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IL DIRITTO DEL LAVORO NELL’ERA DIGITALE

Per individuare l’area del lavoro che richiede la protezione forte, il criterio novecentesco della “eterodirezione” si rivela sempre meno adatto dove dominano l’informatica e la telematica: qui il criterio distintivo più appropriato è quello – già ben noto al diritto commerciale – della dipendenza economica 

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Articolo, pubblicato sul
Sole 24 Ore il 20 ottobre 2026, è una anticipazione parziale della relazione introduttiva che svolgerò al congresso dell’Associazione Giuslavoristi Italiani il 23 ottobre prossimo – In argomento, su questo sito, v. anche la mia relazione al seminario ALSEA del 20 settembre  scorso, L’appalto labour intensive nell’era digitale [1]

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Per tutto il Novecento in Europa i rapporti a cui si applica il diritto del lavoro sono stati individuati mediante il concetto di “subordinazione”: cioè di assoggettamento pieno e continuativo della prestazione al potere direttivo e di controllo dell’imprenditore. Oggi questo criterio appare sempre meno adatto allo scopo di proteggere la parte debole del rapporto. Vediamo perché.

Elemento essenziale della “subordinazione” è il potere del creditore di intervenire in qualsiasi momento su di una prestazione continuativa, per conformarla alle mutevoli esigenze della produzione. Senonché oggi una vastissima gamma di attività, tra cui molte riconosciute pacificamente come autonome, si svolge in collegamento permanente con il sistema informatico dell’impresa; il quale è in grado non solo di esercitare un controllo costante, ma anche di intervenire in qualsiasi momento sulle modalità della prestazione. Si pensi, per esempio, ai sempre più numerosi casi di agenti assicurativi o di commercio, di trasportatori piccoli imprenditori, di sviluppatori e tecnici informatici, che lavorano in collegamento telematico permanente con la committente.

Nell’ultimo decennio il legislatore ha tentato di risolvere il problema ricomprendendo nella “subordinazione” anche la “etero-organizzazione”; ma, come si è visto, il collegamento costante con il sistema informatico del committente è una forma di organizzazione del lavoro che ormai connota anche una varietà sempre più ampia di mestieri ai quali nessuno ritiene opportuno estendere la “protezione forte”. Oggi persino i mestieri dell’ingegnere e dell’architetto sempre più diffusamente si svolgono in questo modo senza essere solo per questo assoggettati al diritto del lavoro. La realtà è che nell’era digitale  l’“etero-organizzazione” informatica alligna dappertutto.

È questo il motivo per cui i giuslavoristi, in dialogo con gli economisti del lavoro, si interrogano sulla possibilità che, dove il lavoro si svolge in ambiente digitale, l’area e l’intensità della protezione vengano determinate secondo un criterio più strettamente aderente alla ragion d’essere socio-economica della protezione stessa. La necessità della “protezione forte” nasce principalmente dal fatto che – se si escludono le figure di vertice e le fasce professionali più alte – la persona che dedica la propria attività per intero o quasi a una sola impresa conosce poco o nulla del mercato del lavoro circostante; accumula un’abilità professionale specificamente utile in quella organizzazione, che può non essere altrettanto utilizzabile in altre; e se perde quel lavoro perde l’intera fonte del proprio reddito, ciò che le fa temere il licenziamento più di quanto l’impresa tema le sue dimissioni. Sono tutte circostanze che gli economisti sintetizzano nel c.d. “effetto lock-in”: una situazione di debolezza contrattuale tipica di chi opera durevolmente in un regime di monocommittenza, cioè trae stabilmente la maggior parte del proprio reddito dalla collaborazione con un unico creditore.

Si delinea così un concetto, quello di “dipendenza economica”, che ben potrebbe prestarsi per delimitare il campo di applicazione del diritto del lavoro nell’area delle attività interamente digitalizzate, lasciando che il concetto novecentesco di “subordinazione” continui ad applicarsi alle sole forme di lavoro tradizionale.

Il diritto commerciale, del resto, ha già fatto propria la nozione di “dipendenza economica” per correggere lo squilibrio di potere contrattuale che può determinarsi, soprattutto per effetto della monocommittenza, tra le imprese appaltatrici o subfornitrici e le loro committenti (leggi n. 192 del 1998 e n. 57 del 2001) . E questo stesso è il principio cardine della riforma della disciplina degli appalti nel settore logistico proposta dalla confederazione dei trasportatori Confetra nel maggio scorso, che prevede il diritto dei dipendenti dell’appaltatrice alla parità di trattamento rispetto a quelli della committente, quando l’appaltatrice sia in posizione di dipendenza economica dalla committente.

È questo anche il criterio che la “legge Fornero” n. 92 del 2012 aveva adottato per individuare le figure di collaboratori continuativi cui estendere l’applicazione integrale del diritto del lavoro. Senonché a quella scelta di tecnica normativa è stata poi, con il decreto legislativo n. 81 del 2015, preferita la scelta di far leva sulla nozione di “etero-organizzazione”, in quanto più ampia rispetto a quella di “etero-direzione”; ma, come si è visto, nell’era digitale non è questa la nozione che consente di risolvere il problema.

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