
{"id":8052,"date":"2010-04-16T11:47:21","date_gmt":"2010-04-16T10:47:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8052"},"modified":"2010-05-12T08:59:01","modified_gmt":"2010-05-12T07:59:01","slug":"la-riforma-dellordinamento-forense-proposta-dal-governo-accentua-le-caratteristiche-di-chiusura-gerontocratica-e-di-privilegio-del-ceto-forense","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8052","title":{"rendered":"PROFESSIONE FORENSE: RITORNO AL PASSATO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">NEL MIO INTERVENTO\u00a0IN AULA NELLA DISCUSSIONE\u00a0SUL DDL PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DEGLI AVVOCATI, SOTTOLINEO LA NECESSITA&#8217; CHE IL CETO FORENSE SI LIBERI DI TRE IMMAGINI CHE NE PREGIUDICANO IL PRESTIGIO: QUELLA DELL&#8217;AZZECCAGARBUGLI, QUELLA DEL PROFESSIONISTA RAPACE E QUELLA DELLA CASTA CHIUSA<\/span><\/p>\n<p><em>Testo tratto dal resoconto stenografico della seduta antimeridiana del Senato del 15 aprile 2010 &#8211; Sullo stesso tema v.\u00a0<\/em> <em>anche <\/em><a title=\"Articolo di A.De Nicola - il Sole 24 Ore, 17.4.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8066\" target=\"_blank\"><span style=\"color: #6699cc;\"><em>l\u2019editoriale di Alessandro De Nicola sul <\/em>Sole24 Ore<em> del 17 aprile<\/em><\/span><\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">[ &#8230; ]<br \/>\nPRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD) &#8211;\u00a0Signora Presidente, colleghi, non ho partecipato all&#8217;elaborazione del testo di questo disegno di legge, n\u00e9 al lavoro del Comitato ristretto; quindi, intervengo su questa materia dall&#8217;esterno rispetto al lavoro parlamentare gi\u00e0 svolto; ma intervengo &#8220;dall&#8217;interno&#8221; rispetto al ceto forense, cui appartengo ormai da oltre 30 anni. E lo faccio per manifestare la preoccupazione principale, per quel che mi riguarda: la preoccupazione per il prestigio di questo ceto, di questa professione. Un prestigio che io vedo insidiato pesantemente, anzi &#8211; direi di pi\u00f9 &#8211; compromesso ormai da molto tempo da alcune figure, se vogliamo stereotipi, che purtroppo corrispondono a\u00a0una parte non irrilevante della realt\u00e0 di questa professione e che certamente non giovano, anzi pregiudicano gravemente la sua credibilit\u00e0.<br \/>\nVi \u00e8 innanzitutto lo stereotipo dell&#8217;azzeccagarbugli, dell&#8217;avvocato causidico che si esprime con formule verbose, abile nel produrre ipertrofie testuali e normative; poi c&#8217;\u00e8 la figura del professionista rapace, del rapporto professionale come trappola economica pericolosa per il cittadino e per l&#8217;utente. Questa \u00e8 un&#8217;immagine dell&#8217;avvocato molto presente nella visione del cittadino comune, dell&#8217;uomo della strada; dobbiamo starci molto attenti e predisporre misure che tolgano spazio a questa figura. Dobbiamo considerare attentamente, infine, l&#8217;immagine del ceto forense come casta, come gruppo chiuso, privilegiato, gerontocratico e impermeabile al nuovo, inaccessibile alle nuove generazioni.<br \/>\nMi chiedo e vi chiedo: questo disegno di legge, di cui tutti sanno che \u00e8 espressione del ceto forense,\u00a0che \u00e8 stato scritto da avvocati, quale immagine d\u00e0 degli avvocati stessi e della loro professione? Quale immagine d\u00e0 in rapporto a quei tre stereotipi che nuocciono gravemente al prestigio della professione? La mia impressione \u00e8 che questo disegno di legge nuoccia gravemente sotto tutti e tre i profili, dal punto di vista di tutti e tre quegli stereotipi.<br \/>\nCominciamo dalla verbosit\u00e0 e dall&#8217;ipertrofia normativa. Se c&#8217;\u00e8 un compito che dovrebbe caratterizzare il buon giurista, quel compito dal \u00abCorpus iuris\u00bb di Giustiniano in poi dovrebbe essere quello di rendere il pi\u00f9 possibile chiaro e leggibile il diritto, la formulazione della norma, di sfrondare la legge di tutto ci\u00f2 che \u00e8 superfluo e che, in quanto tale, genera incertezza ed \u00e8 \u00absabbia negli ingranaggi\u00bb. Questo significa, innanzitutto, che nella legge non si deve dare alcuno spazio a espressioni retoriche e prive di contenuto pratico. Questo ci insegnano i maestri del diritto. Allora, io chiedo ai colleghi senatori, ma anche ai colleghi avvocati che hanno contribuito a stendere questo testo: che significa dire &#8211; come leggiamo all&#8217;articolo 1 &#8211; che l&#8217;ordinamento forense \u00abvalorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libert\u00e0 e della dignit\u00e0 delle persone\u00bb? Questa \u00e8 una frase che, nel caso migliore, \u00e8 priva di senso e, nel caso peggiore, dice invece qualcosa di profondamente sbagliato e cio\u00e8 che l&#8217;ordinamento e il suo organo, che \u00e8 l&#8217;Ordine degli avvocati, \u00e8 l\u00ec per promuovere gli interessi economici della professione. Ma questo \u00e8 compito di un sindacato o di un&#8217;associazione professionale; e da 60 anni a questa parte di sindacati unici imposti dalla legge in Italia non dovrebbero pi\u00f9 essercene. Dal 1943 l&#8217;ordinamento corporativo \u00e8 stato abolito e la Costituzione non consente allo Stato di imporre a un intero ceto professionale un&#8217;associazione per la promozione degli interessi economici di una categoria.<br \/>\nGuardiamo anche ad altre norme, come, ad esempio, l&#8217;articolo 5, sul segreto professionale. Colleghi, c&#8217;\u00e8 una norma chiarissima, distillato di secoli di cultura giuridica penale e civile, l&#8217;articolo 622 del codice penale, che definisce tutti gli aspetti del segreto professionale: il campo di applicazione soggettivo; le persone che vi sono soggette, tra cui, ovviamente, per primi, gli avvocati; l&#8217;ambito oggettivo delle norme protette dal segreto professionale, che non sono tutte le informazioni che possono essere conosciute in occasione di un rapporto professionale, ma quelle su cui c&#8217;\u00e8 un interesse meritevole di tutela al riserbo, alla non diffusione; la giusta causa di rivelazione, che \u00e8 il cuore della norma,\u00a0ovvero il principio del\u00a0necessario contemperamento bilanciamento fra interesse generale alla conoscibilit\u00e0 \u00a0delle informazioni e interesse del singolo soggetto al segreto. L&#8217;articolo 5 interviene su questa materia, in modo grossolano, creando dei pasticci normativi che non ho qui il tempo di illustrare &#8211; ne discuteremo quando lo esamineremo &#8211; ma che sono, vi assicuro, inestricabili. Innanzitutto &#8211; mi chiedo &#8211; che bisogno c&#8217;\u00e8 di aggiungere cinque commi su questa materia, dal momento che l&#8217;articolo 622 del codice penale la disciplina gi\u00e0 perfettamente? Viceversa, non rischiamo, sovrapponendovi una norma scritta oltretutto malissimo, che non fa onore alla competenza giuridica degli avvocati, di far sorgere gravi problemi di interpretazione? Anche in questo caso si sovrabbonda di espressioni vacue, retoriche e inutili, come quella che vincola l&#8217;avvocato a una osservanza \u00abrigorosa\u00bb del segreto professionale. L&#8217;obbligo giuridico, o si adempie o non si adempie. \u00c8 ovvio che l&#8217;adempimento debba sempre essere rigoroso. C&#8217;\u00e8 un caso analogo di verbosit\u00e0 inutile e retorica anche nell&#8217;articolo 7 dove, nella formula del giuramento, si dice: \u00abmi impegno solennemente ad osservare con lealt\u00e0&#8230;\u00bb. Perch\u00e9 se invece fosse un impegno non solenne, l&#8217;impegno varrebbe di meno, avrebbe un minore contenuto giuridico? Questo \u00e8 fumo negli occhi. Questo \u00e8 un modo di parlare da azzeccagarbugli, non da giurista. Il giurista \u00e8 chiaro, semplice. Il suo linguaggio \u00e8 \u00abs\u00ec, s\u00ec; no, no\u00bb; il \u00abrigorosamente\u00bb e \u00absolennemente\u00bb non sono termini che appartengono al suo lessico tecnico.<br \/>\nPoi, sempre per rimanere sul tema specifico dell&#8217;obbligo di segreto, l&#8217;avvocato e i suoi collaboratori, dice il quarto comma dell&#8217;articolo 5, \u00abnon possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie &#8211; questa idea della &#8220;specie&#8221; dei giudizi \u00e8 nuova &#8211; su ci\u00f2 di cui siano venuti a conoscenza nell&#8217;esercizio della professione\u00bb. Ma nell&#8217;esercizio della professione si pu\u00f2 anche venire a conoscenza del fatto che un gatto attraversa la strada o di altre notizie del tutto irrilevanti dal punto di vista dell&#8217;interesse al segreto. L&#8217;articolo 622 del codice penale definisce con una tecnica normativa adeguata le notizie su cui l&#8217;avvocato pu\u00f2 e deve rifiutare di deporre, ed \u00e8 perci\u00f2 esentato dall&#8217;obbligo di rendere testimonianza in giudizio, dalle altre, sulle quali questa esenzione non si d\u00e0. La disposizione cos\u00ec come \u00e8 formulata, autorizza l&#8217;avvocato a rifiutare di deporre su qualsiasi notizia, allargando a dismisura un&#8217;esenzione che non c&#8217;\u00e8 alcun motivo di allargare, se non quello di allentare i doveri civili dell&#8217;avvocato rispetto a quelli degli altri cittadini, di creare un privilegio processuale al di l\u00e0 di ci\u00f2 che \u00e8 ragionevolmente proponibile.<br \/>\nVeniamo al problema &#8211;\u00a0forse il pi\u00f9 rilevante dal punto di vista della tutela del prestigio della professione &#8211;\u00a0di cancellare l&#8217;immagine del professionista rapace, del rapporto professionale come trappola economica pericolosa per il cittadino. Oggi la situazione \u00e8 questa: il cittadino che si rivolge all&#8217;avvocato entra in un sistema di rapporti economico-professionali che per il cittadino stesso presenta un aspetto indebito di pericolosit\u00e0. Infatti, in caso di contrasto di interessi o di controversia su quanto sia dovuto all&#8217;avvocato come compenso per la sua opera, a giudicare di quel conflitto, di quella controversia sono, attraverso il loro Ordine, gli avvocati stessi, vale a dire una delle parti in causa. Questo \u00e8 il dato attuale e questo \u00e8 il dato da correggere, non da confermare o addirittura da consolidare, come viene confermato e consolidato nel disegno di legge al nostro esame.<br \/>\nOccorre dar vita a un Ordine degli avvocati che sia posto prioritariamente non a tutela e promozione degli interessi economici della categoria &#8211; questa non pu\u00f2, non deve essere la funzione dell&#8217;Ordine professionale &#8211; ma a tutela e promozione dell&#8217;affidamento della collettivit\u00e0 sulla qualit\u00e0 e correttezza della prestazione forense. Questa \u00e8 la sua funzione: quella che, sia detto per inciso, occorre mettere al primo posto nell&#8217;articolo 1, e non al quarto posto, lettera d), dove attualmente \u00e8 collocata. Se questa \u00e8 la funzione dell&#8217;Ordine, ed \u00e8 giusto che sia cos\u00ec, allora l&#8217;organo che decide sull&#8217;eventuale conflitto tra l&#8217;avvocato e il suo cliente non pu\u00f2 essere un organo composto soltanto da avvocati. \u00c8 evidente che deve essere un organismo quantomeno composto pariteticamente da avvocati, magistrati e rappresentanti delle associazioni degli utenti, dei consumatori, dei cittadini. Questo \u00e8 il minimo che come avvocati dobbiamo chiedere all&#8217;ordinamento, e oggi al Parlamento. Perch\u00e9 qui sto parlando da avvocato, prima che da senatore. Dobbiamo chiedere ed esigere questo per recuperare prestigio, per spogliarci di quella brutta maschera, costruitasi nel tempo, di professionisti preoccupati di tutelare il proprio interesse prima che l&#8217;interesse economico del cliente. Se vogliamo liberarci di questa immagine ingiusta, che non corrisponde al modo di essere reale della stragrande maggioranza degli avvocati, dobbiamo dotarci di organismi preposti a dirimere le controversie strutturati in modo da rispettare il principio di terziet\u00e0 tra avvocato e cliente.<br \/>\nLa terza immagine negativa che grava sul nostro prestigio e della quale dobbiamo liberarci \u00e8 quella del ceto forense come casta privilegiata, come categoria chiusa, gerontocratica. Onorevoli colleghi, in questo caso i problemi non sono pochi: sono molto numerosi. C&#8217;\u00e8 innanzi tutto il problema di distinguere ci\u00f2 che \u00e8 riservato alla categoria degli avvocati e ci\u00f2 che non \u00e8 vietato fare a chi non \u00e8 iscritto all&#8217;albo. \u00c8 evidente &#8211; anche se magari opinabile nei dettagli &#8211; il motivo per cui l&#8217;assistenza in giudizio, con tutto ci\u00f2 che comporta (accesso alle cancellerie, ai fascicoli giudiziali), deve essere riservata, a soggetti preventivamente selezionati per la loro capacit\u00e0 professionale e sottoposti a un vincolo deontologico, di trasparenza, di correttezza e ad un controllo permanente; nulla quaestio su questo punto. Ma mi spiegate un solo motivo per cui la consulenza stragiudiziale, l&#8217;assistenza giuridica che non comporta accesso alle aule giudiziarie, questa attivit\u00e0 debba essere riservata soltanto a chi \u00e8 iscritto all&#8217;albo degli avvocati? Mi dite un solo motivo per cui il quivis de populo non possa esprimere un proprio parere su una qualsiasi questione giuridica e non possa farlo anche se \u00e8 esperto in quel settore non perch\u00e9 avvocato, ma perch\u00e9 se ne \u00e8 occupato comunque in modo continuativo e professionale?<br \/>\nSe mi rispondete che bisogna che il cittadino possa fare affidamento sulla competenza del consulente, sulla competenza giuridica, vi dico che allora l&#8217;intero assetto della disciplina va completamente riscritto, perch\u00e9 oggi noi abilitiamo a dare pareri su dieci materie giuridiche diverse avvocati che sono competenti soltanto su una undicesima materia e sanno poco o niente di quelle altre dieci. Lo dico in riferimento a me per primo. Se mi chiedessero un parere in materia penalistica, tributaria o di diritto canonico, e se avessi l&#8217;ardire di accettare l&#8217;incarico e di fornire quel parere, commetterei un atto scorretto e irresponsabile; ma sarei \u00ababilitato\u00bb a farlo dall&#8217;essere iscritto all&#8217;albo. Su questo terreno, quello dell&#8217;assistenza e consulenza stragiudiziale, lasciamo che siano i cittadini liberamente a scegliere di chi fidarsi; e anche a chi vuole svolgere questa attivit\u00e0 in modo professionale lasciamo che la possa svolgere: saranno i risultati di questa attivit\u00e0 a dire se il suo consiglio \u00e8 affidabile o non lo \u00e8.<br \/>\nQuesto \u00e8 ci\u00f2 che accade, in linea generale,\u00a0in tutti i campi del sapere umano; e deve poter avvenire anche sul terreno del sapere\u00a0giuridico.\u00a0Ci\u00f2 \u00e8 tanto vero, che questo stesso disegno di legge consente di svolgere professionalmente questo mestiere, cio\u00e8 dare pareri giuridici, nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il \u00abgiurista d&#8217;impresa\u00bb \u00e8 pacificamente ammesso a svolgere questa attivit\u00e0 per il proprio datore di lavoro. Se questo \u00e8 consentito nella forma del lavoro subordinato anche al non iscritto all&#8217;albo, perch\u00e9 mai non dovrebbe essere consentito di farlo in forma, che so, di consulenza coordinata e continuativa, piuttosto che libero-professionale? Abbiamo una grande ricchezza di dirigenti esperti in materia di diritto industriale, diritto dei brevetti, di diritto commerciale, di diritto internazionale, che hanno passato una vita a studiare e applicare questi rami dell&#8217;ordinamento giuridico, arrivando a saperne, spesso, molto di pi\u00f9 degli avvocati. Perch\u00e9 mai dovremmo inibire la valorizzazione di questa ricchezza? Perch\u00e9 mai non deve essere loro consentito di smettere di farlo in forma di dipendenti e cominciare a farlo aprendo uno studio di consulenza in materia di diritto internazionale, piuttosto che industriale o dei brevetti? Non c&#8217;\u00e8 un solo motivo al mondo perch\u00e9 questo venga vietato, tranne un malinteso interesse economico della categoria degli avvocati.<br \/>\nTra le altre chiusure contenute in questo provvedimento vi \u00e8 l&#8217;aggiunta di cavalli di Frisia contro l&#8217;accesso dei giovani. Addirittura \u00e8 previsto l&#8217;esame di accesso al tirocinio. Vi \u00e8 un incremento degli ostacoli che fa dell&#8217;accesso alla professione una gimcana difficile e costosa anche sul piano burocratico; ostacoli formali prima ancora che sostanziali. Anche questo \u00e8 profondamente sbagliato. Vogliamo rendere pi\u00f9 selettivo l&#8217;esame di accesso slls professione,\u00a0cio\u00e8 l&#8217;esame di Stato per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo? Facciamolo, stabilendo criteri pi\u00f9 esigenti. Ma concentriamoci su quel passaggio, evitando di porre un insieme di ostacoli intesi soltanto a rendere pi\u00f9 difficile ai nostri figli di fare ci\u00f2 che noi abbiamo potuto fare accedendo alla professione in modo molto pi\u00f9 facile.<br \/>\nIn conclusione, chiedo che questo impianto venga profondamente riveduto non tanto e soltanto &#8211; seppure dovrebbe essere la nostra preoccupazione prevalente &#8211; nell&#8217;interesse della collettivit\u00e0, di una societ\u00e0 aperta, ma anche e prima ancora nell&#8217;interesse dello stesso ceto degli avvocati: di quelli di oggi e di quelli che verranno. <em>(Applausi dal Gruppo PD).<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NEL MIO INTERVENTO\u00a0IN AULA NELLA DISCUSSIONE\u00a0SUL DDL PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DEGLI AVVOCATI, SOTTOLINEO LA NECESSITA&#8217; CHE IL CETO FORENSE SI LIBERI DI TRE IMMAGINI CHE NE PREGIUDICANO IL PRESTIGIO: QUELLA DELL&#8217;AZZECCAGARBUGLI, QUELLA DEL PROFESSIONISTA RAPACE E QUELLA DELLA CASTA CHIUSA Testo tratto dal resoconto stenografico della seduta antimeridiana del Senato del 15 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,25],"tags":[],"class_list":["post-8052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-interventi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}