
{"id":8895,"date":"2010-06-15T18:11:22","date_gmt":"2010-06-15T17:11:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8895"},"modified":"2010-06-15T21:42:56","modified_gmt":"2010-06-15T20:42:56","slug":"appunti-sullaccordo-proposto-dalla-fiat-per-l0-stabilimento-di-pomigliano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8895","title":{"rendered":"APPUNTI SULL&#8217;ACCORDO PROPOSTO DALLA FIAT PER L0 STABILIMENTO DI POMIGLIANO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL\u2019ASSENTEISMO E DI SCIOPERO PROPOSTE DALLA FIAT PER L\u2019ACCORDO AZIENDALE DI POMIGLIANO NON VIOLANO LA LEGGE<\/span><\/p>\n<p><em>Dichiarazione rilasciata all&#8217;Agenzia Ansa il 15 giugno 2010<\/em><\/p>\n<p><!--more-->\u00a0\u00a0\u00a0 Mi sembra che\u00a0un rifiuto di\u00a0sottoscrivere l&#8217;accordo proposto dalla Fiat a Pomigliano\u00a0dovrebbe trovare motivazioni diverse rispetto a quelle che vengono addotte dalla Fiom-Cgil, fondate essenzialmente sulle clausole in materia di <strong>malattia<\/strong> e di <strong>sciopero<\/strong>:\u00a0clausole che mi paiono\u00a0entrambe molto ragionevoli e comunque non\u00a0contrastanti con la legge oggi vigente\u00a0in\u00a0Italia<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sulla materia del <strong>trattamento economico del lavoratore assente per malattia<\/strong>, a carico del datore di lavoro, la sola norma legislativa generale oggi in vigore \u00e8 l\u2019articolo 2110 del Codice civile, che attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di stabilire entit\u00e0 e limiti della retribuzione dovuta al lavoratore. Fino ai rinnovi contrattuali del 1972, quasi tutti i contratti collettivi prevedevano che il trattamento retributivo decorresse dal quarto giorno di assenza: i primi tre giorni \u2013 detti \u201cdi carenza\u201d \u2013 costituivano dunque un periodo di franchigia, nel quale il lavoratore non era retribuito. Dal 1972 quasi tutti i contratti collettivi hanno previsto invece la retribuzione anche per i primi tre giorni; ma in numerose occasioni si sono registrate disposizioni collettive che, al fine di incentivare la riduzione delle assenze per malattia, hanno limitato il relativo trattamento, istituendo dei \u201cpremi di presenza\u201d, oppure voci retributive escluse dal trattamento stesso.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In questo ampio spazio che la legge attribuisce alla contrattazione collettiva rientra sicuramente anche la possibile reintroduzione di uno o pi\u00f9 giorni \u201cdi carenza\u201d, collegati o no a determinate circostanze oggettive. E\u2019 quanto propone la Fiat alle organizzazioni sindacali per lo stabilimento di Pomigliano d\u2019Arco, con la disposizione n. 8 della bozza di accordo, che prevede il non pagamento della retribuzione nel caso in cui si verifichino dei tassi anomali di assenza dal lavoro \u201cin occasione di particolari eventi non riconducibili a forme epidemiologiche\u201d. La disposizione \u00e8 strutturata in funzione di contrasto a forme di assenteismo abusivo che si sono registrate sovente nel recente passato, in occasione della trasmissione televisiva di importanti partite di calcio, oppure della proclamazione di scioperi.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A mio avviso, questa disposizione non contrasta con alcuna disposizione di legge. Certo, essa configura una deroga \u2013 seppur marginale &#8211; rispetto al contratto collettivo nazionale per il settore metalmeccanico,\u00a0il quale\u00a0non prevede eccezioni al pagamento dell\u2019intera retribuzione nei primi tre giorni di malattia. Ma \u00e8 pacifico in giurisprudenza e in dottrina che il contratto collettivo nazionale pu\u00f2 essere validamente derogato da un contratto aziendale stipulato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale stesso.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La disposizione n. 13 della bozza, denominata <strong>\u201cclausola di responsabilit\u00e0\u201d<\/strong>, commina la decadenza da tutti i diritti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l\u2019organizzazione sindacale firmataria dell\u2019accordo aziendale che proclami uno sciopero (o altra forma di agitazione) volto a \u201crendere inesigibili\u201d le condizioni di lavoro previste nell\u2019accordo stesso. Si tratta, in sostanza, di un patto di tregua sindacale, che \u00e8 oggi considerato pacificamente valido e vincolante per il sindacato che lo stipula. La Fiom-Cgil contesta tuttavia la parte della disposizione che qualifica come illegittimo anche il comportamento dei singoli lavoratori i quali aderiscano allo sciopero (o altra forma di agitazione) proclamato in violazione del patto di tregua. A me sembra che, se la proclamazione dello sciopero \u00e8 illegittima per violazione di un patto di tregua validamente sottoscritto dal sindacato proclamante, debba considerarsi illegittima anche l\u2019adesione del lavoratore a quello sciopero: mi sembra pertanto che anche quest\u2019ultima parte della disposizione proposta debba considerarsi pienamente valida.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 E\u2019 vero che su questo punto si registrano anche opinioni dottrinali contrarie (come quella di Luigi Mariucci e di Umberto Romagnoli, sull&#8217;<em>Unit\u00e0<\/em> di oggi), nel senso che la clausola di tregua vincolerebbe soltanto il sindacato stipulante ma non i singoli lavoratori. Non condivido questa tesi, a sostegno della quale non pu\u00f2 addursi alcun dato normativo positivo. (1)<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Osservo, peraltro, che la pretesa inefficacia della clausola di tregua nei confronti dei singoli lavoratori priverebbe i lavoratori stessi e il sindacato che li rappresenta della principale \u201cmoneta di scambio\u201d di cui essi dispongono al tavolo delle trattative. Non \u00e8 un caso che in nessun altro ordinamento europeo si applichi una regola che esenti i singoli lavoratori da responsabilit\u00e0 per l\u2019adesione a uno sciopero illegittimo.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">(1) Luigi Mariucci e Umberto Romagnoli sostengono, a questo proposito, che la clausola di tregua appartenga soltanto alla c.d. &#8220;parte obbligatoria&#8221; del contratto collettivo, cio\u00e8 a quella che disciplina i rapporti tra le parti collettive firmatarie del contratto stesso, e non alla c.d. &#8220;parte normativa&#8221;, che disciplina i rapporti individuali di lavoro (onde i singoli lavoratori &#8211; anche se iscritti al sindacato che ha stipulato la clausola di tregua &#8211; sarebbero sempre liberi di aderire a qualsiasi sciopero). Questa tesi non ha alcun fondamento testuale nella legge oggi vigente nel nostro Paese.\u00a0A me sembra\u00a0che un ragionamento sistematico conduca alla conclusione opposta: a questa tesi ho dedicato alcune pagine nel terzo volume del mio trattato su <em><a title=\"Il contratto di lavoro - Vol. III - 2003\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=209\">Il contratto di lavoro<\/a> <\/em>(Giuffr\u00e8, 2003)<em> <\/em>e nel quarto capitolo del mio libro <em><a title=\"A che cosa serve il sindacato - 2006\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=330\" target=\"_blank\">A che cosa serve il sindacato<\/a><\/em>, ora disponibile anche nella collana Oscar Bestsellers Mondadori (2006).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL\u2019ASSENTEISMO E DI SCIOPERO PROPOSTE DALLA FIAT PER L\u2019ACCORDO AZIENDALE DI POMIGLIANO NON VIOLANO LA LEGGE Dichiarazione rilasciata all&#8217;Agenzia Ansa il 15 giugno 2010<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,11],"tags":[],"class_list":["post-8895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8895\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}