
{"id":9087,"date":"2010-06-27T17:19:19","date_gmt":"2010-06-27T16:19:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=9087"},"modified":"2010-06-29T08:06:18","modified_gmt":"2010-06-29T07:06:18","slug":"botta-e-risposta-con-luigi-mariucci-sulla-clausola-di-tregua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=9087","title":{"rendered":"BOTTA E RISPOSTA CON LUIGI MARIUCCI SULLA CLAUSOLA DI TREGUA"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"color: #993300;\">IL DISSENSO DI LUIGI MARIUCCI: &#8220;LA CLAUSOLA DI TREGUA VINCOLA SOLO IL SINDACATO MA NON I SINGOLI LAVORATORI&#8221; &#8211; LA MIA REPLICA: L&#8217;<em>IPSE DIXIT<\/em> NON BASTA CONTRO UN MONDO INTERO CHE FUNZIONA IN UN ALTRO MODO\u00a0E CONTRO LA NECESSITA&#8217; VITALE DEL SINDACALISMO CONFEDERALE DI\u00a0VOLTAR PAGINA RISPETTO ALLA PRASSI DELLA CONFLITTUALITA&#8217; PERMANENTE<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>Lettera di Luigi Mariucci, Responsabile Lavoro Pd per l&#8217;Emilia Romagna, pervenuta il 27 giugno 2010 &#8211; Segue la <strong>mia risposta &#8211; <\/strong>&#8211; In argomento v. anche <\/em><a title=\"Editoriale - 21.6.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8948\" target=\"_blank\"><em>il mio editoriale per la Newsletter n. 108, del 21 giugno 2010<\/em><\/a><em>,\u00a0contenente\u00a0i link ad alcuni scritti miei e di altri su questi temi<\/em>\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><!--more-->Caro Pietro,<br \/>\nmi stupisce che tu non colga la portata problematica del punto 15 del c.d. accordo di Pomigliano (che a mio giudizio costituisce piuttosto un regolamento aziendale sottoscritto per accettazione): quella in cui i comportamenti difformi dei singoli (ivi incluso lo sciopero) vengono qualificati come illeciti passibili di sanzioni disciplinari fino al licenziamento. Dovresti ben conoscere la sterminata letteratura giuslavoristica in materia di clausole di tregua, a partire dagli studi di Giorgio Ghezzi.<strong>Quelle clausole sono state considerate legittime, fin dalla \u201ccontrattazione articolata\u201d del 1962-63, proprio in quanto tali da vincolare le parti collettive, e non i singoli<\/strong>. Ci\u00f2 riguarda prima ancora che l\u2019art.40 cost. (sul diritto di sciopero) l\u2019<strong>art.39 cost. sulla libert\u00e0 sindacale<\/strong>. C\u2019\u00e8 una precisa ragione per<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>cui in Italia <strong>lo sciopero \u00e8 stato considerato un \u201cdiritto individuale ad esercizio collettivo\u201d<\/strong>. Il motivo riguarda la sfera giuridica e la situazione di fatto. In regime di pluralismo sindacale lo sciopero <strong>non pu\u00f2 essere monopolio di alcun singolo sindacato<\/strong>: questo fa la differenza storico-giuridica, per fare un esempio, tra l\u2019Italia e la Repubblica Federale Tedesca. Dunque lo sciopero in Italia si pu\u00f2 limitare nelle sue modalit\u00e0 di esercizio, non nella sua titolarit\u00e0. La legge sui limiti dello sciopero nei servizi pubblici essenziali ne \u00e8 la controprova: l\u00ec, con intervento di legge, si limitano appunto le modalit\u00e0 di esercizio dello sciopero, non la titolarit\u00e0 del diritto.La questione non \u00e8 di \u201clana caprina\u201d, come tu obietti alle fondate osservazioni di Stefano Liebman, ma riguarda una questione di fondo: attiene all\u2019idea che abbiamo dello Stato di diritto e del rapporto tra diritti civili e diritti sociali. Non a caso Gino Giugni diceva che quello della titolarit\u00e0 individuale del diritto di sciopero era un \u201cdogma fondato sulla ragione\u201d.<br \/>\nLuigi Mariucci<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Questo intervento di Luigi Mariucci \u00e8 molto interessante perch\u00e9 fonda la tesi della inopponibilit\u00e0 della clausola di tregua ai singoli lavoratori (non tanto sull&#8217;articolo 40 della Costituzione, quanto) sull&#8217;<strong>articolo 39, che sancisce il principio di libert\u00e0 sindacale<\/strong>. A questo argomento, per\u00f2, \u00e8 agevole obiettare che l&#8217;articolo 39 <strong>non vieta affatto che un contratto collettivo si applichi anche a un lavoratore non iscritto al sindacato stipulante.<\/strong> Pur in assenza di una disposizione che preveda e regoli l&#8217;estensione <\/em>erga omnes<em> dell&#8217;efficacia del contratto collettivo, questo pu\u00f2 applicarsi anche ai non iscritti che lo accettino, o facciano rinvio ad esso mediante il contratto individuale. Cos\u00ec, per esempio, il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici si applica anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti, perch\u00e8 i rispettivi contratti individuali rinviano ad esso.\u00a0E da tempo dottrina e giurisprudenza giuslavoristiche hanno pure riconosciuto come il rinvio &#8220;al c.c.n.l.&#8221; ben\u00a0possa intendersi quale rinvio &#8220;alla contrattazione collettiva&#8221; gestita dalle stesse associazioni imprenditoriali e sindacali: onde anche il contratto aziendale stipulato da tutti i sindacati firmatari del contratto nazionale deve considerarsi applicabile a tutti i lavoratori cui quest&#8217;ultimo si applichi. Tutto questo non\u00a0collide in alcun modo con\u00a0 la libert\u00e0 sindacale del lavoratore: il quale\u00a0<strong>\u00e8 e resta \u00a0libero di iscriversi al sindacato che preferisce e, al tempo stesso, di prestare il proprio consenso negoziale all&#8217;applicazione del contratto collettivo in ipotesi stipulato da altri sindacati<\/strong>.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Questo essendo il quadro giuridico, che cosa impedisce di pensare che l&#8217;intera normativa prodotta dalla contrattaione collettiva, cui il lavoratore abbia prestato la propria adesione, <strong>ivi compresa l&#8217;eventuale clausola di tregua sindacale<\/strong>, si applichi anche nel rapporto individuale di lavoro? Questo \u00e8 ci\u00f2 che \u00e8 stato sostenuto in passato da un giuslavorista autorevole &#8211; e universalmente considerato come un grande maestro di buon senso giuridico &#8211; come Giuseppe PERA. E non significa affatto\u00a0ammettere un monopolio, n\u00e9 della contrattazione, n\u00e9 della proclamazione dello sciopero, a favore di\u00a0alcuna coalizione sindacale.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 D&#8217;accordo: Giorgio GHEZZI, nella sua monografia sulla responsabilit\u00e0 contrattuale delle organizzazioni sindacali del 1963, ha invece sostenuto che la clausola di tregua non pu\u00f2 vincolare i singoli lavoratori;\u00a0e molti altri giuslavoristi meno autorevoli di lui hanno aderito a questa tesi. Ma lo stesso GHEZZI ha pi\u00f9 recentemente riconosciuto che, nel campo di applicazione della legge n. 146\/1990 (servizi pubblici)\u00a0la violazione della clausola di tregua genera responsabilit\u00e0 anche in capo al singolo lavoratore nel suo rapporto con l&#8217;imprenditore (G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, <\/em>Diritto sindacale<em>, 4a ed., 1997, p. 150): anch&#8217;egli, dunque, riconosce che non vi \u00e8 alcun ostacolo, n\u00e9 concettuale, n\u00e9 costituzionale, a una costruzione della clausola di tregua come vincolante anche per il singolo lavoratore cui il contratto collettivo si applichi.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 D&#8217;altra parte, l&#8217;<\/em>ipse dixit<em> non pu\u00f2 bastare contro un mondo intero in cui le clausole di tregua contenute nel contratto collettivo si applicano pacificamente anche ai lavoratori rientranti nel suo campo di applicazione (possiamo forse sostenere che la libert\u00e0 sindacale esiste soltanto in Italia e non nel resto d&#8217;Europa?); n\u00e9 pu\u00f2 bastare di fronte alla constatazione delle conseguenze assurde cui l&#8217;impostazione difesa da Luigi Mariucci conduce, come quella della frequenza mensile dello sciopero in tutti i comparti dei trasporti, anche\u00a0nel periodo immediatamente successivo al rinnovo del contratto\u00a0(rinvio in proposito, anche per i riferimenti comparatistici e dottrinali,\u00a0al quarto capitolo del mio libro <\/em><a title=\"A che cosa serve il sindacato? . Mondadori, 2005\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=330\" target=\"_blank\">A che cosa serve il sindacato?<\/a><em>).\u00a0N\u00e9 l&#8217;<\/em>ipse dixit<em> pu\u00f2 obbligare il sindacato confederale a continuare a difendere una tesi giuridica\u00a0che \u00e8 rovinosa per il sindacato stesso,\u00a0privilegiando altre formazioni sindacali fautrici della conflittualit\u00e0 permanente.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per concludere, a me sembra che:<br \/>\n\u00a0\u00a01) \u00a0l&#8217;affermazione secondo cui la clausola di tregua pu\u00f2 appartenere soltanto alla &#8220;parte obbligatoria&#8221; e non alla &#8220;parte normativa&#8221; del contratto collettivo <strong>non\u00a0ha alcun sostegno di rango costituzionale<\/strong>, onde il legislatore ordinario ben pu\u00f2 disporre con norma generale nel senso della vincolativit\u00e0 di quella clausola per i singoli rapporti di lavoro rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo, come ha gi\u00e0 fatto nel\u00a0settore dei servizi pubblici essenziali;<br \/>\n\u00a0\u00a0 2) l&#8217;affermazione secondo cui la clausola di tregua pu\u00f2 appartenere soltanto alla &#8220;parte obbligatoria&#8221; e non alla &#8220;parte normativa&#8221; del contratto collettivo <strong>non\u00a0ha alcun sostegno neppure nella legge ordinaria<\/strong> oggi vigente, onde la contrattazione collettiva ben pu\u00f2, nella propria funzione di regolazione dei rapporti individuali,\u00a0validamente prevedere che la clausola stessa vincoli anche i singoli lavoratori cui si estende il campo di applicazione del contratto.<\/em><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Quest&#8217;ultima tesi \u00e8, certo, opinabilissima; ma altrettanto opinabile \u00e8 la tesi contraria.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0(p.i.)<\/em><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL DISSENSO DI LUIGI MARIUCCI: &#8220;LA CLAUSOLA DI TREGUA VINCOLA SOLO IL SINDACATO MA NON I SINGOLI LAVORATORI&#8221; &#8211; LA MIA REPLICA: L&#8217;IPSE DIXIT NON BASTA CONTRO UN MONDO INTERO CHE FUNZIONA IN UN ALTRO MODO\u00a0E CONTRO LA NECESSITA&#8217; VITALE DEL SINDACALISMO CONFEDERALE DI\u00a0VOLTAR PAGINA RISPETTO ALLA PRASSI DELLA CONFLITTUALITA&#8217; PERMANENTE Lettera di Luigi Mariucci, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,11],"tags":[],"class_list":["post-9087","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lettere","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9087","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9087"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9087\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9087"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9087"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9087"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}