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COME SI PUÒ ATTUARE IL QUARTO COMMA DELL’ART. 39 DELLA COSTITUZIONE

Una soluzione possibile del conflitto tra contratti collettivi nazionali o territoriali, con l’efficacia erga omnes del trattamento economico previsto da quello stipulato dalle associazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative

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Progetto presentato e discusso nel corso del convegno promosso dalla Fondazione Anna Kuliscioff a Milano il 21 maggio 2026 – Sono disponibili su questo sito anche l’altro progetto presentato nello stesso convegno,
Per un legame più stretto fra retribuzioni e produttività [1], e la relazione illustrativa di entrambi, Come uscire da 80 anni di diritto sindacale transitorio [2] – V. inoltre l’articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 1° maggio 2026, Il colpo di reni necessario al nostro sistema delle relazioni industriali [3] 

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Possibilmente sulla base di un avviso comune delle Confederazioni sindacali e imprenditoriali maggiori, ma anche indipendentemente da questo se un accordo in proposito non risulta possibile, il legislatore emana una legge formulata come segue.
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Art. 1. – Trattamento economico complessivo minimo

  1. Il trattamento economico complessivo dovuto al prestatore di lavoro non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria o settore stipulato dalle associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative nello stesso ambito.
  2. La maggiore rappresentatività comparativa in una categoria o settore è determinata secondo quanto stabilito negli articoli che seguono.
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Art. 2. – Criteri di misurazione della rappresentatività delle associazioni stipulanti.

  1. La misura della rappresentatività di ciascuna associazione sindacale è calcolata sulla base della media tra il numero degli iscritti e il numero dei voti che l’associazione stessa ha conseguito nelle elezioni delle rappresentanze sindacali, nell’ambito della categoria individuata a norma dell’articolo 3. Qualora, in riferimento a una impresa, faccia difetto uno dei due dati, si tiene conto soltanto dell’altro.
  2. La misura della rappresentatività di ciascuna associazione imprenditoriale è data dalla sommatoria del numero dei dipendenti di ciascuna impresa ad essa associata.
  3. La misurazione della rappresentatività delle associazioni sindacali e imprenditoriali è compiuta con cadenza almeno annuale dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, il quale ne emana e aggiorna il regolamento e cura la pubblicazione dei dati analitici risultanti su apposita piattaforma, costantemente aggiornata e operante in regime di libero accesso.
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Art. 3. – Delimitazione delle categorie entro le quali deve effettuarsi la misurazione comparativa, nel caso di concorso di contratti collettivi

  1. Ciascun contratto collettivo nazionale o territoriale determina l’ambito della propria applicazione.
  2. Quando per una stessa categoria o settore siano stati stipulati due o più contratti collettivi, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro procede alla misurazione comparativa della rappresentatività delle associazioni stesse. Tale misurazione è compiuta secondo quanto disposto nei commi che seguono.
  3. Ai fini della comparazione di cui al comma 2 si considera la media tra la rappresentatività delle associazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie di ciascun contratto.
  4. Quando la categoria o settore cui si riferisce un contratto collettivo si sovrapponga alla categoria o settore cui se ne riferisce un altro, la comparazione della rappresentatività delle associazioni firmatarie dei due contratti è effettuata in riferimento all’insieme delle aziende alle quali entrambi i contratti si riferiscono.
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Art. 4. – Trattamento economico complessivo minimo inderogabile nel caso di concorso di contratti collettivi

  1. Quando per una stessa categoria o settore siano stati stipulati due o più contratti collettivi, oppure la categoria o settore cui si riferisce un contratto collettivo si sovrapponga alla categoria o settore cui se ne riferisce un altro, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro individua il contratto stipulato dalle associazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative, secondo il criterio stabilito nell’articolo 3, comma 3, con provvedimento pubblicato sulla piattaforma di cui all’articolo 2, comma 3.
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Art. 5. – Impugnazione delle delibere in materia di rappresentatività delle associazioni sindacali e imprenditoriali

  1. Ciascuno dei provvedimenti adottati dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro a norma degli articoli che precedono può essere impugnato entro 60 giorni dalla pubblicazione da ciascuna delle associazioni sindacali e imprenditoriali interessate mediante ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, notificato allo stesso Consiglio Nazionale e a tutte le associazioni sindacali e imprenditoriali interessate. Il procedimento giudiziale è regolato dagli articoli 414 e seguenti del Codice di Procedura Civile. La sentenza che decide la controversia è efficace nei confronti di tutte le imprese interessate e i loro dipendenti.
  2. Chiunque vi abbia interesse può intervenire nel procedimento di cui al comma 1 a sostegno di una delle parti, a norma dell’art. 105 del Codice di Procedura Civile.
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Art. 6. – Retribuzione oraria minima

  1. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sentite le associazioni sindacali e imprenditoriali in esso rappresentate e il ministro del Lavoro, stabilisce e aggiorna il valore monetario del trattamento economico complessivo minimo orario inderogabile applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato e collaborazione autonoma continuativa.
  2. Nel territorio di ciascuna provincia il valore monetario di cui al comma 1 è moltiplicato per il coefficiente calcolato dall’Istat sull’indice del costo della vita per la provincia stessa.
  3. Su iniziativa del Governo il provvedimento di cui al comma 1 può essere corretto mediante un provvedimento adottato dalle Commissioni Lavoro di Camera e Senato in seduta congiunta, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro membri.
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Art. 7. – Entrata in vigore

  1. Questa legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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