolo) la clausola compromissoria pu\u00f2 ricomprendere anche la &#8220;richiesta di decidere secondo equit\u00e0, nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento&#8221;. Come \u00e8 noto, <strong>nell&#8217;arbitrato di equit\u00e0 la controversia pu\u00f2 essere risolta in deroga alle disposizioni di legge: si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro<\/strong>, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale. N\u00e9 pu\u00f2 costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di l\u00e0 di quelli costituzionalmente garantiti; e comunque un aspetto cos\u00ec delicato non pu\u00f2 essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare. Perplessit\u00e0 ulteriori suscita la estensione della possibilit\u00e0 di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego: in tal caso \u00e8 particolarmente evidente la necessit\u00e0 di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princ\u00ecpi di buon andamento, trasparenza ed imparzialit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa sanciti dall&#8217;art. 97 della Costituzione. Del resto <strong>un arbitrato di equit\u00e0 pu\u00f2 svolgere un ruolo apprezzabile ed utile solo a patto di muoversi all&#8217;interno di uno spazio significativo ma circoscritto in limiti certi e condivisi<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"left\">In sostanza l&#8217;obiettivo che si intende perseguire \u00e8 quello di una incisiva modifica della disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, che si \u00e8 finora prevalentemente basata su normative inderogabili o comunque disponibili esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. E in effetti <strong>l&#8217;esigenza di una maggiore flessibilit\u00e0 risponde a sollecitazioni da tempo provenienti dal mondo dell&#8217;imprenditoria, alle quali le organizzazioni sindacali hanno mostrato responsabile attenzione<\/strong> guardando anche alla competitivit\u00e0 del sistema produttivo nel mercato globale. Si tratta pertanto di <strong>un intendimento riformatore <\/strong>certamente percorribile, ma <strong>che deve essere esplicitato e precisato, non potendo essere semplicemente presupposto o affidato in misura largamente prevalente a meccanismi di conciliazione e risoluzione equitativa delle controversie, assecondando una discutibile linea di intervento legislativo &#8211; basato sugli istituti processuali piuttosto e prima che su quelli sostanziali &#8211; di cui l&#8217;esperienza applicativa mostra tutti i limiti<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"left\">Il problema che si pone \u00e8 dunque quello di definire &#8211; nelle sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento &#8211; in modo puntuale modalit\u00e0, tempi e limiti che rendano il ricorso all&#8217;arbitrato &#8211; nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro &#8211; coerente con la necessit\u00e0 di garantire l&#8217;effettiva volontariet\u00e0 della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti pi\u00f9 rilevanti del lavoratore (da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili). Si tratta cio\u00e8 di procedere ad <strong>adeguamenti normativi che vanno al di l\u00e0 della questione, pur rilevante, delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall&#8217;art. 18 dello statuto dei lavoratori<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"left\">A quest&#8217;ultimo proposito lo scorso 11 marzo la maggior parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese si \u00e8 impegnata a definire accordi interconfederali che escludano l&#8217;inserimento nella clausola compromissoria delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si \u00e8 a sua volta impegnato a conformarsi a tale orientamento negli atti di propria competenza. Ma pur apprezzando il significato e il valore di tali impegni, <strong>decisivo resta il tema di un attento equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale. Solo il legislatore pu\u00f2 e deve stabilire le condizioni perch\u00e9 possa considerarsi &#8220;effettiva&#8221; la volont\u00e0 delle parti di ricorrere all&#8217;arbitrato<\/strong>; e solo esso pu\u00f2 e deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva. A quest&#8217;ultima, nei diversi livelli in cui si articola, pu\u00f2 inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite cos\u00ec come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti. Si avvierebbe in tal modo un processo concertato, ed insieme ispirato ad un opportuno gradualismo, attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che \u00e8 condizione essenziale nella disciplina dei rapporti di lavoro per garantire una efficace tutela del contraente debole e una effettiva riduzione del contenzioso in un contesto generale di serena evoluzione delle relazioni sindacali.<\/p>\n<p align=\"left\">Non sembra invece coerente con i princ\u00ecpi generali dell&#8217;ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ci\u00f2 sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il <strong>prevedere un intervento suppletivo del Ministro &#8211; di cui tra l&#8217;altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare n\u00e9 si delimitano i contenuti<\/strong> &#8211; che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilit\u00e0, stabilendone le modalit\u00e0 di attuazione e di piena operativit\u00e0: suscita infatti serie perplessit\u00e0 una cos\u00ec ampia delegificazione con modalit\u00e0 che non risultano in linea con le previsioni dell&#8217;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.<\/p>\n<p align=\"left\">Al di l\u00e0 delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell&#8217;articolo 31, \u00e8 da sottolineare l&#8217;<strong>opportunit\u00e0 di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse &#8211; presenti negli articoli 30, 32 e 50<\/strong> &#8211; che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano, cos\u00ec come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Secondo l&#8217;articolo 20 della legge, l&#8217;articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, recante delega al Governo per l&#8217;emanazione di norme per l&#8217;igiene del lavoro, si interpreta nel senso che l&#8217;applicazione della legge delega \u00e8 esclusa non soltanto &#8211; come espressamente recita la lettera b) dell&#8217;articolo 2 &#8211; per &#8220;il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili&#8221;, ma anche per &#8220;il lavoro a bordo del naviglio di\u00a0 Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito&#8221;. Dai lavori parlamentari emerge che <strong>con detto articolo 20 si \u00e8 inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l&#8217;amianto, possano continuare ad applicarsi<\/strong> &#8211; come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorit\u00e0 giudiziarie &#8211; <strong>le sanzioni penali <\/strong>stabilite dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l&#8217;applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili.<\/p>\n<p align=\"left\">Si ricorda altres\u00ec che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per <strong>esposizione ad amianto<\/strong> in tutti i settori di attivit\u00e0, pubblici e privati, sia pure con i necessari adattamenti, con riguardo in particolare alle forze armate, peraltro non ancora definiti.<\/p>\n<p align=\"left\">Al di l\u00e0 degli aspetti strettamente di merito, occorre rilevare innanzitutto che l&#8217;articolo 20 in esame non esplicita alcuno dei possibili significati dell&#8217;articolo 2, lettera b), della legge del 1955 e quindi <strong>non interpreta ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa<\/strong>. La norma incide, inoltre, su una legge delega che ha gi\u00e0 esaurito la sua funzione dopo l&#8217;adozione del DPR attuativo n. 303 del 1956, senza invece intervenire su di esso, risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti.<\/p>\n<p align=\"left\">L&#8217;articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche nella parte &#8211; in s\u00e9 largamente condivisibile &#8211; che riguarda la &#8220;salvezza&#8221; del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti. In assenza di disposizioni specifiche &#8211; non rinvenibili nella legge &#8211; che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto \u00e8 possibile esclusivamente in presenza di un &#8220;fatto doloso o colposo&#8221; addebitabile a un soggetto individuato (art. 2043 del codice civile). Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilit\u00e0 sia fatta cessare, con la conseguente non punibilit\u00e0 delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, <strong>non \u00e8 infatti pi\u00f9 possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato<\/strong> e configurare ipotesi di &#8220;dolo o colpa&#8221; nella determinazione del danno.<\/p>\n<p align=\"left\">Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall&#8217;altro non\u00a0 esposto a possibili censure di illegittimit\u00e0 costituzionale, le finalit\u00e0 che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario escludere la responsabilit\u00e0 penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008, e <strong>prevedere, come gi\u00e0 accade per altre infermit\u00e0 conseguenti ad attivit\u00e0 di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"left\">Per i motivi innanzi illustrati, chiedo alle Camere &#8211; a norma dell&#8217;articolo 74, primo comma, della Costituzione &#8211; una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 3 marzo 2010.<\/p>\n<p align=\"left\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA LETTERA\u00a0CON CUI IL CAPO DELLO STATO HA RINVIATO AL PARLAMENTO IL D.D.L. 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