
{"id":8973,"date":"2010-06-20T16:43:53","date_gmt":"2010-06-20T15:43:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8973"},"modified":"2011-01-10T12:43:52","modified_gmt":"2011-01-10T11:43:52","slug":"luigi-mariucci-la-clausola-di-tregua-non-puo-applicarsi-ai-singoli-lavoratori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8973","title":{"rendered":"LUIGI MARIUCCI: &#8220;LA CLAUSOLA DI TREGUA NON PUO&#8217; APPLICARSI AI SINGOLI LAVORATORI&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">NELL&#8217;ACCORDO FIAT DI POMIGLIANO, LE CLAUSOLE TENDENTI A CONTRASTARE LE PUNTE ANOMALE DI ASSENTEISMO SONO LEGITTIME; LEGITTIMA ANCHE LA CLAUSOLA DI TREGUA SINDACALE, PER LA PARTE IN CUI ESSA IMPONE UN VINCOLO AI SINDACATI STIPULANTI; ILLEGITTIMA INVECE QUESTA CLAUSOLA PER LA PARTE IN CUI IMPONE UN VINCOLO AI SINGOLI LAVORATORI<\/span><\/p>\n<p><em>Versione integrale dell&#8217;intervento <strong>di Luigi Mariucci<\/strong> che <\/em>lavoce.info <em>pubblica il\u00a021\u00a0giugno 2010 (in versione ridotta),\u00a0a seguito del <\/em><a title=\"Articolo su lavoce.info - 18.6.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8923\" target=\"_blank\"><em>mio intervento pubblicato sullo stesso sito il 18 giugno<\/em><\/a><em>. Segue <strong>una mia breve replica<\/strong>. In argomento v. anche <\/em><a title=\"Editoriale - 21.6.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8948\" target=\"_blank\"><em>il mio editoriale del 21 giugno per questo sito<\/em><\/a><em>, contenente i link ad alcuni articoli e saggi precedenti, utili per mettere a fuoco le numerose questioni implicate in questa vicenda.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\"><!--more--><\/p>\n<ol style=\"margin-top: 0cm;\" type=\"1\">\n<li style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\"><strong>Un\u00a0 singolare accordo<br \/>\n<\/strong>La cosa che pi\u00f9 colpisce del c.d. accordo sulla Fiat di Pomigliano \u00e8 gi\u00e0 evidente nelle righe che precedono il testo, dove si dice: \u201ccon riferimento\u00a0 a quanto convenuto al termine dell\u2019incontro di venerdi 11 giugno 2010 sul documento conclusivo presentato il giorno 8 giugno 2010, le parti concordano di integrare tale documento con l\u2019aggiunta del punto 16-Commissione paritetica di conciliazione\u201d. La frase costituisce una interpretazione autentica del testo. Si dichiara che ci\u00f2 che di seguito viene definita \u201cipotesi di accordo\u201d altro non \u00e8 che un \u00a0\u201cdocumento conclusivo\u201d presentato dalla Fiat l\u20198 giugno 2010, a cui si aggiunge un punto 16, per nulla irrilevante, come si dir\u00e0 in seguito. Perci\u00f2 abbiamo di fronte un \u00a0\u201caccordo\u201d davvero singolare. Il testo consiste in realt\u00e0 in una dichiarazione unilaterale della azienda, travestita poi da accordo negoziale. Un caso davvero unico. E\u2019 difficile infatti rintracciare una qualche natura \u201ccontrattuale\u201d del documento. Esso assomiglia piuttosto a un regolamento aziendale, sottoscritto per accettazione.<br \/>\nSi tratta di un regolamento duro: 24 ore di produzione continua, 18 turni settimanali, compreso il sabato notte, lavoro straordinario per almeno 80 ore direttamente esigibile dall\u2019azienda, riduzione delle pause di lavoro. Qualcuno si ricorda di quel magnifico racconto di Calvino sugli \u201camori difficili\u201d, in cui si narra della situazione di quei due coniugi che non si incontravano mai, perch\u00e8 una addetta al turno di giorno e l\u2019altro al turno di notte? Poi colpisce il modo in cui si argomenta la riduzione delle pause di lavoro. \u201cLe soluzioni ergonomiche \u2026permettono sulle linee a\u00a0 trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo un regime di tre pause per 10 minuti ciascuna\u2026che sostituiscono le attuali due pause di 20 minuti\u201d. Sembra una scena del film \u201ctempi moderni\u201d. E poi ci raccontano la favola bella del postfordismo!.<br \/>\nFin qui si pu\u00f2 dire che siamo di fronte a una disciplina severa delle condizioni di lavoro, simile per certi aspetti a quella vigente negli anni \u201850-60 del secolo scorso. Necessaria per garantire l\u2019investimento aziendale, la ri-localizzazione\u00a0 (a proposito, chiss\u00e0 cosa ne dicono in Polonia , che pure \u00e8 un paese della Unione Europea?), l\u2019occupazione, specie in un\u2019area critica come quella campana. Farne un modello delle relazioni industriali per il futuro, una specie di \u201csol dell\u2019avvenire\u201d, come dichiara incautamente il ministro del lavoro in carica, mi pare non solo improprio, ma deprimente. Per salvaguardare la loro occupazione i lavoratori accetteranno probabilmente questo regolamento \u00a0votando in maggioranza s\u00ec al referendum del 22 giugno, di cui \u00e8 davvero difficile dire che si tratti di una libera e democratica espressione di voto. Ma una cosa sono i sacrifici su materie disponibili, di origine contrattuale. Altra cosa sono le rinuncie a discipline inderogabili di legge.<br \/>\nQuesto problema si pone, in particolare, su due temi: i trattamenti economici di malattia e la clausola di tregua.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\">2.\u00a0<strong>Le misure anti-assenteismo e il trattamento economico di malattia<br \/>\n<\/strong>Il testo in esame contiene due disposizioni in materia di contrasto all\u2019assenteismo. La prima riguarda l\u2019eccesso di assenze nel corso di tornate elettorali per permessi in qualit\u00e0 di scrutatori di seggio. Sembra che a Pomigliano in coincidenza di varie elezioni le assenze dal lavoro siano state davvero rilevanti. Ora si prevede che \u201cin tali occasioni lo stabilimento potr\u00e0 essere chiuso\u201d. La misura, per quanto drastica, ha un suo fondamento. Questa non \u00e8 materia che riguardi i rapporti di lavoro in quanto tali, ma la normativa elettorale e il funzionamento del sistema politico. Poich\u00e9 in questo paese si\u00a0 vota \u00a0di continuo \u00e8 probabile che a Pomigliano vi sia stata una assenza eccessiva dal lavoro in occasione dei vari turni elettorali. Ma andare ai seggi elettorali non \u00e8 una attivit\u00e0 che il lavoratore pu\u00f2 decidere in termini unilaterali. Ci sar\u00e0 un partito che l\u2019ha chiamato, quel lavoratore, a ricoprire la funzione di scrutatore di seggio. Quindi la misura ipotizzata,\u00a0 per quanto estrema, acquista un valore simbolico: assume i caratteri di un messaggio inviato ai partiti, pi\u00f9 che agli stessi lavoratori.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pi\u00f9 problematica \u00e8 la questione del trattamento economico di malattia. In tema si\u00a0 prevede che \u201cnel caso in cui la percentuale sia significativamente superiore alla media l\u2019azienda non corrisponda i trattamenti economici contrattualmente dovuti\u201d. E\u2019 noto che il c.d. periodo di carenza (il mancato pagamento dei primi tre giorni di malattia per gli operai) fu superato dai contratti nazionali di lavoro dei primi anni \u201970, quando il trattamento degli operai fu parificato a quello degli impiegati. Nel caso siamo di fronte a una deroga da parte del contratto aziendale alla normativa prevista dal contratto nazionale di lavoro. Osservo che in materia il celebrato accordo sulla riforma del sistema contrattuale del gennaio 2009, poi tradotto in specifici accordi settoriali, aveva previsto una precisa procedura \u00a0ai fini della gestione\u00a0 delle deroghe da parte dei contratti decentrati. Quell\u2019accordo \u00e8 ancora in vigore?\u00a6lt;br \/&gt; \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In ogni caso il punto critico qui non sta nella violazione\u00a0 di disposizioni di legge, quanto piuttosto nella lesione di principi elementari di uguaglianza e di ragionevolezza. Infatti per colpa dell\u2019abuso (eventuale) di qualcuno si spara nel mucchio. Il vero ammalato \u00e8 equiparato all\u2019assenteista o, come ha osservato l\u2019ad Fiat, all\u2019appassionato di calcio. Non a caso si prevede poi la costituzione di una commissione paritetica \u201cper esaminare i casi di particolare criticit\u00e0 a cui non applicare quanto previsto\u201d.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\">3.\u00a0\u00a0\u00a0<strong>La vincolativit\u00e0 verso i singoli della clausola di tregua<br \/>\n<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il punto pi\u00f9 rilevante riguarda il tema della vincolativit\u00e0 verso i singoli della c.d. \u201cclausola di responsabilit\u00e0\u201d, che pi\u00f9 tecnicamente\u00a0 si definisce come \u201cclausola di tregua\u201d, di cui al punto 14. Tale clausola prevede robuste sanzioni a carico dei sindacati stipulanti in caso di \u201cmancato rispetto degli impegni assunti\u201d, ovvero di \u201ccomportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni concordate\u201d. Le sanzioni consistono nel liberare l\u2019azienda dagli obblighi contrattuali in materia di versamento dei contributi sindacali, di permessi retribuiti di 24 ore a trimestre per i componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali delle organizzazioni sindacali, nonch\u00e9 di trattamenti migliorativi sui permessi sindacali previsti dagli accordi aziendali. Ritengo che tale clausola, tipica della parte c.d. obbligatoria del contratto collettivo, nella logica del testo in esame sia del tutto fondata e legittima. I sindacati che sottoscrivono un accordo non possono che essere seriamente obbligati al suo rispetto. Considero in particolare salutare la previsione della revoca dei permessi trimestrali di 24 ore per partecipazione a riunioni degli organi direttivi sindacali di vario titolo, previsti dall\u2019art.30 dello Statuto dei lavoratori a nobili fini, ma spesso degenerati nell\u2019abuso della moltiplicazione delle cariche direttive, specie da parte dei sindacati minori. Del resto i contratti nazionali di lavoro, compreso quello degli addetti all\u2019industria metalmeccanica, avevano da tempo previsto varie clausole a fini di contenimento del ricorso eccessivo ai permessi sindacali di questo tipo.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il punto critico della questione consiste nella pretesa di trasformare questi obblighi a carico dei sindacati stipulanti in vincoli sul piano dei rapporti individuali di lavoro. Ci\u00f2 \u00e8 quanto viene stabilito dal punto 15 del testo, rubricato \u201cclausole integrative del contratto individuale di lavoro\u201d, che vale la pena citare per intero: \u201cle parti convengono che le clausole del presente accordo integrano la regolamentazione dei contratti individuali di lavoro al cui interno sono da considerarsi correlate e inscindibili, sicch\u00e8 la violazione da parte del singolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione disciplinare di cui agli elenchi, secondo gradualit\u00e0, degli articoli contrattuali relativi ai provvedimenti disciplinari conservativi e ai licenziamenti per mancanze e comporta il venir meno dell\u2019efficacia nei suoi confronti delle altre clausole\u201d. Ritengo che tale clausola sia illegittima in radice, per molte ragioni, e che essa non potr\u00e0 essere sanata in nessun modo, neppure dall\u2019eventuale esito plebiscitario del s\u00ec nel referendum \u201ccoatto\u201d del 22 giugno.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La prima ragione sta nel fatto che la dottrina giuslavorista italiana, non a caso, ha sempre distinto nei contratti collettivi una parte c.d. obbligatoria e una parte c.d. normativa. La prima riguarda gli impegni tra gli stipulanti, la seconda la regolazione dei rapporti individuali di lavoro. Questa costruzione\u00a0 classica (basti pensare a Gino Giugni e a Giorgio Ghezzi) va considerata intangibile, perch\u00e9 in sostanza costituzionalizzata: dal primo comma dell\u2019art.39 cost., si badi, ancora prima che dall\u2019art. 40 cost. Solo separando i due termini (impegni scambiati tra stipulanti-regolazione dei contratti individuali di lavoro), si resta infatti coerenti con il contenuto volutamente complesso che i costituenti hanno assegnato al primo comma dell\u2019art. 39 cost. dove si dice che \u201cl\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera\u201d. Con questa affermazione i costituenti hanno voluto garantire al tempo stesso la libert\u00e0 sindacale positiva (diritto di iscriversi a un sindacato) e la libert\u00e0 sindacale negativa (diritto di non iscriversi), introducendo cos\u00ec un formidabile antidoto verso la regressione a forme di corporativismo autoritario della rappresentanza sindacale, che ben avevano conosciuto nel ventennio fascista. Perci\u00f2 la pretesa di traslare sui rapporti individuali di lavoro gli obblighi che i soggetti collettivi stipulano tra loro \u00e8 incostituzionale in s\u00e9. Questa tendenza si va diffondendo in altri campi, ad esempio nella contrattazione del settore artigiano\u00a0 in materia di enti bilaterali, di cui si dir\u00e0 meglio in altra occasione. E\u2019 una tendenza di stampo nettamente illiberale che va fermata al pi\u00f9 presto.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si aggiunga che la clausola in oggetto arriva al punto di specificare che la conseguenza di questa innaturale ibridazione tra parte obbligatoria e parte normativa del contratto collettivo consisterebbe nel definire come infrazione disciplinare, fino al licenziamento, \u201cla violazione da parte del singolo lavoratore\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Gli stipulanti si sono resi conto, tardivamente, della enormit\u00e0 di quanto andavano sottoscrivendo. Infatti nella stesura finale del testo, come ricordato all\u2019inizio, \u00e8 stato aggiunto un punto 16, che non compariva nel \u201cdocumento conclusivo\u201d della Fiat, in cui si attribuiscono varie funzioni compensative a una \u201ccommissione paritetica di conciliazione\u201d. Verrebbe da dire che la toppa \u00e8 peggiore del buco, come quando un avviso comune sul c.d. \u201carbitrato di equit\u00e0\u201d, sottoscritto prima che la legge entrasse in vigore, ha escluso che quell\u2019arbitrato riguardasse i licenziamenti. Era tanto vero che, a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, quel disegno di legge \u00e8 stato cambiato, proprio su questo specifico punto. Siamo evidentemente di fronte al genere letterario delle excusationes non petitae,\u00a0 che in termini processuali consistono in semplici prove confessorie.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La clausola in oggetto \u00e8 dunque sicuramente illegittima. Proviamo a spiegarlo con una simulazione. Immaginiamo che tra qualche anno (dopo due anni di CIG straordinaria a 700 euro al mese, sia detto per inciso) nel meraviglioso stabilimento Fiat di Pomigliano dove tutti prestano puntualmente la loro opera, su turni continui, con tre pause di 10 minuti come nel film di Charly Chaplin sopra citato, all\u2019improvviso un gruppo di lavoratori decida di fare uno sciopero spontaneo contro i ritmi eccessivi di lavoro. Secondo il testo in esame quei lavoratori sarebbero passibili di provvedimenti disciplinari fino al licenziamento. Questo non \u00e8 possibile, finche\u2019 la Costituzione repubblicana rester\u00e0 in vigore. Infatti l\u2019art 40 cost. dice che \u201cil diritto di sciopero si esercita nell\u2019ambito delle leggi che lo regolano\u201d. Questa norma \u00e8 stata interpretata (uno per tutti: Piero Calamandrei) nel senso che lo sciopero \u00e8 un diritto individuale ad esercizio collettivo. Nessuna legge, e tanto meno un contratto, pu\u00f2 abrogare il diritto di sciopero in capo ai singoli lavoratori. La legge pu\u00f2 limitare solo le modalit\u00e0 di esercizio dello sciopero, come \u00e8 avvenuto nel settore dei servizi pubblici essenziali, appunto con una legge.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per parafrasare, in un contesto del tutto diverso, una celebre formula di Federico Mancini, si pu\u00f2 concludere dicendo che \u201cla contrattazione pu\u00f2 molto, ma non tutto\u201d. Certo non \u00e8 possibile che con un regolamento aziendale, travestito da contratto collettivo, si cambi la costituzione.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\"><span style=\"color: #993300;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0MA NON STA SCRITTO DA NESSUNA PARTE CHE LA CLAUSOLA DI TREGUA NON POSSA APPARTENERE ANCHE ALLA PARTE NORMATIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO<\/span><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>In estrema sintesi, Luigi Mariucci riconosce che la clausola anti-assenteism contenuta nell\u2019accordo \u00e8 pienamente legittima. E riconosce anche la legittimit\u00e0 della \u201cclausola di tregua sindacale\u201d, per la parte in cui essa impone un vincolo al sindacato firmatario dell\u2019accordo. Questa, invece, sarebbe illegittima \u2013 addirittura incostituzionale \u2013 nella parte in cui impone l\u2019obbligo di astenersi dallo scioperare contro il contratto anche a carico dei singoli lavoratori.Questa tesi si fonda su di un unico argomento: quello secondo cui la clausola di tregua apparterrebbe alla c.d. \u201cparte obbligatoria\u201d del contratto collettivo (la parte che regola i rapporti tra l\u2019impresa e i sindacati stipulanti) e non alla c.d. \u201cparte normativa\u201d, che disciplina i rapporti individuali di lavoro. Questa affermazione, che non ha alcun fondamento testuale nell\u2019articolo 40 della Costituzione (e neppure in alcuna legge ordinaria), nasce da una elaborazione dottrinale degli anni \u201950, che deve considerarsi superata dopo l\u2019emanazione della legge n. 146\/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: nella quale infatti si demanda esplicitamente al sindacato di negoziare limiti all\u2019esercizio del diritto di sciopero direttamente applicabili anche ai singoli lavoratori: limiti, quindi, che si collocano nella \u201cparte normativa\u201d del contratto collettivo .Col che si dimostra che la Costituzione non vieta affatto di considerare la clausola di tregua come appartenente alla \u201cparte normativa\u201d del contratto collettivo. \u00a0\u00a0(p.i.)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NELL&#8217;ACCORDO FIAT DI POMIGLIANO, LE CLAUSOLE TENDENTI A CONTRASTARE LE PUNTE ANOMALE DI ASSENTEISMO SONO LEGITTIME; LEGITTIMA ANCHE LA CLAUSOLA DI TREGUA SINDACALE, PER LA PARTE IN CUI ESSA IMPONE UN VINCOLO AI SINDACATI STIPULANTI; ILLEGITTIMA INVECE QUESTA CLAUSOLA PER LA PARTE IN CUI IMPONE UN VINCOLO AI SINGOLI LAVORATORI Versione integrale dell&#8217;intervento di Luigi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,11],"tags":[],"class_list":["post-8973","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8973"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8973\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}