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ORVIETO 2017: SI RIAPRE IL DISCORSO SULLA RIFORMA ISTITUZIONALE

All’Assemblea annuale di LibertàEguale Stefano Ceccanti ripropone l’idea della necessità di una riforma costituzionale secondo il modello del semi-presidenzialismo francese

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L’articolato legislativo della proposta di riforma costituzionale presentata all’Assemblea nazionale di LibertàEguale, Orvieto, 2 dicembre 2017, da da Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato nell’Università “La Sapienza” di Roma – Il testo è preceduto dal Comunicato dell’ufficio-stampa di LibertàEguale in occasione della presentazione – In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico all’indomani del referendum del 4 dicembre 2016:
The day after – 1. Non avremo mai la riforma costituzionale che quasi tutti dicono di volere? [1]     ..

IL COMUNICATO-STAMPA DI LIBERTAEGUALE

Stefano Ceccanti

Stefano Ceccanti

“Occorre riaprire il dossier delle riforme istituzionali, dopo il No al referendum dell’anno scorso. Il centrosinistra punta al 40% nelle prossime elezioni politiche, per avere una maggioranza autosufficiente. Ma il rischio di stallo è comunque alto e si impongono scelte forti e coraggiose. La proposta di Libertà Eguale è di introdurre in Italia il semipresidenzialismo alla francese, il sistema più adatto per garantire un governo stabile ed efficiente”. A parlare è Stefano Ceccanti, costituzionalista e vicepresidente vicario di Libertà Eguale.

“Al modello francese – avverte Ceccanti – vengono fatte solitamente due critiche. La prima è che verrebbe meno al vertice dello Stato una figura super partes. Ma in realtà il Presidente della Repubblica italiano ha un ruolo di semplice garante solo se il sistema dei partiti funziona bene, altrimenti è spinto a svolgere una funzione di supplenza, come abbiamo visto negli ultimi anni. Di fatto il capo dello Stato ormai da tempo esercita già quei poteri che gli verrebbero attribuiti formalmente con il modello francese, cioè con l’elezione diretta”.

LibertàEguale“La seconda critica – continua – si basa sul timore che in un sistema elettorale a doppio turno come quello francese, cioè con ballottaggio tra i primi due, possano prevalere forze populiste dai tratti eversivi. Ma in tal caso i contrappesi al potere esecutivo, sia interni che internazionali, dovrebbero scongiurare il rischio di un cedimento del sistema istituzionale. E poi soprattutto, qual è l’alternativa? Governi deboli e instabili farebbero crescere ancor più le forze populiste, visto che si alimentano non delle proprie virtù ma dei vizi altrui”.

“Se dal prossimo voto elettorale si avesse una situazione di stallo – aggiunge Ceccanti – la nascita di un governo di coalizione dovrebbe avere un carattere emergenziale. Una momentanea convivenza per dar vita a un sistema istituzionale nuovo e più efficiente, che poi consentisse di separarsi alle elezioni successive. Non quindi una grande coalizione permanente, non una coalizione conservatrice per difendere il sistema dai barbari. Ma – conclude – una coalizione per la riforma francese integrale, per passare all’elezione popolare diretta del Presidente”.

IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Progetto costituzionale semi-presidenziale: elezione diretta del Presidente della Repubblica a poteri invariati, con allineamento degli elettorati attivo e passivo Camera/Senato ed elezioni per il Parlamento a catena rispetto alle presidenziali, come nel sistema francese

Breve guida alla lettura

L’articolo 1, senza modificare il bicameralismo paritario (la cui riforma andrebbe ripensata in un progetto a parte con un diverso Senato federale rispetto a quello non approvato dal referendum costituzionale) allinea intanto gli elettorati attivo e passivo del Senato a quelli della Camera (finché sono paritarie meglio che siano armonizzate) L’articolo 2 sancisce il principio dell’elezione popolare diretta del Presidente.

quirinale 2 (2)L’articolo 3, allineandosi al modello francese vigente (dopo le riforme del 2000 e del 2008) prevede il mandato quinquennale e il tetto di due mandati. Vi è qui una prima legge di attuazione, insieme ad altre negli articoli successivi, concepite per non appesantire il testo costituzionale, e che, vista la delicatezza delle norme, analogamente al caso francese e analogamente a quanto già fatto con la legge costituzionale 1/2012 sulla stabilità di bilancio, prevede il quorum rafforzato della maggioranza assoluta dei componenti.

L’articolo 4 stabilisce la formula elettorale con doppio turno eventuale e ballottaggio a due.

L’articolo 5 regola la supplenza e l’impedimento permanente.

L’articolo 6 stabilisce l’elezione contestuale di Camera e Senato e favorisce una sequenza temporale in cui le elezioni per le Camere seguano di poco l’elezione presidenziale, che poi la norma transitoria (art. 8) sancisce come regola di partenza del nuovo sistema.

L’articolo 7 regola il giuramento e l’entrata in carica.

Il sistema va poi completato con una legge ordinaria per entrambe le Camere che trasponga il vigente sistema per l’Assemblea Nazionale francese.

IL TESTO LEGISLATIVO

Art. 1.

L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.”

Art. 2

L’ art. 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto”.

Art. 3

L’ art. 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 84
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto venticinque anni di età e che goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.
L’assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.”

Art. 4

L’ art. 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 85
Il Presidente della Camera, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indìce l’elezione, che deve aver luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza.
Le candidature sono presentate da cinquecentomila elettori secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
La legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, prevede disposizioni idonee a prevenire ogni conflitto tra gli interessi privati di chi ricopre l’ufficio di Presidente della Repubblica e l’interesse pubblico. A tal fine la legge individua le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità.
È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.
Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo ad una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera disciplina la procedura per la sostituzione e per l’eventuale rinvio della data dell’elezione. Se l’evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il Presidente della Camera dichiara riaperto il procedimento elettorale e indìce nuovamente l’elezione per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.”

Art. 5

L’ art. 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera indìce entro dieci giorni l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
L’elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento o della dichiarazione di impedimento.
L’impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all’unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.”

Art. 6

L’ art. 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni delle Camere.
Se il termine ordinario scade nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la durata è prorogata; in tali casi le elezioni delle Camere si svolgono la quarta domenica successiva a quella in cui è previsto l’eventuale seconda votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui sia previsto una seconda votazione per l’elezione delle Camere essa si svolge la quinta domenica successiva.
Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l’anno che segue le elezioni delle Camere.”

Art. 7

L’art. 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 91
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l’ultimo giorno del mandato del Presidente già in carica, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.“

Art. 8
Norma transitoria

Per la prima applicazione della presente legge dopo l’assunzione delle funzioni il Presidente della Repubblica indice le elezioni delle Camere la quarta domenica successiva a quella in cui è previsto l’eventuale seconda votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui sia prevista una seconda votazione per l’elezione delle Camere essa si svolge la quinta domenica successiva.

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