
{"id":9309,"date":"2010-07-18T15:53:47","date_gmt":"2010-07-18T14:53:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=9309"},"modified":"2010-07-19T23:35:06","modified_gmt":"2010-07-19T22:35:06","slug":"con-la-flexsecurity-ci-guadagnano-tutti-le-imprese-e-soprattutto-i-lavoratori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=9309","title":{"rendered":"CON LA FLEXSECURITY CI GUADAGNANO TUTTI: LE IMPRESE E (SOPRATTUTTO) I LAVORATORI"},"content":{"rendered":"<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"color: #993300;\">IL MODELLO DI <em>FLEXSECURITY<\/em> PROPOSTO CON I DISEGNI DI LEGGE N. 1481 E 1873 NON RIDUCE AFFATTO IL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLA CONTINUITA&#8217; DEL\u00a0LAVORO E DEL REDDITO &#8211; SE ESSO E&#8217; SUSCETTIBILE DI APPLICARSI A TUTTI I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO &#8220;DIPENDENTE&#8221;, LO SI DEVE AL FATTO CHE IL REGIME DI <em>FLEXSECURITY<\/em>, ANCHE SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER LO STATO, COSTA ALLE IMPRESE NETTAMENTE\u00a0MENO DEL REGIME DI SOSTANZIALE\u00a0<em>JOB PROPERTY<\/em>\u00a0 FONDATO SULL&#8217;ARTICOLO 18<\/span>\u00a0<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><em>Articolo in corso di pubblicazione sul sito <\/em><a title=\"sito nelmerito.com\" href=\"http:\/\/www.nelmerito.com\/index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=1\" target=\"_blank\">Nelmerito.com<\/a><em>, in risposta agli interventi <a title=\"Articolo di Luisa Corazza - 15.7.10\" href=\"http:\/\/www.nelmerito.com\/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1126&amp;Itemid=1\" target=\"_blank\">di Luisa Corazza<\/a> e di <a title=\"Articolo di M. Leonardi e M. Pallini - 15.7.10\" href=\"http:\/\/www.nelmerito.com\/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1128&amp;Itemid=1\" target=\"_blank\">Marco Leonardi e Massimo Pallini<\/a>,\u00a0pubblicati sullo stesso sito il 16 luglio 2010\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><!--more-->\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Luisa Corazza pone la questione in questi termini: \u201cDelle due l\u2019una: o si amplia la platea dei protetti (ma si riducono le tutele) o si mantengono le tutele (riservando allora agli esclusi altre forme di protezione)\u201d; e lasciando sopravvivere una sorta di <em>apartheid<\/em> fra i lavoratori di serie A e quelli delle serie inferiori. Io sostengo che si pu\u00f2 sfuggire a questa scomoda alternativa; sostengo, cio\u00e8, che \u00e8 possibile superare drasticamente questo <em>apartheid<\/em>, istituendo un nuovo regime di protezione, diverso ma non meno efficiente rispetto al nostro vecchio diritto del lavoro, e ciononostante applicabile davvero a tutti i nuovi rapporti di lavoro.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019idea \u00e8 che il regime attuale di protezione forte (articolo 18) generi dei costi \u2013 per le imprese e per gli stessi lavoratori protetti \u2013 nettamente superiori rispetto al costo di una protezione di nuovo genere per il lavoratore che perde il posto, e\u00a0assai pi\u00f9 efficace: per esempio quella corrispondente al modello danese. Se dunque si accolla all\u2019impresa il costo di questa protezione di nuovo genere, i lavoratori ci guadagnano (perch\u00e9 il nuovo sistema di protezione d\u00e0 loro pi\u00f9 di quanto dia loro il regime di sostanziale <em>job property<\/em> fondato sull\u2019articolo 18) e ci guadagnano anche le imprese, perch\u00e9 questa forma di protezione costa loro di meno. Costa meno, infatti, garantire al lavoratore licenziato continuit\u00e0 del reddito e assistenza intensiva di alta qualit\u00e0\u00a0fino alla ricollocazione, di quanto costi il ritardo sistematico (anche di anni) nell\u2019aggiustamento industriale imposto oggi di fatto\u00a0dall\u2019articolo 18.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Insieme ad altri 54 senatori del Pd ho proposto il nuovo sistema di protezione in due disegni di legge: uno (n. 1481\/2009) a carattere sperimentale; l\u2019altro (n. 1873\/2009)\u00a0 in forma di disciplina generale, applicabile a tutte le imprese per i rapporti di nuova costituzione. Il primo mira a consentire l\u2019esperimento del nuovo regime da parte di singole imprese interessate, sulla base di un \u201ccontratto collettivo di transizione\u201d, con l\u2019idea che nulla pi\u00f9 della sperimentazione possa essere utile per superare le contrapposizioni ideologiche, per consentire la valutazione pragmatica dei pregi e difetti del progetto e anche per mettere a punto la nuova disciplina, in funzione di una successiva sua generalizzazione. Il secondo disegno di legge contiene invece quella che potrebbe essere la nuova disciplina generale della materia, a regime: una disciplina molto semplice, contenuta in tre soli articoli (gli articoli 2118-2120 del nuovo Codice del lavoro semplificato).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Posso capire la diffidenza nei confronti del secondo disegno di legge, in quanto esso impone il nuovo regime per tutti i nuovi rapporti di lavoro. Ma non riesco a capire la diffidenza nei confronti del primo, quello a carattere sperimentale; qui la volontariet\u00e0 della sperimentazione, sia per l\u2019impresa sia per i lavoratori, consentirebbe di verificare pragmaticamente la fondatezza dell\u2019assunto fondamentale: quello secondo cui il nuovo regime \u00e8 un gioco a somma positiva, dal quale entrambe le parti traggono vantaggio. D\u2019altra parte, non \u00e8 senza significato che, a seguito della presentazione del disegno di legge n.1481, manifestazioni di forte interesse per il progetto siano venute da parte da parte di molte associazioni di giovani (tra cui quella del Pd lombardo, che ha fatto proprio il progetto), oltre che da parte di Cisl, Uil e alcuni settori della Cgil; e che ben 75 imprese, di tutte le dimensioni e di vari settori, abbiano rivolto un appello al Parlamento per la sua rapida approvazione (tutta la relativa documentazione \u00e8 disponibile sul mio sito, attraverso il <em><a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">Portale della semplificazione e della flexsecurity<\/a><\/em>).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A questa prospettiva, Marco Leonardi e Massimo Pallini obiettano che dal mio\u00a0 progetto deriverebbe un nuovo dualismo, questa volta tra vecchi rapporti di lavoro, che resterebbero protetti dall\u2019articolo 18, e rapporti costituiti dopo l\u2019entrata in vigore della legge, soggetti al nuovo regime. Questa obiezione si riferisce evidentemente soltanto al d.d.l. n. 1873 (nuovo <em>Codice del lavoro semplificato<\/em>)\u00a0 e non al d.d.l. sperimentale n. 1481. Anche in riferimento al d.d.l. n. 1873, comunque, a questa critica possono essere opposti due argomenti: innanzitutto, che il dualismo attuale del nostro mercato del lavoro vede contrapposti un vecchio regime di protezione e un nuovo regime di non protezione o protezione fortemente ridotta, mentre la riforma da me proposta vedrebbe convivere due regimi dei quali \u00e8 ragionevolmente sostenibile che il nuovo offra una protezione migliore o comunque non inferiore rispetto alla parte \u201cforte\u201d del vecchio; e ai lavoratori assoggettati al vecchio regime sarebbe data la possibilit\u00e0 di optare, mediante contratto collettivo aziendale, per la transizione al nuovo. Il d.d.l. n. 1873 non d\u00e0 luogo, dunque, a un apartheid tra protetti e non protetti, ma a un dualismo tra regime di protezione vecchio e nuovo, destinato progressivamente scomparire, anche solo per effetto del turnover dei lavoratori.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Quanto alla proposta degli stessi Leonardi e Pallini, di riprendere in mano il disegno di legge Treu Morando Salvati del 2000 (che lasciava al giudice la scelta tra la reintegrazione e il risarcimento monetario, nel caso di licenziamento illegittimo), tanto la condivido che proposi un compromesso politico-sindacale negli stessi termini in un <a title=\"Editoriale sul Corriere della Sera, 25.3.02\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/articoli\/view.asp?IDArticle=176\" target=\"_blank\">editoriale pubblicato sul <em>Corriere della Sera<\/em> il 25 marzo 2002<\/a>, sia pure nel quadro di un discorso pi\u00f9 ampio. Questa soluzione, tuttavia, lascia irrisolto il problema di garantire un\u2019assistenza efficace nel mercato ai lavoratori che perdono il posto: introduce un po\u2019 di <em>flex<\/em>, ma manca ancora la <em>security<\/em>.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL MODELLO DI FLEXSECURITY PROPOSTO CON I DISEGNI DI LEGGE N. 1481 E 1873 NON RIDUCE AFFATTO IL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLA CONTINUITA&#8217; DEL\u00a0LAVORO E DEL REDDITO &#8211; SE ESSO E&#8217; SUSCETTIBILE DI APPLICARSI A TUTTI I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO &#8220;DIPENDENTE&#8221;, LO SI DEVE AL FATTO CHE IL REGIME DI FLEXSECURITY, ANCHE SENZA ONERI [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-9309","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9309"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9309\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}