
{"id":9714,"date":"2010-08-04T16:47:08","date_gmt":"2010-08-04T15:47:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=9714"},"modified":"2011-02-16T13:07:06","modified_gmt":"2011-02-16T12:07:06","slug":"per-un-sistema-elettorale-a-collegio-uninominale-con-scelta-alternativa-del-candidato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=9714","title":{"rendered":"PER UN SISTEMA ELETTORALE A COLLEGIO UNINOMINALE CON SCELTA ALTERNATIVA DEL CANDIDATO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL PROGETTO PER INTRODURRE IN ITALIA IL SISTEMA GIA&#8217; SPERIMENTATO IN AUSTRALIA, CHE MIRA A COMBINARE\u00a0I VANTAGGI DELL&#8217;UNINOMINALE &#8220;SECCO&#8221; (ALL&#8217;INGLESE) E DELL&#8217;UNINOMINALE A DOPPIO TURNO (ALLA FRANCESE): L&#8217;ELETTORE INDICA SULLA SCHEDA ANCHE LA PROPRIA &#8220;SECONDA SCELTA&#8221;, DELLA QUALE SI TERRA&#8217; CONTO NEL SOLO CASO IN CUI NESSUN CANDIDATO ABBIA RAGGIUNTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DELLE &#8220;PRIME SCELTE&#8221;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 30 luglio 2010 &#8211;\u00a0 In argomento v, anche<\/em> <\/span><a title=\"Editoriale per la Newsletter n. 115 - 9.8.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=9707\" target=\"_blank\"><span style=\"color: #0000ff;\">il mio <strong>editoriale per la <em>Newsletter<\/em> n. 115<\/strong><\/span><\/a><span style=\"color: #000000;\"> e il <\/span><a title=\"Manifesto del Comitato per l'Uninominale - luglio 2010\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=9617\" target=\"_blank\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><em>Manifesto per l\u2019Uninominale<\/em><\/strong><\/span><\/a><span style=\"color: #000000;\"><em> (ivi le indicazioni per l&#8217;adesione al <\/em>Comitato per l&#8217;uninominale<em>)<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; text-decoration: none;\"><a title=\"ddl 2312\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2010\/10\/ddl-2312.pdf\" target=\"_blank\"><span style=\"color: #000000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-180\" title=\"icona-dwl8\" src=\"..\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"&lt;br \/&gt;\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/span><\/a><span style=\"color: #000000;\"> <\/span><\/span><a title=\"Ddl 2312\/2010\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2010\/10\/ddl-2312.pdf\" target=\"_blank\"><span style=\"color: #0000ff;\">Scarica il testo ufficiale<\/span><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 2312<br \/>\n<\/strong>d&#8217;iniziativa dei senatori CECCANTI, ICHINO, NEGRI, LANNUTTI,<br \/>\nMariapia GARAVAGLIA e DE SENA<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<em>Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo, per i membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica<\/em><\/p>\n<p>Onorevoli Senatori! &#8211; Gi\u00e0 il 9 febbraio scorso, al termine di un vivacissimo dibattito che si \u00e8 protratto per varie ore, denso di riferimenti teorici, storici e comparatistici, su proposta del Ministro della Giustizia Jack Straw e per mandato del Primo Ministro Gordon Brown, la House of Commons aveva approvato con 365 voti contro 187 la proposta di indire un referendum entro l&#8217;ottobre 2011 per scegliere tra il mantenimento dell&#8217;attuale sistema elettorale, il collegio uninominale maggioritario a un turno, e il cosiddetto voto alternativo. Quest&#8217;ultimo metodo, praticato in Australia, consente all&#8217;elettore nel collegio di esprimere anche seconde preferenze. Vengono anzitutto scrutinati i primi voti; se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta (nel quale caso sarebbe subito proclamato eletto) si comincia ad escludere il candidato che abbia ottenuto una minore quantit\u00e0 di primi voti e si spartiscono i suoi secondi voti tra i candidati restanti. L&#8217;operazione \u00e8 ripetuta finch\u00e9 un candidato non arriva alla maggioranza assoluta. Tale sistema consente di avere i benefici del secondo turno elettorale, alzando significativamente la soglia di legittimazione dell&#8217;eletto, senza bisogno di portare per due volte gli elettori alle urne, evitando quindi i relativi costi politici (rischio di astensionismo) nonch\u00e9 materiali.<\/p>\n<div class=\"WordSection1\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt 1.5pt;\">Nella nuova legislatura inglese il referendum sul voto alternativo \u00e8 stato ricompreso nell&#8217;accordo che ha condotto all&#8217;alleanza tra Conservatori e Liberali, sia pure divisi sul merito dello stesso: favorevoli i Liberali, contrari e Conservatori. Il 22 luglio scorso il Vice-Premier Clegg ha presentato il relativo disegno di legge governativo che prevede la celebrazione del referendum per il prossimo 5 maggio 2011, data che era gi\u00e0 stata preannunciata dal Premier Cameron il 5 luglio. Diverse appaiono al momento le posizioni in merito dei candidati alla guida del Partito Laburista, che ha comunque manifestato contrariet\u00e0 perch\u00e9 il disegno di legge comprende anche una revisione dei collegi uninominali ritenuta frutto di logiche di parte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt 1.5pt;\">In Italia la proposta ha avuto echi sin dal 1953, quando Luigi Einaudi allora Capo dello Stato, la defin\u00ec di &#8220;ballottaggio preventivo&#8221;, prospettandola in alternativa alla legge con premio di maggioranza, sino alla proposta di legge dell&#8217;allora deputato Valerio Zanone del 18 dicembre 1992 (progetto di legge n. 2052 della XI Legislatura), di fronte allo scontro tra sostenitori del turno unico e di quello doppio.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-outline-level: 4;\">Quella qui riportata corrisponde puntualmente alle modalit\u00e0 suggerite per la Francia da Maurice Duverger nel volume &#8220;La nostalgie de l&#8217;impuissance&#8221;, Albin Michel, Paris 1988, pagina 189.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-outline-level: 4;\">Perch\u00e9 riproporlo ora? Con tutta evidenza nella seconda parte della legislatura il tema della legge elettorale \u00e8 destinato a riproporsi in modo pi\u00f9 stringente. A parole molti si dicono favorevoli a ritrovare un rapporto stringente tra eletti ed elettori, esigenza che trova nel collegio uninominale lo strumento pi\u00f9 idoneo perch\u00e9 su una dimensione di scala piccola e che contiene le spese elettorali il giudizio pu\u00f2 essere pi\u00f9 puntuale e motivato, senza mettere in discussione la conquista del bipolarismo. La legge elettorale lo assicura con uno strumento rozzo, quello del premio di maggioranza, che \u00e8 controproducente per vari motivi, ma esso non pu\u00f2 essere semplicemente eliminato perch\u00e9 la regressione a sistemi proporzionali puri rischierebbe seriamente di farci tornare ad alleanze esclusivamente post-elettorali, al gioco spregiudicato dei poteri di coalizione, negando il rapporto stringente tra consenso, potere e responsabilit\u00e0. Il voto alternativo in collegi uninominali incentiva invece in modo significativo un bipolarismo scelto collegio per collegio dagli elettori con la elevata soglia di legittimazione della maggioranza assoluta, nella semplicit\u00e0 di un unico turno elettorale.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-outline-level: 4;\">Per i motivi suesposti, si auspica\u00a0 un esame ed una approvazione in tempi rapidi del presente Disegno di legge.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-outline-level: 4;\">***<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-outline-level: 4;\"><strong>SCHEDA VOTO ALTERNATIVO<\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\" align=\"center\">Primo voto<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">&#8220;Fare una croce nella casella corrispondente al vostro candidato&#8221;<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">Bianchi<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">Rossi<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">Verdi<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">Gialli<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\" align=\"center\">Secondo voto<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">&#8220;Se il mio candidato non pu\u00f2 essere eletto sulla base dei primi voti, io voto come seconda scelta per,&#8230;&#8230;&#8221;(1)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">(1) Attenzione: il secondo voto, qualora, espresso, deve essere diverso dal primo.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">Bianchi<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">Rossi<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">Verdi<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 1.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm;\">Gialli\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Metodo di funzionamento<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;\">a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ammettiamo che l&#8217;esito della votazione sia questo:<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Bianchi 80<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Rossi 60<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Verdi 40<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Gialli 20<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Sono 200 voti; il quorum \u00e8 la met\u00e0 + 1= 101; risultato: quorum non raggiunto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;\">b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si esclude il candidato Gialli e si ripartiscono i suoi secondi voti: ne hanno dati 15, 5 per uno agli altri tre candidati.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Per cui il risultato sarebbe:<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Bianchi 85<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Rossi 65<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Verdi 45<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">I voti validi sono 195; il quorum \u00e8 98; risultato: non raggiunto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;\">c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si elimina il candidato Verdi e si spartiscono i suoi secondi voti: ammettiamo che siano 35, di cui 5 a Bianchi e 30 a Rossi.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;\">Risultato finale: Bianchi va a 90 e Rossi vince, superandolo con 95 voti.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;\">***<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p>Art. 1.<\/p>\n<p>(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)<\/p>\n<p>1. L\u2019articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato \u00abdecreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957\u00bb, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 1. \u2013 1. La Camera dei deputati \u00e8 eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in unico turno elettorale.<\/p>\n<p>2. Il territorio nazionale \u00e8 ripartito in seicentodiciotto collegi elettorali assegnati alle singole circoscrizioni di cui alla allegata Tabella A\u00bb.<\/p>\n<p>2. L\u2019articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p>3. L\u2019articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 4. \u2013 1. Il voto \u00e8 un diritto e un dovere di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.<\/p>\n<p>2. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio e della facolt\u00e0 di un secondo voto per altro candidato nel medesimo collegio, da esprimere su un\u2019apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che, oltre che dall\u2019eventuale contrassegno proprio del candidato, pu\u00f2 essere accompagnato dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro. Nella scheda gli spazi complessivi riservati a ciascun candidato, accompagnati da uno o pi\u00f9 contrassegni, devono essere uguali. La scheda \u00e8 suddivisa a met\u00e0 in due parti. Nella parte sinistra in alto \u00e8 posta la dicitura &#8220;primo voto&#8221; e sotto di essa la frase &#8220;Fare una croce nella casella corrispondente al vostro candidato&#8221;; al di sotto sono posti i candidati coi relativi contrassegni e la relativa casella. Nella parte destra in alto \u00e8 posta la dicitura &#8220;secondo voto&#8221;, sotto di essa la frase &#8220;Se il mio candidato non pu\u00f2 essere eletto sulla base dei primi voti, io voto come seconda scelta per&#8221;, al di sotto ancora la dicitura &#8220;Attenzione: il secondo voto, qualora espresso, deve essere diverso dal primo&#8221;, infine sono posti i candidati coi relativi contrassegni e la relativa casella in modo tale che l&#8217;elenco sia posizionato in modo corrispondente a quello della parte sinistra. Nel caso di doppio voto identico si computa soltanto il primo\u00bb.<\/p>\n<p>4. All\u2019articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: \u00abIn caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abIn caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati\u00bb.<\/p>\n<p>5. L\u2019articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 13. \u2013 1. Presso il Tribunale nella cui giurisdizione \u00e8 situato il comune capoluogo del collegio \u00e8 costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l\u2019ufficio elettorale circondariale, composto da tre magistrati per ciascun collegio compreso nella sua giurisdizione e da un presidente scelto dal Presidente della Corte d\u2019appello anche tra i magistrati della Corte d\u2019appello stessa o di altri tribunali della circoscrizione\u00bb.<\/p>\n<p>6. All\u2019articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361, il primo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abI partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare o appoggiare candidature nei collegi, debbono depositare presso il Ministero dell\u2019Interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi stessi. All\u2019atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Coloro che intendano presentare candidati al di fuori dei partiti o gruppi organizzati di cui al presente comma debbono preventivamente presentare il contrassegno con il quale intendono candidarsi\u00bb.<\/p>\n<p>7. L\u2019articolo 14- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p>8. Dopo l\u2019articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 17- bis. \u2013 1. La presentazione delle candidature \u00e8 fatta per singoli candidati. I candidati che sono presentati dai partiti o gruppi politici di cui all\u2019articolo 14 devono, per poter utilizzare il relativo contrassegno, presentare una dichiarazione di collegamento che deve essere accompagnata dall\u2019accettazione scritta del rappresentante di cui all\u2019articolo 17. Nessun candidato pu\u00f2 accettare la candidatura in pi\u00f9 di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in pi\u00f9 di un collegio \u00e8 nulla.<\/p>\n<p>2. La dichiarazione di appoggio a un candidato da parte di un partito o gruppo politico di cui all\u2019articolo 14 deve essere fatta entro ventiquattro ore dalla presentazione della candidatura con dichiarazione accompagnata dall\u2019accettazione del candidato a cui favore \u00e8 fatta, nelle stesse forme previste per la presentazione della candidatura stessa.<\/p>\n<p>3. Qualora le dichiarazioni di appoggio alla candidatura siano superiori al numero dei contrassegni di cui all\u2019articolo 4, sono preferiti, dopo l\u2019eventuale contrassegno proprio del candidato, i contrassegni secondo l\u2019ordine di dichiarazione di appoggio. Nel manifesto elettorale di cui all\u2019articolo 24 sono riportati tutti i contrassegni.<\/p>\n<p>4. Per ogni candidato nei collegi deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell\u2019Interno con cui si intende contraddistinguerlo.<\/p>\n<p>5. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi deve contenere l\u2019indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.<\/p>\n<p>6. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non pi\u00f9 di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni \u00e8 ridotto alla met\u00e0. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all\u2019articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.<br \/>\n7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all\u2019articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all\u2019estero l\u2019autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.<\/p>\n<p>8. L\u2019accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi \u00bb.<\/p>\n<p>9. L\u2019articolo 18- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p>10. L\u2019articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 19. \u2013 1. A pena di nullit\u00e0 dell\u2019elezione, nessun candidato pu\u00f2 accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica\u00bb.<\/p>\n<p>11. L\u2019articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abArt. 68. \u2013 1. Compiute le operazioni di cui all\u2019articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall\u2019urna contenente le schede per l\u2019elezione del candidato nel collegio e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale \u00e8 stato attribuito il primo voto, poi quello del candidato cui \u00e8 dato il secondo voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei primi e secondi voti di ciascun candidato.<\/p>\n<p>2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi, distinguendo tra i primi e i secondi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.<\/p>\n<p>3 . \u00c8 vietato estrarre dall\u2019urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.<\/p>\n<p>4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.<\/p>\n<p>5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, dei primi e dei secondi voti di ciascun candidato, verificando la congruit\u00e0 dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.<\/p>\n<p>6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell\u2019ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale\u00bb.<\/p>\n<p>12. L\u2019articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abArt. 77. \u2013 1. L\u2019ufficio elettorale centrale, compiute le operazioni di sua competenza, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o pi\u00fa esperti scelti dal presidente, proclama eletto in ciascun collegio, in conformit\u00e0 ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto almeno la met\u00e0 pi\u00fa uno dei primi voti validamente espressi.<\/p>\n<p>2. Qualora nessun candidato venga proclamato eletto in base alle disposizioni di cui al comma 1, il candidato che nel collegio abbia ottenuto il minor numero di primi voti \u00e8 escluso e i relativi secondi voti sono distribuiti tra i candidati restanti, aggiungendosi ai primi voti. Se dopo tale operazione un candidato ha raggiunto la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei voti validamente espressi, ovvero dei primi voti dei candidati rimasti incrementati dei secondi voti del candidato escluso, il candidato che raggiunto tale cifra elettorale \u00e8 proclamato eletto. In caso negativo tale operazione \u00e8 ripetuta successivamente in relazione ai candidati rimasti secondo l&#8217;ordine crescente dei primi voti validi, finch\u00e9 un candidato non raggiunga la cifra della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei voti validi, comprensiva dei propri primi voti e dei secondi voti dei candidati esclusi. In caso di parit\u00e0 di voti, \u00e8 proclamato eletto il pi\u00fa anziano di et\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>13. Gli articoli 83, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.<\/p>\n<p>14. L\u2019articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 86. \u2013 1. Qualora successivamente allo svolgimento delle elezioni generali un seggio attribuito ai sensi dell\u2019articolo 77 rimanga vacante per qualsiasi causa, entro quindici giorni si procede alla convocazione dei comizi elettorali da tenersi in una domenica compresa tra il quarantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi.<\/p>\n<p>2. Il mandato del deputato eletto in una elezione suppletiva cessa con la scadenza costituzionale o l\u2019anticipato scioglimento della Camera dei deputati\u00bb.<\/p>\n<p>Art. 2.<\/p>\n<p>(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)<\/p>\n<p>1. L\u2019articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l\u2019elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato \u00abdecreto legislativo n. 533 del 1993\u00bb, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 1. \u2013 1. Il Senato della Repubblica \u00e8 eletto su base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero. I trecentonove seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell\u2019articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell\u2019ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla pi\u00f9 recente pubblicazione ufficiale dell\u2019Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell\u2019interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.<\/p>\n<p>2. Il territorio di ciascuna regione \u00e8 ripartito in collegi uninominali, pari al numero dei seggi assegnati ad ognuna di esse.<\/p>\n<p>3. La regione Valle d\u2019Aosta \u00e8 costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise \u00e8 ripartito in due collegi uninominali.<\/p>\n<p>4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422\u00bb.<\/p>\n<p>2. L\u2019articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 2. \u2013 1. Il Senato della Repubblica \u00e8 eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio e della facolt\u00e0 di un secondo voto per altro candidato nel medesimo collegio, da esprimere su un\u2019apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che, oltre che dall\u2019eventuale contrassegno proprio del candidato, pu\u00f2 essere accompagnato dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro. Nella scheda gli spazi complessivi riservati a ciascun candidato, accompagnati da uno o pi\u00f9 contrassegni, devono essere uguali. La scheda \u00e8 suddivisa a met\u00e0 in due parti. Nella parte sinistra in alto \u00e8 posta la dicitura &#8220;primo voto&#8221; e sotto di essa la frase &#8220;Fare una croce nella casella corrispondente al vostro candidato&#8221;; al di sotto sono posti i candidati coi relativi contrassegni e la relativa casella. Nella parte destra in alto \u00e8 posta la dicitura &#8220;secondo voto&#8221;, sotto di essa la frase &#8220;Se il mio candidato non pu\u00f2 essere eletto sulla base dei primi voti, io voto come seconda scelta per;&#8221;, al di sotto ancora la dicitura &#8220;Attenzione: il secondo voto, qualora espresso, deve essere diverso dal primo&#8221;, infine sono posti i candidati coi relativi contrassegni e la relativa casella in modo tale che l&#8217;elenco sia posizionato in modo corrispondente a quello della parte sinistra. Nel caso di doppio voto identico si computa soltanto il primo\u00bb.<\/p>\n<p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia l\u2019articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.<\/p>\n<p>4. L\u2019articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 8. \u2013 1. I partiti o gruppi politici organizzati nonch\u00e9 singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell\u2019interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l\u2019osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni\u00bb.<\/p>\n<p>5. L\u2019articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 9. \u2013 1. La dichiarazione di presentazione delle candidature per i singoli collegi \u00e8 fatta dai singoli candidati con l\u2019accettazione della candidatura.<\/p>\n<p>2. A pena di nullit\u00e0 della elezione, nessun candidato pu\u00f2 accettare la candidatura in pi\u00fa di un collegio o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.<\/p>\n<p>3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale si presenta e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell\u2019interno intenda contraddistinguersi.<\/p>\n<p>4. La dichiarazione di presentazione della candidatura di collegio deve contenere l\u2019indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.<\/p>\n<p>5. La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non pi\u00f9 di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.<\/p>\n<p>6. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza costituzionale di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni \u00e8 ridotto alla met\u00e0.<\/p>\n<p>7. L\u2019accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.<\/p>\n<p>8. La documentazione relativa alle candidature deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della Corte d\u2019appello o del Tribunale sede dell\u2019ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione\u00bb.<\/p>\n<p>6. L\u2019articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 10. \u2013 1. L\u2019ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.<\/p>\n<p>2. Il singolo candidato o il suo delegato pu\u00f2 prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall\u2019ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.<\/p>\n<p>3. L\u2019ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonch\u00e9 correzioni formali e deliberare in merito.<\/p>\n<p>4. Le decisioni dell\u2019ufficio elettorale regionale in ordine all\u2019ammissione delle candidature sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.<\/p>\n<p>5. Contro le decisioni di eliminazione delle candidature, i delegati possono ricorrere all\u2019ufficio centrale nazionale previsto dall\u2019articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.<\/p>\n<p>6. Per le modalit\u00e0 ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonch\u00e9 per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all\u2019articolo 23 del predetto testo unico\u00bb.<\/p>\n<p>7. L\u2019articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 11. \u2013 1. L\u2019ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell\u2019ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:<\/p>\n<p>a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d\u2019ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l\u2019ordine risultato dal sorteggio;<\/p>\n<p>b) assegna per ciascun collegio un numero d\u2019ordine a ciascun candidato secondo l\u2019ordine di ammissione;<br \/>\nc) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;<\/p>\n<p>d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura \u2013 ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l\u2019ufficio elettorale circoscrizionale:<\/p>\n<p>1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalit\u00e0 dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell\u2019interno ai sensi dell\u2019articolo 8;<\/p>\n<p>2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d\u2019ordine ed all\u2019invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l\u2019affissione nell\u2019albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.<\/p>\n<p>2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l\u2019ordine di cui alla lettera b) del comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro.<\/p>\n<p>3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell\u2019interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono le generalit\u00e0 dei candidati ed i contrassegni secondo l\u2019ordine di cui alla lettera a) del comma 1.<\/p>\n<p>4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.<\/p>\n<p>5. La scheda elettorale per l\u2019elezione nel collegio della Valle d\u2019Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese\u00bb.<\/p>\n<p>8. L\u2019articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 12. \u2013 1. La designazione dei rappresentanti dei candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l\u2019ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni \u00e8 effettuata dai delegati con le modalit\u00e0 e nei termini previsti dall\u2019articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.<\/p>\n<p>2. I rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l\u2019ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio\u00bb.<\/p>\n<p>9. L\u2019articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 13. \u2013 1. All\u2019elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di et\u00e0.<\/p>\n<p>2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonch\u00e9 i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.<\/p>\n<p>3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purch\u00e9 siano elettori del collegio.<\/p>\n<p>4. I rappresentanti dei candidati nei collegi per l\u2019elezione della Camera dei deputati votano per l\u2019elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purch\u00e9 siano elettori del collegio senatoriale\u00bb.<\/p>\n<p>10. L\u2019articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 14. \u2013 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni\u00bb.<\/p>\n<p>11. Dopo l\u2019articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, nell\u2019ambito del Titolo V, \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n\u00abArt. 14- bis. \u2013 1. L\u2019ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell\u2019articolo 6, procede con l\u2019assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:<\/p>\n<p>a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;<\/p>\n<p>b) somma i primi voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali e i secondi voti relativi a ciascun candidato;.<\/p>\n<p>2. Il presidente dell\u2019ufficio elettorale circoscrizionale, in conformit\u00e0 ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la met\u00e0 pi\u00fa uno dei voti validi.<\/p>\n<p>3. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 2, il candidato che nel collegio abbia ottenuto il minor numero di primi voti \u00e8 escluso e i relativi secondi voti sono distribuiti tra i candidati restanti, aggiungendosi ai primi voti. Se dopo tale operazione un candidato ha raggiunto la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei voti validamente espressi, ovvero dei primi voti dei candidati rimasti incrementati dei secondi voti del candidato escluso, il candidato che raggiunto tale cifra elettorale \u00e8 proclamato eletto. In caso negativo tale operazione \u00e8 ripetuta successivamente in relazione ai candidati rimasti secondo l&#8217;ordine crescente dei primi voti validi, finch\u00e9 un candidato non raggiunga la cifra della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei voti validi, comprensiva dei propri primi voti e dei secondi voti dei candidati esclusi. In caso di parit\u00e0 di voti, \u00e8 proclamato eletto il pi\u00fa anziano di et\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>12. L\u2019articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 16. \u2013 1. Di tutte le operazioni dell\u2019ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari \u00e8 inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; il secondo \u00e8 trasmesso alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell\u2019ufficio elettorale regionale.<\/p>\n<p>2. Il terzo esemplare \u00e8 depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l\u2019ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolt\u00e0 di prenderne visione nei successivi quindici giorni\u00bb.<\/p>\n<p>13. Gli articoli 17, 17- bis e 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono abrogati.<\/p>\n<p>14. L\u2019articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 19. \u2013 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore, il Presidente del Senato della Repubblica ne d\u00e0 immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell\u2019interno perch\u00e8 si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalit\u00e0 di cui agli articoli 9 e 15.<\/p>\n<p>2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purch\u00e9 intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.<\/p>\n<p>3. Le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni del Senato.<\/p>\n<p>4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l\u2019anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.<\/p>\n<p>5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilit\u00e0 previste dall\u2019articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni\u00bb.<\/p>\n<p>Art. 3.<\/p>\n<p>(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)<\/p>\n<p>1. All\u2019articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdelle liste\u00bb, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: \u00abdelle candidature\u00bb.<\/p>\n<p>2. All\u2019articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdella lista dei candidati\u00bb sono soppresse.<\/p>\n<p>3. All\u2019articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al primo comma, le parole: \u00able liste dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00able candidature nei collegi\u00bb;<\/p>\n<p>b) al secondo comma, le parole: \u00abInsieme con le liste dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abPer le candidature nei collegi\u00bb e le parole: \u00abdella lista dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti \u00abdelle candidature nei collegi\u00bb;<\/p>\n<p>c) al terzo comma, le parole: \u00abl\u2019iscrizione alle liste elettorali della circoscrizione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abl\u2019iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.\u00bb;<\/p>\n<p>d) al sesto comma, le parole: le parole \u00abdi una lista di candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi una candidatura di collegio\u00bb;<\/p>\n<p>e) al settimo comma, le parole: \u00abdella lista di candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella candidatura nei collegi\u00bb e le parole: \u00abla lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abla candidatura nei collegi.\u00bb;<\/p>\n<p>f) l\u2019ottavo comma \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p>4. All\u2019articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdella lista dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdelle candidature nei collegi\u00bb e le parole: \u00aba ciascuna lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aba ciascuna candidatura nei collegi\u00bb.<\/p>\n<p>5. All\u2019articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al primo comma, alinea, le parole: \u00abdelle liste dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdelle candidature nei collegi\u00bb;<\/p>\n<p>b) al primo comma, numeri 1) e 2), le parole: \u00able liste\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00able candidature nei collegi\u00bb;<\/p>\n<p>c) al primo comma, numero 3), le parole: \u00able liste\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00able candidature nei collegi\u00bb e le parole: \u00abriduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell\u2019articolo 18- bis , cancellando gli ultimi nomi e\u00bb sono soppresse;<\/p>\n<p>d) al primo comma, numero 4), le parole: \u00abcancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdichiara non valide le candidature nei collegi, per le quali\u00bb;<\/p>\n<p>e) al primo comma, numero 5), le parole: \u00abcancella dalle liste i nomi dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdichiara non valide le candidature nei collegi\u00bb;<\/p>\n<p>f) al primo comma, il numero 6) \u00e8 abrogato;<\/p>\n<p>g) al primo comma, dopo il numero 6) \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente:<\/p>\n<p>\u00ab6- bis) dichiara non valide le candidature nei collegi di candidati gi\u00e0 presentatisi in altro collegio.\u00bb;<br \/>\nh) al secondo comma, le parole: \u00abdi ciascuna lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti \u00abdi ciascun candidato nei collegi\u00bb;<\/p>\n<p>i) al terzo comma, le parole: \u00abdelle liste contestate o modificate\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati contestati\u00bb.<\/p>\n<p>6. All\u2019articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb e al secondo comma le parole: \u00abdi liste o\u00bb sono soppresse.<\/p>\n<p>7. All\u2019articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al numero 2 \u00e8 premesso il seguente:<\/p>\n<p>\u00ab02) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi, appositamente convocati, il numero d\u2019ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l\u2019ordine risultato dal sorteggio\u00bb;<br \/>\nb) il numero 2) \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00ab2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d\u2019ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati. I contrassegni di ogni candidato sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l\u2019ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio, salvo quanto disposto dall\u2019articolo 18, comma 3\u00bb;<\/p>\n<p>c) al numero 3), le parole: \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb;<\/p>\n<p>d) al numero 4), le parole: \u00able liste ammesse\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abi nominativi dei candidati nei collegi\u00bb;<\/p>\n<p>e) al numero 5), le parole: \u00abdelle liste\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei nominativi dei candidati nei singoli collegi\u00bb e le parole: \u00aballa trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aballa trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio\u00bb.<\/p>\n<p>8. All\u2019articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al primo comma, dopo le parole \u00abi delegati di cui\u00bb sono inserite le seguenti: \u00aball\u2019articolo 18 e\u00bb le parole: \u00abdella lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdel candidato nel collegio\u00bb;<\/p>\n<p>b) al terzo comma, primo periodo, le parole: \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb e le parole: \u00abdelle liste dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdelle condidature nei collegi\u00bb; al secondo periodo, le parole: \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb e le parole: \u00abdelle liste\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdelle candidature nei collegi\u00bb.<\/p>\n<p>9. All\u2019articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdi ogni lista di candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi ogni candidato nel collegio\u00bb.<\/p>\n<p>10. All\u2019articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al numero 4), le parole: \u00able liste dei candidati della circoscrizione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abi nominativi dei candidati nel collegio\u00bb;<\/p>\n<p>b) al numero 6), le parole: \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nel collegio\u00bb.<\/p>\n<p>11. All\u2019articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al primo comma le parole \u00abtabelle A- bis e A- ter \u00bb sono sostituite dalla seguente \u00abtabella B\u00bb;<\/p>\n<p>b) il secondo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abLe schede per l\u2019elezione dei deputati nei collegi riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del candidato.\u00bb;<\/p>\n<p>c) dopo il secondo comma \u00e8 aggiunto il seguente: \u00abLe schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate\u00bb.<\/p>\n<p>12. All\u2019articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb.<\/p>\n<p>13. All\u2019articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdelle liste dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb ed al secondo comma le parole: \u00abdi liste\u00bb sono soppresse.<\/p>\n<p>14. All\u2019articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al quarto comma, le parole: \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb;<\/p>\n<p>b) al settimo comma, le parole: \u00able liste dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abi candidati nei collegi\u00bb.<\/p>\n<p>15. All\u2019articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdelle liste\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb e le parole: \u00abdella circoscrizione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdel collegio\u00bb.<\/p>\n<p>16. All\u2019articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati\u00bb.<\/p>\n<p>17. All\u2019articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il secondo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abL\u2019elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il primo voto l&#8217;eventuale secondo voto con la matita sulla scheda per l\u2019elezione del candidato. Sono vietati altri segni o indicazioni. L\u2019elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in esse tracciate e chiuderle inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli d\u00e0 preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalit\u00e0 e il numero dei voti che l\u2019elettore ha facolt\u00e0 di esprimere\u00bb.<\/p>\n<p>18. All\u2019articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abUna scheda valida per l\u2019elezione del candidato nel collegio rappresenta un voto individuale\u00bb.<\/p>\n<p>19. All\u2019articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, al numero 2), terzo periodo, le parole: \u00abdelle liste dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb.<\/p>\n<p>20. All\u2019articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al primo comma, numero 2), le parole: \u00abdei voti di lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei voti per i candidati nel collegio\u00bb;<\/p>\n<p>b) al secondo comma, le parole: \u00abper le singole liste\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abper i singoli candidati nei collegi\u00bb.<\/p>\n<p>21. All\u2019articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nel collegio\u00bb.<\/p>\n<p>22. All\u2019articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdella circoscrizione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdel Collegio\u00bb, e le parole \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nel collegio\u00bb.<\/p>\n<p>23. All\u2019articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al primo comma, le parole: \u00abdelle liste presenti\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nel collegio\u00bb;<\/p>\n<p>b) al secondo comma, le parole: \u00aballe liste\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abai candidati\u00bb.<\/p>\n<p>24. All\u2019articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: \u00abdelle liste presenti\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nel collegio\u00bb.<\/p>\n<p>25. All\u2019articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al terzo comma, le parole: \u00abdella circoscrizione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdel Collegio\u00bb;<\/p>\n<p>b) al quinto e al sesto comma, le parole: \u00abdelle liste dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb.<\/p>\n<p>26. All\u2019articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdi lista presenti\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb.<\/p>\n<p>27. All\u2019articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdelle liste dei candidati\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb.<\/p>\n<p>28. All\u2019articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: \u00abdi lista\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdei candidati nei collegi\u00bb.<\/p>\n<p>Art. 4.<\/p>\n<p>(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)<\/p>\n<p>1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell\u2019articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:<\/p>\n<p>a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneit\u00e0 economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, n\u00e9 dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno pi\u00fa collegi. In quest\u2019ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell\u2019ambito del comune medesimo o della medesima citt\u00e0 metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princ\u00edpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell\u2019esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;<\/p>\n<p>b) la popolazione di ciascun collegio pu\u00f2 scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall\u2019ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.<\/p>\n<p>2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell\u2019Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione \u00e8 chiamata a svolgere.<\/p>\n<p>3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall\u2019invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, \u00e8 trasmesso alle Camere, ai fini dell\u2019espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente una adeguata motivazione.<\/p>\n<p>4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.<\/p>\n<p>5. Il Governo \u00e8 delegato altres\u00ec ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993 le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge, nonch\u00e9 norme per la semplificazione e l\u2019abbreviazione del procedimento elettorale.<\/p>\n<p>6. All\u2019inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2 secondo le modalit\u00e0 ivi previste. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessit\u00e0, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all\u2019estero si procede, altres\u00ec, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di una disciplina del voto da parte degli italiani all\u2019estero.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL PROGETTO PER INTRODURRE IN ITALIA IL SISTEMA GIA&#8217; SPERIMENTATO IN AUSTRALIA, CHE MIRA A COMBINARE\u00a0I VANTAGGI DELL&#8217;UNINOMINALE &#8220;SECCO&#8221; (ALL&#8217;INGLESE) E DELL&#8217;UNINOMINALE A DOPPIO TURNO (ALLA FRANCESE): L&#8217;ELETTORE INDICA SULLA SCHEDA ANCHE LA PROPRIA &#8220;SECONDA SCELTA&#8221;, DELLA QUALE SI TERRA&#8217; CONTO NEL SOLO CASO IN CUI NESSUN CANDIDATO ABBIA RAGGIUNTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DELLE &#8220;PRIME [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,41],"tags":[],"class_list":["post-9714","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge","category-riforma-elettorale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9714"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9714\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}