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CHE COS’È IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

IL NUOVO STRUMENTO INTRODOTTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ

Scheda tecnica per la conferenza-stampa indetta dal Gruppo di Scelta Civica alla Camera, 17 dicembre 2013 – In calce alla scheda il testo dell’emendamento del Relatore alla legge di stabilità approvato oggi, frutto di un compromesso tra i partiti della maggioranza – Per il testo dell’emendamento originario e il resoconto della relativa vicenda v. Storia di un emendamento [1].

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IN CHE COSA CONSISTE

È uno strumento, modellato sulle migliori esperienze nord-europee, mirato a collegare strettamente tra loro le politiche passive del lavoro (sostegno del reddito ai disoccupati) con le politiche attive (inserimento nel tessuto produttivo)

 

COME FUNZIONA

Il Centro per l’Impiego  individua il grado di employability  (cioè collocabilità) della persona che non trova da sola un’occupazione e la informa compiutamente sui contenuti del contratto

La persona può scegliere l’agenzia di outplacement di cui avvalersi, tra quelle accreditate dalla Regione, che verrà retribuita con il voucher regionale proporzionato alla difficoltà di reinserimento nel tessuto produttivo

Il voucher è pagabile solo a seguito del successful placing, cioè quando la persona interessata abbia ottenuto un lavoro che sia durato almeno sei mesi 

Il contratto di ricollocazione sancisce gli obblighi della persona e attribuisce al tutor (il job advisor designato dall’agenzia) un potere di controllo …

… e di denuncia dell’eventuale rifiuto ingiustificato di un lavoro (o dell’attività necessaria per trovarlo) da parte della persona interessata, con conseguente riduzione o interruzione del trattamento di disoccupazione

In caso di dissenso tra tutor e lavoratore, decide un arbitro scelto di comune accordo dai sindacati maggiormente rappresentativi e l’associazione delle agenzie di outplacement accreditate

 

L’ESPERIMENTO REGIONALE OGGI POSSIBILE

È sufficiente una Delibera della Giunta Regionale ben fatta che preveda

 

IL TESTO DELL’EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALL’ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE LEGGE DI STABILITÀ 2014

132-bis. – Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro nel 2014, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali può essere annoverata ai fini del finanziamento statale anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenuti da programmi formativi specifici.