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GIUSTA RETRIBUZIONE E POTERE D’ACQUISTO DELLA MONETA

Pari dignità e libertà dal bisogno tra persone che lavorano in zone diverse non implicano pari quantità di moneta costituente la paga loro dovuta, ma pari potere d’acquisto della moneta stessa in relazione a ciascun contesto geografico ed economico in cui esse vivono e lavorano

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Articolo in corso di pubblicazione sulla Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 4/2025 – In argomento v. anche Se è il giudice a stabilire il [1]minimum wage [1] e Retribuzioni: quanto c’è di buono nella legge-delega [2]

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Una sentenza recente del Tribunale di Milano (20 giugno 2024, est. dott. Perillo, segnalata in RIDL online, aprile 2026) afferma che per la determinazione dello standard retributivo minimo a norma dell’art. 36 Cost. non si deve tenere conto degli indici Istat del costo della vita nella provincia, poiché ne conseguirebbe la determinazione di livelli retributivi differenti a seconda della dislocazione geografica, a parità di contenuto della prestazione lavorativa, ciò che lederebbe la pari dignità del lavoro su tutto il territorio nazionale. In altre parole, il giudice milanese ritiene che – in ossequio al principio di pari dignità del lavoro, dovunque e da chiunque esso sia svolto – il precetto costituzionale della giusta retribuzione debba essere applicato individuandosi lo standard salariale minimo in una misura monetaria uguale in tutta Italia, senza che sulla sua determinazione influiscano le differenze territoriali di potere d’acquisto della moneta.

Non ho trovato altre sentenze su questo tema specifico, né in senso conforme né in senso contrario: il che è sorprendente, se si considera che questa del Tribunale di Milano affronta una questione sostanziale di rilievo cruciale: la questione, cioè, se nella determinazione della giusta retribuzione abbiano rilievo le variazioni nel potere d’acquisto della moneta che si registrano sia in riferimento al tempo sia in riferimento allo spazio. E la risolve, per la prima volta a quanto consta, in senso drasticamente negativo: a tali variazioni – afferma la sentenza – non deve essere attribuita dal giudice alcuna rilevanza, poiché il principio di pari dignità del lavoro impone che lo standard retributivo minimo, a parità di lavoro, sia determinato in misura monetaria uguale su tutto il territorio nazionale.

Una prima obiezione che potrebbe muoversi a questa affermazione nasce dalla considerazione che i giudici del Lavoro sono diverse centinaia, distribuiti su tutto il territorio nazionale, e che nell’esercizio delle proprie funzioni ciascuno di essi opera in totale autonomia rispetto agli altri. Se dunque lo standard salariale minimo per un certo tipo di lavoro in un settore produttivo deve, in ossequio ai principi costituzionali della giusta retribuzione e della tutela della dignità del lavoro, essere stabilito in una misura unica valevole per tutto il territorio nazionale, questo comporta l’incostituzionalità di un assetto della materia che, come quello italiano attuale, affida la determinazione di quello standard a ciascun giudice del Lavoro caso per caso. Logica avrebbe voluto, dunque, che in applicazione dello stesso principio il Tribunale sollevasse una questione di costituzionalità dell’art. 2099 cod. civ. nella parte in cui esso non attribuisce la funzione di autorità salariale di ultima istanza a un organo statale appropriato, abilitato a stabilire standard retributivi minimi uguali per tutto il Paese. Senonché questo avrebbe comportato sostenere l’incompatibilità con l’art. 36 del sistema italiano, che da ottant’anni ormai è caratterizzato da un regime di abstention of law in questa materia.

Alla sentenza citata può muoversi, per altro verso, anche un’obiezione assai più incisiva. L’art. 36 sancisce il principio costituzionale della giusta retribuzione con una formulazione centrata – oltre che sul riferimento alla quantità e qualità della prestazione lavorativa – anche sulla necessità che la retribuzione stessa sia sufficiente ad assicurare alla persona e alla sua famiglia “un’esistenza libera e dignitosa”. Orbene, se la stessa “esistenza libera e dignitosa” costa in una provincia molto di più che in un’altra (è il caso, per esempio, di Milano, dove il costo della vita è indicato dall’Istat in misura superiore di circa un terzo rispetto ad alcune province del Mezzogiorno), parrebbe indiscutibile che, a parità di lavoro, la retribuzione – proprio per essere “giusta” a norma dell’art. 36, cioè per assicurare la stessa “dignità” e “libertà” sostanziale su tutto il territorio nazionale – debba essere determinata in termini nominali diversi da zona a zona. Pari dignità e libertà dal bisogno tra persone che lavorano in zone diverse non implicano pari quantità di moneta costituente la paga che viene loro corrisposta, ma pari potere d’acquisto della moneta stessa in relazione a ciascun contesto geografico ed economico in cui esse lavorano (e dunque per lo più anche vivono).

Questo argomento viene solitamente esorcizzato, nei dibattiti sindacali, con lo slogan No al ritorno delle gabbie salariali. Il riferimento è al sistema di determinazione dei minimi tabellari in vigore nei contratti collettivi nazionali negli anni ’50 e ’60, che si  basava sulla suddivisione precostituita del territorio nazionale in 14 zone, per ciascuna delle quali era predeterminato rigidamente un parametro per il proporzionamento della paga-base. Ora, sia che si parli di minimi tabellari collettivi, sia che si parli di un possibile standard salariale minimo di fonte legislativa (del quale, peraltro, il nostro Paese è stato finora privo), sia che si parli di determinazione giudiziale della giusta retribuzione caso per caso, fare riferimento all’indice del costo della vita calcolato trimestralmente dall’Istat provincia per provincia non significherebbe affatto un ritorno al vetusto sistema dei parametri rigidi in vigore negli anni ’50 e ’60. Quelli, sì, costituivano delle “gabbie” rigide, che presupponevano una immutabilità delle differenze tra regione e regione; al contrario, il riferimento a indici Istat che vengano calcolati provincia per provincia e pubblicati trimestralmente risponderebbe a una logica molto diversa da quella delle “gabbie”, poiché implicherebbe una variabilità immediata dello standard retributivo minimo in conseguenza del variare trimestrale del costo della vita rilevato in ciascuna zona. E sarebbe il solo modo in cui potrebbe realizzarsi una parità sostanziale nell’applicazione del principio della giusta retribuzione su tutto il territorio nazionale.

Il discorso assume una particolare attualità nel momento in cui nel dibattito politico ricompare il tema di un possibile intervento legislativo volto a stabilire uno standard retributivo minimo universale. E non è casuale che questo ritorno del tema al centro dell’attenzione avvenga proprio quando incominciano a manifestarsi in tutta la loro gravità le aporie cui conduce l’incapacità del sindacato di esercitare efficacemente in tutti i settori la propria funzione di “autorità salariale”, cui consegue l’espansione del ruolo di supplenza svolto dai giudici del Lavoro.

È dunque necessario che anche il Legislatore, se davvero intende por mano a una nuova disciplina di questa materia – quale che sia il modello adottato: quello dell’istituzione di uno standard minimo universale, oppure quello dell’intervento limitato al caso di assenza di un contratto collettivo di settore applicabile, o al caso di grave ritardo nel suo rinnovo –, metta bene a fuoco la questione: l’“esistenza libera e dignitosa” che l’ordinamento intende assicurare al lavoratore in misura uguale su tutto il territorio nazionale presuppone  retribuzioni che, per dare ai lavoratori lo stesso potere d’acquisto su tutto il territorio nazionale, devono evidentemente essere determinate in valori monetari diversi in relazione al variare del costo della vita (cui tende a corrispondere il variare della produttività del lavoro) rilevato in ciascuna zona del Paese.

Una piena consapevolezza in proposito è di vitale importanza, se si considera che la funzione positiva, socialmente utile, di uno standard salariale minimo universale è quella di correggere – almeno nella fascia professionale più bassa – la distorsione monopsonistica tipica del mercato del lavoro, eliminando la rendita indebita che ne consegue per le imprese, con l’effetto di un aumento sia dei livelli retributivi sia dei livelli occupazionali. Ma l’economia del lavoro insegna che il minimum wage produce questo effetto positivo – e non è causa di aumento della disoccupazione e/o del lavoro irregolare – solo se è determinato in stretta relazione al livello della produttività marginale del lavoro e del costo della vita, che varia non soltanto nel tempo, ma anche da zona a zona ( v. per tutti sul punto D. Card e A.B. Krüger, Mith and Measurement, 1995, in relazione agli effetti dei regimi di minimum wage  diversi da Stato a Stato negli U.S.A.). Così, per esempio, la fissazione di uno standard minimo orario generale pari a 9 euro sarebbe probabilmente causa di aumento della disoccupazione o del lavoro irregolare a Reggio Calabria o a Enna, mentre avrebbe probabilmente un effetto depressivo sui livelli salariali a Milano e Torino, dove oggi il costo della vita richiede – e il livello di produttività del lavoro consente – uno standard minimo nettamente superiore.

La tecnica normativa che consentirebbe di soddisfare la necessaria conguità fra standard salariale minimo e condizioni economiche diverse da zona a zona, al tempo stesso sottolineando il pari livello di protezione sostanziale del lavoro su tutto il territorio nazionale, può essere quella che consiste nel fissare un salario minimo orario in termini monetari – per esempio: 9 euro – destinato a essere moltiplicato per un coefficiente calcolato sulla base dell’indice Istat provinciale del costo della vita. Così, se il coefficiente applicabile in provincia di Milano fosse 1,12, la retribuzione oraria minima qui sarebbe pari a (9 x 1,12 =) 10,08 euro; mentre se il coefficiente applicabile in provincia di Reggio Calabria fosse 0,90, la retribuzione oraria minima qui sarebbe pari a (9 x 0,9 =) 8,10 euro.

Si osservi come un meccanismo identico possa essere opportunamente introdotto per l’adattamento al potere d’acquisto della moneta, provincia per provincia, non solo di un eventuale minimum wage di fonte statuale, ma anche dei minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi: ciò che consentirebbe di correggere un difetto evidente della maggior parte delle tariffe sindacali applicate nel nostro Paese, ovvero il loro essere determinate in una misura media, necessariamente  al di sotto del punto di equilibrio nel Settentrione (dove esse hanno pertanto un effetto depressivo sui livelli retributivi) e necessariamente al di sopra del punto di equilibrio tra domanda e offerta di manodopera nel Mezzogiorno (dove esse concorrono a incrementare la disoccupazione e/o il lavoro irregolare). L’esperienza insegna come proprio questo problema di conciliazione di ciò che apparentemente è inconciliabile – cioè di individuazione di un valore monetario che risulti appropriato per tutte le zone del Paese – sia sovente tra le cause principali del ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali.

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