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IL JOBS ACT SECONDO SC: SPERIMENTARE, SNELLIRE, SEMPLIFICARE

SPERIMENTAZIONE IMMEDIATA DI UN NUOVO METODO NEI SERVIZI AL MERCATO DEL LAVORO E DI UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PIÙ FLESSIBILE E MENO COSTOSO, PROMOZIONE DEL LAVORO FEMMINILE E DELL’ACTIVE AGEING, CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVORO

Scheda riepilogativa delle proposte in materia di lavoro e relazioni industriali di Scelta Civica e delle altre Associazioni che con essa  si uniscono nel movimento Italia Europea, 21 dicembre 2013.
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Quelli che seguono sono i capitoli fondamentali della proposta complessiva che Scelta Civica ha formalizzato con la presentazione dei propri disegni di legge in Parlamento fin dall’inizio della XVII legislatura. La stessa proposta organica è stata fatta propria anche dalle Associazioni che con SC hanno ultimamente dato vita al movimento politico per l’Italia Europea (di cui v. il manifesto approvato il 3 dicembre [1] e in particolare il quarto dei suoi sette capitoli).

SPERIMENTARE UN RAPPORTO PIÙ SNELLO, FLESSIBILE E MENO COSTOSO
Il “Progetto per il rilancio dell’occupazione e il superamento del dualismo nel mercato del lavoro” è contenuto nel disegno di legge 18 aprile 2013 n. S-555 [2] (alla Camera dei Deputati: AC-854, 29 aprile 2013 [3]) costituente una anticipazione in forma ridotta e sperimentale, limitata per ora ai rapporti costituiti nel 2014 e nel 2015, della nuova disciplina del rapporto di lavoro delineato nel Codice semplificato del lavoro (d.d.l. n. 1006/2013: v. sotto), cui si aggiunge una proposta precisa per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, della quale viene indicata con precisione la copertura finanziaria:
riduzione dell’Irap con abbattimento dell’incidenza del costo del lavoro sull’imponibile;
– per gli under 30 e gli above 50 riduzione della contribuzione previdenziale dal 33 al 25%;
– nel primo biennio del rapporto a tempo indeterminato libertà di scioglimento del rapporto con pagamento di una indennità pari a un mese per anno di anzianità;
– al di fuori dei casi classici di contratto a termine (lavori stagionali, sostituzioni, ecc.), libertà di contratto a termine fino a un massimo di 36 mesi, ma con indennità pari a quella di licenziamento (v. sopra) per il caso di mancato rinnovo o conversione in rapporto a tempo indeterminato;
– dall’inizio del terzo anno del rapporto a tempo indeterminato, protezione della stabilità crescente al crescere dell’anzianità di servizio, consistente, in caso di licenziamento non disciplinare, nell’indennità di licenziamento coniugata con l’obbligo per l’impresa di offrire al lavoratore il contratto di ricollocazione (v.capitolo seguente).

PER I SERVIZI NEL MERCATO: SPERIMENTARE IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
L’esperimento proposto ha per oggetto il contratto di ricollocazione come strumento per collegare strettamente tra loro le politiche passive del lavoro (sostegno del reddito dei disoccupati) con le politiche attive (misure per il reinserimento nel tessuto produttivo), con subordinazione effettiva del godimento del tattamento di disoccupazione alla ragionevole disponibilità della persona interessata per la nuova occupazione possibile e per i percorsi di riqualificazione necessari. Il meccanismo, centrato sull’assegnazione alla persona interessata di un voucher regionale spendibile presso l’operatore specializzato da essa stessa scelto tra quelli accreditati, e pagabile soltanto a seguito di collocamento effettivo per la durata di almeno sei mesi, è delineato in un emendamento aggiuntivo proposto al d.-l. n. 101/2013 [4] presentato nel settembre scorso e nell’ordine del giorno accolto dal Governo in Senato il 10 ottobre 2013 [5] (sulla relativa vicenda politica v. Storia di un emendamento [6]). L’esperimento è ora previsto nella legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013 n. 147, comma 215). E, insieme al potenziamento dei servizi di orientamento scolastico e professionale, può e deve costituire in ogni Regione il “piatto forte” del programma europeo Youth Guarantee.

PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE FEMMINILE ANCHE MEDIANTE LO SGRAVIO FISCALE SELETTIVO
Il progetto per la detassazione selettiva dei redditi di lavoro femminile autonomo e subordinato, con relativa copertura finanziaria, è contenuto nel disegno di legge 21 marzo 2013 n. S-247 [7], che ricalca il d.d.l. 28 aprile 2010 n. S-2102 [8], redatto e presentato al Senato da Enrico Morando e Pietro Ichino nella legislatura precedente. L’idea
è sostanzialmente quella di un’“azione positiva” incisiva per l’aumento del tasso di occupazione femminile, oggi in Italia ancora lontano dall’obiettivo del 60% sul quale ci siamo impegnati con l’UE. Alla misura fiscale si aggiunge, per la prima volta, un esperimento condotto secondo un rigoroso metodo scientifico, per misurarne con precisione gli effetti dell’incentivo economico.

ACTIVE AGEING
Il disegno di legge 15 marzo 2013 n. S-199 [9]  (alla Camera: AC 1257, 24 giugno 2013 [10]) – che ricalca il d.d.l. 10 ottobre 2012 n. S-3515 [11] presentato da Pietro Ichino, Tiziano Treu ed Enrico Morando nella legislatura precedente – delinea un progetto mirato a istituire le flessibilità del trattamento pensionistico e della disciplina del rapporto di lavoro e gli incentivi necessari per aumentare domanda e offerta di lavoro e favorire l’invecchiamento attivo. E indica il modo in cui vanno affrontati e risolti i problemi transitori prodotti per le imprese e i lavoratori sessantenni dalla riforma pensionistica del dicembre 2011 (cosiddetta questione degli “esodati”).

RIFORMARE SUBITO LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
In funzione di una soluzione provvisoria della questione apertasi con la sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013 nella vertenza tra Fiat e Fiom-Cgil,
il disegno di legge 5 agosto 2013 n. S-993 [12] (alla Camera: AC-1549, 5 settembre 2013 [13]) mira a consentire l’anticipazione immediata della nuova disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali delineata nel Codice semplificato del lavoro (d.d.l. n. 986/2013: v. sotto), proponendone una versione ancor più semplificata: tre articoli in tutto. L’idea di fondo resta comunque quella di un intervento della legge rigorosamente sussidiario, per i soli casi in cui la materia non sia disciplinata da un contratto collettivo applicabile. Il principio cui si ispira la disciplina di default proposta è questo: diritto della coalizione sindacale maggioritaria di stipulare contratti aziendali vincolanti per tutti; diritto del sindacato minoritario (che superi lo sbarramento del cinque per cento) a una rappresentanza in azienda proporzionata alle sue dimensioni, salvo l’obbligo di rispettare il contratto stipulato dalla coalizione maggioritaria.

UTILIZZARE I (VERI) CASSINTEGRATI IN ATTIVITÀ DI UTILITÀ PUBBLICA
Il progetto Lavoro per la città, contenuto disegno di legge n. 1221, presentato in Senato il 23 dicembre 2013 [14], si propone di delinearee una alternativa al “mettere i lavoratori in freezer” con la Cassa integrazione: un modo per consentire ai lavoratori stessi, in occasione delle sospensioni dell’attività aziendale, di attivare le proprie energie e competenze al servizio della collettività. E al tempo stesso per combattere da un lato l’abuso della Cassa integrazione, dall’altro il fenomeno del lavoro nero svolto dai cassintegrati.

IL CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVORO
Il progetto mira a sostituire l’intera legislazione di fonte esclusivamente nazionale in materia di rapporti di lavoro e sindacali (a esclusione, dunque, della normativa attuativa di direttive europee) con 70 articoli brevi, di facile lettura e facile traducibilità in inglese, inseriti nel corpo del Codice civile al posto di quelli oggi in vigore o abrogati dedicati rispettivamente alle stesse materie. Esso si articola nel nuovo Codice semplificato dei rapporti di lavoro: disegno di legge 7 agosto 2013 n. S-1006 [15] (Libro V del Codice civile, Del Lavoro, artt. 2082-2134 e 2239-2245) (alla Camera: AC 1891, 11 dicembre 2013 [16]), e nel nuovo Codice semplificato dei rapporti sindacali: disegno di legge 31 luglio 2013 n. S-986 [17] (Libro V del Codice civile, Del Lavoro, artt. 2063-2074). I due disegni di legge costituiscono una nuova versione, aggiornata in relazione al dibattito svoltosi nell’ultimo quadriennio, rispettivamente del disegno di legge 11 novembre 2009 n. S-1873 sui rapporti individuali di lavoro [18]  e del disegno di legge 11 novembre 2009 n. S-1872 sui rapporti sindacali. [19] Quanto al contenuto, il Codice semplificato si caratterizza per una riforma della protezione della sicurezza economica e professionale del lavoratore ispirata al principio della flex-security, come raccomandato dall’UE; per ogni altro aspetto esso si limita a riprodurre sostanzialmente la disciplina attuale in forma più semplice e meno intrusiva. Si segnala, peraltro, che lo stesso “formato” del testo legislativo potrebbe essere anche posto al servizio di diverse eventuali scelte di politica legislativa: per esempio quella di lasciare sostanzialmente inalterata la disciplina attuale dei licenziamenti e della Cassa integrazione guadagni; oppure quella di adottare in materia di licenziamenti soluzioni intermedie tra la disciplina attuale e quella proposta nel d.d.l. n. 1006.

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